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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sor 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2021
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso e per l'effetto riconoscersi il diritto alla restituzione delle somme complessivamente richieste.
Resistente: rigettarsi il ricorso con condanna di controparte alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.03.2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso trasmessa nel settembre 2023, deducendo l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (e successive modifiche), nella parte in cui avrebbe impedito (in tutto o in parte) la deduzione dell'IMU relativa a immobili strumentali ai fini IRES
e IRAP.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto e la condanna dell'Ufficio al rimborso, distinguendo una prima quota di euro 103.006,00 e un'ulteriore quota di euro 187.352,00, per complessivi euro 290.358,00, oltre interessi ex art. 38 DPR n. 602/1973.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, depositando controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, con richiesta di condanna alle spese e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 13.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, per una parte, risulta inammissibile.
Dagli atti emerge che l'istanza di rimborso presentata dalla società è stata protocollata in data 19.09.2023
n. 233154 ed è riferita ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, per l'importo complessivo di euro
103.006,00; con il ricorso introduttivo la contribuente ha poi esteso la domanda chiedendo, per la prima volta in giudizio, anche il rimborso di ulteriori somme (quantificate in euro 187.352,00) riferite alle annualità pregresse 2013-2017 (e comunque anteriori rispetto al perimetro dell'istanza come sopra individuato).
Orbene, nel processo tributario la domanda di rimborso presuppone, quale condizione di proponibilità, la previa presentazione dell'istanza all'Amministrazione e la formazione (eventualmente) di un diniego espresso o tacito impugnabile;
non è consentito introdurre per la prima volta dinanzi al giudice una pretesa restitutoria non preceduta dall'istanza, poiché in tal caso manca un atto (o un silenzio) riferibile a quella specifica domanda. Ne consegue l'inammissibilità della domanda di rimborso proposta in giudizio per la quota e per le annualità non coperte da istanza, oltre a ogni ulteriore profilo di decadenza che l'Ufficio ha richiamato.
Quanto al merito della pretesa residua, va ricordato che la ricorrente fonda la richiesta di rimborso sull'assunto per cui la parziale deducibilità dell'IMU ai fini IRES e la totale indeducibilità ai fini IRAP sarebbero in contrasto con l'art. 53 Cost., invocando la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 262/2020.
Tuttavia, per un verso, la stessa difesa erariale ha evidenziato che il quadro costituzionale e giurisprudenziale più recente ha già scrutinato le censure prospettate in relazione alle versioni successive della norma, con esito sfavorevole alla tesi della contribuente: in particolare, la sentenza Corte cost. n. 21/2024 risulta richiamata come decisione che ha ritenuto inammissibili le questioni riguardanti l'IRES e non fondate (o comunque non accoglibili) quelle riguardanti l'IRAP, confermando la tenuta della disciplina dell'indeducibilità dell'IMU per beni strumentali attualmente vigente. In tale contesto, non ricorrono i presupposti per rimettere nuovamente la questione alla Consulta né, tantomeno, per disapplicare la norma vigente.
Per altro verso, e in via assorbente con riguardo alla domanda di rimborso IRES, l'Ufficio ha documentato – richiamando i quadri RN delle dichiarazioni – che, per le annualità oggetto di causa, la contribuente risulta in perdita o comunque senza imposta da versare, con conseguente mancanza del presupposto stesso del rimborso, che postula un tributo effettivamente versato (o trattenuto) e indebito. In difetto di prova di versamenti IRES, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento, restando irrilevante la diversa prospettazione della ricorrente in termini di “maggiore IRES liquidata”.
Parimenti, con riferimento all'IRAP, la pretesa si fonda esclusivamente sulla dedotta incostituzionalità della disciplina dell'indeducibilità IMU;
ma, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.
Sulle spese, la soccombenza impone la condanna della parte ricorrente;
quanto alla richiesta ex art. 96 c.
p.c., tuttavia la stessa non può essere accolta, non ravvisandosi, sulla base degli atti, gli stringenti presupposti della mala fede o colpa grave, ferma restando la regolazione delle spese secondo l'ordinario criterio della soccombenza (con riduzione per la cd. difesa interna erariale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 4.401,28.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente
D.Chiaro
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sor 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2021
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso e per l'effetto riconoscersi il diritto alla restituzione delle somme complessivamente richieste.
Resistente: rigettarsi il ricorso con condanna di controparte alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.03.2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso trasmessa nel settembre 2023, deducendo l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (e successive modifiche), nella parte in cui avrebbe impedito (in tutto o in parte) la deduzione dell'IMU relativa a immobili strumentali ai fini IRES
e IRAP.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto e la condanna dell'Ufficio al rimborso, distinguendo una prima quota di euro 103.006,00 e un'ulteriore quota di euro 187.352,00, per complessivi euro 290.358,00, oltre interessi ex art. 38 DPR n. 602/1973.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, depositando controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, con richiesta di condanna alle spese e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 13.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, per una parte, risulta inammissibile.
Dagli atti emerge che l'istanza di rimborso presentata dalla società è stata protocollata in data 19.09.2023
n. 233154 ed è riferita ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, per l'importo complessivo di euro
103.006,00; con il ricorso introduttivo la contribuente ha poi esteso la domanda chiedendo, per la prima volta in giudizio, anche il rimborso di ulteriori somme (quantificate in euro 187.352,00) riferite alle annualità pregresse 2013-2017 (e comunque anteriori rispetto al perimetro dell'istanza come sopra individuato).
Orbene, nel processo tributario la domanda di rimborso presuppone, quale condizione di proponibilità, la previa presentazione dell'istanza all'Amministrazione e la formazione (eventualmente) di un diniego espresso o tacito impugnabile;
non è consentito introdurre per la prima volta dinanzi al giudice una pretesa restitutoria non preceduta dall'istanza, poiché in tal caso manca un atto (o un silenzio) riferibile a quella specifica domanda. Ne consegue l'inammissibilità della domanda di rimborso proposta in giudizio per la quota e per le annualità non coperte da istanza, oltre a ogni ulteriore profilo di decadenza che l'Ufficio ha richiamato.
Quanto al merito della pretesa residua, va ricordato che la ricorrente fonda la richiesta di rimborso sull'assunto per cui la parziale deducibilità dell'IMU ai fini IRES e la totale indeducibilità ai fini IRAP sarebbero in contrasto con l'art. 53 Cost., invocando la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 262/2020.
Tuttavia, per un verso, la stessa difesa erariale ha evidenziato che il quadro costituzionale e giurisprudenziale più recente ha già scrutinato le censure prospettate in relazione alle versioni successive della norma, con esito sfavorevole alla tesi della contribuente: in particolare, la sentenza Corte cost. n. 21/2024 risulta richiamata come decisione che ha ritenuto inammissibili le questioni riguardanti l'IRES e non fondate (o comunque non accoglibili) quelle riguardanti l'IRAP, confermando la tenuta della disciplina dell'indeducibilità dell'IMU per beni strumentali attualmente vigente. In tale contesto, non ricorrono i presupposti per rimettere nuovamente la questione alla Consulta né, tantomeno, per disapplicare la norma vigente.
Per altro verso, e in via assorbente con riguardo alla domanda di rimborso IRES, l'Ufficio ha documentato – richiamando i quadri RN delle dichiarazioni – che, per le annualità oggetto di causa, la contribuente risulta in perdita o comunque senza imposta da versare, con conseguente mancanza del presupposto stesso del rimborso, che postula un tributo effettivamente versato (o trattenuto) e indebito. In difetto di prova di versamenti IRES, la domanda restitutoria non può trovare accoglimento, restando irrilevante la diversa prospettazione della ricorrente in termini di “maggiore IRES liquidata”.
Parimenti, con riferimento all'IRAP, la pretesa si fonda esclusivamente sulla dedotta incostituzionalità della disciplina dell'indeducibilità IMU;
ma, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato e in assenza di ulteriori specifiche ragioni idonee a superarlo, la domanda non è accoglibile.
Sulle spese, la soccombenza impone la condanna della parte ricorrente;
quanto alla richiesta ex art. 96 c.
p.c., tuttavia la stessa non può essere accolta, non ravvisandosi, sulla base degli atti, gli stringenti presupposti della mala fede o colpa grave, ferma restando la regolazione delle spese secondo l'ordinario criterio della soccombenza (con riduzione per la cd. difesa interna erariale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 4.401,28.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente
D.Chiaro