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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 846/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Machi' Elvira;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per mandato CP_1 in atti dall'Avv. Seminara Maria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 14/10/2025 in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 14/10/2025 entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle
1 rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di udienza di comparizione dei coniugi.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/10/2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza dei figli, maggiorenni ma non autonomi, presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“- rinuncia da parte di entrambe le parti alla domanda di addebito reciprocamente proposte;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- obbligo del ricorrente di versare per il mantenimento dei figli l'importo mensile complessivo di euro 500,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
- integrale percezione da parte della signora dell'assegno unico versato CP_1 dall'INPS per i figli”.
4. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa.
5. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
6. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
7. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 23/11/1969, e , nata a [...] il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Palermo, il 5.12.2003, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 174, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2 2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 846/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Machi' Elvira;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per mandato CP_1 in atti dall'Avv. Seminara Maria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 14/10/2025 in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 14/10/2025 entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle
1 rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di udienza di comparizione dei coniugi.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/10/2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza dei figli, maggiorenni ma non autonomi, presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“- rinuncia da parte di entrambe le parti alla domanda di addebito reciprocamente proposte;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- obbligo del ricorrente di versare per il mantenimento dei figli l'importo mensile complessivo di euro 500,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo vigente in questo Tribunale;
- integrale percezione da parte della signora dell'assegno unico versato CP_1 dall'INPS per i figli”.
4. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa.
5. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
6. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
7. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 23/11/1969, e , nata a [...] il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Palermo, il 5.12.2003, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 174, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2 2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
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