Decreto cautelare 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Farmacisti di Brindisi, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Garzia, Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
dei provvedimenti dell'Ordine dei farmacisti di Brindisi n. -OMISSIS- del 30 settembre 2021 a carico del dottore -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2021 a carico della Dottoressa -OMISSIS- e n. -OMISSIS- a carico del Dottore -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione dei ricorrenti dalle mansioni e dai contatti interpersonali;
dei provvedimenti di accertamento di elusione dell'obbligo vaccinale adottato dal Direttore Dipartimento Prevenzione dell'Asl di Brindisi richiamato negli atti impugnati;
di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali anche non noti, ove medio tempore adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Gli odierni ricorrenti sono tutti farmacisti iscritti presso l’Ordine dei farmacisti di Brindisi e con il ricorso all’esame contestano gli atti con i quali l’Azienda sanitaria locale di Brindisi, e successivamente l’Ordine dei Farmacisti di Brindisi, hanno fatto applicazione delle previsioni connesse al cosiddetto obbligo vaccinale selettivo, di cui all’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con mod. in l. n. 76 del 2021, per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.
Tra il 30 settembre 2021e il 13 ottobre 2021 i ricorrenti ricevevano i gravati provvedimenti di sospensione, preceduti dalle comunicazioni da parte delle aziende sanitarie contenenti l’invito alla sottoposizione al vaccino.
Tali atti sono gravati mediante un unico motivo di diritto, così rubricato, Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti; irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita per resistere l’Asl di Brindisi.
All’udienza straordinaria del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come da avviso ex art. 73 c. 3 c.p.a. messo a verbale in udienza, va dichiarata la carenza di giurisdizione sulla controversia all’esame, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, in quanto, la situazione di diritto soggettivo rivendicata riguarda il diritto all’esercizio della professione sanitaria di farmacista, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale. Come posto in evidenza dal Giudice della giurisdizione, tale situazione soggettiva “ non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge ” (Corte di Cassazione S.U. 29 settembre 2022 n. 28429; in termini S.U. 5 novembre 2024, n. 28474). Conformemente a tale statuizione, per il caso specifico dell’esercizio della professione di farmacista, si è espresso, con affermazione che va qui condivisa, il T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1242 (non appellata; in termini Consiglio di Stato, sez. III, 13 febbraio2025, n. 1199; T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 giugno 2025, n. 1066; T.A.R. Toscana, sez. II, 11 marzo 2024, n. 281; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 14 novembre 2024 n. 317; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° marzo 2024, n. 162; Corte Costituzionale n. 16/2023).
Va dichiarata, dunque, la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Considerata la natura della controversia e la sua definizione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO OR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IO OR | TO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.