CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2024, n. 25815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25815 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25815 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2024 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'MB GI ricorre avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla residua pena di anni tre, mesi tre e giorni venti di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta del 10 maggio 2023. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis, 47 e 47-ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, non avrebbe potuto ritenere inammissibile l'istanza, risultando dagli atti che il condannato era in possesso dei requisiti oggettivi per l'accoglimento delle singole richieste. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, dalla lettura della relazione comportamentale, si evinceva che il comportamento intra-murario tenuto dal detenuto era stato regolare;
dalla lettura delle note dei Carabinieri e della Questura di Roma, inoltre, era emerso che l'offerta lavorativa indicate nell'istanza appariva seria e che l'abitazione nella quale avrebbe trovato esecuzione la misura era idonea. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, non avrebbe potuto ritenere sussistente il pericolo di recidiva, anche considerando che l'unico procedimento pendente era relativo a reato di accesso abusivo a sistemi informatici, astrattamente riconducibile al medesimo disegno criminoso nel quale erano stati perpetrati i reati in esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in 2 / prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le istanze non potevano essere concesse in ragione della gravità dei fatti accertati, della sussistenza di un procedimento pendente per analoghi fatti e, soprattutto, del breve percorso intramurario trascorso che non ha permesso un adeguato trattamento a fini rieducativi. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Il ricorrente, quindi, non ha considerato che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, allo stato, non è possibile ritenere sussistente una reale revisione critica da parte di D'MB; il ricorso, pertanto, non può essere accolto, perché propone censure non correlate al percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza che, sebbene non ha correttamente rilevato l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art.
4-bis Ord. pen., ha adeguatamente motivato nel merito il diniego delle richieste, in applicazione dei sopra condivisi principi di diritto. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2024
lette~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25815 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2024 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'MB GI ricorre avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla residua pena di anni tre, mesi tre e giorni venti di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta del 10 maggio 2023. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis, 47 e 47-ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, non avrebbe potuto ritenere inammissibile l'istanza, risultando dagli atti che il condannato era in possesso dei requisiti oggettivi per l'accoglimento delle singole richieste. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, dalla lettura della relazione comportamentale, si evinceva che il comportamento intra-murario tenuto dal detenuto era stato regolare;
dalla lettura delle note dei Carabinieri e della Questura di Roma, inoltre, era emerso che l'offerta lavorativa indicate nell'istanza appariva seria e che l'abitazione nella quale avrebbe trovato esecuzione la misura era idonea. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, non avrebbe potuto ritenere sussistente il pericolo di recidiva, anche considerando che l'unico procedimento pendente era relativo a reato di accesso abusivo a sistemi informatici, astrattamente riconducibile al medesimo disegno criminoso nel quale erano stati perpetrati i reati in esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in 2 / prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le istanze non potevano essere concesse in ragione della gravità dei fatti accertati, della sussistenza di un procedimento pendente per analoghi fatti e, soprattutto, del breve percorso intramurario trascorso che non ha permesso un adeguato trattamento a fini rieducativi. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Il ricorrente, quindi, non ha considerato che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, allo stato, non è possibile ritenere sussistente una reale revisione critica da parte di D'MB; il ricorso, pertanto, non può essere accolto, perché propone censure non correlate al percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza che, sebbene non ha correttamente rilevato l'avvenuta espiazione della pena relativa al reato ostativo ex art.
4-bis Ord. pen., ha adeguatamente motivato nel merito il diniego delle richieste, in applicazione dei sopra condivisi principi di diritto. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2024