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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Andrea Luce Presidente dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 14 ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 2194 del 2025, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA
nato il [...] in [...]: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Clemente, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla Via Lungomare Trieste, n.190;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 17 marzo 2025).
Il procedimento cautelare si concludeva con il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, stante l'assenza del presupposto del c.d. periculum in mora, posto che la domanda cautelare risultava strumentale ad evitare il rimpatrio tuttavia già occorso (decreto contrassegnato da n. cronol. 1230/2025 del 07/05/2025).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e perfezionato il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima in data 20 maggio 2025 si costituiva, instando per il rigetto delle pretese sperimentate dal ricorrente.
E così, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e 275 bis c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria riservava la decisione al collegio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 prevede espressamente due procedimenti alternativi per il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale da parte del Questore. Il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ora, nella vicenda che ci impegna il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e il Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
2 A questo punto, preme osservare che il decreto legge 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo T.U.I., espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero e ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere direttamente dal Questore la cd. protezione speciale. La previsione in oggetto (art. 7, comma secondo), però, specifica l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata e verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”. Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis , 19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit. rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente adiva il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, ratione temporis applicabile, deducendo che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e uno sradicamento dal contesto sociale ed
3 economico di riferimento. In particolare, il ricorrente rappresentava di vivere ininterrottamente in Italia sin dal marzo 2017, di essere sposato con una connazionale in stato di gravidanza e di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal maggio 2023 nel settore dell'edilizia.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del 1998 – ratione temporis applicabile – non consentono l'espulsione dello straniero qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1 prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1 seconda parte).
Ora, l'art. 19 al comma 1.1 collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, ricalcando l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e l'art. 3 CEDU (come derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU) e fa discendere il divieto di respingimento anche dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. Il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto, è particolarmente ampio. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata poi dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Dalla lettura della seconda parte della norma emerge, poi, che il divieto di respingimento costituisce altresì il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato
4 indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3 c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita CP_2 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_4 c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Romania Persona_6
[GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e AT Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata Parte_2 abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. Tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno, quindi, parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano sono: effettivi vincoli familiari esistenti in Italia, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza;
effettivo inserimento sociale;
durata del soggiorno sul territorio nazionale, che permette di presumere uno sradicamento dal contesto di provenienza e un radicamento in Italia.
Orbene, nel caso di specie, può certamente essere valutato in via assorbente - ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit. - il percorso di integrazione avviato dal ricorrente in Italia.
In tale prospettiva, il richiedente ha dedotto di essere sradicato dal contesto di provenienza essendosi stabilito in Italia nell'anno 2017 e ha prodotto documentazione relativa alla presentazione nel 2020 di una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 in ragione dello svolgimento di attività lavorativa che, tuttavia, ha avuto un esito negativo. Il ricorrente ha, poi, dimostrato di aver intrapreso un significativo percorso integrazione sul territorio del Paese ospitante, avendo documentato il continuativo e stabile svolgimento di attività lavorativa nel settore
5 dell'edilizia. Nello specifico, il ricorrente ha depositato una comunicazione UniLav afferente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato efficace sin dal 19 maggio 2023 ancora in corso (si veda la lettera di referenza del datore di lavoro allegata in atti) alla data dell'espulsione dello stesso dal territorio nazionale, avvenuta il 21 marzo 2025.
Ancora, il ricorrente ha rappresentato di avere significativi legami familiari in Italia, ove risiedono la moglie (si veda l'attestato di matrimonio) – incinta al momento dell'espulsione del ricorrente (si veda la documentazione medica allegata in atti) - e al figlio minorenne, nato in [...] il giorno 8 agosto 2025 (si veda l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Sarno, in cui sono indicato sia il dato della maternità sia il dato della paternità).
Tale circostanza risulta suscettibile di apprezzamento ai fini del riconoscimento della protezione in discorso, in quanto la presenza di legami personali e familiari sul territorio nazionale risulta idonea a suggerire un radicamento del richiedente nel Paese di accoglienza. Ed infatti: “In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (si veda Cass. n. 30736/2023).
Inoltre, la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta una condizione di vulnerabilità per il genitore, vulnerabilità intesa da un lato, come peculiare fragilità sia dei singoli componenti della famiglia e sia di quest'ultima nel suo complesso;
dall'altro lato risulta altresì idonea a suggerire un legame familiare in Italia, e, dunque, un sicuro radicamento nel Paese di accoglienza, radicamento anche in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (v. Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, n. 5506). Del resto, quanto precede pare altresì idoneo ad attivare l'obbligo internazionale imposto dall'art. 3 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ex lege n. 176 del 1991. Detto altrimenti, il riconoscimento di un titolo di soggiorno al genitore di figlio minore presente in Italia rappresenta una condizione necessaria per permettere al padre di potersi prendere cura adeguatamente del figlio e ciò nell'interesse superiore del fanciullo, come affermato all'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia. Infine, appare anche necessario garantire l'integrità della relazione familiare in adempimento dell'obbligo costituzionalmente imposto di protezione dei figli, i quali hanno diritto ad essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità.
6 In questa prospettiva, pare al Collegio che la presenza del nucleo familiare sul territorio nazionale e la necessità di tutelarne l'unità possano assurgere a presupposti per il riconoscimento della protezione in discorso. La conclusione che precede non può, poi, essere revocata in dubbio dalle vicende giudiziarie del ricorrente menzionate nel provvedimento impugnato (“il cittadino straniero ha a suo carico precedenti maltrattamenti in famiglia”), riferibili ad una denuncia-querela sporta dalla moglie in data 21 febbraio 2025 e revocata in data 18 marzo 2025. Sul punto, va precisato che non sono emerse nel corso del procedimento elementi che possano suggerire l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio italiano.
In definitiva, considerata la presenza del nucleo familiare del ricorrente sul territorio nazionale e la necessità di tutelarne l'unità, valutata la durata della permanenza sul territorio italiano e il significativo percorso d'integrazione sociale e di inserimento lavorativo documentato in atti, ritiene il collegio che il complesso degli elementi innanzi indicati – globalmente considerati - esprimono senza dubbio la costruzione, da parte del ricorrente, di una “vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in mancanza di condizioni ostative alla permanenza - appare idoneo a sradicare il richiedente dal contesto sociale, economico e familiare di riferimento, esponendolo al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
7 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Andrea Luce Presidente dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 14 ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 2194 del 2025, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA
nato il [...] in [...]: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Clemente, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla Via Lungomare Trieste, n.190;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 17 marzo 2025).
Il procedimento cautelare si concludeva con il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, stante l'assenza del presupposto del c.d. periculum in mora, posto che la domanda cautelare risultava strumentale ad evitare il rimpatrio tuttavia già occorso (decreto contrassegnato da n. cronol. 1230/2025 del 07/05/2025).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e perfezionato il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima in data 20 maggio 2025 si costituiva, instando per il rigetto delle pretese sperimentate dal ricorrente.
E così, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e 275 bis c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria riservava la decisione al collegio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 prevede espressamente due procedimenti alternativi per il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale da parte del Questore. Il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ora, nella vicenda che ci impegna il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e il Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
2 A questo punto, preme osservare che il decreto legge 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo T.U.I., espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero e ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere direttamente dal Questore la cd. protezione speciale. La previsione in oggetto (art. 7, comma secondo), però, specifica l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata e verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”. Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis , 19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit. rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente adiva il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, ratione temporis applicabile, deducendo che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e uno sradicamento dal contesto sociale ed
3 economico di riferimento. In particolare, il ricorrente rappresentava di vivere ininterrottamente in Italia sin dal marzo 2017, di essere sposato con una connazionale in stato di gravidanza e di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal maggio 2023 nel settore dell'edilizia.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del 1998 – ratione temporis applicabile – non consentono l'espulsione dello straniero qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1 prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1 seconda parte).
Ora, l'art. 19 al comma 1.1 collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, ricalcando l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e l'art. 3 CEDU (come derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU) e fa discendere il divieto di respingimento anche dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. Il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto, è particolarmente ampio. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata poi dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Dalla lettura della seconda parte della norma emerge, poi, che il divieto di respingimento costituisce altresì il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato
4 indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3 c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita CP_2 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_4 c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Romania Persona_6
[GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e AT Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata Parte_2 abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. Tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno, quindi, parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano sono: effettivi vincoli familiari esistenti in Italia, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza;
effettivo inserimento sociale;
durata del soggiorno sul territorio nazionale, che permette di presumere uno sradicamento dal contesto di provenienza e un radicamento in Italia.
Orbene, nel caso di specie, può certamente essere valutato in via assorbente - ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit. - il percorso di integrazione avviato dal ricorrente in Italia.
In tale prospettiva, il richiedente ha dedotto di essere sradicato dal contesto di provenienza essendosi stabilito in Italia nell'anno 2017 e ha prodotto documentazione relativa alla presentazione nel 2020 di una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 in ragione dello svolgimento di attività lavorativa che, tuttavia, ha avuto un esito negativo. Il ricorrente ha, poi, dimostrato di aver intrapreso un significativo percorso integrazione sul territorio del Paese ospitante, avendo documentato il continuativo e stabile svolgimento di attività lavorativa nel settore
5 dell'edilizia. Nello specifico, il ricorrente ha depositato una comunicazione UniLav afferente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato efficace sin dal 19 maggio 2023 ancora in corso (si veda la lettera di referenza del datore di lavoro allegata in atti) alla data dell'espulsione dello stesso dal territorio nazionale, avvenuta il 21 marzo 2025.
Ancora, il ricorrente ha rappresentato di avere significativi legami familiari in Italia, ove risiedono la moglie (si veda l'attestato di matrimonio) – incinta al momento dell'espulsione del ricorrente (si veda la documentazione medica allegata in atti) - e al figlio minorenne, nato in [...] il giorno 8 agosto 2025 (si veda l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Sarno, in cui sono indicato sia il dato della maternità sia il dato della paternità).
Tale circostanza risulta suscettibile di apprezzamento ai fini del riconoscimento della protezione in discorso, in quanto la presenza di legami personali e familiari sul territorio nazionale risulta idonea a suggerire un radicamento del richiedente nel Paese di accoglienza. Ed infatti: “In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (si veda Cass. n. 30736/2023).
Inoltre, la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta una condizione di vulnerabilità per il genitore, vulnerabilità intesa da un lato, come peculiare fragilità sia dei singoli componenti della famiglia e sia di quest'ultima nel suo complesso;
dall'altro lato risulta altresì idonea a suggerire un legame familiare in Italia, e, dunque, un sicuro radicamento nel Paese di accoglienza, radicamento anche in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (v. Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, n. 5506). Del resto, quanto precede pare altresì idoneo ad attivare l'obbligo internazionale imposto dall'art. 3 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ex lege n. 176 del 1991. Detto altrimenti, il riconoscimento di un titolo di soggiorno al genitore di figlio minore presente in Italia rappresenta una condizione necessaria per permettere al padre di potersi prendere cura adeguatamente del figlio e ciò nell'interesse superiore del fanciullo, come affermato all'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia. Infine, appare anche necessario garantire l'integrità della relazione familiare in adempimento dell'obbligo costituzionalmente imposto di protezione dei figli, i quali hanno diritto ad essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità.
6 In questa prospettiva, pare al Collegio che la presenza del nucleo familiare sul territorio nazionale e la necessità di tutelarne l'unità possano assurgere a presupposti per il riconoscimento della protezione in discorso. La conclusione che precede non può, poi, essere revocata in dubbio dalle vicende giudiziarie del ricorrente menzionate nel provvedimento impugnato (“il cittadino straniero ha a suo carico precedenti maltrattamenti in famiglia”), riferibili ad una denuncia-querela sporta dalla moglie in data 21 febbraio 2025 e revocata in data 18 marzo 2025. Sul punto, va precisato che non sono emerse nel corso del procedimento elementi che possano suggerire l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio italiano.
In definitiva, considerata la presenza del nucleo familiare del ricorrente sul territorio nazionale e la necessità di tutelarne l'unità, valutata la durata della permanenza sul territorio italiano e il significativo percorso d'integrazione sociale e di inserimento lavorativo documentato in atti, ritiene il collegio che il complesso degli elementi innanzi indicati – globalmente considerati - esprimono senza dubbio la costruzione, da parte del ricorrente, di una “vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in mancanza di condizioni ostative alla permanenza - appare idoneo a sradicare il richiedente dal contesto sociale, economico e familiare di riferimento, esponendolo al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
7 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
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