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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 4504/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO NI C.F. e dall'avv. COLONNA C.F._2
LO ( ); C.F._3
contro
C.F. , difeso dall'avv. DE GIORGI Controparte_1 P.IVA_1
ANNA C.F. ; C.F._4
e
, contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Lecce n. 9762/2023 con cui era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso la cartella di pagamento n. 059 2023 00231394 79 per l'importo di euro
270,68, a lui notificata da in forza del ruolo Controparte_3
emesso sulla base di titoli esecutivi costituiti da due verbali di accertamento di sanzioni amministrative punite dal codice della strada, emessi dal CP_1
nelle date del 4/3/2021 e 29/4/2021.
[...]
In particolare, l'appellante affermava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata la notificazione dei verbali in parola, invero non perfezionatasi;
richiamate quindi le ulteriori difese già
spiegate nel primo giudizio, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
rimaneva contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto al motivo di appello relativo all'erronea statuizione del primo giudice in punto a notificazione dei verbali di accertamento emessi dal Controparte_1
esso è infondato.
Sul punto, va evidenziato che la notificazione dei due verbali di accertamento,
emessi dal nelle date del 4/3/2021 e 29/4/2021, si è Controparte_1
perfezionata rispettivamente nelle date del 6/4/2021 e del 20/5/2021 mediante la procedura di notificazione prevista dal combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e
8 l. 890/1982 in materia di notificazioni postali.
In particolare, il postino/pubblico ufficiale, riscontrata l'assenza temporanea del notificando presso il luogo di notificazione, procedeva a depositare il plico pagina 2 di 4 presso l'ufficio postale e a inviare la c.a.d. (comunicazione di avvenuto deposito), regolarmente inserita nella buchetta delle lettere del destinatario.
Quanto alla contestazione dell'appellante in punto a trasferimento della sua residenza presso immobile diverso da quello oggetto della notificazione, se ne evidenzia l'inammissibilità, in quanto non proposta querela di falso avverso l'atto pubblico costituito dalle attestazioni eseguite dal postino sulle ricevute delle notificazioni.
La difesa presenta poi profili di evidente contraddizione quanto alla notificazione del verbale di accertamento in data 20/5/2021, ove è chiaramente riportata la firma di colui che ha ricevuto l'atto depositato presso l'ufficio postale, ossia l'odierno appellante, il quale ha dunque ritirato il plico.
Quanto alle contestazioni già proposte in primo grado afferenti al difetto di motivazione della cartella impugnata, esse pure sono infondate, nella misura in cui tale cartella richiama con precisione i verbali di accertamento di cui sopra,
indicando chiaramente gli importi contestati e dunque messi a ruolo, la natura dei titoli (“contravvenzioni codice della strada-recupero spese”), in definitiva evidenziando ogni elemento utile all'individuazione delle somme richieste.
L'appello è infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado restano regolate dalla sentenza appellata.
Le spese di lite del giudizio d'appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4504/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento nei confronti del delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 662,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 4504/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO NI C.F. e dall'avv. COLONNA C.F._2
LO ( ); C.F._3
contro
C.F. , difeso dall'avv. DE GIORGI Controparte_1 P.IVA_1
ANNA C.F. ; C.F._4
e
, contumace. Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Lecce n. 9762/2023 con cui era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso la cartella di pagamento n. 059 2023 00231394 79 per l'importo di euro
270,68, a lui notificata da in forza del ruolo Controparte_3
emesso sulla base di titoli esecutivi costituiti da due verbali di accertamento di sanzioni amministrative punite dal codice della strada, emessi dal CP_1
nelle date del 4/3/2021 e 29/4/2021.
[...]
In particolare, l'appellante affermava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata la notificazione dei verbali in parola, invero non perfezionatasi;
richiamate quindi le ulteriori difese già
spiegate nel primo giudizio, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
rimaneva contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto al motivo di appello relativo all'erronea statuizione del primo giudice in punto a notificazione dei verbali di accertamento emessi dal Controparte_1
esso è infondato.
Sul punto, va evidenziato che la notificazione dei due verbali di accertamento,
emessi dal nelle date del 4/3/2021 e 29/4/2021, si è Controparte_1
perfezionata rispettivamente nelle date del 6/4/2021 e del 20/5/2021 mediante la procedura di notificazione prevista dal combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e
8 l. 890/1982 in materia di notificazioni postali.
In particolare, il postino/pubblico ufficiale, riscontrata l'assenza temporanea del notificando presso il luogo di notificazione, procedeva a depositare il plico pagina 2 di 4 presso l'ufficio postale e a inviare la c.a.d. (comunicazione di avvenuto deposito), regolarmente inserita nella buchetta delle lettere del destinatario.
Quanto alla contestazione dell'appellante in punto a trasferimento della sua residenza presso immobile diverso da quello oggetto della notificazione, se ne evidenzia l'inammissibilità, in quanto non proposta querela di falso avverso l'atto pubblico costituito dalle attestazioni eseguite dal postino sulle ricevute delle notificazioni.
La difesa presenta poi profili di evidente contraddizione quanto alla notificazione del verbale di accertamento in data 20/5/2021, ove è chiaramente riportata la firma di colui che ha ricevuto l'atto depositato presso l'ufficio postale, ossia l'odierno appellante, il quale ha dunque ritirato il plico.
Quanto alle contestazioni già proposte in primo grado afferenti al difetto di motivazione della cartella impugnata, esse pure sono infondate, nella misura in cui tale cartella richiama con precisione i verbali di accertamento di cui sopra,
indicando chiaramente gli importi contestati e dunque messi a ruolo, la natura dei titoli (“contravvenzioni codice della strada-recupero spese”), in definitiva evidenziando ogni elemento utile all'individuazione delle somme richieste.
L'appello è infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado restano regolate dalla sentenza appellata.
Le spese di lite del giudizio d'appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
4504/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 così dispone:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento nei confronti del delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 662,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4