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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 837/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 837/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Filippina Bellomo;
Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento lavoro agricolo e diritto alla indennità di disoccupazione agricola
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.06/2023 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante CP_1
agricolo alle dipendenze dell'azienda di LO GL EB RA con sede in Pietraperzia,
c/da AN CE RO SN , CF , con contratto di lavoro a tempo pieno C.F._1
determinato dal 02/08/2020 al 31/12/2020 per 120 giornate complessive , con la mansione di bracciante agricolo al 2° livello del CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti, con sede di lavoro in c.da Fontana di AN SN, sita nel territorio della città di Pietraperzia.
Chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in questione.
Avversava provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, notificato dall' in CP_1
data 13.07.2022, intervenuto dopo la pubblicazione dell'elenco annuale, relativamente al rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2020.
Esponeva che avverso il suindicato provvedimento, in data 04/08/2022, presentava ricorso amministrativo in merito al quale l'autorità competente non si era espressamente pronunciata.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , eccependo, preliminarmente, la decadenza CP_1
dall'azione giudiziale e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Autorizzato il deposito di note all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa con sentenza.
*******
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex art 22 del D.L. 7/70 convertito con legge n. 83/70.
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83 “contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di
diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In merito al dies a quo del termine di centoventi giorni nella materia in esame, la S.C. per costante orientamento ha affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale,
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).” (cfr. Cass. 27/12/2011 n.
29070).
Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai
agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e
contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni,
ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194)
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende
respinto.”
Posta la disciplina di riferimento, vanno disattese le obiezioni sollevate da parte ricorrente per sottrarsi agli effetti della eccepita decadenza. Ed invero la ricorrente assume che la norma invocata dall' non sarebbe applicabile al caso CP_1
giacchè nessun provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione (in relazione ai quali soltanto opererebbe la decadenza ex art 22) sarebbe mai stato emesso dall' . CP_1
Sul punto è facile richiamare il disposto dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011 dispone:“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi
gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali
maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Ne discende che tale modalità che ha sostituito gli elenchi trimestrali costituisce surrogato di espressi provvedimenti di cancellazione e/o mancata iscrizione e che il termine per l'impugnazione decorre dalla conoscenza della cancellazione/mancata iscrizione che deriva dall'attuazione di tale forma di pubblicità.
E' pur vero che l' non produce i suddetti elenchi. CP_1
D'altra parte, il termine (per agire in via amministrativa) decorre al più tardi, dal momento in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza della sua mancata iscrizione, ovvero, nel caso di specie, dalla data di notifica del provvedimento indicato dal ricorrente: il provvedimento che comunica l'avvenuta cancellazione è stato notificato in data 13.07.2022; in esso infatti si comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione agricola perché il ricorrente “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
Da tali date decorre il termine per proporre gravame in via amministrativa, che veniva presentato in data 04.08.2022 e decorsi 90 gg (per la formazione del silenzio rigetto) decorre il termine di decadenza di 120 gg di cui all'art 22, destinato a spirare al più tardi nel mese di marzo 2023, laddove invece l'odierno ricorso risulta depositato in data 11.06.2023.
Non vale poi obiettare che oggetto del ricorso sarebbe la sola prestazione di disoccupazione agricola e che la iscrizione negli elenchi sarebbe stata richiesta incidentalmente.
Sulla specifica questione la Corte di Cassazione (sent. n. 6229/19) ha avuto modo di chiarire che l'iscrizione negli elenchi integra requisito costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali, per cui,
la definitività della cancellazione e/o della mancata iscrizione, preclude il relativo riconoscimento.
Dunque se non si prova la iscrizione e se la cancellazione/mancata iscrizione non è impugnata nei termini (ex art 22 cit.) non si può ottenere la prestazione, perché ciò preclude il diritto all'iscrizione stessa e determina il mancato perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto previdenziale di cui costituisce indefettibile presupposto.
Il ricorso dunque anche sotto questo profilo non appare comunque suscettibile di accoglimento,
essendo pacifico che il ricorrente non possieda il requisito dato dalla iscrizione negli elenchi agricoli.
Non è poi dirimente il fatto che il provvedimento comunicato dall' contenga l'avvertimento CP_1
secondo cui “le potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno”. Il termine annuale opera pacificamente quando si debba agire per le prestazioni previdenziali negate e presuppone che chi agisce, sia iscritto nei relativi elenchi e che dunque l' sia incorso in un errore, o che il CP_1
richiedente abbia ottenuto tale (re)iscrizione a seguito della tempestiva impugnazione della relativa cancellazione/mancata iscrizione. Nel caso di specie in cui, come si è visto, l'accesso alla prestazione presuppone l'iscrizione o il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli appositi elenchi, diritto da cui parte ricorrente è irrimediabilmente decaduta, sebbene risulti rispettato il termine decadenziale annuale per ottenere la prestazione previdenziale, quest'ultima, in assenza della previa iscrizione
(presupposto necessario) non può essere riconosciuta.
Del tutto legittimo deve pertanto ritenersi il recupero disposto dall' delle somme indebitamente CP_1
erogate al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricole e di malattia negli anni in questione con la comunicazione opposta. Attesa l'obiettiva particolarità della questione sulla quale si sono formati orientamenti non sempre univoci le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 22 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 837/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Filippina Bellomo;
Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento lavoro agricolo e diritto alla indennità di disoccupazione agricola
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.06/2023 parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante CP_1
agricolo alle dipendenze dell'azienda di LO GL EB RA con sede in Pietraperzia,
c/da AN CE RO SN , CF , con contratto di lavoro a tempo pieno C.F._1
determinato dal 02/08/2020 al 31/12/2020 per 120 giornate complessive , con la mansione di bracciante agricolo al 2° livello del CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti, con sede di lavoro in c.da Fontana di AN SN, sita nel territorio della città di Pietraperzia.
Chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in questione.
Avversava provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, notificato dall' in CP_1
data 13.07.2022, intervenuto dopo la pubblicazione dell'elenco annuale, relativamente al rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2020.
Esponeva che avverso il suindicato provvedimento, in data 04/08/2022, presentava ricorso amministrativo in merito al quale l'autorità competente non si era espressamente pronunciata.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , eccependo, preliminarmente, la decadenza CP_1
dall'azione giudiziale e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Autorizzato il deposito di note all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa con sentenza.
*******
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex art 22 del D.L. 7/70 convertito con legge n. 83/70.
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83 “contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di
diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In merito al dies a quo del termine di centoventi giorni nella materia in esame, la S.C. per costante orientamento ha affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale,
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).” (cfr. Cass. 27/12/2011 n.
29070).
Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai
agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e
contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni,
ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede CA (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194)
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende
respinto.”
Posta la disciplina di riferimento, vanno disattese le obiezioni sollevate da parte ricorrente per sottrarsi agli effetti della eccepita decadenza. Ed invero la ricorrente assume che la norma invocata dall' non sarebbe applicabile al caso CP_1
giacchè nessun provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione (in relazione ai quali soltanto opererebbe la decadenza ex art 22) sarebbe mai stato emesso dall' . CP_1
Sul punto è facile richiamare il disposto dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011 dispone:“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi
gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali
maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Ne discende che tale modalità che ha sostituito gli elenchi trimestrali costituisce surrogato di espressi provvedimenti di cancellazione e/o mancata iscrizione e che il termine per l'impugnazione decorre dalla conoscenza della cancellazione/mancata iscrizione che deriva dall'attuazione di tale forma di pubblicità.
E' pur vero che l' non produce i suddetti elenchi. CP_1
D'altra parte, il termine (per agire in via amministrativa) decorre al più tardi, dal momento in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza della sua mancata iscrizione, ovvero, nel caso di specie, dalla data di notifica del provvedimento indicato dal ricorrente: il provvedimento che comunica l'avvenuta cancellazione è stato notificato in data 13.07.2022; in esso infatti si comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione agricola perché il ricorrente “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
Da tali date decorre il termine per proporre gravame in via amministrativa, che veniva presentato in data 04.08.2022 e decorsi 90 gg (per la formazione del silenzio rigetto) decorre il termine di decadenza di 120 gg di cui all'art 22, destinato a spirare al più tardi nel mese di marzo 2023, laddove invece l'odierno ricorso risulta depositato in data 11.06.2023.
Non vale poi obiettare che oggetto del ricorso sarebbe la sola prestazione di disoccupazione agricola e che la iscrizione negli elenchi sarebbe stata richiesta incidentalmente.
Sulla specifica questione la Corte di Cassazione (sent. n. 6229/19) ha avuto modo di chiarire che l'iscrizione negli elenchi integra requisito costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali, per cui,
la definitività della cancellazione e/o della mancata iscrizione, preclude il relativo riconoscimento.
Dunque se non si prova la iscrizione e se la cancellazione/mancata iscrizione non è impugnata nei termini (ex art 22 cit.) non si può ottenere la prestazione, perché ciò preclude il diritto all'iscrizione stessa e determina il mancato perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto previdenziale di cui costituisce indefettibile presupposto.
Il ricorso dunque anche sotto questo profilo non appare comunque suscettibile di accoglimento,
essendo pacifico che il ricorrente non possieda il requisito dato dalla iscrizione negli elenchi agricoli.
Non è poi dirimente il fatto che il provvedimento comunicato dall' contenga l'avvertimento CP_1
secondo cui “le potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno”. Il termine annuale opera pacificamente quando si debba agire per le prestazioni previdenziali negate e presuppone che chi agisce, sia iscritto nei relativi elenchi e che dunque l' sia incorso in un errore, o che il CP_1
richiedente abbia ottenuto tale (re)iscrizione a seguito della tempestiva impugnazione della relativa cancellazione/mancata iscrizione. Nel caso di specie in cui, come si è visto, l'accesso alla prestazione presuppone l'iscrizione o il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli appositi elenchi, diritto da cui parte ricorrente è irrimediabilmente decaduta, sebbene risulti rispettato il termine decadenziale annuale per ottenere la prestazione previdenziale, quest'ultima, in assenza della previa iscrizione
(presupposto necessario) non può essere riconosciuta.
Del tutto legittimo deve pertanto ritenersi il recupero disposto dall' delle somme indebitamente CP_1
erogate al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricole e di malattia negli anni in questione con la comunicazione opposta. Attesa l'obiettiva particolarità della questione sulla quale si sono formati orientamenti non sempre univoci le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 22 ottobre 2025.