TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/11/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1912/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Durante, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Elena Cafaro e Bice Annalisa
Pasqualone, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE/OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare non dovuto il pagamento richiesto all'opponente dall'opposto con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 320/2020 D.I., n. 568/2020, r.g. del Tribunale di Brindisi del
25.05.2020, per tutte le ragioni esplicitate in narrativa;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale: in via principale: - accertare e dichiarare che il ha Parte_1
1 diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 195.342,00 a titolo ripetizione/compensazione della somma indebitamente locupletata dall' Controparte_2 per le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto accertare e dichiarare che il
[...]
va creditore della somma di € 195.342,00 nei confronti dell' Parte_1 [...] per l'effetto dichiarare la compensazione del credito Controparte_2 vantato dall'opponente, con il credito azionato dalla opposta, e che eventualmente alla stessa verrà riconosciuto, e per l'effetto revocare il d.i. opposto;
in via subordinata: - dichiarare il diritto del a vedersi ridotto il canone corrispettivo dell'appalto nella Parte_1 misura indicata nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di corrispettivi all'Ati Universal Service/Ecologistica Servizi. 3) Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito.”.
CONVENUTA/OPPOSTA: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia, contrariis reiectis: a. revocare il D.I. n. 320/2020 e condannare il al pagamento della Parte_1 somma di € 49.475,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ed oltre a quanto liquidato per le spese per la fase monitoria;
b. rigettare l'opposizione del
[...]
e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
c. accogliere la domanda riconvenzionale della società e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il , a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al Parte_1 pagamento in favore della società della ulteriore somma di € 154.793,63. d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.2.2020, la chiedeva Parte_2 che il Tribunale di Brindisi ingiungesse al il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 193.996,64, a saldo di alcune fatture emesse tra il 31.7.2019 e il 30.9.2019 a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana reso in favore del debitore ingiunto.
Con decreto del 23.2.2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso ingiungendo al il pagamento della somma di € 193.996,64, oltre interessi di mora ex Parte_1 art. 5, co. 2 d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali relative alla fase monitoria.
2 Con atto di citazione del 5.6.2020, il proponeva opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo deducendo che: con delibera di Giunta Comunale n. 28 del
16.2.2016 il bandiva un procedimento ad evidenza pubblica avente ad oggetto Pt_1
l'affidamento del servizio di igiene ambientale per la durata di un anno;
la società CP_1
risultava aggiudicataria dell'appalto; con delibera di Giunta Comunale n. 199 del
[...]
28.9.2017 la durata dell'appalto veniva prorogata per un ulteriore anno (e, dunque, sino al
30.9.2018); scaduto il termine, il Sindaco emetteva l'ordinanza contingibile ed urgente n. 72 del 27.9.2028, con la quale, per far fronte alla gestione dei rifiuti ed igiene urbana, ordinava alla la prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni di cui Controparte_1 all'originario affidamento con esclusione del servizio da effettuarsi presso il canile municipale, tutto per il periodo compreso tra l'1.10.2018 e il 30.9.2019; con successiva ordinanza contingibile ed urgente, recante n. 59 e datata 30.9.2019, il Sindaco ordinava la prosecuzione del servizio fino al 31.3.2020; con determinazione n. 231/2018 il canone annuo spettante all'appaltatrice veniva rideterminato al ribasso in € 808.322,00, oltre iva (anziché in
€ 839.900,00), importo comprensivo non soltanto del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio ma anche di una serie di costi, incluso quello per il personale;
la Direzione per l'esecuzione del contratto (medio tempore affidata alla società ) evidenziava lo Pt_3 svolgimento di un servizio difforme da parte dell'appaltatrice; in particolare, emergeva un impiego del personale diverso da quello offerto;
al fine di chiarire tale aspetto, la Direzione per l'esecuzione del contratto domandava all'appaltatrice la consegna di una serie di documenti (pianificazione giornaliera, indicazione delle ore lavorate per ciascun operatore, rendicontazione mensile delle ore lavorate), senza ricevere alcun riscontro;
il Pt_1 provvedeva, così, ad un'autonoma verifica in merito al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, rilevando un macroscopico impiego inferiore di personale rispetto a quello offerto;
alla luce di tanto, il responsabile del procedimento - con determine n. 467/2019 e n.
27 del 23.1.2020, mai contestate - liquidava all'appaltatrice le mensilità dovute in misura ridotta, in attesa che la stessa producesse la documentazione richiesta.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opponente sosteneva che le somme pretese dalla
[...] non erano dovute per difformità del servizio reso rispetto a quello offerto e che, CP_1 dunque, il aveva legittimamente trattenuto dai canoni la somma di € 193.996,64. Pt_1
L'opponente lamentava, segnatamente, l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 12 del
3 capitolato speciale d'appalto, ove era precisato che il cumulo delle ore lavorate dagli addetti allo svolgimento del servizio non doveva essere inferiore al 95% del totale delle ore annue mediamente lavorate, previste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che in caso di scostamento da tali valori sarebbero state applicate le penalità previste dal capitolato.
In via riconvenzionale, l'Ente opponente chiedeva di accertare il credito del per Pt_1
l'importo di € 195.342,00, in quanto somme indebitamente locupletate dall'opposta per le ragioni già esposte ovvero di dichiarare il diritto del a versi ridotto il corrispettivo Pt_1 dell'appalto nella misura così indicata.
Infine, in via subordinata, il chiedeva l'applicazione degli interessi, sul capitale Pt_1 dovuto, come disciplinati nel capitolato speciale d'appalto esclusa l'applicazione del d.lgs.
231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2020, si costituiva in giudizio la società domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale di parte attrice, poiché infondate e avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna del al pagamento Parte_1 della somma di € 154.793,63 ex art. 2041 c.c., avendo svolto servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel capitolato d'appalto.
Nel corso del giudizio le parti davano atto del pagamento da parte del di una parte Pt_1 delle somme ingiunte, per un ammontare di € 144.521,47, residuando così un ulteriore preteso credito di € 49.475,17.
In assenza di richieste istruttorie di parte opponente, la causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
All'udienza del 28.4.2025, le parti precisavo le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è soltanto in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito verranno esposte.
La pretesa creditoria di parte opposta trova giustificazione causale nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana in favore del , ordinato Parte_1 all (di cui la prima è capogruppo) con Controparte_3
4 due successive ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco del
[...]
rispettivamente in data 27.9.2018 (ordinanza annullata dal TAR Lecce Parte_1 limitatamente alla parte in cui “non ha contestualmente disposto l'espletamento della “gara- ponte” e non ha assoggettato la disposta proroga a risoluzione anticipata ed immediata nel caso di avvio del servizio unitario ovvero, se anteriore, di avvio del servizio a seguito di
“gara-ponte”) e 30.9.2019 (ordinanza che parte convenuta ha dichiarato di aver impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, senza fornire prova di tanto nonché dell'esito del relativo processo) e con le quali è stata imposta la prosecuzione del servizio, già avviato a seguito di affidamento preceduto da gara ad evidenza pubblica, indetta con delibera di Giunta Comunale
n. 28 del 16.2.2016, alle stesse condizioni di cui all'originario affidamento.
In esecuzione di tale ordine, l'opposta sostiene di aver diligentemente svolto il servizio pubblico e di avere diritto al pagamento del corrispettivo nella misura determinata dal con le suddette ordinanze sindacali. Pt_1
Il a fronte di tale pretesa creditoria, cristallizzata nel ricorso per Parte_1 decreto ingiunto opposto, sostanzialmente solleva un unico motivo di opposizione, rilevando l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'affidataria.
In particolare, l'ente opponente sostiene che la convenuta avrebbe disatteso l'obbligo di comunicare tempestivamente alla direzione dell'esecuzione i documenti richiesti e volti a rendicontare le ore effettivamente impiegate nello svolgimento del servizio pubblico e, in ogni caso, avrebbe impiegato – in violazione dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto – personale in misura inferiore rispetto a quanto promesso. Tanto, secondo la tesi di parte opponente, giustificherebbe l'unilaterale riduzione del corrispettivo.
Il motivo di opposizione è infondato tanto in fatto quanto in diritto.
In fatto, l'opponente non ha fornito alcuna prova in ordine al dedotto inadempimento: infatti, dai documenti depositati unitamente all'atto di citazione non emerge alcun riscontro rispetto alla circostanza dedotta a fondamento dell'opposizione; in ogni caso, l'opponente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria, omettendo finanche di depositare le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
In diritto, va detto che – premessa l'applicabilità al rapporto obbligatorio in valutazione delle regole di cui al capitolato speciale d'appalto, espressamente richiamate nelle due ordinanze sindacali sopra indicate ed alle quali nella sostanza le parti hanno dato esecuzione nel periodo
5 successivo all'adozione delle stesse (tanto che la stessa affidataria ha fatturato importi corrispondenti a quelli ivi pattuiti) - nessuna previsione di cui al citato capitolato speciale legittimava l'Amministrazione comunale all'arbitraria ed unilaterale riduzione del corrispettivo, complessivamente determinato in una misura predeterminata, fissa e, dunque, insensibile a variabili quali il numero dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio pubblico.
Il capitolato d'appalto all'art. 12 imponeva, invero, l'impiego di un monte ore minimo
(prevedendo che “il cumulo delle ore lavorate dagli addetti allo svolgimento del Servizio
(Platea di Servizio e personale Suppletivo) non dovrà essere inferiore al 95% del totale delle
"ore annue mediamente lavorate calcolate" previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative alla determinazione del costo del lavoro dei dipendenti da imprese e society esercenti servizi ambientali ovvero pari a : - Nf x 0.95 x Nm/365 x (giorni del mese di riferimento) in cui: - Nf = numero di unite in forza nel mese (platea di Servizio) -
Nm = ore annue lavorative. Nel caso in cui le ore mensili lavorate dal personale addetto allo svolgimento del Servizio (Platea di Servizio + personale suppletivo) dovesse risultare inferiore al novero delle ore ottenuto dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno applicate le penalità previste del presente Capitolato”); tuttavia, l'unica conseguenza legata all'inosservanza di tale obbligo era costituita dall'applicazione di una penalità, espressamente quantificata dall'art. 98 del capitolato speciale in € 120,00 al giorno per ogni ora di lavoro in meno rispetto al monte ore minimo stabilito.
Anche la consegna della rendicontazione delle ore lavorate era espressamente imposta dal capitolato d'appalto ma, anche stavolta, la relativa violazione avrebbe al più potuto comportare l'applicazione di sanzioni nella misura prestabilita.
In definitiva, l'impiego di personale in misura inferiore rispetto a quanto promesso, oltre che indimostrato, risulta in ogni caso irrilevante poiché giammai avrebbe potuto condurre alla riduzione del corrispettivo (quantificato, si ribadisce, in misura fissa e non in proporzione alla quantità di ore lavorate) quanto, piuttosto, all'applicazione di sanzioni, il cui pagamento il non ha mai richiesto (né ha mai quantificato correttamente) neppure in questa sede. Pt_1
Per le medesime ragioni non merita di essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta ad ottenere la compensazione tra quanto eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo e quanto indebitamente guadagnato dalla convenuta.
6 La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente - che questo Giudice, in assenza di ulteriori precisazioni, ritiene di dover qualificare ai sensi dell'art. 2033 c.c. - è infondata tanto perché non vi è stato alcun pagamento degli importi ritenuti non dovuti quanto perché le somme pretese dall'affidataria del servizio pubblico non sono indebite, proprio alla luce di tutte le considerazioni finora svolte.
In definitiva, considerato il parziale pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione, il
, resta debitore nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 capogruppo dell'RTI Universal Service/Ecologica Servizi, dell'ulteriore importo di €
49.475,17.
Quanto agli interessi di mora sulla somma dovuta, considerata l'espressa previsione di cui all'art. 51 del capitolato speciale d'appalto, gli stessi decorreranno dalla data ivi individuata e nella misura ivi fissata, dovendosi ritenere espressamente derogata la disciplina di cui al d.lgs.
231/2002.
Infine, in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, questo Giudice ritiene di doverne dichiarare l'inammissibilità.
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata a sezioni unite affermando che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.26727).
Nel caso in esame, la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato una domanda concorrente con quella introdotta in via monitoria, la quale, pur trovando origine dal medesimo rapporto obbligatorio, mira a tutelare un interesse economico diverso, essendo finalizzata a perseguire un'utilità ulteriore rispetto al corrispettivo per il servizio reso, è cioè
l'indennizzo della diminuzione patrimoniale subita in ragione di prestazioni rese in favore dell'ente locale ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Stante la diversità degli interessi posti a fondamento della domanda monitoria e di quella ulteriore introdotta con la comparsa di costituzione, deve ritenersi l'inammissibilità di quest'ultima.
7 Considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la reciproca soccombenza, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi. Per la restante quota di un terzo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'attore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n. 320/2020 ed emesso dal Tribunale di Brindisi in data
25.2.2020;
2) accerta e dichiara che il credito vantato dalla Società nei confronti Controparte_1 del ammonta ad € 49.475,17 oltre interessi di mora come in parte Parte_1 motiva;
3) per l'effetto, condanna il al pagamento della suddetta somma in Parte_1 favore della Società Controparte_1
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta;
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura di due terzi;
condanna il alla rifusione in favore della società opposta delle spese del presente Parte_1 giudizio, nella misura di un terzo, liquidate nella somma, già ridotta, pari ad € 5.335,00, di cui
€ 634,00 a titolo di spese ed € 4.701,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1912/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Durante, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Elena Cafaro e Bice Annalisa
Pasqualone, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE/OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare non dovuto il pagamento richiesto all'opponente dall'opposto con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 320/2020 D.I., n. 568/2020, r.g. del Tribunale di Brindisi del
25.05.2020, per tutte le ragioni esplicitate in narrativa;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale: in via principale: - accertare e dichiarare che il ha Parte_1
1 diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 195.342,00 a titolo ripetizione/compensazione della somma indebitamente locupletata dall' Controparte_2 per le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto accertare e dichiarare che il
[...]
va creditore della somma di € 195.342,00 nei confronti dell' Parte_1 [...] per l'effetto dichiarare la compensazione del credito Controparte_2 vantato dall'opponente, con il credito azionato dalla opposta, e che eventualmente alla stessa verrà riconosciuto, e per l'effetto revocare il d.i. opposto;
in via subordinata: - dichiarare il diritto del a vedersi ridotto il canone corrispettivo dell'appalto nella Parte_1 misura indicata nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di corrispettivi all'Ati Universal Service/Ecologistica Servizi. 3) Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito.”.
CONVENUTA/OPPOSTA: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia, contrariis reiectis: a. revocare il D.I. n. 320/2020 e condannare il al pagamento della Parte_1 somma di € 49.475,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ed oltre a quanto liquidato per le spese per la fase monitoria;
b. rigettare l'opposizione del
[...]
e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
c. accogliere la domanda riconvenzionale della società e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il , a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al Parte_1 pagamento in favore della società della ulteriore somma di € 154.793,63. d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.2.2020, la chiedeva Parte_2 che il Tribunale di Brindisi ingiungesse al il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 193.996,64, a saldo di alcune fatture emesse tra il 31.7.2019 e il 30.9.2019 a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana reso in favore del debitore ingiunto.
Con decreto del 23.2.2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso ingiungendo al il pagamento della somma di € 193.996,64, oltre interessi di mora ex Parte_1 art. 5, co. 2 d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali relative alla fase monitoria.
2 Con atto di citazione del 5.6.2020, il proponeva opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo deducendo che: con delibera di Giunta Comunale n. 28 del
16.2.2016 il bandiva un procedimento ad evidenza pubblica avente ad oggetto Pt_1
l'affidamento del servizio di igiene ambientale per la durata di un anno;
la società CP_1
risultava aggiudicataria dell'appalto; con delibera di Giunta Comunale n. 199 del
[...]
28.9.2017 la durata dell'appalto veniva prorogata per un ulteriore anno (e, dunque, sino al
30.9.2018); scaduto il termine, il Sindaco emetteva l'ordinanza contingibile ed urgente n. 72 del 27.9.2028, con la quale, per far fronte alla gestione dei rifiuti ed igiene urbana, ordinava alla la prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni di cui Controparte_1 all'originario affidamento con esclusione del servizio da effettuarsi presso il canile municipale, tutto per il periodo compreso tra l'1.10.2018 e il 30.9.2019; con successiva ordinanza contingibile ed urgente, recante n. 59 e datata 30.9.2019, il Sindaco ordinava la prosecuzione del servizio fino al 31.3.2020; con determinazione n. 231/2018 il canone annuo spettante all'appaltatrice veniva rideterminato al ribasso in € 808.322,00, oltre iva (anziché in
€ 839.900,00), importo comprensivo non soltanto del corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio ma anche di una serie di costi, incluso quello per il personale;
la Direzione per l'esecuzione del contratto (medio tempore affidata alla società ) evidenziava lo Pt_3 svolgimento di un servizio difforme da parte dell'appaltatrice; in particolare, emergeva un impiego del personale diverso da quello offerto;
al fine di chiarire tale aspetto, la Direzione per l'esecuzione del contratto domandava all'appaltatrice la consegna di una serie di documenti (pianificazione giornaliera, indicazione delle ore lavorate per ciascun operatore, rendicontazione mensile delle ore lavorate), senza ricevere alcun riscontro;
il Pt_1 provvedeva, così, ad un'autonoma verifica in merito al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, rilevando un macroscopico impiego inferiore di personale rispetto a quello offerto;
alla luce di tanto, il responsabile del procedimento - con determine n. 467/2019 e n.
27 del 23.1.2020, mai contestate - liquidava all'appaltatrice le mensilità dovute in misura ridotta, in attesa che la stessa producesse la documentazione richiesta.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opponente sosteneva che le somme pretese dalla
[...] non erano dovute per difformità del servizio reso rispetto a quello offerto e che, CP_1 dunque, il aveva legittimamente trattenuto dai canoni la somma di € 193.996,64. Pt_1
L'opponente lamentava, segnatamente, l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 12 del
3 capitolato speciale d'appalto, ove era precisato che il cumulo delle ore lavorate dagli addetti allo svolgimento del servizio non doveva essere inferiore al 95% del totale delle ore annue mediamente lavorate, previste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che in caso di scostamento da tali valori sarebbero state applicate le penalità previste dal capitolato.
In via riconvenzionale, l'Ente opponente chiedeva di accertare il credito del per Pt_1
l'importo di € 195.342,00, in quanto somme indebitamente locupletate dall'opposta per le ragioni già esposte ovvero di dichiarare il diritto del a versi ridotto il corrispettivo Pt_1 dell'appalto nella misura così indicata.
Infine, in via subordinata, il chiedeva l'applicazione degli interessi, sul capitale Pt_1 dovuto, come disciplinati nel capitolato speciale d'appalto esclusa l'applicazione del d.lgs.
231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2020, si costituiva in giudizio la società domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale di parte attrice, poiché infondate e avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna del al pagamento Parte_1 della somma di € 154.793,63 ex art. 2041 c.c., avendo svolto servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel capitolato d'appalto.
Nel corso del giudizio le parti davano atto del pagamento da parte del di una parte Pt_1 delle somme ingiunte, per un ammontare di € 144.521,47, residuando così un ulteriore preteso credito di € 49.475,17.
In assenza di richieste istruttorie di parte opponente, la causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
All'udienza del 28.4.2025, le parti precisavo le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è soltanto in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito verranno esposte.
La pretesa creditoria di parte opposta trova giustificazione causale nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana in favore del , ordinato Parte_1 all (di cui la prima è capogruppo) con Controparte_3
4 due successive ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco del
[...]
rispettivamente in data 27.9.2018 (ordinanza annullata dal TAR Lecce Parte_1 limitatamente alla parte in cui “non ha contestualmente disposto l'espletamento della “gara- ponte” e non ha assoggettato la disposta proroga a risoluzione anticipata ed immediata nel caso di avvio del servizio unitario ovvero, se anteriore, di avvio del servizio a seguito di
“gara-ponte”) e 30.9.2019 (ordinanza che parte convenuta ha dichiarato di aver impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, senza fornire prova di tanto nonché dell'esito del relativo processo) e con le quali è stata imposta la prosecuzione del servizio, già avviato a seguito di affidamento preceduto da gara ad evidenza pubblica, indetta con delibera di Giunta Comunale
n. 28 del 16.2.2016, alle stesse condizioni di cui all'originario affidamento.
In esecuzione di tale ordine, l'opposta sostiene di aver diligentemente svolto il servizio pubblico e di avere diritto al pagamento del corrispettivo nella misura determinata dal con le suddette ordinanze sindacali. Pt_1
Il a fronte di tale pretesa creditoria, cristallizzata nel ricorso per Parte_1 decreto ingiunto opposto, sostanzialmente solleva un unico motivo di opposizione, rilevando l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'affidataria.
In particolare, l'ente opponente sostiene che la convenuta avrebbe disatteso l'obbligo di comunicare tempestivamente alla direzione dell'esecuzione i documenti richiesti e volti a rendicontare le ore effettivamente impiegate nello svolgimento del servizio pubblico e, in ogni caso, avrebbe impiegato – in violazione dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto – personale in misura inferiore rispetto a quanto promesso. Tanto, secondo la tesi di parte opponente, giustificherebbe l'unilaterale riduzione del corrispettivo.
Il motivo di opposizione è infondato tanto in fatto quanto in diritto.
In fatto, l'opponente non ha fornito alcuna prova in ordine al dedotto inadempimento: infatti, dai documenti depositati unitamente all'atto di citazione non emerge alcun riscontro rispetto alla circostanza dedotta a fondamento dell'opposizione; in ogni caso, l'opponente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria, omettendo finanche di depositare le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
In diritto, va detto che – premessa l'applicabilità al rapporto obbligatorio in valutazione delle regole di cui al capitolato speciale d'appalto, espressamente richiamate nelle due ordinanze sindacali sopra indicate ed alle quali nella sostanza le parti hanno dato esecuzione nel periodo
5 successivo all'adozione delle stesse (tanto che la stessa affidataria ha fatturato importi corrispondenti a quelli ivi pattuiti) - nessuna previsione di cui al citato capitolato speciale legittimava l'Amministrazione comunale all'arbitraria ed unilaterale riduzione del corrispettivo, complessivamente determinato in una misura predeterminata, fissa e, dunque, insensibile a variabili quali il numero dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio pubblico.
Il capitolato d'appalto all'art. 12 imponeva, invero, l'impiego di un monte ore minimo
(prevedendo che “il cumulo delle ore lavorate dagli addetti allo svolgimento del Servizio
(Platea di Servizio e personale Suppletivo) non dovrà essere inferiore al 95% del totale delle
"ore annue mediamente lavorate calcolate" previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative alla determinazione del costo del lavoro dei dipendenti da imprese e society esercenti servizi ambientali ovvero pari a : - Nf x 0.95 x Nm/365 x (giorni del mese di riferimento) in cui: - Nf = numero di unite in forza nel mese (platea di Servizio) -
Nm = ore annue lavorative. Nel caso in cui le ore mensili lavorate dal personale addetto allo svolgimento del Servizio (Platea di Servizio + personale suppletivo) dovesse risultare inferiore al novero delle ore ottenuto dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno applicate le penalità previste del presente Capitolato”); tuttavia, l'unica conseguenza legata all'inosservanza di tale obbligo era costituita dall'applicazione di una penalità, espressamente quantificata dall'art. 98 del capitolato speciale in € 120,00 al giorno per ogni ora di lavoro in meno rispetto al monte ore minimo stabilito.
Anche la consegna della rendicontazione delle ore lavorate era espressamente imposta dal capitolato d'appalto ma, anche stavolta, la relativa violazione avrebbe al più potuto comportare l'applicazione di sanzioni nella misura prestabilita.
In definitiva, l'impiego di personale in misura inferiore rispetto a quanto promesso, oltre che indimostrato, risulta in ogni caso irrilevante poiché giammai avrebbe potuto condurre alla riduzione del corrispettivo (quantificato, si ribadisce, in misura fissa e non in proporzione alla quantità di ore lavorate) quanto, piuttosto, all'applicazione di sanzioni, il cui pagamento il non ha mai richiesto (né ha mai quantificato correttamente) neppure in questa sede. Pt_1
Per le medesime ragioni non merita di essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta ad ottenere la compensazione tra quanto eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo e quanto indebitamente guadagnato dalla convenuta.
6 La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente - che questo Giudice, in assenza di ulteriori precisazioni, ritiene di dover qualificare ai sensi dell'art. 2033 c.c. - è infondata tanto perché non vi è stato alcun pagamento degli importi ritenuti non dovuti quanto perché le somme pretese dall'affidataria del servizio pubblico non sono indebite, proprio alla luce di tutte le considerazioni finora svolte.
In definitiva, considerato il parziale pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione, il
, resta debitore nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 capogruppo dell'RTI Universal Service/Ecologica Servizi, dell'ulteriore importo di €
49.475,17.
Quanto agli interessi di mora sulla somma dovuta, considerata l'espressa previsione di cui all'art. 51 del capitolato speciale d'appalto, gli stessi decorreranno dalla data ivi individuata e nella misura ivi fissata, dovendosi ritenere espressamente derogata la disciplina di cui al d.lgs.
231/2002.
Infine, in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, questo Giudice ritiene di doverne dichiarare l'inammissibilità.
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata a sezioni unite affermando che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.26727).
Nel caso in esame, la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato una domanda concorrente con quella introdotta in via monitoria, la quale, pur trovando origine dal medesimo rapporto obbligatorio, mira a tutelare un interesse economico diverso, essendo finalizzata a perseguire un'utilità ulteriore rispetto al corrispettivo per il servizio reso, è cioè
l'indennizzo della diminuzione patrimoniale subita in ragione di prestazioni rese in favore dell'ente locale ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Stante la diversità degli interessi posti a fondamento della domanda monitoria e di quella ulteriore introdotta con la comparsa di costituzione, deve ritenersi l'inammissibilità di quest'ultima.
7 Considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la reciproca soccombenza, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi. Per la restante quota di un terzo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'attore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n. 320/2020 ed emesso dal Tribunale di Brindisi in data
25.2.2020;
2) accerta e dichiara che il credito vantato dalla Società nei confronti Controparte_1 del ammonta ad € 49.475,17 oltre interessi di mora come in parte Parte_1 motiva;
3) per l'effetto, condanna il al pagamento della suddetta somma in Parte_1 favore della Società Controparte_1
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta;
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura di due terzi;
condanna il alla rifusione in favore della società opposta delle spese del presente Parte_1 giudizio, nella misura di un terzo, liquidate nella somma, già ridotta, pari ad € 5.335,00, di cui
€ 634,00 a titolo di spese ed € 4.701,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
8