Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2026, proposto da
Md UM HU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno formalizzata in data 13.06.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. BI FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.- Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2026, HU Md UM ha agito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli in ordine all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 13 giugno 2025 (Pratica n. 25NA030418).
Il ricorrente lamentava la violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 e dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, chiedendo al Tribunale di ordinare all'Amministrazione di provvedere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con atto depositato in data 10 febbraio 2026, per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio, la Questura di Napoli, con nota protocollata in data 1° aprile 2026 e notificata il giorno successivo, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, evidenziando la mancata risultanza della comunicazione UNILAV relativa al rapporto di lavoro dichiarato.
L'Amministrazione ha quindi depositato in giudizio tale atto, chiedendo dichiararsi il sopravvenuto disinteresse del ricorrente alla decisione.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Contestualmente al ricorso, è stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con decreto n. 198/2026 del 16 marzo 2026, la competente Commissione ha dichiarato l'istanza inammissibile per mancata documentazione della situazione reddituale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010.
La giurisprudenza amministrativa distingue nettamente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. Quest'ultima presuppone che l'Amministrazione, con un atto spontaneo, abbia pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, facendogli conseguire il bene della vita a cui aspirava (Consiglio di Stato num. 5596/ 2022). La declaratoria di improcedibilità, invece, consegue al verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, che rende la pronuncia del giudice priva di qualsiasi utilità per il ricorrente, senza che ciò implichi necessariamente la soddisfazione della sua pretesa.
Nel caso di specie, l'oggetto del contendere era l'inerzia della Questura di Napoli. Con la notifica del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, avvenuta in data 2 aprile 2026, l'Amministrazione ha interrotto il silenzio e ha riavviato il procedimento, comunicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
A fronte di ciò, il difensore del ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l'interesse a ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità del silenzio e ordini all'Amministrazione di provvedere, essendo quest'ultima già tornata ad operare.
3.- Per quanto concerne il regime delle spese di giudizio, la loro compensazione appare giustificata dalla peculiarità della vicenda processuale, in cui l'Amministrazione, seppur tardivamente e solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, ha comunque posto in essere un'attività procedimentale idonea a superare lo stato di inerzia contestato.
Riguardo all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio prende atto del decreto n. 198/2026 del 16 marzo 2026, con cui la competente Commissione ha dichiarato l'istanza inammissibile per non essere stata documentata la situazione reddituale dell'istante, in violazione dell'art. 79, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 115/2002. Non essendo stata depositata successivamente alcuna documentazione integrativa idonea a superare i rilievi della Commissione, la decisione di inammissibilità deve essere in questa sede confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. Lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Conferma il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 198/2026 del 16 marzo 2026.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OC PA, Presidente FF
BI FF, Primo Referendario, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BI FF | OC PA |
IL SEGRETARIO