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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000016040001 IMPOSTA REGISTR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1: Respingere ogni contraria istanza ed eccezione ed annullare l'intimazione di pagamento.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Resistente:
Agenzia delle Entrate: Rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia ed avverso avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazioni sanzioni n. 2023/001/DI/000001604/0/01 relativo al periodo d'imposta 2023 che forma oggetto della presente controversia emesso dalla “Direzione Provinciale delle Entrate di Perugia Ufficio Territoriale”. Esso reca la richiesta di versamento dell'imposta di registro dovuta in ragione della mancata registrazione nel termine di Legge del Decreto
Ingiuntivo n. 1604/2023 emanato in data 12/12/2023 in esito al procedimento giurisdizionale intentato dalla ricorrente nei confronti del Sig. Nominativo_1.
Più precisamente, con il menzionato Decreto Ingiuntivo il Tribunale Ordinario di Perugia ha accolto la domanda della contribuente, finalizzata ad ottenere ai sensi del comma 2 dell'art 642 del Codice di Procedura
Civile l'ingiunzione nei confronti del Sig. Nominativo_1 a pagare in suo favore la somma di € 85.000,00 della quale il Sig. Nom_1 si era già in precedenza riconosciuto debitore a seguito di “Accordo a seguito di procedura di Negoziazione Assistita” sottoscritta in data 05/06/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art 5 del D.
L. 12/09/2014 convertito con modificazioni in Legge 10/11/2014 n. 162.
Alla luce della fattispecie appena delineata, la contribuente lamenta la parziale illegittimità e chiede di conseguenza il parziale annullamento limitatamente all'imposta di registro di importo pari ad € 2.550,00.
In particolare ad avviso del contribuente la tassazione ai fini dell'imposta di registro applicata dall'Ufficio sull'atto enunciato sarebbe illegittima, trattandosi di accordo avente “natura meramente dichiarativa” recante il riconoscimento reso dal Sig. Nominativo_1 in favore del contribuente di un debito di
€ 85.000,00, in quanto non tassabile in aderenza al pensiero espresso al riguardo dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando come la pretesa fiscale avanzata con l'impugnato avviso di liquidazione risulti pienamente legittima in punto di diritto e fondata in punto di fatto, tenuto conto che tutte le eccezioni formulate dal contribuente nel contesto del presente ricorso giurisdizionale appaiono prive di qualsiasi materiale e giuridico fondamento.
Con memorie aggiuntive del 05/09/2025 la contribuente Ricorrente_1 , lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, contestava ogni sua parte delle stesse perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando che le avverse eccezioni non sono in grado di delegittimare l'azione promossa nell'interesse della ricorrente.
In data 20/11/2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Questa Corte deve rilevare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, il quale giustamente sottolinea che l'Accordo tassato dall'Ufficio ai sensi del già citato art 22 del T.U.R quale atto enunciato nel contesto del Decreto Ingiuntivo n. 1604/2023 di cui si controverte, non è atto avente “natura dichiarativa”, bensì atto sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art 5 D.L. n. 132/2024 , contenendo una serie di disposizioni, tese a dirimere e comporre in via stragiudiziale una preesistente controversia insorta tra il contribuente ed il Sig. Nominativo_1, ossia tra le medesime parti del giudizio iscritto al numero di registro generale 4791/2023 in esito al quale il “Tribunale Ordinario di Perugia“ ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 1604/2023 già richiamato.
Dunque tutte le considerazioni, nonché gli arresti giurisprudenziali espressamente richiamati dalla parte ricorrente nell'unico motivo di ricorso avverso l'avviso di liquidazione in controversia, risultano totalmente inconferenti rispetto alla materia del contendere che forma oggetto dell'odierno giudizio tributario.
Ciò posto, la tassazione operata dall'Ufficio di cui si discute appare in linea con la natura cartolare della giurisprudenza di legittimità. Sulla questione, con la sentenza n. 31966 del 05/11/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi come si desume in modo inequivoco dalla previsione del DPR 26/04/1986 n. 131, art 22, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti non verbali, non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate.
Ne consegue che va assoggettato ad imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza tra le stesse parti del negozio di garanzia (Cass. n. 17899 del 2005; Cass. n. 32516 del 2019).
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00.
Perugia, lì 20/11/2025
IL REALATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000016040001 IMPOSTA REGISTR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1: Respingere ogni contraria istanza ed eccezione ed annullare l'intimazione di pagamento.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Resistente:
Agenzia delle Entrate: Rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia ed avverso avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazioni sanzioni n. 2023/001/DI/000001604/0/01 relativo al periodo d'imposta 2023 che forma oggetto della presente controversia emesso dalla “Direzione Provinciale delle Entrate di Perugia Ufficio Territoriale”. Esso reca la richiesta di versamento dell'imposta di registro dovuta in ragione della mancata registrazione nel termine di Legge del Decreto
Ingiuntivo n. 1604/2023 emanato in data 12/12/2023 in esito al procedimento giurisdizionale intentato dalla ricorrente nei confronti del Sig. Nominativo_1.
Più precisamente, con il menzionato Decreto Ingiuntivo il Tribunale Ordinario di Perugia ha accolto la domanda della contribuente, finalizzata ad ottenere ai sensi del comma 2 dell'art 642 del Codice di Procedura
Civile l'ingiunzione nei confronti del Sig. Nominativo_1 a pagare in suo favore la somma di € 85.000,00 della quale il Sig. Nom_1 si era già in precedenza riconosciuto debitore a seguito di “Accordo a seguito di procedura di Negoziazione Assistita” sottoscritta in data 05/06/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art 5 del D.
L. 12/09/2014 convertito con modificazioni in Legge 10/11/2014 n. 162.
Alla luce della fattispecie appena delineata, la contribuente lamenta la parziale illegittimità e chiede di conseguenza il parziale annullamento limitatamente all'imposta di registro di importo pari ad € 2.550,00.
In particolare ad avviso del contribuente la tassazione ai fini dell'imposta di registro applicata dall'Ufficio sull'atto enunciato sarebbe illegittima, trattandosi di accordo avente “natura meramente dichiarativa” recante il riconoscimento reso dal Sig. Nominativo_1 in favore del contribuente di un debito di
€ 85.000,00, in quanto non tassabile in aderenza al pensiero espresso al riguardo dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando come la pretesa fiscale avanzata con l'impugnato avviso di liquidazione risulti pienamente legittima in punto di diritto e fondata in punto di fatto, tenuto conto che tutte le eccezioni formulate dal contribuente nel contesto del presente ricorso giurisdizionale appaiono prive di qualsiasi materiale e giuridico fondamento.
Con memorie aggiuntive del 05/09/2025 la contribuente Ricorrente_1 , lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, contestava ogni sua parte delle stesse perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando che le avverse eccezioni non sono in grado di delegittimare l'azione promossa nell'interesse della ricorrente.
In data 20/11/2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Questa Corte deve rilevare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, il quale giustamente sottolinea che l'Accordo tassato dall'Ufficio ai sensi del già citato art 22 del T.U.R quale atto enunciato nel contesto del Decreto Ingiuntivo n. 1604/2023 di cui si controverte, non è atto avente “natura dichiarativa”, bensì atto sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art 5 D.L. n. 132/2024 , contenendo una serie di disposizioni, tese a dirimere e comporre in via stragiudiziale una preesistente controversia insorta tra il contribuente ed il Sig. Nominativo_1, ossia tra le medesime parti del giudizio iscritto al numero di registro generale 4791/2023 in esito al quale il “Tribunale Ordinario di Perugia“ ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 1604/2023 già richiamato.
Dunque tutte le considerazioni, nonché gli arresti giurisprudenziali espressamente richiamati dalla parte ricorrente nell'unico motivo di ricorso avverso l'avviso di liquidazione in controversia, risultano totalmente inconferenti rispetto alla materia del contendere che forma oggetto dell'odierno giudizio tributario.
Ciò posto, la tassazione operata dall'Ufficio di cui si discute appare in linea con la natura cartolare della giurisprudenza di legittimità. Sulla questione, con la sentenza n. 31966 del 05/11/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi come si desume in modo inequivoco dalla previsione del DPR 26/04/1986 n. 131, art 22, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti non verbali, non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate.
Ne consegue che va assoggettato ad imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza tra le stesse parti del negozio di garanzia (Cass. n. 17899 del 2005; Cass. n. 32516 del 2019).
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00.
Perugia, lì 20/11/2025
IL REALATORE IL PRESIDENTE