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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/10/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco,
all'esito della trattazione cartolare del 21 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vito Forte, presso il cui studio, in Pisticci (MT) alla Via Da
Bormida n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso, ope legis dalla Dott.ssa Giuseppina
Sansone ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio sito in Potenza alla Via
Isca del Pioppo n. 41
RESISTENTE
e
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.07.2018 il Sig. , titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale con sede in Episcopia (PZ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2018 del 28.06.2018 (prot. n. 19831), notificatagli dall'
[...]
con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di euro 3.014,75, in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione con il quale veniva contestato alla Ditta l'utilizzo irregolare “in nero” del lavoratore
[...]
in data 04.05.2017, rilevato a seguito della segnalazione della Polizia Parte_2
Stradale di Moliterno che aveva fermato il Sig. in data 04.05.2017 alla guida Pt_2
dell'autocarro targato PZ338741 di proprietà della ditta.
In particolare, il predetto ricorrente, a sostegno dell'opposizione, deduceva:
- la sussistenza degli estremi della norma di cui all'art. 3 comma 4 del D.l. n. 12 del 22.02.2002 convertito in L. n. 73 del 23.04.2002 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b della l. n. 183 del 04.11.2002, consistenti nella dimostrazione di aver assolto agli obblighi contributivi relativamente al lavoratore impiegato nonché della volontà di non occultare il rapporto;
- l'urgenza dell'assunzione dell'autista giustificativa della mancata Pt_2
formalizzazione della stessa;
- la qualificazione del rapporto di lavoro del Sig. come autonomo. Pt_2
Pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di annullare l'ordinanza ingiunzione, nonché il verbale ad essa sottesa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
05.01.2019, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del dirigente p.t., contestando la spiegata opposizione poiché
[...]
infondata.
In particolare, la predetta resistente eccepiva: - in relazione alla asserita urgenza dell'assunzione dell'autista quale causa impeditiva della formalizzazione dell'assunzione, che i casi in cui il datore di lavoro può procedere all'assunzione di somma urgenza sono eccezionali ed in essi non può rientrare la normale attività lavorativa, quale risulta essere lo spostamento di una macchina operatrice, e che in ogni caso non risultavano comunicati nemmeno i dati anagrafici del lavoratore, né il modello UNILAV di assunzione;
- quanto all'esimente prevista per il caso in cui il lavoratore non sia stato assunto telematicamente, consistente nella dimostrazione di aver assolto comunque agli obblighi contributivi, che nulla risultava provato sul punto;
- che il rapporto di lavoro con il Sig. non poteva qualificarsi come lavoro Pt_2
autonomo;
- che in ogni caso non risultava provata la volontà della ditta di non occultare il rapporto di lavoro, bensì il contrario e cioè che il lavoratore era stato chiamato a svolgere in nero la stessa attività che in passato aveva svolto presso lo stesso datore di lavoro, ma con l'inquadramento da lavoratore subordinato.
Per tutti questi motivi, il resistente insisteva, previo rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza. Il tutto con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 26.01.2019, il Giudice, con successiva ordinanza del 16.02.2020, rilevato che l'opposizione non era stata proposta avverso ordinanza ingiunzione riguardante omissioni contributive o comunque illeciti connessi con siffatte omissioni – di cui all'art. 35 L. n. 689/81 – ma che si trattava di una opposizione ex art. 22 l. n. 689/81, che esulava dalla competenza funzionale del giudice del lavoro, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché lo stesso provvedesse ad assegnare la trattazione del giudizio alle sezione civile del Tribunale. Disposta la trasmissione del giudizio alla sezione civile a cura della Cancelleria con provvedimento del 29.04.2020, il Giudice designato provvedeva alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'esito dell'udienza cartolare del 07.12.2020, il Giudice, viste le note depositate dalle parti e ritenute le prove testimoniali richieste da parte ricorrente inammissibili poiché vertenti su circostanze da provarsi in via documentale, rinviava la causa all'udienza del
19.07.2021 per la discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto e passando al merito della questione, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta dal ricorrente sia infondata.
Come noto, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione si svolge non sulla legittimità dell'atto amministrativo sotteso, bensì sul rapporto, ovvero sull'effettiva sussistenza dell'illecito risultante dalla conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge.
Dunque, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
L' , in persona del dirigente p.t., Controparte_1
ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2018 del 28.06.2018 a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione con il quale, a seguito di specifico accertamento, contestava alla l'utilizzo irregolare “in nero” del lavoratore Parte_3 [...]
nella giornata del 04.05.2017, ossia la violazione della disposizione Parte_2
di cui all'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.l. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. lgs. 14.09.2015 n.
151- Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Va evidenziato che l'accertamento dell' si fonda sull'intervento effettuato, CP_1
a seguito di segnalazione della Polizia Stradale di Moliterno del 18.05.2017, dall'ispettore il giorno 19.06.2017 (verbale di primo accesso ispettivo n.
1-A-22-EV del 19.06.2017 – all. n. 3 in fascicolo parte resistente), il quale provvedeva a farsi consegnare tutta la documentazione necessaria.
A seguito dell'intervento della polizia stradale, quindi, seguiva l'accesso ispettivo con consegna dei documenti in cui si accertava la mancata comunicazione dell'assunzione.
Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni - è però altrettanto vero che, ai sensi degli art. 2699-2700
c.c., gli stessi verbali fanno piena prova, sino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso
Cass. N. 166/2014).
Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante.
Ebbene, nel caso di specie, il soggetto indicava di non essere in grado di consegnare i fogli degli ultimi 28 giorni lavorativi, senza dichiarare nulla in ordine alla dedotta occasionalità del rapporto o totale mancanza del rapporto, per come sostenuto da parte ricorrente.
Risulta priva di pregio, inoltre, l'eccezione relativa alla qualificazione dello stesso come lavoratore autonomo non solo per l'attività che lo stesso era chiamato ad esercitare, ma anche perché in passato assunto dalla proprio come lavoratore Pt_3
dipendente.
Non può dirsi operante la causa di forza maggiore che avrebbe escluso l'obbligo di comunicazione posto che questa presuppone un avvenimento di carattere straordinario tale da non permettere al datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, la comunicazione obbligatoria.
Deve essere una impossibilità oggettiva valutata con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
La nota del Min. Lavoro n. 440 del 4 gennaio 2007, indica alcune casistiche e tra esse
è presente l'ipotesi di assunzione “non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza “. Si tratta di casi ove la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento che risulta, per sua stessa natura, imprevedibile.
In definitiva, spetta al datore di lavoro dimostrare che la casistica in essere abbia tutti i requisiti per essere considerato un caso di “forza maggiore”.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere provata la necessità dello spostamento dell'escavatore il 3.5.2017, la stessa parte ricorrente allega che l'escavatore era l'unico mezzo idoneo per svolgere i lavori di cui alla lettera A del contratto stipulato nel mese di febbraio e gli ulteriori soggetti che avrebbero potuto guidare l'escavatore non erano in servizio da svariati mesi.
La compilazione del modello, inoltre, come messo in luce dall' richiede CP_1
pochi minuti e avrebbe potuto essere subito redatta posto che dalla documentazione in atti non emerge la presenza di danni alle dotazioni informatiche.
Nel caso di specie, quindi, non è possibile individuare una causa di forza maggiore secondo quanto stabilito dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite dell' , che CP_1
liquida in € 681,60 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Lagonegro, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco,
all'esito della trattazione cartolare del 21 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vito Forte, presso il cui studio, in Pisticci (MT) alla Via Da
Bormida n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso, ope legis dalla Dott.ssa Giuseppina
Sansone ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio sito in Potenza alla Via
Isca del Pioppo n. 41
RESISTENTE
e
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.07.2018 il Sig. , titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale con sede in Episcopia (PZ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2018 del 28.06.2018 (prot. n. 19831), notificatagli dall'
[...]
con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di euro 3.014,75, in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione con il quale veniva contestato alla Ditta l'utilizzo irregolare “in nero” del lavoratore
[...]
in data 04.05.2017, rilevato a seguito della segnalazione della Polizia Parte_2
Stradale di Moliterno che aveva fermato il Sig. in data 04.05.2017 alla guida Pt_2
dell'autocarro targato PZ338741 di proprietà della ditta.
In particolare, il predetto ricorrente, a sostegno dell'opposizione, deduceva:
- la sussistenza degli estremi della norma di cui all'art. 3 comma 4 del D.l. n. 12 del 22.02.2002 convertito in L. n. 73 del 23.04.2002 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b della l. n. 183 del 04.11.2002, consistenti nella dimostrazione di aver assolto agli obblighi contributivi relativamente al lavoratore impiegato nonché della volontà di non occultare il rapporto;
- l'urgenza dell'assunzione dell'autista giustificativa della mancata Pt_2
formalizzazione della stessa;
- la qualificazione del rapporto di lavoro del Sig. come autonomo. Pt_2
Pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di annullare l'ordinanza ingiunzione, nonché il verbale ad essa sottesa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
05.01.2019, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del dirigente p.t., contestando la spiegata opposizione poiché
[...]
infondata.
In particolare, la predetta resistente eccepiva: - in relazione alla asserita urgenza dell'assunzione dell'autista quale causa impeditiva della formalizzazione dell'assunzione, che i casi in cui il datore di lavoro può procedere all'assunzione di somma urgenza sono eccezionali ed in essi non può rientrare la normale attività lavorativa, quale risulta essere lo spostamento di una macchina operatrice, e che in ogni caso non risultavano comunicati nemmeno i dati anagrafici del lavoratore, né il modello UNILAV di assunzione;
- quanto all'esimente prevista per il caso in cui il lavoratore non sia stato assunto telematicamente, consistente nella dimostrazione di aver assolto comunque agli obblighi contributivi, che nulla risultava provato sul punto;
- che il rapporto di lavoro con il Sig. non poteva qualificarsi come lavoro Pt_2
autonomo;
- che in ogni caso non risultava provata la volontà della ditta di non occultare il rapporto di lavoro, bensì il contrario e cioè che il lavoratore era stato chiamato a svolgere in nero la stessa attività che in passato aveva svolto presso lo stesso datore di lavoro, ma con l'inquadramento da lavoratore subordinato.
Per tutti questi motivi, il resistente insisteva, previo rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza. Il tutto con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 26.01.2019, il Giudice, con successiva ordinanza del 16.02.2020, rilevato che l'opposizione non era stata proposta avverso ordinanza ingiunzione riguardante omissioni contributive o comunque illeciti connessi con siffatte omissioni – di cui all'art. 35 L. n. 689/81 – ma che si trattava di una opposizione ex art. 22 l. n. 689/81, che esulava dalla competenza funzionale del giudice del lavoro, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché lo stesso provvedesse ad assegnare la trattazione del giudizio alle sezione civile del Tribunale. Disposta la trasmissione del giudizio alla sezione civile a cura della Cancelleria con provvedimento del 29.04.2020, il Giudice designato provvedeva alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'esito dell'udienza cartolare del 07.12.2020, il Giudice, viste le note depositate dalle parti e ritenute le prove testimoniali richieste da parte ricorrente inammissibili poiché vertenti su circostanze da provarsi in via documentale, rinviava la causa all'udienza del
19.07.2021 per la discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto e passando al merito della questione, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta dal ricorrente sia infondata.
Come noto, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione si svolge non sulla legittimità dell'atto amministrativo sotteso, bensì sul rapporto, ovvero sull'effettiva sussistenza dell'illecito risultante dalla conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge.
Dunque, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
L' , in persona del dirigente p.t., Controparte_1
ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2018 del 28.06.2018 a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione con il quale, a seguito di specifico accertamento, contestava alla l'utilizzo irregolare “in nero” del lavoratore Parte_3 [...]
nella giornata del 04.05.2017, ossia la violazione della disposizione Parte_2
di cui all'art. 3, comma 3 e 3 ter, D.l. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. lgs. 14.09.2015 n.
151- Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Va evidenziato che l'accertamento dell' si fonda sull'intervento effettuato, CP_1
a seguito di segnalazione della Polizia Stradale di Moliterno del 18.05.2017, dall'ispettore il giorno 19.06.2017 (verbale di primo accesso ispettivo n.
1-A-22-EV del 19.06.2017 – all. n. 3 in fascicolo parte resistente), il quale provvedeva a farsi consegnare tutta la documentazione necessaria.
A seguito dell'intervento della polizia stradale, quindi, seguiva l'accesso ispettivo con consegna dei documenti in cui si accertava la mancata comunicazione dell'assunzione.
Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni - è però altrettanto vero che, ai sensi degli art. 2699-2700
c.c., gli stessi verbali fanno piena prova, sino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso
Cass. N. 166/2014).
Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante.
Ebbene, nel caso di specie, il soggetto indicava di non essere in grado di consegnare i fogli degli ultimi 28 giorni lavorativi, senza dichiarare nulla in ordine alla dedotta occasionalità del rapporto o totale mancanza del rapporto, per come sostenuto da parte ricorrente.
Risulta priva di pregio, inoltre, l'eccezione relativa alla qualificazione dello stesso come lavoratore autonomo non solo per l'attività che lo stesso era chiamato ad esercitare, ma anche perché in passato assunto dalla proprio come lavoratore Pt_3
dipendente.
Non può dirsi operante la causa di forza maggiore che avrebbe escluso l'obbligo di comunicazione posto che questa presuppone un avvenimento di carattere straordinario tale da non permettere al datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, la comunicazione obbligatoria.
Deve essere una impossibilità oggettiva valutata con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
La nota del Min. Lavoro n. 440 del 4 gennaio 2007, indica alcune casistiche e tra esse
è presente l'ipotesi di assunzione “non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza “. Si tratta di casi ove la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento che risulta, per sua stessa natura, imprevedibile.
In definitiva, spetta al datore di lavoro dimostrare che la casistica in essere abbia tutti i requisiti per essere considerato un caso di “forza maggiore”.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere provata la necessità dello spostamento dell'escavatore il 3.5.2017, la stessa parte ricorrente allega che l'escavatore era l'unico mezzo idoneo per svolgere i lavori di cui alla lettera A del contratto stipulato nel mese di febbraio e gli ulteriori soggetti che avrebbero potuto guidare l'escavatore non erano in servizio da svariati mesi.
La compilazione del modello, inoltre, come messo in luce dall' richiede CP_1
pochi minuti e avrebbe potuto essere subito redatta posto che dalla documentazione in atti non emerge la presenza di danni alle dotazioni informatiche.
Nel caso di specie, quindi, non è possibile individuare una causa di forza maggiore secondo quanto stabilito dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite dell' , che CP_1
liquida in € 681,60 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Lagonegro, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco