CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34169 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui RE BA aveva chiesto di essere ammesso alle misure alternative o dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di anni 1 mesi 6 e giorni 18 di reclusione, di cui al cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, in data 4 giugno 2019. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Marco Cinquegrana ed Enrico Liberati, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia Penale Sent. Sez. 1 Num. 34169 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/07/2024 dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22 marzo 2024. Evidenzia di avere nominato, in data 24 settembre 2019, un nuovo difensore di fiducia l'avv. Monteleone con contestuale revoca della nomina del difensore che lo aveva assistito in precedenza, l'avv. Angela Porcelli. L'avv. Monteleone - aggiunge - aveva depositato nuova istanza con allegata documentazione ed indicazione del domicilio eletto dal condannato. Ciononostante, l'avviso per l'udienza camerale era stato notificato al difensore revocato ben quattro anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La ricostruzione della vicenda processuale nei termini indicati dal ricorrente ha trovato integrale conferma negli atti di causa consultabili nel giudizio di legittimità in ragione della natura del vizio eccepito. Risulta in particolare che l'avviso dell'udienza di trattazione è stato notificato a difensore diverso da quello nominato dal condannato. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, che ha aggiunto che in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, qualora il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma in adesione all'orientamento più recente secondo cui qualora la nullità assoluta sia stata determinata dalla violazione del contraddittorio, deve applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, 2 9íG4 n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui RE BA aveva chiesto di essere ammesso alle misure alternative o dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di anni 1 mesi 6 e giorni 18 di reclusione, di cui al cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, in data 4 giugno 2019. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Marco Cinquegrana ed Enrico Liberati, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia Penale Sent. Sez. 1 Num. 34169 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/07/2024 dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22 marzo 2024. Evidenzia di avere nominato, in data 24 settembre 2019, un nuovo difensore di fiducia l'avv. Monteleone con contestuale revoca della nomina del difensore che lo aveva assistito in precedenza, l'avv. Angela Porcelli. L'avv. Monteleone - aggiunge - aveva depositato nuova istanza con allegata documentazione ed indicazione del domicilio eletto dal condannato. Ciononostante, l'avviso per l'udienza camerale era stato notificato al difensore revocato ben quattro anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La ricostruzione della vicenda processuale nei termini indicati dal ricorrente ha trovato integrale conferma negli atti di causa consultabili nel giudizio di legittimità in ragione della natura del vizio eccepito. Risulta in particolare che l'avviso dell'udienza di trattazione è stato notificato a difensore diverso da quello nominato dal condannato. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, che ha aggiunto che in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, qualora il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma in adesione all'orientamento più recente secondo cui qualora la nullità assoluta sia stata determinata dalla violazione del contraddittorio, deve applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, 2 9íG4 n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.