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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 23/02/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1811/2022 depositato il 02/08/2022 proposto da Picc. Soc. Coop. Ricorrente_1 – P.IVA_Ricorrente_1 rappresentata da Rappresentante_1 -
CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 - CF_difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani - Via Don L. Filannino N. 6
76121 Barletta BT elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 127/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 2 e pubblicata il 17/01/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 ires-altro 2013 - avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 iva-altro 2013
- avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 irap 2013
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo La Piccola Soc. Coop. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 15.7.2022, poi iscritto a ruolo in data
2.8.2022 e pertanto depositato in data 4.8.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 127/02/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TVS030101925/2019, emesso nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Barletta/Andria/Trani dell'Agenzia delle Entrate. A mezzo di tale atto impositivo, notificato in data 17.12.2019 e relativo all'anno di imposta 2013, erano determinati ai sensi degli artt. 39 commi 2 lett. a) e d), 41 d.p.r. n. 600/73, 5 e 19 d. lgs. n.
446/97 nonché 55 d.p.r. n. 633/72 (e per l'effetto assoggettati ad imposizione) un reddito di impresa (rilevante ai fini dell'i.re.s.) pari ad € 259.904,70, un valore della produzione (rilevante ai fini dell'i.r.a.p.) pari ad € 386.384,91 ed un volume di affari (rilevante ai fini dell'i.v.a.) pari ad €
1.678.779,54. Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 71.474,00 a titolo di i.re.s., € 18.624,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 22.236,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. Il conseguimento dei maggiori imponibili scaturiva dallo svolgimento nei confronti del contribuente di un'attività di accertamento induttivo puro;
in particolare, l'ufficio impositore deduceva che il Gruppo di Barletta/1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza aveva svolto nei confronti della contribuente un'attività di verifica concernente i periodi di imposta inclusi tra il 1.1.2013 ed il 13.12.2017 e che tale attività ispettiva era stata documentata dalla redazione di un p.v.c. redatto in data 27.6.2018 e ad essa notificato.
Da tale attività ispettiva era emerso che la contribuente non aveva istituito e/o non conservava fondamentali documenti contabili quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie, il prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche dell'i.v.a.; non risultava presentata la dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2013 e non erano conservate numerose fatture (sia attive che passive) nonostante la loro annotazione nei registri i.v.a.. Era emerso altresì che non era stato istituito il libro giornale (giacché in suo luogo era tenuta una scrittura provvisoria denominata “brogliaccio movimenti” che non ne possedeva i requisiti), che i registri i.v.a. degli acquisti e delle vendite era tenuto in modo irregolare (giacché non vi erano annotate fatture attive e passive comunque rinvenute all'interno della sede della società cooperativa, alcune fatture attive erano annotate con l'indicazione di imponibili inferiori a quelli effettivi, alcune fatture passive erano annotate con l'indicazione di imponibili superiori a quelli effettivi ovvero di controparti contrattuali differenti da quelle effettive, alcune fatture erano annotate sotto la falsa indicazione del titolo di non imponibilità di cui all'art. 74 d.p.r. n. 633/72, alcune operazioni commerciali ricadenti nell'ambito del regime di inversione contabile previsto dal citato art. 74 erano registrate in modo irregolare, le fatture non erano registrate secondo il principio di progressività del numero di ordine). In conclusione, i militari incaricati dell'attività ispettiva appuravano che, con riferimento all'anno di imposta 2013, la contabilità della contribuente era affetta dalle seguenti lacune: mancata istituzione del libro giornale, del libro e degli inventari e delle scritture ausiliarie ed irregolare tenuta dei registri i.v.a. acquisti e vendite;
in aggiunta, era incontestata la mancata presentazione della dichiarazione fiscale, valevole ai fini dell'autoliquidazione dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
Sulla scorta del contesto appena illustrato, l'ufficio impositore affermava che sussistevano i presupposti per lo svolgimento di un'attività di accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. a) e d) d.p.r. n. 600/73 (richiamato, per quanto concerne l'i.r.a.p., dall'art. 25 d. lgs. n.
446/97) e 55 d.p.r. n. 633/72 (oltre che ai sensi dell'art. 41 d.p.r. n. 600/73, in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione fiscale); esso, perciò, calcolava il reddito imponibile, il valore della produzione ed il volume degli affari in ragione di tutte le informazioni comunque pervenute in suo possesso, prescindendo dalle evidenze contabili e facendo leva anche sulle presunzioni supersemplici.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate evocava anche a tal fine le risultanze dell'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza e segnatamente le discrepanze esistenti tra le annotazioni presenti nei documenti fiscali e le poste trascritte nelle scritture contabili;
dal p.v.c. del 27.6.2018 si evinceva che la contribuente aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. degli acquisti operazioni passive in eccedenza per € 35.677,56 (oltre l'i.v.a.); aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. delle vendite operazioni attive in eccedenza per € 9.465,38 (oltre l'i.v.a.); aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. degli acquisti operazioni in eccedenza in “regime di inversione contabile” per € 6.128,40 (oltre l'i.v.a.). Dall'attività ispettiva inoltre emergeva che la contribuente aveva dedotto le spese sostenute per l'acquisto di carburante asseritamente destinato all'utilizzo dei propri mezzi sulla scorta di documentazione (c.d. “schede carburante”) compilate in violazione del d.p.r. n. 441/97; a ciò faceva seguito il diniego della deduzione di tali spese, pari ad € 80.035,15, e della detrazione dell'i.v.a. a loro correlata, pari ad € 16.995,14.
Parimenti, risultava che essa aveva dedotto spese sostenute per soggiorni in strutture ricettive e per la somministrazione di pasti le quali sarebbero apparse manifestamente prive del requisito dell'inerenza
(in quanto sostenute in favore di soggetti non legati alla contribuente da un rapporto di associazione, di collaborazione o di lavoro subordinato;
oppure relative al soggiorno in strutture ubicate in località in cui la cooperativa non aveva operato o ricevuto appalti;
oppure relative a periodi festivi in cui la cooperativa non avrebbe dovuto essere operativa); il loro ammontare era pari ad € 7.261,82 (oltre all'i.v.a. addebitata nella documentazione giustificativa pari ad € 726,18) e ne erano negate tanto la deduzione quanto la detrazione. Sulla base delle informazioni ricavabili dall'esame e dalla rielaborazione del complessivo compendio documentale rivenuto presso la sede della cooperativa era formulata la pretesa impositiva suggellata dall'atto impositivo ed in precedenza richiamata. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso proposto dalla contribuente ed affermava che l'atto impositivo era immune dai vizi formali da essa denunciati, che la pretesa creditoria era fondata sulla scorta degli elementi probatori enunciati al suo interno poiché la cooperativa non aveva fornito adeguata prova dell'esistenza degli elementi fattuali su cui posava la fondatezza delle deduzioni e delle detrazioni (le quali erano elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore) e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 9 d.l. n. 119/18 conv. in L. n. 136/18.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la mancata valutazione del motivo di ricorso relativo al conteggio delle imposte versate (ed al supposto errore in cui era incorsa la
Guardia di Finanza), l'infondatezza del diniego della deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto del carburante e dei costi di rappresentanza, la nullità dell'atto impugnato in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza del mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado.
L'ufficio impositore si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
In ossequio ad un criterio di stretta conseguenzialità logica, va esaminato innanzitutto il quarto motivo di gravame.
Con questo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento poiché la sua emissione non sarebbe stata preceduta dall'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e, comunque, esso non sarebbe stato effettivo.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza che ne forma oggetto non è mai stata sollevata nel corso del processo di primo grado;
essa non risulta formulata nel ricorso introduttivo del processo di primo grado (e nemmeno, qualora vi fossero stati i presupposti per la formulazione di motivi aggiunti, nelle memorie successivamente depositate in data 2.11.2020 e 3.9.2021). Pertanto, ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92, il motivo in disamina va considerato nuovo e, come anticipato, va dichiarato inammissibile anche d'ufficio.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la doglianza concernente l'erroneità del computo delle imposte già versate (dovuta ad un abbaglio in cui sarebbero incorsi i verificatori della Guardia di Finanza).
Il motivo è inammissibile.
Esso non è stato formulato nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio;
di contro, risulta formulato per la prima volta nella memoria depositata in data 2.11.2020 in tale grado di giudizio.
Va osservato tuttavia che, con riguardo a quest'ultimo atto, non ricorrevano i presupposti sanciti dall'art. 24 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in quanto non vi era stato il previo deposito di documenti ignoti all'attuale appellante (su impulso dell'Agenzia delle Entrate o del giudice a quo); invero, prima del 2.11.2020 in data 14.10.2020 l'ufficio impositore aveva prodotto in atti – unitamente alle controdeduzioni (ed alla nota spese) – il p.v.c. redatto in data 27.6.2018 dal Gruppo di Barletta della
Guardia di Finanza (il quale era stato consegnato al legale rappresentante della cooperativa pure in data 27.6.2018).
In assenza dei presupposti per la formulazione dei motivi aggiunti, anche tale motivo va considerato inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92, il quale consente al giudice ad quem di affrontare tale questione anche di ufficio.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza del diniego della deduzione delle spese da essa sostenute per l'acquisto del carburante necessario al funzionamento dei propri veicoli e della detrazione dell'i.v.a. addebitata nella documentazione fiscale che giustifica tali esborsi.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 24936/25). Orbene, l'art. 1 d.p.r. n. 444/97 dispone che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.
Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo”.
L'art. 2 d.p.r. n. 444/97 prevede che “Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività
d'impresa, dell'arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in
Italia…. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro”.
L'art. 3 d.p.r. n. 444/97 dispone che “L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso”. Orbene, dall'esame della documentazione reperita dal Gruppo di Barletta della Guardia di Finanza nel corso dell'attività ispettiva ed allegata al p.v.c. del 27.6.2018 (e depositata dalla stessa appellante agli atti del giudizio) emerge che essa non rispetta i requisiti stabiliti dal d.p.r. n. 444/97 per la deducibilità delle spese che essa si propone di documentare.
Vi sono comprese numerose fatture, delle quali vi è in materia divieto di emissione (con conseguente esclusione della capacità probatoria); a ciò va aggiunto che molteplici fatture e schede carburante non riportano gli estremi identificativi del veicolo;
si può osservare inoltre che in altrettante schede carburante non sono menzionati il quantitativo e/o il genere del prodotto petrolifero prelevato.
Ne discende che, in applicazione del principio di diritto poc'anzi menzionato, l'esborso di cui si discute non può essere dedotto dall'imponibile poiché deve considerarsi indimostrato nei limiti quantitativi definiti dal p.v.c. del 27.6.2018 e recepiti nell'avviso di accertamento impugnato;
per effetto del medesimo principio di diritto inammissibili devono considerarsi le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte da Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3.
Scarsamente conferente con l'oggetto del motivo in disamina appare poi la doglianza secondo cui, negando la deduzione e la detrazione correlate a tale spesa, l'ufficio impositore prima ed il giudice poi violerebbero il principio di capacità contributiva, assoggettando ad imposizione il profitto lordo della contribuente.
Il principio secondo cui, allorquando si effettua un accertamento induttivo puro, al maggior imponibile in tal modo reperito vanno correlati dei proporzionali costi sostenuti per produrre il maggior reddito, stimati in via presuntiva (cfr. al riguardo Corte Cost. sent. n. 10/23; da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25702/25), non è applicabile allorquando viene in rilievo l'ammissibilità e la rilevanza di una voce analitica di costo, estranea per ciò stesso a qualsiasi operazione di determinazione presuntiva.
Priva di pregio appare l'argomentazione secondo cui l'irregolare compilazione delle schede carburante dovrebbe ascriversi alla superficialità ed allo scarso tasso di istruzione dei soci della cooperativa, come se questa non fosse in ogni caso tenuta a verificare la correttezza della documentazione che confluisce nel proprio apparato contabile.
Mette infine conto osservare anche in questo caso che la doglianza in disamina è completamente assente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Quanto infine all'invocata applicazione della disciplina contenuta negli artt. 164 comma 1 lett. b) d.p.r.
n. 917/86 e 19 bis comma 1 lett. c) d.p.r. n. 633/72 deve osservarsi che l'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti della sua applicazione. Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la deduzione delle spese sostenute per il soggiorno e la somministrazione dei pasti;
essa assume che si tratterebbe di spese di rappresentanza e che, come tali, esse sarebbero deducibili.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “possono essere ammesse in deduzione come spese di rappresentanza quelle sostenute per viaggi all'estero, laddove vi sia una concreta ed effettiva organizzazione di attività promozionali del prodotto o del servizio reso dall'azienda” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 28724/24). L'appellante sostiene che le spese per il soggiorno in strutture ricettive e per la somministrazione di pasti, di cui l'ufficio impositore (in accordo con il p.v.c. del 27.6.2018) ha escluso la deduzione, costituiscano spese di rappresentanza.
In accordo con il principio di diritto appena ricordato essa avrebbe dovuto dimostrare (essendo sul punto gravata dall'onere di fornire la prova dell'elemento impeditivo del diritto di credito dell'appellata) che i suddetti esborsi erano avvenuti in occasione od a causa di eventi organizzati al fine di promuovere l'immagine dell'impresa cooperativa. Di tale attività organizzativa non vi è né traccia né prova (neppure nella documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio), mentre le allegazioni della contribuente non valicano la soglia della genericità che le contrassegna.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante denuncia il mancato accoglimento delle richieste istruttorie che aveva articolato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
essa aveva infatti chiesto al giudice di primo grado di disporre una consulenza tecnica di ufficio volta a valutare la congruenza delle spese sostenute per l'acquisto di carburante con l'attività da essa svolta a mezzo dei propri veicoli nonché di emettere un ordine di esibizione attestanti i pagamenti di imposta relativi all'anno 2013.
Il motivo è infondato. Va precisato innanzitutto che l'attuale appellante non ha mai chiesto al giudice a quo – a mezzo del relativo ricorso – di “disporre consulenza tecnica contabile al fine di calcolare, …, i tutti versamenti eseguiti dalla società appellante in modo da poter rideterminare il quantum eventualmente dovuto”
(pag. n. 12 dell'atto di appello). Si tratta quindi di una nuova richiesta istruttoria e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n.
546/92; va poi aggiunto che essa attiene ad un motivo di gravame in precedenza dichiarato anch'esso inammissibile e tanto rafforza la conclusione già espressa. L'ordine di esibizione è inammissibile poiché esso afferisce ad un thema probandum introdotto nel presente grado di giudizio da un motivo di appello parimenti dichiarato inammissibile (peraltro,
l'appellante dovrebbe essere già in possesso della documentazione di cui chiede di disporre l'esibizione).
Infine, la richiesta di ammettere una consulenza tecnica volta a valutare la congruità delle spese sostenute per l'acquisto di carburante appare infondata sia per la sua estrema genericità (a tacer d'altro, non sono menzionati neppure i mezzi di trasporto che dovrebbero essere considerati come termine di raffronto per stabilire la congruità dei consumi) sia perché, come detto in precedenza, il giudice di legittimità esclude che la prova del diritto alla deduzione della spesa per l'acquisto di carburante possa essere fornita con modalità differenti dalla corretta compilazione della scheda di cui al d.p.r. n. 444/97.
Da ultimo va osservato che alcun rilievo può attribuirsi alla produzione nel presente grado di giudizio della sentenza n. 4128/01/25 di questa Corte;
essa si esprime su un'annualità di imposta differente da quella che viene in rilievo nel presente giudizio (si tratta di un'annualità per giunta successiva) e non ne è stato neppure dimostrato il passaggio in cosa giudicata. Gli illeciti tributari ascritti alla contribuente dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni accluso all'atto impositivo non sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi esclusa per le stesse ragioni espresse a riguardo dell'insussistenza dei maggiori debiti di imposta.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVS030101925/2019 emesso dalla Direzione Provinciale di Barletta/Andria/Trani e notificato in data 17.12.2019 è fondato;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate). Le spese e gli onorari di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 3.840,00 (scaglione compreso tra € 52.001 ed €
260.000,00 con applicazione dei valori medi;
fase introduttiva: € 1.200,00; fase decisionale: € 2.640,00), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 127/02/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.840,00 oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1811/2022 depositato il 02/08/2022 proposto da Picc. Soc. Coop. Ricorrente_1 – P.IVA_Ricorrente_1 rappresentata da Rappresentante_1 -
CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 - CF_difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani - Via Don L. Filannino N. 6
76121 Barletta BT elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 127/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 2 e pubblicata il 17/01/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 ires-altro 2013 - avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 iva-altro 2013
- avviso di accertamento n. TVF030101925/2019 irap 2013
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo La Piccola Soc. Coop. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 15.7.2022, poi iscritto a ruolo in data
2.8.2022 e pertanto depositato in data 4.8.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 127/02/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TVS030101925/2019, emesso nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Barletta/Andria/Trani dell'Agenzia delle Entrate. A mezzo di tale atto impositivo, notificato in data 17.12.2019 e relativo all'anno di imposta 2013, erano determinati ai sensi degli artt. 39 commi 2 lett. a) e d), 41 d.p.r. n. 600/73, 5 e 19 d. lgs. n.
446/97 nonché 55 d.p.r. n. 633/72 (e per l'effetto assoggettati ad imposizione) un reddito di impresa (rilevante ai fini dell'i.re.s.) pari ad € 259.904,70, un valore della produzione (rilevante ai fini dell'i.r.a.p.) pari ad € 386.384,91 ed un volume di affari (rilevante ai fini dell'i.v.a.) pari ad €
1.678.779,54. Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 71.474,00 a titolo di i.re.s., € 18.624,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 22.236,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. Il conseguimento dei maggiori imponibili scaturiva dallo svolgimento nei confronti del contribuente di un'attività di accertamento induttivo puro;
in particolare, l'ufficio impositore deduceva che il Gruppo di Barletta/1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza aveva svolto nei confronti della contribuente un'attività di verifica concernente i periodi di imposta inclusi tra il 1.1.2013 ed il 13.12.2017 e che tale attività ispettiva era stata documentata dalla redazione di un p.v.c. redatto in data 27.6.2018 e ad essa notificato.
Da tale attività ispettiva era emerso che la contribuente non aveva istituito e/o non conservava fondamentali documenti contabili quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie, il prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche dell'i.v.a.; non risultava presentata la dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2013 e non erano conservate numerose fatture (sia attive che passive) nonostante la loro annotazione nei registri i.v.a.. Era emerso altresì che non era stato istituito il libro giornale (giacché in suo luogo era tenuta una scrittura provvisoria denominata “brogliaccio movimenti” che non ne possedeva i requisiti), che i registri i.v.a. degli acquisti e delle vendite era tenuto in modo irregolare (giacché non vi erano annotate fatture attive e passive comunque rinvenute all'interno della sede della società cooperativa, alcune fatture attive erano annotate con l'indicazione di imponibili inferiori a quelli effettivi, alcune fatture passive erano annotate con l'indicazione di imponibili superiori a quelli effettivi ovvero di controparti contrattuali differenti da quelle effettive, alcune fatture erano annotate sotto la falsa indicazione del titolo di non imponibilità di cui all'art. 74 d.p.r. n. 633/72, alcune operazioni commerciali ricadenti nell'ambito del regime di inversione contabile previsto dal citato art. 74 erano registrate in modo irregolare, le fatture non erano registrate secondo il principio di progressività del numero di ordine). In conclusione, i militari incaricati dell'attività ispettiva appuravano che, con riferimento all'anno di imposta 2013, la contabilità della contribuente era affetta dalle seguenti lacune: mancata istituzione del libro giornale, del libro e degli inventari e delle scritture ausiliarie ed irregolare tenuta dei registri i.v.a. acquisti e vendite;
in aggiunta, era incontestata la mancata presentazione della dichiarazione fiscale, valevole ai fini dell'autoliquidazione dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
Sulla scorta del contesto appena illustrato, l'ufficio impositore affermava che sussistevano i presupposti per lo svolgimento di un'attività di accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. a) e d) d.p.r. n. 600/73 (richiamato, per quanto concerne l'i.r.a.p., dall'art. 25 d. lgs. n.
446/97) e 55 d.p.r. n. 633/72 (oltre che ai sensi dell'art. 41 d.p.r. n. 600/73, in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione fiscale); esso, perciò, calcolava il reddito imponibile, il valore della produzione ed il volume degli affari in ragione di tutte le informazioni comunque pervenute in suo possesso, prescindendo dalle evidenze contabili e facendo leva anche sulle presunzioni supersemplici.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate evocava anche a tal fine le risultanze dell'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza e segnatamente le discrepanze esistenti tra le annotazioni presenti nei documenti fiscali e le poste trascritte nelle scritture contabili;
dal p.v.c. del 27.6.2018 si evinceva che la contribuente aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. degli acquisti operazioni passive in eccedenza per € 35.677,56 (oltre l'i.v.a.); aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. delle vendite operazioni attive in eccedenza per € 9.465,38 (oltre l'i.v.a.); aveva indebitamente annotato sul registro i.v.a. degli acquisti operazioni in eccedenza in “regime di inversione contabile” per € 6.128,40 (oltre l'i.v.a.). Dall'attività ispettiva inoltre emergeva che la contribuente aveva dedotto le spese sostenute per l'acquisto di carburante asseritamente destinato all'utilizzo dei propri mezzi sulla scorta di documentazione (c.d. “schede carburante”) compilate in violazione del d.p.r. n. 441/97; a ciò faceva seguito il diniego della deduzione di tali spese, pari ad € 80.035,15, e della detrazione dell'i.v.a. a loro correlata, pari ad € 16.995,14.
Parimenti, risultava che essa aveva dedotto spese sostenute per soggiorni in strutture ricettive e per la somministrazione di pasti le quali sarebbero apparse manifestamente prive del requisito dell'inerenza
(in quanto sostenute in favore di soggetti non legati alla contribuente da un rapporto di associazione, di collaborazione o di lavoro subordinato;
oppure relative al soggiorno in strutture ubicate in località in cui la cooperativa non aveva operato o ricevuto appalti;
oppure relative a periodi festivi in cui la cooperativa non avrebbe dovuto essere operativa); il loro ammontare era pari ad € 7.261,82 (oltre all'i.v.a. addebitata nella documentazione giustificativa pari ad € 726,18) e ne erano negate tanto la deduzione quanto la detrazione. Sulla base delle informazioni ricavabili dall'esame e dalla rielaborazione del complessivo compendio documentale rivenuto presso la sede della cooperativa era formulata la pretesa impositiva suggellata dall'atto impositivo ed in precedenza richiamata. La Commissione Provinciale respingeva il ricorso proposto dalla contribuente ed affermava che l'atto impositivo era immune dai vizi formali da essa denunciati, che la pretesa creditoria era fondata sulla scorta degli elementi probatori enunciati al suo interno poiché la cooperativa non aveva fornito adeguata prova dell'esistenza degli elementi fattuali su cui posava la fondatezza delle deduzioni e delle detrazioni (le quali erano elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore) e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 9 d.l. n. 119/18 conv. in L. n. 136/18.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la mancata valutazione del motivo di ricorso relativo al conteggio delle imposte versate (ed al supposto errore in cui era incorsa la
Guardia di Finanza), l'infondatezza del diniego della deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto del carburante e dei costi di rappresentanza, la nullità dell'atto impugnato in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza del mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado.
L'ufficio impositore si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
In ossequio ad un criterio di stretta conseguenzialità logica, va esaminato innanzitutto il quarto motivo di gravame.
Con questo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento poiché la sua emissione non sarebbe stata preceduta dall'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e, comunque, esso non sarebbe stato effettivo.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza che ne forma oggetto non è mai stata sollevata nel corso del processo di primo grado;
essa non risulta formulata nel ricorso introduttivo del processo di primo grado (e nemmeno, qualora vi fossero stati i presupposti per la formulazione di motivi aggiunti, nelle memorie successivamente depositate in data 2.11.2020 e 3.9.2021). Pertanto, ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92, il motivo in disamina va considerato nuovo e, come anticipato, va dichiarato inammissibile anche d'ufficio.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la doglianza concernente l'erroneità del computo delle imposte già versate (dovuta ad un abbaglio in cui sarebbero incorsi i verificatori della Guardia di Finanza).
Il motivo è inammissibile.
Esso non è stato formulato nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio;
di contro, risulta formulato per la prima volta nella memoria depositata in data 2.11.2020 in tale grado di giudizio.
Va osservato tuttavia che, con riguardo a quest'ultimo atto, non ricorrevano i presupposti sanciti dall'art. 24 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in quanto non vi era stato il previo deposito di documenti ignoti all'attuale appellante (su impulso dell'Agenzia delle Entrate o del giudice a quo); invero, prima del 2.11.2020 in data 14.10.2020 l'ufficio impositore aveva prodotto in atti – unitamente alle controdeduzioni (ed alla nota spese) – il p.v.c. redatto in data 27.6.2018 dal Gruppo di Barletta della
Guardia di Finanza (il quale era stato consegnato al legale rappresentante della cooperativa pure in data 27.6.2018).
In assenza dei presupposti per la formulazione dei motivi aggiunti, anche tale motivo va considerato inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92, il quale consente al giudice ad quem di affrontare tale questione anche di ufficio.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza del diniego della deduzione delle spese da essa sostenute per l'acquisto del carburante necessario al funzionamento dei propri veicoli e della detrazione dell'i.v.a. addebitata nella documentazione fiscale che giustifica tali esborsi.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 24936/25). Orbene, l'art. 1 d.p.r. n. 444/97 dispone che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.
Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo”.
L'art. 2 d.p.r. n. 444/97 prevede che “Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività
d'impresa, dell'arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in
Italia…. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro”.
L'art. 3 d.p.r. n. 444/97 dispone che “L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso”. Orbene, dall'esame della documentazione reperita dal Gruppo di Barletta della Guardia di Finanza nel corso dell'attività ispettiva ed allegata al p.v.c. del 27.6.2018 (e depositata dalla stessa appellante agli atti del giudizio) emerge che essa non rispetta i requisiti stabiliti dal d.p.r. n. 444/97 per la deducibilità delle spese che essa si propone di documentare.
Vi sono comprese numerose fatture, delle quali vi è in materia divieto di emissione (con conseguente esclusione della capacità probatoria); a ciò va aggiunto che molteplici fatture e schede carburante non riportano gli estremi identificativi del veicolo;
si può osservare inoltre che in altrettante schede carburante non sono menzionati il quantitativo e/o il genere del prodotto petrolifero prelevato.
Ne discende che, in applicazione del principio di diritto poc'anzi menzionato, l'esborso di cui si discute non può essere dedotto dall'imponibile poiché deve considerarsi indimostrato nei limiti quantitativi definiti dal p.v.c. del 27.6.2018 e recepiti nell'avviso di accertamento impugnato;
per effetto del medesimo principio di diritto inammissibili devono considerarsi le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte da Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3.
Scarsamente conferente con l'oggetto del motivo in disamina appare poi la doglianza secondo cui, negando la deduzione e la detrazione correlate a tale spesa, l'ufficio impositore prima ed il giudice poi violerebbero il principio di capacità contributiva, assoggettando ad imposizione il profitto lordo della contribuente.
Il principio secondo cui, allorquando si effettua un accertamento induttivo puro, al maggior imponibile in tal modo reperito vanno correlati dei proporzionali costi sostenuti per produrre il maggior reddito, stimati in via presuntiva (cfr. al riguardo Corte Cost. sent. n. 10/23; da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25702/25), non è applicabile allorquando viene in rilievo l'ammissibilità e la rilevanza di una voce analitica di costo, estranea per ciò stesso a qualsiasi operazione di determinazione presuntiva.
Priva di pregio appare l'argomentazione secondo cui l'irregolare compilazione delle schede carburante dovrebbe ascriversi alla superficialità ed allo scarso tasso di istruzione dei soci della cooperativa, come se questa non fosse in ogni caso tenuta a verificare la correttezza della documentazione che confluisce nel proprio apparato contabile.
Mette infine conto osservare anche in questo caso che la doglianza in disamina è completamente assente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Quanto infine all'invocata applicazione della disciplina contenuta negli artt. 164 comma 1 lett. b) d.p.r.
n. 917/86 e 19 bis comma 1 lett. c) d.p.r. n. 633/72 deve osservarsi che l'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti della sua applicazione. Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la deduzione delle spese sostenute per il soggiorno e la somministrazione dei pasti;
essa assume che si tratterebbe di spese di rappresentanza e che, come tali, esse sarebbero deducibili.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “possono essere ammesse in deduzione come spese di rappresentanza quelle sostenute per viaggi all'estero, laddove vi sia una concreta ed effettiva organizzazione di attività promozionali del prodotto o del servizio reso dall'azienda” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 28724/24). L'appellante sostiene che le spese per il soggiorno in strutture ricettive e per la somministrazione di pasti, di cui l'ufficio impositore (in accordo con il p.v.c. del 27.6.2018) ha escluso la deduzione, costituiscano spese di rappresentanza.
In accordo con il principio di diritto appena ricordato essa avrebbe dovuto dimostrare (essendo sul punto gravata dall'onere di fornire la prova dell'elemento impeditivo del diritto di credito dell'appellata) che i suddetti esborsi erano avvenuti in occasione od a causa di eventi organizzati al fine di promuovere l'immagine dell'impresa cooperativa. Di tale attività organizzativa non vi è né traccia né prova (neppure nella documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio), mentre le allegazioni della contribuente non valicano la soglia della genericità che le contrassegna.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante denuncia il mancato accoglimento delle richieste istruttorie che aveva articolato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
essa aveva infatti chiesto al giudice di primo grado di disporre una consulenza tecnica di ufficio volta a valutare la congruenza delle spese sostenute per l'acquisto di carburante con l'attività da essa svolta a mezzo dei propri veicoli nonché di emettere un ordine di esibizione attestanti i pagamenti di imposta relativi all'anno 2013.
Il motivo è infondato. Va precisato innanzitutto che l'attuale appellante non ha mai chiesto al giudice a quo – a mezzo del relativo ricorso – di “disporre consulenza tecnica contabile al fine di calcolare, …, i tutti versamenti eseguiti dalla società appellante in modo da poter rideterminare il quantum eventualmente dovuto”
(pag. n. 12 dell'atto di appello). Si tratta quindi di una nuova richiesta istruttoria e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n.
546/92; va poi aggiunto che essa attiene ad un motivo di gravame in precedenza dichiarato anch'esso inammissibile e tanto rafforza la conclusione già espressa. L'ordine di esibizione è inammissibile poiché esso afferisce ad un thema probandum introdotto nel presente grado di giudizio da un motivo di appello parimenti dichiarato inammissibile (peraltro,
l'appellante dovrebbe essere già in possesso della documentazione di cui chiede di disporre l'esibizione).
Infine, la richiesta di ammettere una consulenza tecnica volta a valutare la congruità delle spese sostenute per l'acquisto di carburante appare infondata sia per la sua estrema genericità (a tacer d'altro, non sono menzionati neppure i mezzi di trasporto che dovrebbero essere considerati come termine di raffronto per stabilire la congruità dei consumi) sia perché, come detto in precedenza, il giudice di legittimità esclude che la prova del diritto alla deduzione della spesa per l'acquisto di carburante possa essere fornita con modalità differenti dalla corretta compilazione della scheda di cui al d.p.r. n. 444/97.
Da ultimo va osservato che alcun rilievo può attribuirsi alla produzione nel presente grado di giudizio della sentenza n. 4128/01/25 di questa Corte;
essa si esprime su un'annualità di imposta differente da quella che viene in rilievo nel presente giudizio (si tratta di un'annualità per giunta successiva) e non ne è stato neppure dimostrato il passaggio in cosa giudicata. Gli illeciti tributari ascritti alla contribuente dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni accluso all'atto impositivo non sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi esclusa per le stesse ragioni espresse a riguardo dell'insussistenza dei maggiori debiti di imposta.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVS030101925/2019 emesso dalla Direzione Provinciale di Barletta/Andria/Trani e notificato in data 17.12.2019 è fondato;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate). Le spese e gli onorari di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 3.840,00 (scaglione compreso tra € 52.001 ed €
260.000,00 con applicazione dei valori medi;
fase introduttiva: € 1.200,00; fase decisionale: € 2.640,00), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 127/02/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.840,00 oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso