Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10859 del 2025, proposto da
LA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sasso, Attilio Turchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, Laura Federico, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9.7.2025, con cui il dott. NC MI è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone; del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 26.5.2025, recante la proposta di conferimento del predetto incarico al dott. NC MI; del decreto di nomina di quest’ultimo, ove adottato, nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NC MI, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa LA AN ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9.7.2025, con cui il dott. NC MI è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone; del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 26.5.2025, recante la proposta di conferimento del predetto incarico al dott. NC MI; del decreto di nomina di quest’ultimo, ove adottato, nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Alla procedura controversa hanno partecipato – in esito alla revoca di alcune domande ed alle decadenze per destinazione ad altre funzioni – sei magistrati (IN LO Amelio, TR Pollidori, MA TO, LA AN, NC MI e RI IO).
Esaminati i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione versata in atti, è stato deliberato che il dott. NC MI (“ nominato con D.M. 23.12.97, è stato dal 30.9.99 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza; dal 9.4.09 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ”) fosse il candidato più idoneo al conferimento dell’incarico direttivo.
A tale procedura ha partecipato, come sopra indicato, anche la ricorrente (“ nominata con D.M. 30.5.96, è stata dal 15.12.97 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone; dal 19.12.00 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo; dal 20.4.04 fuori ruolo presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause di occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti; dal 13.3.06 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino; dal 16.11.09 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia; dal 18.7.13 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; dal 16.12.19 è sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli ”).
Nella comparazione tra i profili professionali dei due magistrati, la competente commissione consiliare ha valutato che la ricorrente “ è portatrice di plurime collaborazioni con la IG, in primo grado (Procure di Cassino e Brescia) come in secondo grado (Procura Generale di Napoli), per lo più nel settore dell’informatica giudiziaria, in cui comunque anche il dott. MI ha maturato significative esperienze (Procure di Cosenza e Roma). In favore del candidato proposto selettivamente rileva, tuttavia, il coordinamento di due gruppi di lavoro nelle medesime funzioni a concorso (requirenti di primo grado), laddove la dott.ssa AN vanta analoga esperienza (in ordine al gruppo di lavoro “Esecuzione Penale Generale”) nelle diverse funzioni di secondo grado, peraltro di breve durata (l’incarico è stato conferito con decreto n. 7/24 e l’odierna vacanza risale al maggio 2024) ”; ed il plenum ha, pertanto, deliberato all’unanimità il conferimento dell’incarico oggetto del contendere al dott. MI.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione dell'art. 2, 4 e dell'art. 25 e 32 del Testo Unico della IG Giudiziaria (circolare 14858 del 28/7/2015) e dell'art. 11 del D.lgs. 160/2006 - Eccesso di potere per illogicità, per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta ed errore di fatto - difetto di motivazione ”.
In prima battuta, la ricorrente ha lamentato che “ la valutazione di prevalenza non sia stata adeguatamente motivata non avendo, ad esempio, dato conto il CSM delle ragioni per cui è stato minimizzato il ruolo svolto da 5 anni presso la Procura Generale di Napoli che, notoriamente, è la più grande d’Italia per procedimenti trattati e che, presentando esigenze funzionali diverse da quelle di uno di primo grado, è quantomeno idonea ad arricchire il profilo del candidato. Incoerente ed irrazionale è la rilevanza minimizzante del ruolo di sostituto procuratore generale per cui l’assenza di ogni motivazione in proposito si riflette specularmente sull’assenza di motivazione della delibera del Plenum ” (cfr. pag. 5); che “ è vero che il CSM ha dato atto che la dott.ssa AN ha svolto funzioni requirenti presso 8 diversi uffici dislocati sull’intero territorio nazionale ma è altrettanto vero che non ha ricostruito correttamente il profilo della ricorrente non avendo evidenziato che, nello svolgimento delle proprie funzioni, la stessa ha raggiunto risultati che tutti i pareri attitudinali definiscono in termini altamente positivi ” (cfr. pag. 6).
Ha, inoltre, contestato che sarebbe stata omessa la valutazione del parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 4.3.2024, relativo al conferimento di funzioni direttive; del parere espresso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli del 22.2.2024; nonché, ancora, del “ parere conseguito per la VII valutazione, ottenuta dalla ricorrente prima della valutazione eseguita dal CSM, che ricalca i precedenti pareri negli stessi termini ” (cfr. pag. 9).
Ha, perciò, stigmatizzato che “ la considerazione del requisito del merito sia avvenuta solo con riferimento all'enumerazione delle Procure ove la ricorrente ha esercitato la funzione, senza la necessaria indagine in ordine ai risultati conseguiti, così che la comparazione sul punto tra la ricorrente ed il controinteressato ha assunto una valenza sostanzialmente assertiva ” (cfr. pag. 10).
2°) “ Violazione di legge, violazione dell'art. 12 comma 10 del d.lgs. n. 160/2006 e degli art. 6, 8, 17 lett. A), 25, 26 e 28 del Testo Unico della IG Giudiziaria - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento e perplessità ”.
Con tale motivo, la ricorrente ha dedotto che “ il provvedimento impugnato scaturisce da una erronea applicazione dell’art. 28 T.U. – che, come sopra esposto, richiede che la valutazione debba essere effettuata privilegiando negli uffici requirenti “l'esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l'ufficio da conferire" – in quanto l’esperienza lavorativa ventennale in DDA del controinteressato viene definita “particolarmente rispondente all’indicatore specifico”, sebbene nelle gravate delibere non venga prospettato che il territorio di competenza della Procura della Repubblica di Frosinone sia interessato dalla presenza della criminalità organizzata, sì da giustificare la valorizzazione, in favore del candidato prescelto, di tale dato esperienziale né, va aggiunto, il Testo Unico contiene una disposizione che definisca l’esperienza protratta in DDA particolarmente rispondente all’indicatore specifico per la Procura della Repubblica Frosinone ” (cfr. pag. 13).
Ha, poi, evidenziato che “ essendo la Procura di Frosinone un Ufficio con soli 7 sostituti non è chi non veda che la ricorrente ha svolto funzioni in Uffici di simili dimensioni in termini di maggiore durata; parimenti, quanto all’ “esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l'ufficio da conferire, è innegabile che il territorio di Frosinone non è caratterizzato da reati di terrorismo o di DDA ma da criminalità comune ed economica per cui non poteva non essere valutato che la ricorrente ha svolto per oltre 20 anni esperienza lavorativa in criminalità comune e solo 4,5 in attività di DDA mentre il rapporto si capovolge per il controinteressato che ha svolto (gli ultimi) 20 anni in DDA e Antiterrorismo e solo il resto in esperienza lavorativa in criminalità comune ” (cfr. pag. 14).
Ha, pertanto, contestato che sarebbe mancata una motivazione idonea sulle ragioni di equivalenza, anche relativamente alla produttività comparata dei due candidati ed alle esperienze lavorative.
3°) “ Violazione di legge, violazione dell'art. 12 comma 10 del d.lgs. n. 160/2006 e degli art. 6, 8, 17 lett. B), 25, 26 e 28 del Testo Unico della IG Giudiziaria - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento e perplessità ”.
Con riguardo all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b), T.U., ossia alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, la ricorrente ha contestato che “ le saltuarie reggenze del dott. MI alla Procura di Cosenza nei periodi di assenza dei titolati assumono “limitata rilevanza” ma tale valutazione, seppur limitata, appare del tutto priva di motivazione perché non spiega le ragioni del rilievo che può avere la reggenza della Procura della Repubblica di Cosenza nei periodi di assenza temporanea dei titolari dell’Ufficio, allorché il controinteressato era stato assegnato in primo incarico alla Procura di Cosenza in data 30.9.1999 svolgendovi funzioni solo fino al 2002 (quanto è stato applicato continuativamente alla DDA di Catanzaro): invero, poiché nei periodi feriali la reggenza viene assegnata al procuratore più anziano in servizio, il controinteressato (con ogni probabilità magistrato più giovane in servizio) avrà svolto funzioni di f.f. in assenza di ogni altro procuratore, per cui appare del tutto immotivato che il CSM gli abbia riconosciuto anche di aver “programmato e organizzato riunioni funzionali alla trattazione degli affari e alla risoluzione di problemi organizzativi in particolare con i magistrati interessati” durante le ferie estive ed in assenza di quasi tutti i magistrati” ” (cfr. pag. 20).
Ha lamentato, in particolare, che il CSM “ parifica la posizione dei candidati in relazione alla collaborazione con la IG (art. 17 lett. b in relazione all’art. 9 lett. d) rilevando che la ricorrente è portatrice di plurime collaborazioni con la IG in primo grado (Procure di Cassino e Brescia) ed in secondo grado (Procura Generale di Napoli), per lo più nel settore dell’informatica giudiziaria, in cui comunque anche il dr. MI ha maturato significative esperienze (Procure di Cosenza e Roma). Tale parere risulta viziato sia perché del tutto immotivata è la parificazione delle esperienze nel settore informatico tra i due candidati ” (cfr. pag. 21), nel senso che “ nel giudizio comparativo, l’omessa valutazione del MAGRIF è idonea a viziare l’intero giudizio trattandosi di omessa valutazione di un indicatore specifico indicato dall’art. 9 richiamato dall’art. 17 lett. b) del T.U .” (cfr. pag. 24).
4°) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 12 del D. L.vo 160/2006, come modificato dalla L. 30/07/2007 n. 111, Violazione degli artt. 25, 26 e 28 del testo unico della dirigenza giudiziaria; violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e seguenti della Circolare del C.S.M. 25/07/2015 n. P-14858, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto, eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, difetto/erroneità dei presupposti, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità ”.
Con riferimento agli indicatori generali, si è, poi, contestato che “ il CSM ha enfatizzato il possesso da parte del controinteressato degli indicatori generali previsti dall’art. 11 del T.U., rubricato “Esperienze ordinamentali e organizzative”, consistente nella contestuale partecipazione al Consiglio Giudiziario e Commissione Flussi, nella partecipazione di un giorno ad un incontro di studio ed altro, ritenendoli prevalenti rispetto all’esperienza maturata dalla dr. AN ” (cfr. pag. 26), nei cui confronti “ non è stato tenuto conto del dato quantitativo da cui risulta che, in ogni Ufficio ove ha lavorato, è riuscita ad eliminare tutto l’arretrato lavorativo mantenendo sempre un’altissima qualità ” (cfr. pag. 27).
5°) “ Violazione dell’art. 2, comma 3, 25 e 24 del testo unico della dirigenza giudiziaria, erronea applicazione dei principi generali; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento ”.
Da ultimo, con riguardo ai criteri generali ed all’anzianità di servizio, la ricorrente ha dedotto che “ il provvedimento impugnato sia illegittimo oltre che per i motivi innanzi dedotti e anche perché, pur in una situazione di sostanziale equivalenza tra i candidati, la vigente normativa consiliare prevede che il CSM avrebbe dovuto dare rilievo al principio generale di cui all'art. 2, comma 3, stante la preponderante presenza maschile tra i capi degli Uffici della Regione Lazio, per cui avrebbe dovuto effettuare una scelta nel rispetto delle pari opportunità e al fine di promuovere l’equilibrio tra i generi oppure motivare adeguatamente la mancata applicazione della norma ” (cfr. pag. 28).
Si è costituito in giudizio il CSM, unitamente al Ministero della Giustizia (25.9.2025), nonchè il dott. NC MI (14.10.2025).
Il controinteressato, nella memoria del 27.10.2025, ha opposto che “ la delibera (…) ripercorre le esperienze di coordinamento investigativo della ricorrente (pag. 56) e, tanto per la dott.ssa AN quanto per il dott. MI, richiama esclusivamente gli atti pertinenti alla presente procedura ” (cfr. pag. 9); che la partecipazione a due gruppi di lavoro della Procura di Roma, denominati “ usura e reati gravi contro il patrimonio ” e “ reati di terrorismo e contro la personalità dello Stato ”, sarebbe stata, in effetti, contestuale; ha, inoltre, sottolineato che la “ prolungata esperienza, maturata nel medesimo contesto territoriale di riferimento, rappresenta un elemento di indubbio rilievo, espressivo di una conoscenza diretta e approfondita delle dinamiche operative dell’area, non comparabile con la più generale esperienza maturata dalla ricorrente presso uffici di altra regione, segnatamente la Campania ” (cfr. pag. 11); che, comunque, “ nel corso dei suoi ventiquattro anni e otto mesi di servizio requirente, ha svolto funzioni nel settore della criminalità comune dal settembre 1999 all’aprile 2009 presso la Procura della Repubblica di Cosenza, dall’aprile 2009 al gennaio 2013 presso la Procura della Repubblica di Roma e, da ultimo, dal gennaio 2023 al maggio 2024, data della vacanza del posto oggetto di conferimento, sempre presso la Procura di Roma. Ne consegue che l’assunto secondo cui il controinteressato avrebbe dedicato la quasi totalità della propria carriera al settore della criminalità organizzata è destituito di fondamento ” (cfr. pag. 13); che le esperienze pregresse sarebbero collocabili in un periodo “ compreso tra il 30 settembre 1999 e l’aprile 2009 ”, cosicché “ le reggenze temporanee dell’Ufficio (…) devono, pertanto, essere ricondotte a un contesto di stabile e continuativo esercizio delle funzioni requirenti, idoneo a evidenziare una prolungata e concreta esperienza gestionale ” (cfr. pag. 16).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso, fissata per l’11 febbraio 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria dell’11.1.2026 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito che “ la delibera impugnata riserva alla dott.ssa AN (pagg. 16-21) pressoché il medesimo spazio che dedica al dott. MI (pagg. 4-9) ” (cfr. pag. 12); che “ rispetto all’indicatore in commento (art. 17, comma 1, lett. a) il C.S.M. ha riconosciuto l’equivalenza dei profili del dott. MI e della dott.ssa AN, dimostrando di apprezzare e ben valutare entrambi, sicché non sussiste il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente e finalizzato a dimostrare una prevalenza della dott.ssa AN che in concreto non esiste. Invero, bene ha fatto il Consiglio Superiore a valorizzare l’esperienza maturata dal dott. MI presso la Direzione Distrettuale Antimafia, apprezzando la stessa nell’ambito delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario (art. 17, comma 1, lett. a) ” (cfr. pag. 15); che “ non vantando nessuno dei candidati pregresse esperienze direttive o semidirettive ” il CSM avrebbe correttamente valorizzato in favore del controinteressato il coordinamento di due gruppi di lavoro (cfr. pag. 17); che “ con riferimento all’ambito territoriale non esistono, infatti, restrizioni o limitazioni di alcun genere nei bandi che il C.S.M. pubblica ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ” (cfr. pag. 20);
- nella memoria del 26.1.2026 il controinteressato si è riportato a quanto eccepito;
- nella memoria del 26.1.2026 la ricorrente ha fatto presente che “ nelle more del presente giudizio, si dà atto che nella seduta del 12.11.2025 la Quinta Commissione del CSM ha proposto la nomina della ricorrente a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia e, nella successiva seduta del 14.1.2026, il Plenum del CSM ha deliberato in conformità. La dott.ssa AN manifesta il proprio persistente e concreto interesse alla decisione del presente giudizio, in quanto l’eventuale nomina a Procuratore presso il Tribunale di Frosinone soddisferebbe in misura incomparabilmente maggiore le proprie esigenze personali e familiari, radicando il proprio interesse all’annullamento dell’atto impugnato ” (cfr. pag. 1);
- nella memoria di replica del 30.1.2026 il controinteressaato ha, pertanto, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, evidenziando che “ un’eventuale pronuncia di accoglimento della pretesa avversaria, infatti, non potrebbe determinare alcun effetto utile, atteso che, in sede di riedizione del potere da parte del CSM, l’odierna ricorrente non figurerebbe tra i candidati nominabili ”.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
In accoglimento dell’eccezione del controinteressato, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Costituisce circostanza incontestata tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che la ricorrente è stata nominata Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia con deliberazione del 14 gennaio 2026 e che la relativa domanda di partecipazione a tale selezione – pur pendendo la procedura di conferimento oggetto del contendere – non è stata revocata.
La ricorrente, in sostanza, ha partecipato a due pendenti procedure per posti, entrambi, relativi ad uffici direttivi requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni: presso il Tribunale di Frosinone (vacanza indetta l’11.5.2024) e presso il Tribunale di Isernia (vacanza indetta il 13.3.2025).
Tale, duplice, partecipazione è da ritenersi legittima ai sensi dell’art. 50 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (rubricato “ limite numerico delle domande contemporaneamente efficaci ”), in cui è previsto che “ ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo e tre di semidirettivo, in modo da non averne più di sei contemporaneamente pendenti ” (comma 1), soggiungendosi che “ non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite di cui al comma 1, a meno che non intervenga la specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di tre domande di conferimento di un ufficio direttivo e tre di semidirettivo ” (comma 2).
Ma la partecipazione – autorizzata con sostanziale libertà di azione – costituisce un profilo isolato e non assorbente della più articolata procedura di conferimento.
La validità delle domande è, invece, regolata dal precedente art. 49 del Testo Unico, secondo cui “ le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell’ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga la revoca ” (comma 1), precisandosi che “ in ragione della reciproca indifferenza e indipendenza tra i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non sono in alcun modo tenute in considerazione dal Consiglio ” (comma 2).
Una previsione che, nella specie, depone per l’irrilevanza di un’ipotetica preferenza espressa dalla ricorrente in corso di procedure (di cui non vi è alcuna evidenza negli atti di causa); ma anche, specularmente, depone per l’irrilevanza della personale esigenza esplicitata nella memoria conclusiva (“ l’eventuale nomina a Procuratore presso il Tribunale di Frosinone soddisferebbe in misura incomparabilmente maggiore le proprie esigenze personali e familiari ”, cfr. pag. 1 della memoria conclusiva), non potendosi, in realtà, prescindere dall’applicazione della piana disciplina che regola la dirigenza giudiziaria, basata “ sulla necessità di garantire la stabilizzazione delle funzioni direttive e semidirettive e di assicurare, così, la stabilità agli uffici nelle funzioni apicali al fine di evitare rapidi e inutili avvicendamenti in posizioni che si riflettono sull’organizzazione di interi uffici giudiziari ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1360).
Un interesse pubblico che, secondo l’avviso della ricorrente, dovrebbe a questo punto risultare cedevole anche dopo che, per entrambe le sedi di Frosinone ed Isernia, è stata deliberata la nomina dei vertici delle Procure rispettivamente nelle persone del controinteressato e, appunto, della stessa ricorrente.
Invero, la diacronìa degli eventi e la condotta della ricorrente nelle due procedure coltivate conferma che quest’ultima fosse indubbiamente interessata ad entrambe, senza alcuna preferenza specifica, cioè attendendo i relativi sviluppi.
Del resto, ove così non fosse stato, la stessa ricorrente si sarebbe avvalsa della disciplina di cui all’art. 69 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (rubricato “ revoca della domanda da parte dell’aspirante ”), in cui è previsto che “ la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sull’home page del sito www.cosmag.it degli ordini del giorno delle singole sedute destinate alla formulazione delle proposte concernenti i posti direttivi e semidirettivi messi a concorso ” (comma 1), consentendo agli interessati di calibrare il loro, persistente, interesse alla partecipazione; è, infatti, previsto, altresì, che “ la revoca della domanda di conferimento dell’incarico deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione direttivi nel cui ordine del giorno sia calendarizzata la formulazione della proposta relativa al posto direttivo ” (comma 2), soggiungendosi che “ trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari ” (comma 4).
Al successivo art. 70 (rubricato “ comunicazione della proposta all’interessato ”) si prevede, poi, che “ 1. La proposta di conferimento dell’ufficio direttivo formulata dalla competente Commissione è comunicata all’interessato con l’utilizzo della posta elettronica certificata al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, dà conferma dell’avvenuto adempimento, specificandone la data di presa visione ”: una disposizione che, alla luce della eccezionalità della revoca che intervenga dopo la formulazione della proposta di conferimento dell’incarico (vale a dire soltanto per le gravi ragioni sopra indicate), coerentemente parla soltanto di “ conferma ” della proposta di conferimento, espressione volta ad esprimere una volontà che, per forza di cose, non può dirsi affatto abdicativa.
Nella specie, è vero che, da parte della ricorrente, non c’è stata abdicazione né per l’incarico presso la sede di Frosinone, né per l’incarico per la sede di Isernia, quest’ultima, effettivamente, ottenuta; vero è, però, che per tale ultimo incarico non è emerso alcun indizio diretto a smentire una volontà di dare seguito al deliberato del gennaio 2026.
Si tratta, pertanto, di trovare un punto di equilibrio tra l’interesse generale dell’ordinamento e l’interesse individuale dell’aspirante magistrato.
Ritiene il Collegio che, trattandosi di un ufficio direttivo, tanto per Frosinone che per Isernia, debba trovare nella specie applicazione l’art. 51 del Testo Unico (rubricato “ decadenza delle domande presentate ”), secondo cui “ il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate ”.
La giurisprudenza, sul punto, ha statuito che “ l’esclusione dalla comparazione del candidato favorevolmente indicato nella proposta della (…) Commissione per altra procedura analoga ” risulta “ corrispondere ad una prassi risalente seguita dal Consiglio per ragioni di efficienza e semplificazione ”, sottolineandosi che “ le esigenze alla base della prassi in argomento, correlate alla possibilità che risulti integrato il disposto di cui all’art. 51 del Testo Unico sulla IG giudiziaria del 2015 ”, sono suscettibili di “ determinare (…) una regressione della pratica in Commissione e, dunque, una dilatazione delle tempistiche di conclusione delle procedure, oltre al rischio di un incremento del contenzioso, sia pure circoscritto, quanto ai profili della legittimazione alla contestazione del vizio in questione, ai soggetti realmente pregiudicati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2140).
La disposizione di cui all’art. 51 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria ricalca, testualmente ed identicamente, l’art. 4, comma 1, della Circolare n. 13778/2014 (rubricato “ effetti del trasferimento o dell’assegnazione per conferimento di nuove funzioni ”), che, appunto, prevede che “ il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall’organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate ”.
Tale, ultima, disposizione ha costituito oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VII, 11 gennaio 2024, n. 379), ad avviso del quale la circolare n. 13778/2014 (“ disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ”) “ ricollega la decadenza alla delibera di trasferimento e non anche alla presentazione della seconda istanza: difatti, solo nel primo caso vi è la certezza del conseguimento del bene della vita incompatibile con l’altra richiesta ”; mentre, per quanto riguarda l’art. 51 della circolare n. 14858/2015, cioè il Testo Unico della dirigenza giudiziaria, nella medesima pronuncia si è osservato che “ la ratio di questa previsione – e, cioè, quella di garantire la stabilizzazione delle funzioni direttive e semidirettive – non si può in nessun modo applicare al caso di specie, ove non si tratta di assicurare stabilità agli uffici nelle funzioni apicali al fine di evitare rapidi e inutili avvicendamenti in posizioni che si riflettono sull’organizzazione di interi uffici giudiziari ”.
Dunque, il giudice d’appello ha fissato un preciso discrimine tra le due discipline, nonostante l’identità testuale delle norme prese in esame, e ciò in funzione dell’importanza dell’incarico messo a procedura.
Per gli uffici direttivi, dunque, prevale un interesse che trascende l’utilità individuale traibile (anche in giudizio) dal magistrato concorrente.
Tanto è vero che nel caso controverso (si trattava della copertura di n. 18 posti vacanti di Consigliere della Corte di Cassazione – settore penale), definito nella sentenza n. 379/2024, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la prevalenza dell’interesse alla stabilità nelle funzioni apicali (oggetto, invece, del presente giudizio), cioè la regola-base, non può essere affermata “ per il mero tramutamento e per il conseguimento di funzioni che non siano direttive o semidirettive, dove questa esigenza non può dirsi altrettanto prevalente al punto da sacrificare o annullare la legittima aspirazione del magistrato a conseguire – ricorrendone i presupposti – le funzioni di legittimità per il solo fatto di avere presentato domanda nel frattempo per il conseguimento di altre funzioni ”.
Ad ogni modo, il ricorso è, comunque, infondato nel merito.
Ad avviso del CSM la ricorrente “ è portatrice di plurime collaborazioni con la IG, in primo grado (Procure di Cassino e Brescia) come in secondo grado (Procura Generale di Napoli), per lo più nel settore dell’informatica giudiziaria, in cui comunque anche il dott. MI ha maturato significative esperienze (Procure di Cosenza e Roma). In favore del candidato proposto selettivamente rileva, tuttavia, il coordinamento di due gruppi di lavoro nelle medesime funzioni a concorso (requirenti di primo grado), laddove la dott.ssa AN vanta analoga esperienza (in ordine al gruppo di lavoro “Esecuzione Penale Generale”) nelle diverse funzioni di secondo grado, peraltro di breve durata (l’incarico è stato conferito con decreto n. 7/24 e l’odierna vacanza risale al maggio 2024) ”.
Ciò premesso, non coglie nel segno il primo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato un carente apprezzamento circa le proprie esperienze professionali (“ 5 anni presso la Procura Generale di Napoli ”; “ funzioni requirenti presso 8 diversi uffici dislocati sull’intero territorio nazionale ”).
Nondimeno, nella propria autorelazione ha, testualmente, riportato di aver prestato servizio “ alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli è stata destinata al gruppo di lavoro "Esecuzione Penale Generale” ”: esperienza che è stata puntualmente indicata, con riguardo al profilo della ricorrente, nella deliberazione impugnata.
Sempre nell’autorelazione, la ricorrente ha soggiunto che, relativamente a tale incarico (attualmente ricoperto) “non ha procedure pendenti ed ha esaurito sia le procedure arretrate che le sono state assegnate all'atto dell'immissione in servizio, sia quelle redistribuite successivamente, a seguito del trasferimento di altro collega ”. Il che allude ad un efficiente assolvimento dei compiti professionali che, certo, non può deporre per alcuna rilevanza incrementale rispetto alla valutazione degli altri candidati e, per quanto più interessa il presente giudizio, del controinteressato.
Difatti, il CSM ha evidenziato che “ con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a), T.U., si osserva quanto segue. I candidati sono tutti titolari di esperienza requirente ampiamente ultraventennale, quale adeguata soglia di validazione temporale. Vantano, inoltre, trasversali competenze, in pluralità di ambiti investigativi, anche altamente specializzati. Sono, infine, attestati ottimi risultati, quantitativi e qualitativi, nelle indagini svolte e successivi sviluppi processuali ”: notazione che ha fotografato un generale livellamento verso l’alto dei candidati all’incarico controverso, affatto minimizzando l’efficienza professionale anche, e per quanto interessa, della ricorrente (alla quale è stato riconosciuto che “ il percorso professionale, come sopra sintetizzato, dà ampiamente conto della pluralità delle esperienze maturate nell’attività giudiziaria inquirente e requirente dalla dott.ssa AN, che ha interessato pressoché tutti i settori della criminalità comune – con particolare riguardo ai settori dei reati contro la pubblica amministrazione e della criminalità economica – e della criminalità organizzata, avendo operato in sedi collocate in diverse zone del Paese e in Uffici di piccole, medie e grandi dimensioni, sia di primo che di secondo grado, anche in territori caratterizzati dalla presenza diffusa del fenomeno mafioso ”).
Invero, ciò che ha determinato l’esito della procedura non è la sottovalutazione del profilo della ricorrente, quanto, piuttosto, la più strutturata esperienza di magistrato del dott. MI, cui è stato riconosciuto un completamento professionale sostanziato “ da protratta esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, dapprima quale applicato alla D.D.A. di Catanzaro continuativamente dal 2002 al 2009 e, poi, in ragione di stabile destinazione alla D.D.A. di Roma per intero decennio (dal 2013 al 2023). I notevoli trascorsi in argomento, apprezzati congiuntamente alle ulteriori e complementari specializzazioni sperimentate dal candidato, risultano particolarmente rispondenti all’indicatore specifico, che testualmente valorizza la pluralità delle esperienze, anche in considerazione del rinvio operato all’art. 8 T.U. ”.
In altri termini, il controinteressato vanta una esperienza di circa (7 + 10 =) 17 anni in materia di criminalità organizzata, laddove tale credenziale, relativamente alla ricorrente, è palesemente più limitata (“ dal 15.12.97 al 18.12.00 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, esercitando le funzioni in tutti i settori della criminalità comune, nella volontaria giurisdizione nonché, in relazione alla prima fase investigativa urgente, nel settore della criminalità organizzata, soprattutto con riferimento ai fatti di sangue ”; “ applicazione extradistrettuale alla Procura Generale di Reggio Calabria dall’11.2.08 all’11.8.08, ove ha sostenuto l’accusa innanzi alla Corte d’Assise d’Appello anche in procedimenti di criminalità organizzata e si è occupata del settore dell’esecuzione penale ”).
Quest’ultima ha cercato di colmare tale, oggettivo, divario mediante la doglianza articolata con il secondo motivo, sostenendo che “ è innegabile che il territorio di Frosinone non è caratterizzato da reati di terrorismo o di DDA ma da criminalità comune ed economica per cui non poteva non essere valutato che la ricorrente ha svolto per oltre 20 anni esperienza lavorativa in criminalità comune e solo 4,5 in attività di DDA mentre il rapporto si capovolge per il controinteressato che ha svolto (gli ultimi) 20 anni in DDA e Antiterrorismo e solo il resto in esperienza lavorativa in criminalità comune ” (cfr. pag. 14).
Neppure tale doglianza può essere condivisa, muovendo dall’errato presupposto di ritenere che lo specifico settore della criminalità organizzata nel quale eccelle il controinteressato comporterebbe, in pregiudizio del medesimo, una carente – o, addirittura, un’assente – specializzazione professionale nel settore della criminalità comune.
Ora, in disparte la carente allegazione, da parte della ricorrente, di elementi attendibili, e non meramente suggestivi, che provino l’assenza di fenomeni di criminalità organizzata nel territorio frusinate, e quindi dell’appropriatezza di una valutazione che investa anche tale esperienza professionale, ad avviso del Collegio è sufficiente considerare che il controinteressato, nella propria autorelazione, ha precisato di aver prestato servizio “ dal 30.9.1999 al 8.4.2009 ” come “ sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con appartenenza, nel tempo, ai seguenti gruppi di lavoro: “reati contro la Pubblica Amministrazione, l'edilizia e l'ambiente”; “criminalità economica e usura” in qualità di coordinatore; “reati commessi dai gruppi criminali ai danni di imprenditori, operatori economici e amministratori di società” in qualità di coordinatore ””; e, durante tale periodo, nel corso del quale si è occupato di criminalità comune, di essere stato “ dal 2002 al 2009 (…) applicato continuativamente alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro (con trattazione di procedimenti relativi alle cosche di `ndrangheta e ai reati di cui agli ara. 416 bis c.p., 644, 629, 648 bis c.p., tutti aggravati dall'art. 7 L. 203/1991, omicidi con l'aggravante mafiosa, artt. 74 e 73 DPR 309/90) ”.
Successivamente a tale periodo, il dott. MI ha assunto le funzioni di “sostituto procuratore svolte dal 9.4.2009 alla data odierna presso la Procura della Repubblica di Roma ”; e, durante tale servizio, ha fatto presente di essere stato “ applicato in supplenza alla Procura Generale di Catanzaro quale P.M. d'udienza; dal 9 aprile 2009 ”; “dall'aprile 2009 al gennaio 2013: appartenente al gruppo di lavoro “reati di usura, estorsione e reati gravi contro il patrimonio” ”; “ dal luglio 2011 al gennaio 2013 appartenente al Gruppo Antiterrorismo della Procura di Roma; trattando procedimenti relativi anarco-insurrezionalismo e all'antagonismo sociale ”; “ dal gennaio 2013 al gennaio 2023 appartenente alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ”.
Non risponde, pertanto, all’evidenza dei fatti che il controinteressato sia un magistrato unicamente “specializzato” in criminalità organizzata; è, di contro, provato che la poliedricità delle esperienze maturate (criminalità comune e criminalità organizzata) ha giustificato il giudizio di prevalenza posto a base del conferimento dell’incarico oggetto del contendere.
Anche perché, a conti fatti, è stato lo stesso CSM ad aver ammesso che “ in ordine all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b), T.U. (…). Nessuno dei candidati è titolare di esperienze direttive o semidirettive, limitata rilevanza assumendo al riguardo la breve reggenza del dott. Pollidori alla Procura di Agrigento (per un trimestre nel 1997), al pari delle saltuarie reggenze del dott. MI alla Procura di Cosenza, nei periodi di assenza dei titolari dell’Ufficio ”.
Pertanto, ad avviso del Collegio non è fondatamente affermabile alcuna, decisiva, prevalenza tra le competenze informatiche del magistrato prescelto (il quale risulta aver ricoperto gli incarichi di referente informatico per la Procura di Cosenza; delegato del Capo dell'Ufficio per il servizio intercettazioni della Procura di Cosenza; delegato del Capo dell'Ufficio per l'informatica della Procura di Cosenza; membro del Gruppo di lavoro Daedalus, istituito dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma avente ad oggetto la predisposizione di un supporto informatico per l'ufficio del pubblico ministero) e quelle della ricorrente (la quale in data 28.9.2021 è stata nominata dal Procuratore Generale della Repubblica di Napoli MAGRIF dell'Ufficio e ivi collabora per sviluppare l'informatizzazione dell'Ufficio, provvedendo ad attuare la profilazione TIAP per tutti i magistrati e per una parte del personale amministrativo).
Il che depone per il rigetto anche del terzo motivo.
Considerazioni non dissimili devono formularsi con riguardo alla censura articolata con il quarto motivo: nella deliberazione impugnata il CSM ha evidenziato che “ la disamina degli indicatori generali non consente, nel caso di specie, il sovvertimento del globale giudizio comparativo sin qui svolto in considerazione dei preminenti indicatori specifici, comunque assistiti da rafforzata valenza selettiva (a mente degli artt. 26 e 28 T.U.) ”.
Per quanto più interessa il confronto tra la ricorrente ed il controinteressato, va rilevato che quest’ultimo è stato “membro e segretario del Consiglio Giudiziario di Roma per il quadriennio 2012/2016 (nonché della Sezione Autonoma per i giudici di pace) e membro della Commissione per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze per lo stesso periodo ”: credenziale espressamente contemplata dall’art. 11, comma 1 del Testo Unico ai fini dell’assegnazione di “ speciale rilievo ” nell’ambito delle “ esperienze ordinamentali e organizzative ”; mentre la dott. AN ha svolto in posizione di “ fuori ruolo ” l’esperienza di componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause di occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti: credenziale valutabile ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico (“ altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate al di fuori dell’attività giudiziaria ”), priva, però, di “ speciale rilievo ”.
Infondato è, da ultimo, il quinto motivo, con cui la ricorrente ha contestato che “ il provvedimento impugnato sia illegittimo oltre che per i motivi innanzi dedotti e anche perché, pur in una situazione di sostanziale equivalenza tra i candidati, la vigente normativa consiliare prevede che il CSM avrebbe dovuto dare rilievo al principio generale di cui all'art. 2, comma 3, stante la preponderante presenza maschile tra i capi degli Uffici della Regione Lazio, per cui avrebbe dovuto effettuare una scelta nel rispetto delle pari opportunità e al fine di promuovere l’equilibrio tra i generi oppure motivare adeguatamente la mancata applicazione della norma ” (cfr. pag. 28).
L’art. 51 della Costituzione, con particolare riguardo alla sua prima parte (“ tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (…) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ”) sancisce una specificazione del principio di non discriminazione ed è interpretato dalla Corte costituzionale nel senso dell’assoluta indifferenza del genere nell’accesso agli uffici pubblici e nelle progressioni di carriera.
Ma il principio sopra indicato è stato oggetto di una metabolizzazione graduale, e dal tenore non sempre scontato, nell’ordinamento costituzionale.
Proprio in sede di delibazione sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei Tribunali per i minorenni, il Giudice delle Leggi ha, in origine, osservato che, in merito alla riserva di legge che è posta dall'art. 51 e dagli artt. 102, 106 e 108 della Costituzione, “ si può concludere che una interpretazione sistematica delle norme costituzionali esaminate induce a far ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e che regolano i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica. In passato si è parlato di concessione di questo o di quel diritto alle donne; oggi, riconosciuta dalla Costituzione l'eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola è l'eguaglianza. L'accertamento di particolari attitudini che rendano più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne”: specificando, tuttavia, che “così, non si potrebbe negare, a priori, la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici ” (cfr. Corte Costituzionale, 3 ottobre 1958, n. 56).
Il raffinamento del principio di uguaglianza giuridica è, piuttosto, ricavabile dalla storica sentenza 18 maggio 1960, n. 33, con cui la Corte, sempre in riferimento all’accesso ai pubblici uffici, ha stabilito che “ la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma ”; ed ha precisato che “ l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" non sta punto a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire ”.
Tale principio si è rinnovato nel tempo, essendosi ribadito che “ la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato ” (cfr. Corte Costituzionale, 12 settembre 1995, n. 422).
Più recentemente, la sentenza 19 novembre 2024, n. 181, in tema di revisione dei ruoli delle Forze armate, ha sottolineato ancora una volta che “ l’art. 3, primo comma, Cost. pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone ”; e, non secondariamente, che “ la parità di trattamento tra uomo e donna è anche «un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale “compito” e “obiettivo” della Comunità e impongono alla stessa l’obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività» (direttiva 2006/54/CE, Considerando n. 2) ”.
Tale pronuncia ha, pure, espresso un principio di buona amministrazione, ossia che una volta “ rimossa ogni irragionevole disparità di trattamento, le differenze saranno determinate dal punteggio che ciascun candidato di volta in volta ottiene e non da un meccanismo aleatorio, condizionato dalla più cospicua presenza maschile nella dotazione organica e nei posti messi a concorso ”: il Collegio è dell’avviso che tale illuminata statuizione sia risolutiva ai fini del rigetto del motivo in esame, dovendosi escludere qualsiasi discriminazione di genere in danno della ricorrente, la quale, per vero avrebbe dovuto trovare teorico radicamento nella disciplina di cui all’art. 29 del d.lgs. 198/2006 (“ è vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera ”) nel più ampio contesto della speciale tutela prevista dal successivo art. 38, comma 5: disposizioni legislative la cui violazione, comunque, non è stata neppure evocata in giudizio dalla ricorrente.
Ad ogni modo, risulta evidente che la comparazione che ha costituito il sostrato della deliberazione del CSM altro non rappresenta che il risultato dell’applicazione delle disposizioni del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria e non riflette alcun giudizio di valore su attitudini correlate o correlabili al sesso dei magistrati presi in esame.
Sulla vincolatività delle direttrici di giudizio, è stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il predetto Testo Unico, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1 della Costituzione), non ha natura normativa, trattandosi di un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si sostanzia in una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).
Tali assunti fondano i principi del sindacato giurisdizionale, il cui esercizio, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3736).
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, comunque, dev’essere respinto nel merito.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, comunque, lo respinge nel merito, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
AN ZA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZA | RT IT |
IL SEGRETARIO