TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3017
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che la comparazione tra i candidati sia stata correttamente effettuata dal CSM, che ha valorizzato l'esperienza più strutturata del controinteressato nel contrasto alla criminalità organizzata, pur riconoscendo la poliedricità delle sue esperienze anche in altri settori. La ricorrente, pur avendo una vasta esperienza, ha un'esperienza più limitata nel settore della criminalità organizzata rispetto al controinteressato.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento

    Il Collegio ritiene che non sia fondatamente affermabile alcuna decisiva prevalenza tra le competenze informatiche dei candidati. Le reggenze del controinteressato sono state considerate di limitata rilevanza, analogamente a quanto previsto per la ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento

    Il controinteressato è stato membro del Consiglio Giudiziario di Roma e della Commissione per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze, credenziali espressamente contemplate dall'art. 11 del Testo Unico. L'esperienza della ricorrente come componente di una Commissione parlamentare è valutabile ai sensi dell'art. 13, ma priva di 'speciale rilievo'.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 3, 25 e 24 Testo Unico, eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento

    Il Collegio ritiene che la Costituzione e la giurisprudenza affermino il principio di assoluta parità di trattamento tra uomini e donne, senza discriminazioni basate sul sesso. La comparazione effettuata dal CSM si basa sull'applicazione delle disposizioni del Testo Unico e non riflette alcun giudizio di valore correlabile al genere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3017
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3017
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo