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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 712/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. BA IT Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.712/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.AO Buono
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Parte_1
Napoli n. 6349/2024 pubblicata in data 03.10.2024 con la quale il Tribunale, accogliendo la domanda della ricorrente, aveva liquidato le spese di lite al di sotto dei parametri minimi tariffari.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla mancata applicazione dei parametri minimi tariffari previsti per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00; e all'assenza/inidoneità della motivazione specifica sulla riduzione del compenso.
Non si è costituito il appellato CP_1
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo ai motivi di appello, che per l'intima connessione possono trattarsi congiuntamente, valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
Come noto, la ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, accogliendo la domanda del ricorrente e condannando il convenuto “al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 1000,00, secondo le modalità di erogazione della “Carta
2 docenti”, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice, in motivazione, ha così statuito: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta”; e nel dispositivo ha così deciso “2) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro
250,00, comprensivi di spese fortettarie, oltre IVA, cpa, con attribuzione all'avv.to Buono AO”
Con riguardo al motivo relativo alla violazione del DM 55/2014 e 147/2022 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile, si duole, pertanto, l'appellante dell'importo che il giudice aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore.
Al riguardo il Collegio ritiene che la liquidazione possa attestarsi sui minimi tariffari tenuto conto che la “serialità della controversia” la “facilità della trattazione” e la “ripetitività dell'esposizione contenutistica”, sia indicativa del ridotto impegno professionale profuso dall'avvocato.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si
3 tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza
4 dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore "sino ad euro 1100,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 105,00 per la fase di studio, euro 63,00 per la fase introduttiva, euro 63,00 per la fase di trattazione, ed euro 90,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 321,00.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, il deve CP_1
essere condannato al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 321,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 321,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. AO Buono. Condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 337,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
AO Buono.
Così deciso in Napoli, 27 novembre 2025
Il Presidente
5 dr. BA IT
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. BA IT Presidente est.
2) dr. Arturo Avolio Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.712/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.AO Buono
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Parte_1
Napoli n. 6349/2024 pubblicata in data 03.10.2024 con la quale il Tribunale, accogliendo la domanda della ricorrente, aveva liquidato le spese di lite al di sotto dei parametri minimi tariffari.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla mancata applicazione dei parametri minimi tariffari previsti per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00; e all'assenza/inidoneità della motivazione specifica sulla riduzione del compenso.
Non si è costituito il appellato CP_1
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo ai motivi di appello, che per l'intima connessione possono trattarsi congiuntamente, valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
Come noto, la ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, accogliendo la domanda del ricorrente e condannando il convenuto “al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 1000,00, secondo le modalità di erogazione della “Carta
2 docenti”, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice, in motivazione, ha così statuito: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta”; e nel dispositivo ha così deciso “2) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro
250,00, comprensivi di spese fortettarie, oltre IVA, cpa, con attribuzione all'avv.to Buono AO”
Con riguardo al motivo relativo alla violazione del DM 55/2014 e 147/2022 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile, si duole, pertanto, l'appellante dell'importo che il giudice aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore.
Al riguardo il Collegio ritiene che la liquidazione possa attestarsi sui minimi tariffari tenuto conto che la “serialità della controversia” la “facilità della trattazione” e la “ripetitività dell'esposizione contenutistica”, sia indicativa del ridotto impegno professionale profuso dall'avvocato.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si
3 tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza
4 dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore "sino ad euro 1100,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 105,00 per la fase di studio, euro 63,00 per la fase introduttiva, euro 63,00 per la fase di trattazione, ed euro 90,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 321,00.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, il deve CP_1
essere condannato al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 321,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 321,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. AO Buono. Condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 337,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
AO Buono.
Così deciso in Napoli, 27 novembre 2025
Il Presidente
5 dr. BA IT
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