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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, nella persona del G.I. in funzione di G.U. dr. Fabrizio Fanfarillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado, riunite, iscritte ai numeri del ruolo generale
1044/22 e 3016/22
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCUCCI EUGENIO Parte_1 nella causa 1044/22 e dagli avv. BIANCUCCI EUGENIO e FIORE DEBORA nella causa 3016/22 giusta procure speciali alle liti allegate agli atti di citazione introduttivi dei rispettivi predetti giudizi
ATTORE
E
( in persona di ), rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'avv. D'AMBROSIO GABRIELLA giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa 1044/22 e procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa
3016/22
CONVENUTA
OGGETTO: opposizioni esecutive ex art. 615, co. 2, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/10/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le presenti cause riunite ineriscono alla fase di merito delle due opposizioni ex art. 615, co. 2, c.p.c. presentate innanzi al G.E. di questo
Tribunale dapprima il 24/5/21 e in seguito il 10/6/22 da CP_3
[...
[...] [...]
nei confronti di in relazione
[...] Controparte_1
all'intervento di tale creditore, munito di titolo esecutivo per un importo di complessivi € 310.513,56 ( oltre interessi e spese ), nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al G.E. di questo Tribunale col n. 58/20 R.G.E..
Col primo predetto ricorso di opposizione esecutiva l' Parte_1
opponeva al creditore intervenuto il vincolo di Controparte_1
destinazione ex art. 2645 ter c.c. da lui impresso in data 8/9/11 all'immobile staggito nella cit. esecuzione forzata immobiliare ( sito in
UG e distinto catastalmente a Fg. 29, part. 134 ). Tale vincolo era stato trascritto in data 4/10/11 e dunque anteriormente alla trascrizione del pignoramento, eseguita il 25/5/20. Ne conseguiva, ad avviso dell' la “inefficacia” dell'intervento di Parte_1 Controparte_1
Nella resistenza del predetto creditore intervenuto, il G.E. con ordinanza emessa in verbale d'udienza del 23/2/22 rilevava che l'opposizione non riguardava anche la posizione dei creditori procedenti e già per ciò soltanto rigettava l'istanza dell'opponente ex art. 624, co. 1, c.p.c. di sospensione della procedura esecutiva forzata, compensando tra le parti le spese di lite della fase sommaria e cautelare nonché assegnando termine perentorio fino al 31/3/22 per l'introduzione del giudizio di merito.
La fase di merito e a cognizione piena di tale opposizione esecutiva veniva introdotta da con atto di citazione notificato a Parte_1
il 31/3/22. L'attore opponente riproponeva Controparte_1
nella presente sede la medesima causa petendi già proposta nella fase sommaria e cautelare, concludendo come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
2 adito, contrariis reiectis: - accertata la mancanza e/o l'inefficacia, parziale o totale, e/o l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19, emesso in danno del Sig.
[...]
nella procedura esecutiva immobiliare n. 58/2020 avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_1
UG (03014 - FR) via del Cerreto n. 10/A, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 29, Particella
134, Categoria A/7, Zona 2, Classe 3, Consistenza 21 vani, Rendita Euro 2.657,17, Piano T-1-2, gravato dall'atto di destinazione a rogito del Notaio dott.ssa , Persona_1
iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Frosinone, rep. n. 28882, trascritto il
04.10.2011 , dichiarare illegittimo e privo di fondamento, con effetto ex tunc, l'intervento promosso da e per essa nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1 CP_2
58/2020 pendente avanti al Tribunale di Frosinone, in forza decreto ingiuntivo n. 758/19 RG
1164/19, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge.”. Tale giudizio prendeva il n. 1044/22 R.G.. si costituiva in giudizio e resisteva all'avversa Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto. Concludeva come segue: “si chiede, contrariis reiectis che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare la domanda proposta dal Signor in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'atto di Parte_1
disposizione Notar di UG del 8.09.211 rep. 28882 inefficace nei confronti del Per_1
creditore condannando parte attrice al pagamento delle spese di Controparte_1
lite.”.
Col secondo cit. ricorso in opposizione esecutiva depositato il 10/6/22
svolgeva nei confronti di le Parte_1 Controparte_1
medesime predette causa petendi e petitum, aggiungendo che dopo la cit. udienza innanzi al G.E. del 23/2/22, e precisamente in data 15/3/22, aveva soddisfatto integralmente il credito dei creditori procedenti e in seguito aveva pagato integralmente anche il credito dell'altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo onde, ora, al di Controparte_4
3 fuori di non vi erano ulteriori creditori abilitati Controparte_1
a dare impulso alla predetta procedura esecutiva. Nella resistenza anche in tal caso del creditore intervenuto il G.E. Controparte_1
con ordinanza del 5/8/22 argomentava in ordine all'invalidità dell'atto di destinazione in oggetto in quanto nella specie concretante un negozio destinatorio puro, aggiungeva che tale invalidità anche “quand'anche volesse ritenersi ammissibile la costituzione di un vincolo di destinazione puro” derivava dalla non meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dall' per Parte_1
non avere egli “illustrato le ragioni che lo hanno indotto alla costituzione del vincolo, né tantomeno precisa in cosa consistano in concreto i bisogni di abitazione, crescita, mantenimento istruzione della figlia, soprattutto in relazione alla scelta di porre quale termine del vincolo la durata della vita della minore … ovvero di destinarle tre beni immobili facenti parte del suo patrimonio…”, argomentando inoltre aggiuntivamente sulla mancata prova da parte dell' “che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della Parte_1
famiglia”. Il G.E. quindi rigettava nuovamente l'istanza dell'opponente ex art. 624, co. 1, c.p.c. di sospensione della procedura esecutiva forzata, condannandolo in tal caso a rifondere alla controparte le spese di lite della fase sommaria e cautelare ( nella misura di “€ 3.712,50 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per Legge” ), assegnando altresì termine perentorio fino al 20/10/22 per l'introduzione del giudizio di merito.
La fase di merito e a cognizione piena di tale seconda opposizione esecutiva veniva introdotta da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 19/10/22. L'attore opponente Controparte_1
riproponeva la causa petendi già svolta in precedenza e concludeva come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, parziale o totale, e/o l'inopponibilità del
4 decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19 emesso dal Tribunale di Frosinone (anche) in danno del
Sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 58/2020 avente ad oggetto Parte_1
l'immobile sito in UG (03014 - FR) via del Cerreto n. 10/A, distinto in Catasto Fabbricati al foglio
29, Particella 134, Categoria A/7, Zona 2, Classe 3, Consistenza 21 vani, Rendita Euro 2.657,17,
Piano T-1-2, gravato dall'atto di destinazione a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1
, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Frosinone, rep. n. 28882,
[...]
trascritto il 04.10.2011, e pertanto l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'intervento spiegato sulla base di detto titolo nella predetta esecuzione immobiliare, con conseguente mancanza da parte di e per essa quale mandataria della del Controparte_1 CP_2
diritto di procedere esecutivamente in suo danno;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., trascritto sul bene oggetto della procedura esecutiva immobiliare in parola, è opponibile alle ragioni del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19 emesso dal Tribunale di Frosinone a favore della e per essa (allora) Controparte_1
quale mandataria e pertanto opponibile al creditore intervenuto nella procedura Parte_2
esecutiva immobiliare 58/2020 del Tribunale di Frosinone e per essa Controparte_1
quale mandataria , con conseguente mancanza da parte della stessa del diritto di CP_2
procedere esecutivamente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”. Il secondo giudizio prendeva il n. 3016/22 R.G.. si costituiva anche in tale giudizio, resistendo Controparte_1
all'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Formulava conclusioni identiche rispetto a quelle del primo giudizio.
La causa 3016/22 R.G. veniva riunita a quella precedentemente iscritta col n. 1044/22, pendenti entrambe innanzi a questo Giudice, con ordinanza emessa all'udienza del 16/5/23.
Con ordinanza del 18/5/23 le due cause riunite, in difetto di istanze istruttorie, venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni.
5 Precisate dalle parti all'udienza del 25/10/24 le loro rispettive conclusioni, le due cause venivano trattenute per la decisione, previa assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Ciò complessivamente posto, va innanzitutto chiarito che la materia del contendere inter partes nei presenti giudizi riuniti è circoscritta alla verifica della validità o meno dell'atto di destinazione unilaterale oggetto di causa effettuato da e quindi in ordine alla sua Parte_1
opponibilità o meno alle ragioni creditorie azionate in executivis nei suoi confronti dalla convenuta opposta Ne Controparte_1
consegue che le allegazioni fattuali, e le correlative argomentazioni, a vario titolo evocate dalla convenuta opposta in relazione a possibili azioni giudiziali ex art. 2901 c.c. e/o ex art. 1414 c.c., e in relazione alle quali l'attore ha svolto sue contrapposte argomentazioni, sono non conferenti nel presente giudizio e come tali non verranno qui affrontate. E' pacifico invero che la convenuta opposta non ha svolto alcuna eventuale domanda riconvenzionale in tal senso ( in relazione alle quali peraltro l'attore ha rilevato in memoria n. 1 essere decorsa rispettivamente la prescrizione quinquennale e la prescrizione decennale ).
Va dunque scrutinata la validità o meno dell'atto di destinazione unilaterale de quo.
Con rogito notarile dell'8/9/11 ( doc. 4, produzioni documentali dell'attore nella causa 1044/22 R.G. ), trascritto in data 4/10/11 ( doc.
5, ibidem ) e quindi in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, eseguita il 25/5/20 ( doc. ult. cit. ), Parte_1
ha destinato i tre immobili ivi descritti siti in Comune di UG ( FR ), costituiti da un fabbricato e da due case di abitazione ( tra le quali la
6 casa di abitazione oggetto del pignoramento de quo ) “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 – ter c.c. a favore di ” ( art. 1 ), stabilendo che “I beni in Controparte_5
oggetto restano nella titolarità del SI . A seguito della trascrizione il vincolo Parte_1
è opponibile a terzi ex art. 2645 – ter c.c.. Gli immobili in oggetto costituiscono pertanto patrimonio separato dal residuo patrimonio del SI . Per l'effetto della separazione Parte_1
patrimoniale gli immobili in oggetto sono suscettibili di azioni esecutive solo per debiti contratti per la destinazione, salvo quanto previsto dell'art. 2915 primo comma c.c..” ( art. 2 ), stabilendo altresì che “La destinazione ha la durata della vita di ” ( art. 4 ) e che “I Controparte_5
beni in oggetto sono destinati alle esigenze abitative di in modo completo, Controparte_5
senza limitazione alcuna. Ove l'esigenza abitativa della stessa non sia immediata gli immobili potranno essere locati a terzi o comunque concessi in altre forme di godimento con corrispettivo. I frutti e ogni altra utilità economica ritraibili dai beni destinati, spettando alla beneficiaria” ( art. 7, peraltro da leggersi e interpretarsi in coordinazione con quanto in proposito esplicitato nelle premesse dell'atto: “…è ora intenzione del comparente destinare alla figlia i fabbricati prima descritti da utilizzare come abitazione, Controparte_5
nonché per assicurarle tutti i frutti e ogni utilità economica che detti immobili siano in grado di produrre per la crescita, il mantenimento e gli studi della minore.” ).
Va detto innanzitutto che non può porsi proficuamente alcuna questione di eventuale invalidità dell'atto di destinazione in esame per essere lo stesso un atto destinatorio puro in quanto la deroga così determinata al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. è stata legittimamente introdotto da una norma - qual è l'art. 2645 ter c.c. -avente pari rango di norma avente forza di legge e oltretutto in applicazione della riserva all'uopo prevista proprio dall'art. 2740, co. 2, c.c.: “Le imitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”. Istituti normativi di limitazione della responsabilità patrimoniale generica del debitore,
7 peraltro, risultano già disciplinati da altre norme parimenti aventi rango di norma di legge: il fondo patrimoniale ex artt. 167 segg. c.c. e il patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c..
Va ora verificato se l'atto di destinazione in oggetto sia finalizzato alla
“realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a … persone fisiche” ( come da rubrica e da testo dell'art. 2645 ter c.c. ).
Il riscontro in oggetto va effettuato sia in relazione alla causa astratta del negozio in oggetto, sia e soprattutto in relazione alla sua causa concreta, scilicet in relazione all'effettivo assetto di interessi perseguito dallo stesso in ragione della sua complessiva conformazione decisa dall' Parte_1
Sulla sussistenza nella specie della causa astratta delineata dall'art. 2645 ter c.c. non vi sono dubbi: il negozio giuridico in oggetto, ritualmente rogato con atto notarile, è destinato a segregare dal restante patrimonio del disponente alcuni beni immobili, partitamente indicati, per la realizzazione di interessi senz'altro meritevoli di tutela, sopraindicati, in quanto relativi alla figlia del conferente stesso.
Il G.I. ritiene per converso che la causa concreta del negozio in esame confligge con la norma cit. in quanto realizza un assetto di interessi in concreto non meritevoli di tutela.
E invero la durata della destinazione per tutta la durata della vita di
, nata il [...] ( e che dunque aveva, al momento della stipula CP_5
dell'atto, l'età di due anni o poco meno ), disvela il perseguimento effettivo di finalità ben diverse da quelle enunciate nell'atto. Non essendo una persona fisica disabile ( nulla è indicato in proposito CP_5
nell'atto, e nulla sul punto è stato allegato, e provato, nel presente giudizio dall' ) e non avendo essa dunque, per fortuna, Parte_1
8 esigenze di protezione economica di verosimile durata di tutta la sua vita, le finalità perseguite nell'atto dovevano – secondo canoni di ragionevolezza – essere limitate alla verosimile età in cui poteva predicarsi secondo l'id quod plerumque accidit che sarebbe CP_5
diventata economicamente autosufficiente, e quindi in grado di provvedere da sé ai suoi predetti bisogni di crescita, di mantenimento, di studi e abitativi, id est i suoi 27 anni di età, oppure 28 anni oppure al più i suoi 30 anni di età. Ma non, certamente, per tutta la di lei vita.
Tanto più che la destinazione in oggetto ha riguardato ben tre immobili.
Si rammenta inoltre - come opportuno tertium comparationis - che la norma dettata a tutela dei figli delle parti dall'art. 337 sexies c.c. delimita al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni delle parti la durata dell'assegnazione in godimento della casa familiare al genitore separato ( o divorziato ) con cui tali figli convivano.
La causa concreta del negozio di destinazione de quo, in definitiva, è in via del tutto prevalente quella di sottrarre i tre immobili in questione
- per un periodo temporale indefinito e scollegato da esigenze meritevoli di tutela - alla garanzia patrimoniale generica dei creditori di Parte_1
. Tale causa concreta, ovviamente, non risulta affatto meritevole
[...]
di tutela.
A tanto consegue la nullità dell'atto in oggetto, qui da accertarsi incidenter tantum, e la sua conseguente non opponibilità alla convenuta opposta in relazione al suo intervento titolato effettuato nella cit. procedura esecutiva forzata immobiliare.
È conseguentemente assorbito l'esame delle ulteriori predette questioni in ordine all'opponibilità dell'atto di destinazione alla convenuta opposta.
9 Le opposizioni in oggetto, in conclusione, vanno respinte.
Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza e quindi, liquidate come in dispositivo in relazione alle presenti fasi a cognizione piena, vanno poste a carico dell'attore opponente: nella liquidazione di tali spese di lite si tiene conto, tra l'altro, del mancato espletamento d'istruzione probatoria costituenda. Si reputano infine congrue le spese di lite liquidate dal G.E. in favore della convenuta opposta quanto alla fase sommaria e cautelare, e dunque n.l.p. sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sui due giudizi di merito, riuniti, introdotti da nei confronti di Parte_1 [...]
con atti di citazione notificati il 31/3/22 e il Controparte_1
19/10/22 in relazione alle opposizioni ex art. 615, co. 2, c.p.c. da lui depositate il 24/5/21 e il 10/6/22 avverso l'intervento titolato proposto da nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_1
pendente innanzi al G.E. di questo Tribunale col n. 58/20 R.G.E., così provvede:
a) accertata incidentalmente la nullità dell'atto di destinazione oggetto di causa, rigetta le due opposizioni esecutive proposte da Parte_1
innanzi al G.E. di questo Tribunale nella cit. procedura
[...]
esecutiva forzata immobiliare;
b) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite dei due giudizi riuniti quanto alla presente fase a cognizione piena, che liquida in € 15.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15 % nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Così deciso in Frosinone, il 10/2/25.
Il G.I.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, nella persona del G.I. in funzione di G.U. dr. Fabrizio Fanfarillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado, riunite, iscritte ai numeri del ruolo generale
1044/22 e 3016/22
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCUCCI EUGENIO Parte_1 nella causa 1044/22 e dagli avv. BIANCUCCI EUGENIO e FIORE DEBORA nella causa 3016/22 giusta procure speciali alle liti allegate agli atti di citazione introduttivi dei rispettivi predetti giudizi
ATTORE
E
( in persona di ), rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'avv. D'AMBROSIO GABRIELLA giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa 1044/22 e procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa
3016/22
CONVENUTA
OGGETTO: opposizioni esecutive ex art. 615, co. 2, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/10/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le presenti cause riunite ineriscono alla fase di merito delle due opposizioni ex art. 615, co. 2, c.p.c. presentate innanzi al G.E. di questo
Tribunale dapprima il 24/5/21 e in seguito il 10/6/22 da CP_3
[...
[...] [...]
nei confronti di in relazione
[...] Controparte_1
all'intervento di tale creditore, munito di titolo esecutivo per un importo di complessivi € 310.513,56 ( oltre interessi e spese ), nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al G.E. di questo Tribunale col n. 58/20 R.G.E..
Col primo predetto ricorso di opposizione esecutiva l' Parte_1
opponeva al creditore intervenuto il vincolo di Controparte_1
destinazione ex art. 2645 ter c.c. da lui impresso in data 8/9/11 all'immobile staggito nella cit. esecuzione forzata immobiliare ( sito in
UG e distinto catastalmente a Fg. 29, part. 134 ). Tale vincolo era stato trascritto in data 4/10/11 e dunque anteriormente alla trascrizione del pignoramento, eseguita il 25/5/20. Ne conseguiva, ad avviso dell' la “inefficacia” dell'intervento di Parte_1 Controparte_1
Nella resistenza del predetto creditore intervenuto, il G.E. con ordinanza emessa in verbale d'udienza del 23/2/22 rilevava che l'opposizione non riguardava anche la posizione dei creditori procedenti e già per ciò soltanto rigettava l'istanza dell'opponente ex art. 624, co. 1, c.p.c. di sospensione della procedura esecutiva forzata, compensando tra le parti le spese di lite della fase sommaria e cautelare nonché assegnando termine perentorio fino al 31/3/22 per l'introduzione del giudizio di merito.
La fase di merito e a cognizione piena di tale opposizione esecutiva veniva introdotta da con atto di citazione notificato a Parte_1
il 31/3/22. L'attore opponente riproponeva Controparte_1
nella presente sede la medesima causa petendi già proposta nella fase sommaria e cautelare, concludendo come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
2 adito, contrariis reiectis: - accertata la mancanza e/o l'inefficacia, parziale o totale, e/o l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19, emesso in danno del Sig.
[...]
nella procedura esecutiva immobiliare n. 58/2020 avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_1
UG (03014 - FR) via del Cerreto n. 10/A, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 29, Particella
134, Categoria A/7, Zona 2, Classe 3, Consistenza 21 vani, Rendita Euro 2.657,17, Piano T-1-2, gravato dall'atto di destinazione a rogito del Notaio dott.ssa , Persona_1
iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Frosinone, rep. n. 28882, trascritto il
04.10.2011 , dichiarare illegittimo e privo di fondamento, con effetto ex tunc, l'intervento promosso da e per essa nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1 CP_2
58/2020 pendente avanti al Tribunale di Frosinone, in forza decreto ingiuntivo n. 758/19 RG
1164/19, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge.”. Tale giudizio prendeva il n. 1044/22 R.G.. si costituiva in giudizio e resisteva all'avversa Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto. Concludeva come segue: “si chiede, contrariis reiectis che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare la domanda proposta dal Signor in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'atto di Parte_1
disposizione Notar di UG del 8.09.211 rep. 28882 inefficace nei confronti del Per_1
creditore condannando parte attrice al pagamento delle spese di Controparte_1
lite.”.
Col secondo cit. ricorso in opposizione esecutiva depositato il 10/6/22
svolgeva nei confronti di le Parte_1 Controparte_1
medesime predette causa petendi e petitum, aggiungendo che dopo la cit. udienza innanzi al G.E. del 23/2/22, e precisamente in data 15/3/22, aveva soddisfatto integralmente il credito dei creditori procedenti e in seguito aveva pagato integralmente anche il credito dell'altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo onde, ora, al di Controparte_4
3 fuori di non vi erano ulteriori creditori abilitati Controparte_1
a dare impulso alla predetta procedura esecutiva. Nella resistenza anche in tal caso del creditore intervenuto il G.E. Controparte_1
con ordinanza del 5/8/22 argomentava in ordine all'invalidità dell'atto di destinazione in oggetto in quanto nella specie concretante un negozio destinatorio puro, aggiungeva che tale invalidità anche “quand'anche volesse ritenersi ammissibile la costituzione di un vincolo di destinazione puro” derivava dalla non meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dall' per Parte_1
non avere egli “illustrato le ragioni che lo hanno indotto alla costituzione del vincolo, né tantomeno precisa in cosa consistano in concreto i bisogni di abitazione, crescita, mantenimento istruzione della figlia, soprattutto in relazione alla scelta di porre quale termine del vincolo la durata della vita della minore … ovvero di destinarle tre beni immobili facenti parte del suo patrimonio…”, argomentando inoltre aggiuntivamente sulla mancata prova da parte dell' “che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della Parte_1
famiglia”. Il G.E. quindi rigettava nuovamente l'istanza dell'opponente ex art. 624, co. 1, c.p.c. di sospensione della procedura esecutiva forzata, condannandolo in tal caso a rifondere alla controparte le spese di lite della fase sommaria e cautelare ( nella misura di “€ 3.712,50 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per Legge” ), assegnando altresì termine perentorio fino al 20/10/22 per l'introduzione del giudizio di merito.
La fase di merito e a cognizione piena di tale seconda opposizione esecutiva veniva introdotta da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 19/10/22. L'attore opponente Controparte_1
riproponeva la causa petendi già svolta in precedenza e concludeva come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, parziale o totale, e/o l'inopponibilità del
4 decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19 emesso dal Tribunale di Frosinone (anche) in danno del
Sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 58/2020 avente ad oggetto Parte_1
l'immobile sito in UG (03014 - FR) via del Cerreto n. 10/A, distinto in Catasto Fabbricati al foglio
29, Particella 134, Categoria A/7, Zona 2, Classe 3, Consistenza 21 vani, Rendita Euro 2.657,17,
Piano T-1-2, gravato dall'atto di destinazione a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1
, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Frosinone, rep. n. 28882,
[...]
trascritto il 04.10.2011, e pertanto l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'intervento spiegato sulla base di detto titolo nella predetta esecuzione immobiliare, con conseguente mancanza da parte di e per essa quale mandataria della del Controparte_1 CP_2
diritto di procedere esecutivamente in suo danno;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., trascritto sul bene oggetto della procedura esecutiva immobiliare in parola, è opponibile alle ragioni del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 758/19 RG 1164/19 emesso dal Tribunale di Frosinone a favore della e per essa (allora) Controparte_1
quale mandataria e pertanto opponibile al creditore intervenuto nella procedura Parte_2
esecutiva immobiliare 58/2020 del Tribunale di Frosinone e per essa Controparte_1
quale mandataria , con conseguente mancanza da parte della stessa del diritto di CP_2
procedere esecutivamente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”. Il secondo giudizio prendeva il n. 3016/22 R.G.. si costituiva anche in tale giudizio, resistendo Controparte_1
all'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Formulava conclusioni identiche rispetto a quelle del primo giudizio.
La causa 3016/22 R.G. veniva riunita a quella precedentemente iscritta col n. 1044/22, pendenti entrambe innanzi a questo Giudice, con ordinanza emessa all'udienza del 16/5/23.
Con ordinanza del 18/5/23 le due cause riunite, in difetto di istanze istruttorie, venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni.
5 Precisate dalle parti all'udienza del 25/10/24 le loro rispettive conclusioni, le due cause venivano trattenute per la decisione, previa assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Ciò complessivamente posto, va innanzitutto chiarito che la materia del contendere inter partes nei presenti giudizi riuniti è circoscritta alla verifica della validità o meno dell'atto di destinazione unilaterale oggetto di causa effettuato da e quindi in ordine alla sua Parte_1
opponibilità o meno alle ragioni creditorie azionate in executivis nei suoi confronti dalla convenuta opposta Ne Controparte_1
consegue che le allegazioni fattuali, e le correlative argomentazioni, a vario titolo evocate dalla convenuta opposta in relazione a possibili azioni giudiziali ex art. 2901 c.c. e/o ex art. 1414 c.c., e in relazione alle quali l'attore ha svolto sue contrapposte argomentazioni, sono non conferenti nel presente giudizio e come tali non verranno qui affrontate. E' pacifico invero che la convenuta opposta non ha svolto alcuna eventuale domanda riconvenzionale in tal senso ( in relazione alle quali peraltro l'attore ha rilevato in memoria n. 1 essere decorsa rispettivamente la prescrizione quinquennale e la prescrizione decennale ).
Va dunque scrutinata la validità o meno dell'atto di destinazione unilaterale de quo.
Con rogito notarile dell'8/9/11 ( doc. 4, produzioni documentali dell'attore nella causa 1044/22 R.G. ), trascritto in data 4/10/11 ( doc.
5, ibidem ) e quindi in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, eseguita il 25/5/20 ( doc. ult. cit. ), Parte_1
ha destinato i tre immobili ivi descritti siti in Comune di UG ( FR ), costituiti da un fabbricato e da due case di abitazione ( tra le quali la
6 casa di abitazione oggetto del pignoramento de quo ) “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 – ter c.c. a favore di ” ( art. 1 ), stabilendo che “I beni in Controparte_5
oggetto restano nella titolarità del SI . A seguito della trascrizione il vincolo Parte_1
è opponibile a terzi ex art. 2645 – ter c.c.. Gli immobili in oggetto costituiscono pertanto patrimonio separato dal residuo patrimonio del SI . Per l'effetto della separazione Parte_1
patrimoniale gli immobili in oggetto sono suscettibili di azioni esecutive solo per debiti contratti per la destinazione, salvo quanto previsto dell'art. 2915 primo comma c.c..” ( art. 2 ), stabilendo altresì che “La destinazione ha la durata della vita di ” ( art. 4 ) e che “I Controparte_5
beni in oggetto sono destinati alle esigenze abitative di in modo completo, Controparte_5
senza limitazione alcuna. Ove l'esigenza abitativa della stessa non sia immediata gli immobili potranno essere locati a terzi o comunque concessi in altre forme di godimento con corrispettivo. I frutti e ogni altra utilità economica ritraibili dai beni destinati, spettando alla beneficiaria” ( art. 7, peraltro da leggersi e interpretarsi in coordinazione con quanto in proposito esplicitato nelle premesse dell'atto: “…è ora intenzione del comparente destinare alla figlia i fabbricati prima descritti da utilizzare come abitazione, Controparte_5
nonché per assicurarle tutti i frutti e ogni utilità economica che detti immobili siano in grado di produrre per la crescita, il mantenimento e gli studi della minore.” ).
Va detto innanzitutto che non può porsi proficuamente alcuna questione di eventuale invalidità dell'atto di destinazione in esame per essere lo stesso un atto destinatorio puro in quanto la deroga così determinata al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. è stata legittimamente introdotto da una norma - qual è l'art. 2645 ter c.c. -avente pari rango di norma avente forza di legge e oltretutto in applicazione della riserva all'uopo prevista proprio dall'art. 2740, co. 2, c.c.: “Le imitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”. Istituti normativi di limitazione della responsabilità patrimoniale generica del debitore,
7 peraltro, risultano già disciplinati da altre norme parimenti aventi rango di norma di legge: il fondo patrimoniale ex artt. 167 segg. c.c. e il patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c..
Va ora verificato se l'atto di destinazione in oggetto sia finalizzato alla
“realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a … persone fisiche” ( come da rubrica e da testo dell'art. 2645 ter c.c. ).
Il riscontro in oggetto va effettuato sia in relazione alla causa astratta del negozio in oggetto, sia e soprattutto in relazione alla sua causa concreta, scilicet in relazione all'effettivo assetto di interessi perseguito dallo stesso in ragione della sua complessiva conformazione decisa dall' Parte_1
Sulla sussistenza nella specie della causa astratta delineata dall'art. 2645 ter c.c. non vi sono dubbi: il negozio giuridico in oggetto, ritualmente rogato con atto notarile, è destinato a segregare dal restante patrimonio del disponente alcuni beni immobili, partitamente indicati, per la realizzazione di interessi senz'altro meritevoli di tutela, sopraindicati, in quanto relativi alla figlia del conferente stesso.
Il G.I. ritiene per converso che la causa concreta del negozio in esame confligge con la norma cit. in quanto realizza un assetto di interessi in concreto non meritevoli di tutela.
E invero la durata della destinazione per tutta la durata della vita di
, nata il [...] ( e che dunque aveva, al momento della stipula CP_5
dell'atto, l'età di due anni o poco meno ), disvela il perseguimento effettivo di finalità ben diverse da quelle enunciate nell'atto. Non essendo una persona fisica disabile ( nulla è indicato in proposito CP_5
nell'atto, e nulla sul punto è stato allegato, e provato, nel presente giudizio dall' ) e non avendo essa dunque, per fortuna, Parte_1
8 esigenze di protezione economica di verosimile durata di tutta la sua vita, le finalità perseguite nell'atto dovevano – secondo canoni di ragionevolezza – essere limitate alla verosimile età in cui poteva predicarsi secondo l'id quod plerumque accidit che sarebbe CP_5
diventata economicamente autosufficiente, e quindi in grado di provvedere da sé ai suoi predetti bisogni di crescita, di mantenimento, di studi e abitativi, id est i suoi 27 anni di età, oppure 28 anni oppure al più i suoi 30 anni di età. Ma non, certamente, per tutta la di lei vita.
Tanto più che la destinazione in oggetto ha riguardato ben tre immobili.
Si rammenta inoltre - come opportuno tertium comparationis - che la norma dettata a tutela dei figli delle parti dall'art. 337 sexies c.c. delimita al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni delle parti la durata dell'assegnazione in godimento della casa familiare al genitore separato ( o divorziato ) con cui tali figli convivano.
La causa concreta del negozio di destinazione de quo, in definitiva, è in via del tutto prevalente quella di sottrarre i tre immobili in questione
- per un periodo temporale indefinito e scollegato da esigenze meritevoli di tutela - alla garanzia patrimoniale generica dei creditori di Parte_1
. Tale causa concreta, ovviamente, non risulta affatto meritevole
[...]
di tutela.
A tanto consegue la nullità dell'atto in oggetto, qui da accertarsi incidenter tantum, e la sua conseguente non opponibilità alla convenuta opposta in relazione al suo intervento titolato effettuato nella cit. procedura esecutiva forzata immobiliare.
È conseguentemente assorbito l'esame delle ulteriori predette questioni in ordine all'opponibilità dell'atto di destinazione alla convenuta opposta.
9 Le opposizioni in oggetto, in conclusione, vanno respinte.
Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza e quindi, liquidate come in dispositivo in relazione alle presenti fasi a cognizione piena, vanno poste a carico dell'attore opponente: nella liquidazione di tali spese di lite si tiene conto, tra l'altro, del mancato espletamento d'istruzione probatoria costituenda. Si reputano infine congrue le spese di lite liquidate dal G.E. in favore della convenuta opposta quanto alla fase sommaria e cautelare, e dunque n.l.p. sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sui due giudizi di merito, riuniti, introdotti da nei confronti di Parte_1 [...]
con atti di citazione notificati il 31/3/22 e il Controparte_1
19/10/22 in relazione alle opposizioni ex art. 615, co. 2, c.p.c. da lui depositate il 24/5/21 e il 10/6/22 avverso l'intervento titolato proposto da nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_1
pendente innanzi al G.E. di questo Tribunale col n. 58/20 R.G.E., così provvede:
a) accertata incidentalmente la nullità dell'atto di destinazione oggetto di causa, rigetta le due opposizioni esecutive proposte da Parte_1
innanzi al G.E. di questo Tribunale nella cit. procedura
[...]
esecutiva forzata immobiliare;
b) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite dei due giudizi riuniti quanto alla presente fase a cognizione piena, che liquida in € 15.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15 % nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Così deciso in Frosinone, il 10/2/25.
Il G.I.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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