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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8695 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN NN, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA XXVII LUGLIO 54 98123 MESSINA presso il difensore avv.
AN NN
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI NN SA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Luigi di Savoia 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
LI NN SA
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASPAGLIESI Controparte_2 P.IVA_3
DE SS IA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RASPAGLIESI
DE SS IA
ZO TO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1. Ammettere nella forma e nel rito la presente opposizione.
2. Accertare e dichiarare l'invalidità del d.i. opposto in quanto fondato su prova scritta non idonea a documentare il titolo giustificativo del credito e, per l'effetto, revocarlo, per tutte le ragioni spiegate nei precedenti Motivi.
3. Accertare e dichiarare che l'importo ingiunto di € 20.815,85 oltre interessi e spese è errato e non è dovuto, sulla base di tutto quanto richiesto nei superiori Motivi.
pagina 1 di 6 4. Ritenere e Dichiarare, di conseguenza, inammissibile e/o nullo e/o infondato e/o privo di effetti giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 17101/2023 per tutti i motivi sopra esposti, dichiarando non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere tutti i documenti prodotti ed ammettere apposita CTU finalizzata ad accertare e verificare i consumi ed i costi effettivi relativi alle utenze di cui alle citate fatture e al d.i opposto, con riserva di altro dedurre e di indicare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese della parte opposta.
Con riserva di precisare e/o articolare le eccezioni e le domande, anche di prova, ai sensi dell' art. 183
c.p.c.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Per la convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare
Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 20.815,85 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito.
Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa e risultanti all'esito del giudizio, della correttezza dei conteggi effettuati da dichiarare inammissibili Controparte_2
e/o respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in Controparte_2
fatto e in diritto, e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario15% come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
pagina 2 di 6 - con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 17101/2023 (R.G. 36436/2023), emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di
[...]
er sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe;
CP_1
- proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, ha eccepito l'invalidità del decreto Pt_1
impugnato in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito.
In particolare, avrebbe omesso di produrre in giudizio i contratti di fornitura, depositando CP_1
esclusivamente le fatture e gli estratti conto che evidenzierebbero consumi esorbitanti rispetto agli effettivi consumi di ed importi del tutto ingiustificati ed errati;
Pt_1
ha chiesto la revoca del decreto opposto, deducendo irregolarità nella registrazione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- costituendosi in giudizio, , contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto altresì di essere autorizzata a chiamare in causa , in quanto distributore locale dell'energia elettrica ed Controparte_2
unico soggetto in grado di fornire piena prova circa la correttezza dei consumi riferiti da CP_1
e del funzionamento del contatore di energia elettrica;
[...]
- autorizzata l'estensione del contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come in epigrafe;
- la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Parte opponente ha allegato l'erroneità dei consumi dedotti nelle fatture e la non corrispondenza degli stessi agli effettivi consumi tuttavia, a sostegno di tale doglianza, non ha depositato alcun documento e non ha neppure dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi,
l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione.
Parte opponente ha contestato anche il corretto funzionamento del contatore di energia assumendo, con riferimento al POD IT001E00007315, di aver chiesto la verifica dei consumi al Distributore Locale
(doc. 2 fasc. opponente) e che quest'ultimo non avrebbe eseguito gli accertamenti richiesti.
Di contro, il Distributore ha provato di aver effettuato, in data 2 dicembre 2022, presso il POD
IT001E00007315, la verifica richiesta e di aver accertato, alla presenza del Sig. , figlio Persona_1
del Sig. , titolare della fornitura - coerentemente con quanto già accertato l'11.5.2022 Parte_2
quando la fornitura era intestata al precedente cliente (doc. Parte_3
1) – il regolare funzionamento del misuratore e l'assenza di anomalie e/o di errori nella rilevazione e misurazione dei consumi, con conseguente addebito ad delle spese per Pt_1
pagina 3 di 6 l'intervento di verifica (cfr. doc. 2); di aver comunicato ad e, per conoscenza, ad , CP_1 Pt_1
l'esito della verifica (doc. 3); che avverso tale comunicazione non ha avanzato contestazioni, né Pt_1
ha presentato documentazione che potesse in qualche modo confutare l'accertamento effettuato dal personale incaricato dall'odierna terza chiamata.
Al riguardo, va osservato che in sede di verifica effettuata l'11 maggio 2022 - quando la fornitura era ancora intestata alla – era stato riscontrato presso il misuratore un guasto Parte_3 all'alimentatore del modem, tuttavia tale malfunzionamento non aveva comportato alcuna erronea misurazione dei consumi. Infatti, dal mancato funzionamento dell'alimentatore modem era dipesa esclusivamente la mancata trasmissione dei dati correttamente registrati dal misuratore al telegestore per la fatturazione da parte del trader.
In altri termini, dal 29 agosto 2022 sino al 01 dicembre 2022 i consumi riferiti ad erano CP_1
stati, dapprima trasmessi al fornitore con letture stimate dal sistema informativo sulla base dei consumi precedenti della cliente – ciò nel pieno rispetto della normativa di settore (artt. 3 e 5 Titolo II della
Delibera ARERA 200/99) – per poi formare oggetto di conguaglio a seguito del ripristino del funzionamento dell'alimentatore modem e conseguentemente della prima telelettura del 01.12.2022.
Ciò detto, deve osservarsi che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 8 e
9) e le certificazioni del Distributore attestanti i consumi di per il periodo in cui era Pt_1
somministrata da per i POD IT001E00007315 e IT001E9740822 (doc. 11 e 12) ed ha CP_1
dedotto la corrispondenza tra i consumi addebitati nelle fatture del distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta.
La circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Né sono stati specificamente contestati i documenti prodotti dall'opposta.
Parte opposta ha inoltre prodotto i contratti sottoscritti per i punti di fornitura intestati all'opponente
POD IT001E00007315 (doc. 5) e POD IT001E97408221 (doc. 6), unitamente alle condizioni economiche di fornitura da cui risulta che per entrambi i POD le parti avevano pattuito l'applicazione della tariffa “EDISON PREMIUM LUCE INDEX”.
pagina 4 di 6 La conformità dei corrispettivi fatturati a quanto concordato non è stata specificamente contestata.
Quanto al POD IT001E11110124 (doc. 13), nessun consumo è stato certificato da e-Distribuzione avendo quest'ultima fatturato solo i costi richiesti dal Distributore per la realizzazione del nuovo allaccio (fattura 2012910560 di € 619,65).
Dal che discende, risultando in atti il regolare funzionamento del misuratore e non risultando alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, che i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto appaiono del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta della Pt_1
affinché venisse disposta CTU sia stata respinta.
[...]
Per le considerazioni esposte va confermato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, in quanto causalmente riconducibili all'inadempimento di Pt_1
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
Il rigetto dell'opposizione esonera dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta opposta nei confronti della terza chiamata.
Parte opponente soccombente è tenuta a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio, in quanto la chiamata in causa del distributore si è resa necessaria per le contestazioni mosse dall'opponente sulla eccessività dei consumi e sul malfunzionamento del contatore. Spese che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite della fase monitoria;
pagina 5 di 6 4) condanna la parte opponente a pagare alla terza chiamata le spese del presente giudizio che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 novembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN NN, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA XXVII LUGLIO 54 98123 MESSINA presso il difensore avv.
AN NN
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI NN SA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Luigi di Savoia 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
LI NN SA
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASPAGLIESI Controparte_2 P.IVA_3
DE SS IA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RASPAGLIESI
DE SS IA
ZO TO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1. Ammettere nella forma e nel rito la presente opposizione.
2. Accertare e dichiarare l'invalidità del d.i. opposto in quanto fondato su prova scritta non idonea a documentare il titolo giustificativo del credito e, per l'effetto, revocarlo, per tutte le ragioni spiegate nei precedenti Motivi.
3. Accertare e dichiarare che l'importo ingiunto di € 20.815,85 oltre interessi e spese è errato e non è dovuto, sulla base di tutto quanto richiesto nei superiori Motivi.
pagina 1 di 6 4. Ritenere e Dichiarare, di conseguenza, inammissibile e/o nullo e/o infondato e/o privo di effetti giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 17101/2023 per tutti i motivi sopra esposti, dichiarando non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere tutti i documenti prodotti ed ammettere apposita CTU finalizzata ad accertare e verificare i consumi ed i costi effettivi relativi alle utenze di cui alle citate fatture e al d.i opposto, con riserva di altro dedurre e di indicare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese della parte opposta.
Con riserva di precisare e/o articolare le eccezioni e le domande, anche di prova, ai sensi dell' art. 183
c.p.c.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Per la convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare
Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 20.815,85 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito.
Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa e risultanti all'esito del giudizio, della correttezza dei conteggi effettuati da dichiarare inammissibili Controparte_2
e/o respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in Controparte_2
fatto e in diritto, e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario15% come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
pagina 2 di 6 - con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 17101/2023 (R.G. 36436/2023), emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di
[...]
er sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe;
CP_1
- proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, ha eccepito l'invalidità del decreto Pt_1
impugnato in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito.
In particolare, avrebbe omesso di produrre in giudizio i contratti di fornitura, depositando CP_1
esclusivamente le fatture e gli estratti conto che evidenzierebbero consumi esorbitanti rispetto agli effettivi consumi di ed importi del tutto ingiustificati ed errati;
Pt_1
ha chiesto la revoca del decreto opposto, deducendo irregolarità nella registrazione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- costituendosi in giudizio, , contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto altresì di essere autorizzata a chiamare in causa , in quanto distributore locale dell'energia elettrica ed Controparte_2
unico soggetto in grado di fornire piena prova circa la correttezza dei consumi riferiti da CP_1
e del funzionamento del contatore di energia elettrica;
[...]
- autorizzata l'estensione del contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come in epigrafe;
- la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Parte opponente ha allegato l'erroneità dei consumi dedotti nelle fatture e la non corrispondenza degli stessi agli effettivi consumi tuttavia, a sostegno di tale doglianza, non ha depositato alcun documento e non ha neppure dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi,
l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione.
Parte opponente ha contestato anche il corretto funzionamento del contatore di energia assumendo, con riferimento al POD IT001E00007315, di aver chiesto la verifica dei consumi al Distributore Locale
(doc. 2 fasc. opponente) e che quest'ultimo non avrebbe eseguito gli accertamenti richiesti.
Di contro, il Distributore ha provato di aver effettuato, in data 2 dicembre 2022, presso il POD
IT001E00007315, la verifica richiesta e di aver accertato, alla presenza del Sig. , figlio Persona_1
del Sig. , titolare della fornitura - coerentemente con quanto già accertato l'11.5.2022 Parte_2
quando la fornitura era intestata al precedente cliente (doc. Parte_3
1) – il regolare funzionamento del misuratore e l'assenza di anomalie e/o di errori nella rilevazione e misurazione dei consumi, con conseguente addebito ad delle spese per Pt_1
pagina 3 di 6 l'intervento di verifica (cfr. doc. 2); di aver comunicato ad e, per conoscenza, ad , CP_1 Pt_1
l'esito della verifica (doc. 3); che avverso tale comunicazione non ha avanzato contestazioni, né Pt_1
ha presentato documentazione che potesse in qualche modo confutare l'accertamento effettuato dal personale incaricato dall'odierna terza chiamata.
Al riguardo, va osservato che in sede di verifica effettuata l'11 maggio 2022 - quando la fornitura era ancora intestata alla – era stato riscontrato presso il misuratore un guasto Parte_3 all'alimentatore del modem, tuttavia tale malfunzionamento non aveva comportato alcuna erronea misurazione dei consumi. Infatti, dal mancato funzionamento dell'alimentatore modem era dipesa esclusivamente la mancata trasmissione dei dati correttamente registrati dal misuratore al telegestore per la fatturazione da parte del trader.
In altri termini, dal 29 agosto 2022 sino al 01 dicembre 2022 i consumi riferiti ad erano CP_1
stati, dapprima trasmessi al fornitore con letture stimate dal sistema informativo sulla base dei consumi precedenti della cliente – ciò nel pieno rispetto della normativa di settore (artt. 3 e 5 Titolo II della
Delibera ARERA 200/99) – per poi formare oggetto di conguaglio a seguito del ripristino del funzionamento dell'alimentatore modem e conseguentemente della prima telelettura del 01.12.2022.
Ciò detto, deve osservarsi che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 8 e
9) e le certificazioni del Distributore attestanti i consumi di per il periodo in cui era Pt_1
somministrata da per i POD IT001E00007315 e IT001E9740822 (doc. 11 e 12) ed ha CP_1
dedotto la corrispondenza tra i consumi addebitati nelle fatture del distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta.
La circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Né sono stati specificamente contestati i documenti prodotti dall'opposta.
Parte opposta ha inoltre prodotto i contratti sottoscritti per i punti di fornitura intestati all'opponente
POD IT001E00007315 (doc. 5) e POD IT001E97408221 (doc. 6), unitamente alle condizioni economiche di fornitura da cui risulta che per entrambi i POD le parti avevano pattuito l'applicazione della tariffa “EDISON PREMIUM LUCE INDEX”.
pagina 4 di 6 La conformità dei corrispettivi fatturati a quanto concordato non è stata specificamente contestata.
Quanto al POD IT001E11110124 (doc. 13), nessun consumo è stato certificato da e-Distribuzione avendo quest'ultima fatturato solo i costi richiesti dal Distributore per la realizzazione del nuovo allaccio (fattura 2012910560 di € 619,65).
Dal che discende, risultando in atti il regolare funzionamento del misuratore e non risultando alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, che i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto appaiono del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta della Pt_1
affinché venisse disposta CTU sia stata respinta.
[...]
Per le considerazioni esposte va confermato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, in quanto causalmente riconducibili all'inadempimento di Pt_1
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
Il rigetto dell'opposizione esonera dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta opposta nei confronti della terza chiamata.
Parte opponente soccombente è tenuta a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio, in quanto la chiamata in causa del distributore si è resa necessaria per le contestazioni mosse dall'opponente sulla eccessività dei consumi e sul malfunzionamento del contatore. Spese che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite della fase monitoria;
pagina 5 di 6 4) condanna la parte opponente a pagare alla terza chiamata le spese del presente giudizio che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 novembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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