Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329 , e' elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329 , e' elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.