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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1197/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_1 CF_Resistente_2 -
Indirizzo_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3364/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 3364/2/2021 del 7.7.2021, depositata il 28.9.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% dell'Irpef versata dal predetto loro congiunto negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 8.1.2008 in quanto residente - l'istante Nominativo_1 - in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti, liquidate in 500,00 €.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
“In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. [..]” (in tal senso, cass. civ., sezione tributaria, ordinanza n. 4291 del 22.2.2018).
Ebbene, nella specie risulta, avendolo dimostrato l'Agenzia delle Entrate mediante la produzione documentale spiegata nel presente giudizio di gravame, che il datore di lavoro di Nominativo_1, la Banca_1 spa, si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, versando quindi all'Erario soltanto il 10 % delle ritenute Irpef operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, prova ne sia che agli atti del primo grado di giudizio è stata prodotta l'istanza di rimborso indirizzata dal Nominativo_1 al predetto istituto di credito, solo al quale, pertanto, spettava la restituzione del residuo 90 % delle ritenute Irpef, in quanto, benché effettuate per l'intero sulla retribuzione corrisposta ai propri dipendenti, non ha poi provveduto a riversarle all'Erario, se non nella indicata misura del 10%. Il ricorso in origine proposto avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'8.1.2008 va quindi rigettato ed in tal senso va riformata la sentenza impugnata.
Il fatto che la decisione sia stata àncorata a documentazione prodotta dall'Ufficio soltanto nel presente grado di giudizio legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nella presente fase di gravame e la compensazione, tra le parti, di quelle del primo grado di giudizio, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
rigetta il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'8.1.2008;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1197/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_1 CF_Resistente_2 -
Indirizzo_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3364/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 3364/2/2021 del 7.7.2021, depositata il 28.9.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% dell'Irpef versata dal predetto loro congiunto negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 8.1.2008 in quanto residente - l'istante Nominativo_1 - in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990. Con la stessa sentenza, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti, liquidate in 500,00 €.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
“In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. [..]” (in tal senso, cass. civ., sezione tributaria, ordinanza n. 4291 del 22.2.2018).
Ebbene, nella specie risulta, avendolo dimostrato l'Agenzia delle Entrate mediante la produzione documentale spiegata nel presente giudizio di gravame, che il datore di lavoro di Nominativo_1, la Banca_1 spa, si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, versando quindi all'Erario soltanto il 10 % delle ritenute Irpef operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, prova ne sia che agli atti del primo grado di giudizio è stata prodotta l'istanza di rimborso indirizzata dal Nominativo_1 al predetto istituto di credito, solo al quale, pertanto, spettava la restituzione del residuo 90 % delle ritenute Irpef, in quanto, benché effettuate per l'intero sulla retribuzione corrisposta ai propri dipendenti, non ha poi provveduto a riversarle all'Erario, se non nella indicata misura del 10%. Il ricorso in origine proposto avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'8.1.2008 va quindi rigettato ed in tal senso va riformata la sentenza impugnata.
Il fatto che la decisione sia stata àncorata a documentazione prodotta dall'Ufficio soltanto nel presente grado di giudizio legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nella presente fase di gravame e la compensazione, tra le parti, di quelle del primo grado di giudizio, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
rigetta il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'8.1.2008;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO