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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2365 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
EL GR (VI) il 15/11/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato
MO ZA
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
20/07/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania ZANELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Bassano del Grappa (VI) in data 12 Giugno
1999, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa
(VI) al n. 43, parte II, serie A, anno 1999, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge.
2. Dichiarare la autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_1
avendo egli sottoscritto un contratto di lavoro per apprendistato e non essendo al momento onerato del pagamento del canone di locazione, con ciò
escludendosi l'obbligo dei genitori di concorrere al suo personale mantenimento.
3. Assegnare l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, alla sig.ra
, genitore convivente con la figlia maggiorenne ma CP_1 Per_2
incolpevolmente non autosufficiente.
4. Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario della figlia Per_2
corrispondendo direttamente alla madre, dal mese di maggio 2025, l'importo di € 408,44 (euroquattrocentootto/44) mensili;
l'importo dovrà essere versato in forma anticipata entro il giorno 5 di ciascuna mensilità e soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle variazioni percentuali misurate dall'indice Istat con decorrenza dalla mensilità di Maggio 2026.
5. Disporre che i genitori sostengano, nella misura percentuale del 50%, tutte
2 le spese straordinarie occorrende per la figlia per tali intendendosi Per_2
quelle previste e disciplinate dal Protocollo vigente per il Tribunale di Vicenza.
I genitori concordano che il rimborso della quota anticipata da un genitore dovrà avvenire entro il giorno 5 della mensilità successiva a quella di trasmissione della relativa documentazione di spesa attestante l'avvenuto esborso.
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non formulano domanda di concessione di un assegno personale di mantenimento.
7. Dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale spetterà
nella misura del 50% a ciascuno ed entrambi beneficeranno, sempre nella misura del 50%, delle detrazioni fiscali per la figlia a carico.
8. I coniugi ribadiscono l'accordo già espresso in sede di separazione che il corrispettivo per la cessione della quota immobiliare, concordemente fissato in
€ 91.800,00 (euronovantumilaottocento/00) e con residuo, alla data odierna,
di € 82.500,00 (euroottantaduemila/500), sarà versato dalla sig.ra CP_1
al sig. entro 60 giorni dalla vendita dell'appezzamento di terreno in CP_2
sua proprietà, un lotto edificabile sito in Bassano del Grappa (VI) e, in ogni caso, entro cinque anni dalla data della stipulazione del rogito di trasferimento della quota immobiliare, precisandosi che la dilazione non sarà produttiva di interessi.
9. Disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in BASSANO EL
GR (VI) in data 12/06/1999.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 2119/2023 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 408,44 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Via Fratelli Cairoli n° 17 in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
5 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in BASSANO EL Controparte_1 CP_2
GR (VI) il 12/06/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BASSANO EL GR
(VI) al n. 43, parte II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2365 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
EL GR (VI) il 15/11/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato
MO ZA
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
20/07/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania ZANELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Bassano del Grappa (VI) in data 12 Giugno
1999, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa
(VI) al n. 43, parte II, serie A, anno 1999, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge.
2. Dichiarare la autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_1
avendo egli sottoscritto un contratto di lavoro per apprendistato e non essendo al momento onerato del pagamento del canone di locazione, con ciò
escludendosi l'obbligo dei genitori di concorrere al suo personale mantenimento.
3. Assegnare l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, alla sig.ra
, genitore convivente con la figlia maggiorenne ma CP_1 Per_2
incolpevolmente non autosufficiente.
4. Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario della figlia Per_2
corrispondendo direttamente alla madre, dal mese di maggio 2025, l'importo di € 408,44 (euroquattrocentootto/44) mensili;
l'importo dovrà essere versato in forma anticipata entro il giorno 5 di ciascuna mensilità e soggetto a rivalutazione annuale in relazione alle variazioni percentuali misurate dall'indice Istat con decorrenza dalla mensilità di Maggio 2026.
5. Disporre che i genitori sostengano, nella misura percentuale del 50%, tutte
2 le spese straordinarie occorrende per la figlia per tali intendendosi Per_2
quelle previste e disciplinate dal Protocollo vigente per il Tribunale di Vicenza.
I genitori concordano che il rimborso della quota anticipata da un genitore dovrà avvenire entro il giorno 5 della mensilità successiva a quella di trasmissione della relativa documentazione di spesa attestante l'avvenuto esborso.
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non formulano domanda di concessione di un assegno personale di mantenimento.
7. Dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale spetterà
nella misura del 50% a ciascuno ed entrambi beneficeranno, sempre nella misura del 50%, delle detrazioni fiscali per la figlia a carico.
8. I coniugi ribadiscono l'accordo già espresso in sede di separazione che il corrispettivo per la cessione della quota immobiliare, concordemente fissato in
€ 91.800,00 (euronovantumilaottocento/00) e con residuo, alla data odierna,
di € 82.500,00 (euroottantaduemila/500), sarà versato dalla sig.ra CP_1
al sig. entro 60 giorni dalla vendita dell'appezzamento di terreno in CP_2
sua proprietà, un lotto edificabile sito in Bassano del Grappa (VI) e, in ogni caso, entro cinque anni dalla data della stipulazione del rogito di trasferimento della quota immobiliare, precisandosi che la dilazione non sarà produttiva di interessi.
9. Disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in BASSANO EL
GR (VI) in data 12/06/1999.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 2119/2023 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 408,44 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Via Fratelli Cairoli n° 17 in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
5 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in BASSANO EL Controparte_1 CP_2
GR (VI) il 12/06/1999 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BASSANO EL GR
(VI) al n. 43, parte II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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