Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2688
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati correttamente notificati secondo la procedura di irreperibilità assoluta, e che la notifica tramite PEC sia prova sufficiente della conoscenza della pretesa esattoriale da parte del ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione del potere accertativo e della pretesa tributaria

    La Corte ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento fa venir meno i motivi di impugnazione inerenti all'asserita prescrizione, poiché la parte non avendo impugnato gli atti presupposti non può eccepire vizi che potevano essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2688
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2688
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo