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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2688/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6309/2025 spedito il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liq. Liq.re Liq.re 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIG/TO C/O TERZ n. 972014441423 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4/10/2014 la società Ricorrente_1 in liquidazione ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, notificato in data 15.07.2014, e le relative cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, adducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
09720130324330340000 e n. 09720140056839776000, notificate rispettivamente in data 13/02/2014 e in data 20/03/2014 per un importo complessivo di € 14.607.278,94.
In particolare, l'impugnazione si fonda sui seguenti motivi 1) l'inesistenza/nullità delle notifiche delle predette cartelle di pagamento in quanto nel periodo in cui esse sarebbero state notificate (13/02/2014 -20/03/2014) il precedente liquidatore della Ricorrente_1 era già deceduto (29/03/2013) e quindi, la società era priva dell'organo amministrativo atto a ricevere le notifiche dei vari atti;
2) inesistenza/nullità per asserita prescrizione in quanto riferita all'anno di imposta 2000; 3) prescrizione del potere accertativo dell'Ufficio;
Impugnato l'atto di pignoramento, la Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 20674/22/16 lo ha rigettato dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Avverso tale sentenza controparte ha proposto appello il 15/3/2017, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e il giudizio di appello è stato deciso con la sentenza n. 3449/04/19 della Commissione tributaria Regionale depositata il 10 giugno 2019, che ha rinviato la controversia in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma evidenzia che medio tempore in data 26 settembre 2024 la società
è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione giuridica della stessa. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi ascrivibili alla attività di notifica delle cartelle di pagamento. Evidenzia di contro come la cartella di pagamento n. 09720130324330340 ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TK503A507898/2012, notificato il 03/01/2012 tramite la procedura ex art. 60 lett. e) del dpr n. 600/73 non avendo l'agente notificatore reperito l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto e che la cartella di pagamento n. 09720140056839776 notificata in data 20/03/2014 si riferisce al controllo ex art. 36-bis Dpr n. 600/73 e 54-bis Dpr n. 633/72 della dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2010 ovvero modello unico 2011. Ricorda come la cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione non necessita della notifica di alcun atto presupposto come prescritto dall'art. 14 del Dpr n. 602/73 comma 1 lett. a).
Si è costituita TA sud SPA e poi l'Agenzia delle Entrate riscossione documentando l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte all'atto di pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso. Si sono costituiti altresì l'Agenzia delle Entrate DP I e III di Roma
All'odierna udienza la Corte, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Infatti come documentato dall'Agenzia delle Entrate gli atti presupposti alle due cartelle di pagamento impugnate sono stati correttamente notificati secondo la procedura di “irreperibilità assoluta” quando, nel comune in cui la notificazione deve essere eseguita, l'agente notificatore non reperisca l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto il quale, dalle ricognizioni effettuate all'atto della notifica e puntualmente documentate, risulti trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui l'agente deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.
La notifica dell'avviso di accertamento fa venir meno anche i motivi di impugnazione inerenti all'asserita prescrizione e/o decadenza da parte dell'Ufficio sul presupposto che la pretesa tributaria avesse ad oggetto crediti per l'anno di imposta 2000.
Infatti, la parte non avendo impugnato i predetti atti (avviso di accermento e cartella ex 36 bis) non può eccepire quei vizi che potevano essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 546/92 secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Quanto alle cartelle di pagamento TA SU e l'Agenzia Entrate/Riscossione – su cui grava l'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. – hanno fornito elementi idonei a dimostrare di aver notiziato la controparte, agendo con tempestività per il recupero degli importi, stante la rituale notifica della cartella esattoriale, (vedi produzione in atti).
Dai documenti esibiti si evince che la cartella n. 09720140056839776000 è stata notificata il 20.03.2014 a mezzo PEC e il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, quindi elemento idoneo a provare la conoscenza da parte del soggetto ricorrente della pretesa esattoriale, non certo palesata a seguito della notifica del pignoramento dei crediti presso terzi posti a base del ricorso per cui è causa. Pertanto, le eccezioni del ricorrente risultano assolutamente infondate.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 10.000,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
Roma li, 05/02/2026
Il Relatore Il Presidente
GI De LI NG LL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6309/2025 spedito il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Liq. Liq.re Liq.re 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIG/TO C/O TERZ n. 972014441423 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4/10/2014 la società Ricorrente_1 in liquidazione ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, notificato in data 15.07.2014, e le relative cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, adducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
09720130324330340000 e n. 09720140056839776000, notificate rispettivamente in data 13/02/2014 e in data 20/03/2014 per un importo complessivo di € 14.607.278,94.
In particolare, l'impugnazione si fonda sui seguenti motivi 1) l'inesistenza/nullità delle notifiche delle predette cartelle di pagamento in quanto nel periodo in cui esse sarebbero state notificate (13/02/2014 -20/03/2014) il precedente liquidatore della Ricorrente_1 era già deceduto (29/03/2013) e quindi, la società era priva dell'organo amministrativo atto a ricevere le notifiche dei vari atti;
2) inesistenza/nullità per asserita prescrizione in quanto riferita all'anno di imposta 2000; 3) prescrizione del potere accertativo dell'Ufficio;
Impugnato l'atto di pignoramento, la Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 20674/22/16 lo ha rigettato dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Avverso tale sentenza controparte ha proposto appello il 15/3/2017, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e il giudizio di appello è stato deciso con la sentenza n. 3449/04/19 della Commissione tributaria Regionale depositata il 10 giugno 2019, che ha rinviato la controversia in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma evidenzia che medio tempore in data 26 settembre 2024 la società
è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione giuridica della stessa. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi ascrivibili alla attività di notifica delle cartelle di pagamento. Evidenzia di contro come la cartella di pagamento n. 09720130324330340 ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TK503A507898/2012, notificato il 03/01/2012 tramite la procedura ex art. 60 lett. e) del dpr n. 600/73 non avendo l'agente notificatore reperito l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto e che la cartella di pagamento n. 09720140056839776 notificata in data 20/03/2014 si riferisce al controllo ex art. 36-bis Dpr n. 600/73 e 54-bis Dpr n. 633/72 della dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2010 ovvero modello unico 2011. Ricorda come la cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione non necessita della notifica di alcun atto presupposto come prescritto dall'art. 14 del Dpr n. 602/73 comma 1 lett. a).
Si è costituita TA sud SPA e poi l'Agenzia delle Entrate riscossione documentando l'avvenuta notificazione delle cartelle presupposte all'atto di pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso. Si sono costituiti altresì l'Agenzia delle Entrate DP I e III di Roma
All'odierna udienza la Corte, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Infatti come documentato dall'Agenzia delle Entrate gli atti presupposti alle due cartelle di pagamento impugnate sono stati correttamente notificati secondo la procedura di “irreperibilità assoluta” quando, nel comune in cui la notificazione deve essere eseguita, l'agente notificatore non reperisca l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto il quale, dalle ricognizioni effettuate all'atto della notifica e puntualmente documentate, risulti trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui l'agente deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.
La notifica dell'avviso di accertamento fa venir meno anche i motivi di impugnazione inerenti all'asserita prescrizione e/o decadenza da parte dell'Ufficio sul presupposto che la pretesa tributaria avesse ad oggetto crediti per l'anno di imposta 2000.
Infatti, la parte non avendo impugnato i predetti atti (avviso di accermento e cartella ex 36 bis) non può eccepire quei vizi che potevano essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 546/92 secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Quanto alle cartelle di pagamento TA SU e l'Agenzia Entrate/Riscossione – su cui grava l'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. – hanno fornito elementi idonei a dimostrare di aver notiziato la controparte, agendo con tempestività per il recupero degli importi, stante la rituale notifica della cartella esattoriale, (vedi produzione in atti).
Dai documenti esibiti si evince che la cartella n. 09720140056839776000 è stata notificata il 20.03.2014 a mezzo PEC e il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, quindi elemento idoneo a provare la conoscenza da parte del soggetto ricorrente della pretesa esattoriale, non certo palesata a seguito della notifica del pignoramento dei crediti presso terzi posti a base del ricorso per cui è causa. Pertanto, le eccezioni del ricorrente risultano assolutamente infondate.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 10.000,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
Roma li, 05/02/2026
Il Relatore Il Presidente
GI De LI NG LL