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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa AN MUSSA Presidente
Dott.ssa OS MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Scioglimento matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1244/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
cod. fisc. CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. Parte_2
fisc. CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Leinì (TO), via Provana n. 49, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Marchese, che li rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni definitive congiunte
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Leinì (TO);
2. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di
affidamento condiviso, con esercizio separato della potestà riguardo le decisioni di ordinaria
amministrazione, con residenza anagrafica e dimora prevalente di presso il padre;
Per_1
3. Confermare che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. Confermare che, nell'interesse dell'integrità psicofisica del minore la mamma, Per_1
compatibilmente con le problematiche connesse alla distanza della propria abitazione (in
LI (Vicenza), Via Casaline n. 32) rispetto a quella del minore, lo potrà vedere e tenere
con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, salvo il necessario preavviso e coordinamento con il
padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del medesimo e tenendo
sempre inconsiderazione le esigenze e necessità del minore e comunque secondo le seguenti
modalità, individuate considerando altresì la residenza dei genitori in regioni diverse, da
intendersi quale contenuto minimo del diritto di visita:
- un week end al mese la signora si recherà a Leinì e terrà con sé sino al rientro Pt_1 Per_1
a LI (Vicenza);
- durante le festività natalizie, il 24, 25 e 26 del 2025 li trascorrerà con il papà e dal 27/12 al
5/01/2026 starà con la mamma e così ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione del giorno del compleanno del 2026 lo trascorrerà con il papà e poi ad anni Per_1
alterni festeggiandolo nel week end successivo ove non coincidente con il giorno del compleanno;
- in ogni caso, ciascun genitore, ogni qualvolta si allontani con il minore dalla città di residenza,
si impegna a comunicare all'altro, con un congruo anticipo, il luogo di destinazione, nonché la
durata, di eventuali soggiorni e/o pernottamenti;
5. Entro la fine di maggio di ciascun anno, i genitori si daranno reciproca comunicazione delle
settimane di vacanza estiva nei mesi di giugno/luglio/agosto con disponibilità per ciascun
genitore di due/tre settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo od in assenza di
accordo, ad anni alterni, due settimane presso ciascun genitore dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31
agosto;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui lo avrà con sé;
7. La signora rinuncia al 50% dell'assegno unico versato dall'INPS, pari Parte_1
ad €235,00, che pertanto verrà integralmente percepito dal padre, signor Parte_2
8. La signora si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie, mediche Parte_1
e/o farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche (pre/post scuola, acquisto
materiale, libri, quaderni, gite,scuolabus, etc) sportive e ludico ricreative preventivamente
concordate o comunque necessitate e documentate, così come previsto dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea fra magistrati e avvocati. Il genitore che sosterrà la spesa ha diritto a ricevere
il rimborso dall'altro entro e non oltre giorni 5 dall'esibizione dei relativi documenti
giustificativi.
9. Confermare che il figlio è fiscalmente a carico del signor al 100%; Per_1 Pt_2
10. I genitori prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto, della carta di
identità valida anche per l'espatrio nell'interesse del minore o qualsiasi altra Per_1
documentazione richiesta (esemplificativamente) nell'interesse del medesimo per ragioni
scolastiche/sanitarie/sportive”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”. RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.3.2024,
e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio a Leinì, il 7.4.2001, trascritto nei Registri del medesimo Comune, Atto 5, parte 1, anno 2001, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati: nato a [...] il [...], Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nato a [...] il Persona_3
19/07/2007 maggiorenne e attualmente in cerca di occupazione e Controparte_1
nato a [...] il [...];
[...]
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.11.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 25.11.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole. La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e quindi D.L. 149/2022.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 10.12.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 210/2025
pubblicata in data 6.2.2025, passata in giudicato il 9.9.2025 (come da attestazione del
12.9.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 25.11.2025), così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri
[...]
e , in Leinì, il giorno 7.4.2001, trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2001, Parte I, n. 5,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. dispone l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con esercizio separato della potestà riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora prevalente di presso il padre;
Per_1
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, nell'interesse dell'integrità
psicofisica del minore la mamma, compatibilmente con le problematiche Per_1
connesse alla distanza della propria abitazione (in LI (Vicenza), Via Casaline
n. 32) rispetto a quella del minore, lo potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, salvo il necessario preavviso e coordinamento con il padre,
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del medesimo e tenendo sempre inconsiderazione le esigenze e necessità del minore e comunque secondo le seguenti modalità, individuate considerando altresì la residenza dei genitori in regioni diverse, da intendersi quale contenuto minimo del diritto di visita:
- un week end al mese la signora si recherà a Leinì e terrà con sé sino Pt_1 Per_1
al rientro a LI (Vicenza);
- durante le festività natalizie, il 24, 25 e 26 del 2025 li trascorrerà con il papà e dal 27/12
al 5/01/2026 starà con la mamma e così ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione del giorno del compleanno del 2026 lo trascorrerà con il papà e Per_1
poi ad anni alterni festeggiandolo nel week end successivo ove non coincidente con il giorno del compleanno;
- in ogni caso, ciascun genitore, ogni qualvolta si allontani con il minore dalla città di residenza, si impegna a comunicare all'altro, con un congruo anticipo, il luogo di destinazione, nonché la durata, di eventuali soggiorni e/o pernottamenti;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entro la fine di maggio di ciascun anno, i genitori si daranno reciproca comunicazione delle settimane di vacanza estiva nei mesi di giugno/luglio/agosto con disponibilità per ciascun genitore di due/tre settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo od in assenza di accordo,
ad anni alterni, due settimane presso ciascun genitore dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31
agosto;
6. dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui lo avrà con sé;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora Parte_1
rinuncia al 50% dell'assegno unico versato dall'INPS, pari ad €235,00, che pertanto verrà
integralmente percepito dal padre, signor;
Parte_2
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora Parte_1
si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie, mediche e/o farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche (pre/post scuola, acquisto materiale, libri,
quaderni, gite,scuolabus, etc) sportive e ludico ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate, così come previsto dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea fra magistrati e avvocati. Il genitore che sosterrà la spesa ha diritto a ricevere il rimborso dall'altro entro e non oltre giorni 5 dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi.
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il figlio è fiscalmente Per_1
a carico del signor al 100%; Pt_2
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto, della carta di identità valida anche per l'espatrio nell'interesse del minore o qualsiasi altra documentazione richiesta Per_1
(esemplificativamente) nell'interesse del medesimo per ragioni scolastiche/sanitarie/sportive.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
OS AS AN SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)