Articolo 21 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 maggio 1968
Art. 21. I residui passivi alla chiusura
dell'esercizio 1957-58restano determinati in L. 9.104.585.339 dei quali furono pagati nel 1958-59......... L. 9.067.091.368
-------------- e rimasero da pagare al 30 giugno 1959...... L. 37.493.971
Entrata in vigore il 14 maggio 1968