Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità domanda non preceduta da istanza

    La Corte ha ritenuto che non è consentito introdurre per la prima volta dinanzi al giudice una pretesa restitutoria non preceduta dall'istanza, poiché in tal caso manca un atto (o un silenzio) riferibile a quella specifica domanda.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa IRAP

    La Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.

  • Rigettato
    Mancanza presupposto rimborso IRES

    In difetto di prova di versamenti IRES, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento, restando irrilevante la diversa prospettazione della ricorrente in termini di “maggiore IRES liquidata”.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa IRAP

    La Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.

  • Rigettato
    Mancanza presupposto rimborso IRES

    In difetto di prova di versamenti IRES, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento, restando irrilevante la diversa prospettazione della ricorrente in termini di “maggiore IRES liquidata”.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa IRAP

    La Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.

  • Rigettato
    Mancanza presupposto rimborso IRES

    In difetto di prova di versamenti IRES, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento, restando irrilevante la diversa prospettazione della ricorrente in termini di “maggiore IRES liquidata”.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa IRAP

    La Corte ha ritenuto che, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità domanda non preceduta da istanza

    La Corte ha ritenuto che non è consentito introdurre per la prima volta dinanzi al giudice una pretesa restitutoria non preceduta dall'istanza, poiché in tal caso manca un atto (o un silenzio) riferibile a quella specifica domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 109
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo