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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Rg. 6650/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata Parte_1
(NA), in via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Corradini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
quale impresa designata ex art. 286 D. lgs Controparte_1
209/2005 dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19 CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da note di discussione depositate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la convenuta società Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo Di Garanzia Vittime Della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento per le lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data 16.03.2015 alle ore 20:00 circa in
RE (NA).
A tal fine l'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, alla guida della propria bicicletta percorreva la via
Sepolcri allorquando un'autovettura, proveniente da via Cola posta alla sua destra di marcia, si immetteva nella carreggiata da lui percorsa senza concedergli la dovuta precedenza e lo investiva facendolo rovinare al suolo e che il conducente dell'autovettura non si fermava a prestare soccorso, allontanandosi velocemente e impedendo la sua identificazione.
In seguito all'evento, con mezzi autonomi, si recava al P.S. dell'Ospedale Riuniti , dove veniva redatta la Controparte_2
prognosi di: “trauma facciale con flc labbro superiore e frattura sub totale e mobilità dei monconi degli incisivi centrali e laterali dx
e sx superiore, trauma contusivo distorsivo spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx” e che i danni subiti per le lesioni riportate, valutati sulla scorta della relazione medico-legale di parte, erano quantificati in €
23.070,25 (ITT, gg. 10 ITP, gg. 47; postumi invalidanti 7, oltre danno morale ed odontoiatrico). Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio le Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t, eccependo l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza nel merito della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, mutato il giudice, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda proposta, preliminarmente, deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata alla ed alla secondo le Controparte_1 CP_3
disposizioni dettate dagli artt. 145 e 148, 283 C.d.A. ed essendo decorso lo “spatium deliberandi” previsto dall'art. 148 C.d.A dall'invio della richiesta di risarcimento alla notifica dell'atto di citazione;
si precisa, infatti, che la richiesta di risarcimento inoltrata a mezzo Pec del 13.10.2016; 28.10.2019; 26.04.2021; 24.10.2022, appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148
C.d.A. avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica afferente le lesioni patite.
Nel merito, la domanda è infondata, in quanto dall'istruttoria svolta non è emersa prova sufficiente dell'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
Giova ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia della strada, sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13-07-
2011 n. 15367).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-2020 n.
18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez.
III, 17-2-2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'Impresa Designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn.
2906/2022, 285/2022; Trib. Bari sent. n. 917/2008).
All' uopo non priva di rilevanza è la circostanza che la denuncia querela contro ignoti non è stata presentata dall'attore, inoltre sul luogo teatro del sinistro non è intervenuta alcuna autorità.
Va poi rilevato che l'unico teste di parte attrice, escusso all'udienza del 13.01.2025, ha fornito dichiarazioni Testimone_1
contraddittorie, affermando prima di aver visto il ciclista che veniva investito da un'autovettura di colore scuro, dichiarando poi di non aver assistito effettivamente all'urto, ma di aver solo sentito
“un botto” che richiamava la sua attenzione e che in seguito a tanto notava il ciclista già a terra e la ruota posteriore della bicicletta danneggiata. Quanto al veicolo investitore, il teste riesce a riferire solo che era un'auto di colore scuro, proveniente da via Cola, nulla sa riferire del conducente del veicolo.
Inoltre, le descritte circostanze sono risultate solo in parte confermate dal contenuto del verbale di accettazione di pronto soccorso allegato, nel quale non vi è alcun riferimento alle modalità del sinistro ed al coinvolgimento in esso di un veicolo rimasto sconosciuto.
Né, poi, possono ritenersi sufficienti a superare la carenza probatoria circa i fatti dedotti dall'attore l'invio della costituzione in mora, né la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata nella relazione medica di parte, trattandosi di mera valutazione della compatibilità tra le lesioni accertate e la dinamica del sinistro prospettata.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere sufficientemente provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento descritto ed i danni lamentati.
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di , quale impresa designata alla gestione Controparte_1
del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 05/11/2025
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6650 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata Parte_1
(NA), in via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Corradini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
quale impresa designata ex art. 286 D. lgs Controparte_1
209/2005 dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19 CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da note di discussione depositate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la convenuta società Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo Di Garanzia Vittime Della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento per le lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data 16.03.2015 alle ore 20:00 circa in
RE (NA).
A tal fine l'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, alla guida della propria bicicletta percorreva la via
Sepolcri allorquando un'autovettura, proveniente da via Cola posta alla sua destra di marcia, si immetteva nella carreggiata da lui percorsa senza concedergli la dovuta precedenza e lo investiva facendolo rovinare al suolo e che il conducente dell'autovettura non si fermava a prestare soccorso, allontanandosi velocemente e impedendo la sua identificazione.
In seguito all'evento, con mezzi autonomi, si recava al P.S. dell'Ospedale Riuniti , dove veniva redatta la Controparte_2
prognosi di: “trauma facciale con flc labbro superiore e frattura sub totale e mobilità dei monconi degli incisivi centrali e laterali dx
e sx superiore, trauma contusivo distorsivo spalla sx, ginocchio sx e caviglia sx” e che i danni subiti per le lesioni riportate, valutati sulla scorta della relazione medico-legale di parte, erano quantificati in €
23.070,25 (ITT, gg. 10 ITP, gg. 47; postumi invalidanti 7, oltre danno morale ed odontoiatrico). Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio le Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t, eccependo l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza nel merito della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, mutato il giudice, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda proposta, preliminarmente, deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata alla ed alla secondo le Controparte_1 CP_3
disposizioni dettate dagli artt. 145 e 148, 283 C.d.A. ed essendo decorso lo “spatium deliberandi” previsto dall'art. 148 C.d.A dall'invio della richiesta di risarcimento alla notifica dell'atto di citazione;
si precisa, infatti, che la richiesta di risarcimento inoltrata a mezzo Pec del 13.10.2016; 28.10.2019; 26.04.2021; 24.10.2022, appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148
C.d.A. avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica afferente le lesioni patite.
Nel merito, la domanda è infondata, in quanto dall'istruttoria svolta non è emersa prova sufficiente dell'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
Giova ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia della strada, sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13-07-
2011 n. 15367).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-2020 n.
18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez.
III, 17-2-2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'Impresa Designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn.
2906/2022, 285/2022; Trib. Bari sent. n. 917/2008).
All' uopo non priva di rilevanza è la circostanza che la denuncia querela contro ignoti non è stata presentata dall'attore, inoltre sul luogo teatro del sinistro non è intervenuta alcuna autorità.
Va poi rilevato che l'unico teste di parte attrice, escusso all'udienza del 13.01.2025, ha fornito dichiarazioni Testimone_1
contraddittorie, affermando prima di aver visto il ciclista che veniva investito da un'autovettura di colore scuro, dichiarando poi di non aver assistito effettivamente all'urto, ma di aver solo sentito
“un botto” che richiamava la sua attenzione e che in seguito a tanto notava il ciclista già a terra e la ruota posteriore della bicicletta danneggiata. Quanto al veicolo investitore, il teste riesce a riferire solo che era un'auto di colore scuro, proveniente da via Cola, nulla sa riferire del conducente del veicolo.
Inoltre, le descritte circostanze sono risultate solo in parte confermate dal contenuto del verbale di accettazione di pronto soccorso allegato, nel quale non vi è alcun riferimento alle modalità del sinistro ed al coinvolgimento in esso di un veicolo rimasto sconosciuto.
Né, poi, possono ritenersi sufficienti a superare la carenza probatoria circa i fatti dedotti dall'attore l'invio della costituzione in mora, né la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata nella relazione medica di parte, trattandosi di mera valutazione della compatibilità tra le lesioni accertate e la dinamica del sinistro prospettata.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere sufficientemente provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento descritto ed i danni lamentati.
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di , quale impresa designata alla gestione Controparte_1
del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 05/11/2025
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano