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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1^ Grado iscritta al n.r.g. 1768/2022
avente ad oggetto: impugnazione di iscrizione ipotecaria.
promossa da:
(C.F. difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Forte in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
, ente subentrante a titolo universale Controparte_1
nei rapporti giuridici delle società del Gruppo Equitalia (C.F.: ), in persona P.IVA_1
del responsabile contenzioso Dott. difesa e rappresentata Pt_2 Controparte_2
dall'Avv. Giuseppa Vecchio in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore:
“1) in via preliminare , confermare la competenza del Giudice adito, per le ragione espresse;
1.1) in subordine , nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Tributario, nonché di incompetenza per materia, chiede, ex art. 59 legge 69/2009 di rimettere il presente giudizio alla giurisdizione ritenuta competente;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità: - delle iscrizioni ipotecarie - iscrizione contro del
24/11/2021 - registro particolare 1090 registro generale 9515 pubblico ufficiale
[...]
repertorio 2080/121 del 23/11/2021 ipoteca Controparte_3
conc.amministrativa/riscossione derivante da ruolo, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito esecutivo;
- iscrizione contro del 24/11/2021 - registro particolare
1092 registro generale 9517 pubblico ufficiale Controparte_3
repertorio 2079/121 del 23/11/2021 ipoteca conc.amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di accertamento esecutivo, stante la mancata notifica delle medesime, nonché, degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione delle stesse. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da corrispondersi al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario di Alessandria, in quanto per le iscrizioni ipotecarie fiscali e anche per quelle cd. Miste impugnate solo per vizi propri sussiste la giurisdizione esclusiva della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, oggi Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado;
2. in subordine, in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare, relativamente all'iscrizione ipotecaria nella parte derivante da crediti tributari il difetto di pagina 2 di 13 giurisdizione del tribunale ordinario in favore del giudice tributario e relativamente all'iscrizione ipotecaria nella parte derivante da crediti contributivi - previdenziali
l'incompetenza del tribunale civile, essendo competente per materia il tribunale sezione lavoro;
3. in via preliminare, ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta con riferimento alle iscrizioni ipotecarie derivanti da pretese di carattere tributario ex art 21 d.lgs 546/92 e con riferimento alle iscrizioni ipotecarie derivanti da pretese contributive ex art 617 cpc;
4. nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le richieste nelle stessa formulate perché infondate in fatto e in diritto per le molteplici motivazioni sopra esposte
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa
Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
promuovendo un'opposizione ex art. 615 c.p.c., al fine di far accertare e dichiarare la nullità di due iscrizioni ipotecarie gravanti su immobili si sua proprietà: 1) l'ipoteca iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1092, reg gen 9517, repertorio 2079/121 del
23/11/2021, relativa ad un debito di € 136.390,49, per tributi dovuti all'Amministrazione
Finanziaria Dir. Prov.le di Alessandria in forza della cartella n. 00120190004261418000
e dell'avviso di accertamento n.T7J015B00187/2019; 2) l'ipoteca iscritta con nota del
24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, relativa ad un debito di € 72.323,92 per tributi dovuti alla Camera di Commercio di Alessandria ed all'Amministrazione Finanziaria Dir.Prov.le di Alessandria in forza della cartella n.
00120180007733264000 della cartella n. 00120180007733365000, della cartella.
00120180011679805000 e dell'avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017 e per pagina 3 di 13 contributi IVS dovuti all' di Alessandria in forza dell'avviso di addebito n. CP_5
30120180001262980000 e n. 30120180003008754000.
In particolare, l'opponente, premessa la giurisdizione del giudice ordinario adito e la competenza per territorio dell'intestato Tribunale ex art. 21 c.p.c., nel merito ha esposto che, con riferimento a tutte e due le ipoteche, era stata omessa la notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73 e della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73, a ciò conseguendo la nullità delle iscrizioni ipotecarie in quanto non precedute dagli atti ad esse presupposti ai sensi di
Legge.
Con atto di comparsa tempestivamente depositato, si è costituita in giudizio l
[...]
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e deducendo: - CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore di quella del Giudice Tributario;
in via subordinata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice Tributario per l'ipoteca avente ad oggetto esclusivamente crediti tributari e per la parte della seconda ipoteca avente ad oggetto crediti tributari e l'incompetenza del giudice civile in favore del Tribunale in funzione di giudice del lavoro per la parte della seconda ipoteca inerente contributi previdenziali;
l'inammissibilità dell'opposizione visto il decorso del termine di giorni 60 di cui all'art. 21 D.lgs 546/92 (per ciò che attiene le pretese di carattere tributario) e visto il decorso di gg. 20 per l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. (con riguardo al contributi previdenziali), entrambi decorrenti dalla data di notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria, perfezionatasi in data 15.12.2021; nel merito, l'insussistenza di alcun obbligo alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973; l'avvenuta regolare notifica all'opponente anche delle comunicazioni preventive di ipoteca, in data
29.01.2020 e in data 17.07.2019.
pagina 4 di 13 Nella prima memoria difensiva ex art 183 co. VI c.p.c. l'attore, preso atto della comparsa di costituzione avversaria ha dedotto: - il difetto di legittimazione ad processum della controparte, mancando agli atti la procura speciale asseritamente conferita da al legale rappresentante la nullità della CP_6 Controparte_2
costituzione per essersi costituita l tramite un Avvocato del libero foro;
la CP_3
corretta individuazione del Giudice adito, avente giurisdizione e competenza territoriale;
l'inesistenza della notifica, sia delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria sia delle comunicazioni di avvenuta iscrizione, effettuata da indirizzo pec dell CP_3
non censito nei pubblici registri;
l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art 617 c.p.c. atteso che trattasi di opposizione ex art 615 c.p.c.
La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie ex art 183 co. VI c.p.c. e istruita documentalmente ed infine all'udienza del 27.11.2024, trattenuta in decisione previa autorizzazione allo scambio delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. che nessuna delle due parti ha depositato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sul difetto di legittimazione ad processum e sulla eccepita nullità della costituzione di . CP_6
Come sopra brevemente esposto, nella prima memoria ex art 183 co. VI c.p.c. l'attore ha eccepito in rito: il difetto di legittimazione ad processum del legale rappresentante
[...]
- responsabile contenzioso -, attesa la mancata produzione in CP_2 Pt_2
giudizio della procura speciale notarile conferitagli da e la nullità della CP_6
costituzione, per essersi costituita l'Agenzia a mezzo del patrocinio di un Avvocato del libero foro, senza che sia stata prodotta in atti alcuna motivata deliberazione dell'Ente giustificativa di tale scelta, derogatoria della regola generale di cui all'art 11 co. II del
D.lgs 546/92 come modificato, secondo cui “
2. L'ufficio dell e Controparte_1
Cont dell'Agenzia delle dogane e monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in
pagina 5 di 13 giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.
Con riguardo alla prima delle due eccezioni, la sua trattazione nel merito risulta superflua atteso che nella memoria successiva a quella in cui il rilievo è stato svolto, la convenuta ha depositato la procura speciale notarile, dott. a Persona_1
Roma, Rep. N. 177893 Raccolta n. 11776 del 28 Aprile 2022 (All. A), già richiamata nell'epigrafe della comparsa di costituzione, nella quale a pag. 6 il Sig. CP_2
quale rappresentante legale dell'Agente della Riscossione, viene munito del
[...]
potere di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio e di conferire mandato ad avvocati e procuratori.
Con riguardo invece alla seconda delle due eccezioni, la stessa è invece da ritenersi infondata.
La Giurisprudenza di legittimità costante – a partire dalle Sez. U, Sentenza n. 30008 del
19/11/2019 – ha ritenuto che “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'
[...]
e l si avvalgono dell'Avvocatura dello CP_1 Controparte_1
Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure
l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con
pagina 6 di 13 conseguente inammissibilità del ricorso.” Cit. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28199 del
31/10/2024.
Ebbene, dal Protocollo di Intesa del 24.09.2020 stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e
(prodotto dalla convenuta) e teso proprio ad apportare alcune modifiche al CP_6
Protocollo d'intesa sottoscritto tra le medesime il 22 giugno 2017 per effetto del recepimento della norma di interpretazione autentica di cui all'art.
4-novies del D.L. n.
34/2019 conv. in L. n. 58/2019, del co. 8 dell'art. 1 del D.L. 193/2016 conv. in L. n.
225/2016; si legge che al punto 3.3. rubricato “Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione” che: L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa non ricorre alcuna delle ipotesi cui la
Convenzione riserva la difesa all'Avvocatura erariale, l ha legittimamente fatto CP_3
ricorso al patrocinio a mezzo di un avvocato del libero foro ed essa non era tenuta ad adottare alcuna apposita delibera o alcun'altra formalità di cui si possa chieder conto in questo giudizio.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione e/o competenza per materia del Giudice adito.
Pregiudizialmente, deve essere trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione e competenza sollevata dalla convenuta , potenzialmente assorbente Controparte_1
di ogni altra pronuncia sul merito.
Essa ha sostenuto: pagina 7 di 13 - in via pregiudiziale principale, che sussiste un difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario di Alessandria, in quanto per le iscrizioni ipotecarie fiscali e anche per quelle cd. miste impugnate solo per vizi propri, sussiste la giurisdizione esclusiva della
Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, oggi Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado;
- in via pregiudiziale subordinata, che, relativamente all'iscrizione ipotecaria mista, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice tributario per la parte derivante da crediti tributari, mentre sussiste l'incompetenza del Tribunale civile, essendo competente quello del lavoro, per la parte derivante da crediti contributivi – previdenziali.
L'eccezione promossa in via subordinata è fondata, seppur nei termini che seguono.
Intanto è bene premettere in punto di fatto, che, la presente impugnativa riguarda due iscrizioni ipotecarie, inerenti crediti diversi;
ed in particolare: una avente ad oggetto crediti di natura esclusivamente tributaria (quella iscritta con nota numero 9517/1092 del
24/11/20219 e l'altra – che la convenuta qualifica come “mista” - avente ad oggetto sia crediti di natura tributaria sia crediti di natura contributiva-previdenziale (quella iscritta con nota numero 9515/1090 del 24/11/2021).
Infatti, la prima, relativa ad un debito di complessivi € 136.390,49, riguarda l' imposta sostitutiva locazione immobili uso abitativo, l'iva e l'irpef, tutti dovuti all'Amministrazione Finanziaria di Alessandria;
mentre la seconda, relativa CP_8
ad un debito di complessivi € 72.323,92, riguarda sia i diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio di Alessandria sia l'irap, l'iva e l'irpef dovuti all'Amministrazione
Finanziaria di Alessandria, sia infine i contributi IVS dovuti all' di CP_8 CP_5
Alessandria.
Ebbene, sul tema la Giurisprudenza di legittimità, dopo alcuni precedenti difformi, è giunta, a Sez. Unite (v. Ordinanza n. 17111 del 2017), ad affermare che sebbene l'art. 19, comma 1, lett. e bis, D.lgs. 546/92, a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore pagina 8 di 13 dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, ed applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, prevede che l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, è necessario (affinché possa essere data alla norma un'interpretazione costituzionalmente conforme e rispettosa dei principi costituzionali che governano la ripartizione tra giurisdizione ordinaria e speciale) dare continuità all'orientamento di legittimità che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria.
Si legge infatti nella citata ordinanza che: “in forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso
l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria” Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17111 del 2017
Pertanto, in adesione al su riferito arresto nomofilattico, al quale si sono conformate le successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 748/2022, Cass. n 18481/2023 e Cass. n.
12397/2024) e che va qui ulteriormente ribadito, e preso atto della natura dei crediti posti alla base delle impugnate iscrizioni ipotecarie (rilevabili dal dettaglio del debito pagina 9 di 13 riportato nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca prodotte dalla convenuta ai docc. 2
e 4):
- visto l'art. l'art. 19, comma 1, lett. e bis, D.lgs. 546/92, come modificato dall'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, deve affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto solo crediti tributari, ovvero l'ipoteca iscritta con nota numero 9517/1092 del 24/11/2021;
- mentre con riguardo all'iscrizione ipotecaria cd. “mista”, ovvero l'ipoteca iscritta con nota numero 9515/1090 del 24/11/2021, deve affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti tributari (per diritti annuali camera di commercio, per irap, iva e irpef) di cui alle Cartelle nn. 00120180007733264000,
00120180007733365000, 00120180011679805000 e all' Avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017 e la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti non tributari (contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di cui agli avvisi di addebito n.
30120180001262980000 e n. 30120180003008754000.
Ciò posto in punto di giurisdizione, con riguardo a questi ultimi la convenuta, nel caso in cui si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato eccezione di incompetenza per materia del giudice civile adito, trattandosi di materia di competenza della Sezione Lavoro.
L'eccezione è fondata seppure nei termini che seguono.
La Giurisprudenza di legittimità ha affermato, per una fattispecie analoga a quella che ci occupa (si trattava di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui il ricorrente assumeva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia, per la parte di credito riferito a cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali ed assistenziali) che: “l'iscrizione ipotecaria è stata da questa Corte assimilata al fermo amministrativo.
L'iscrizione, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. In tal senso si è espresso questo pagina 10 di 13 Giudice di legittimità a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31 gennaio 2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito". In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, n. 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale. Si osserva, poi, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel capo 2 del titolo 4 del libro secondo del cod. proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Nè gioverebbe richiamare l'art. 615 c.p.c., comma 2, e art.
617 c.p.c., comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", in tal modo facendosi riferimento, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr.
Cass. 11 febbraio 2010, n. 3230), ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali) - cfr. anche
Cass. n. 13601 del 30/07/2012 -. In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile (esclusa l'operatività del citato nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16) deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..” (cit.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 2014 ma il principio si trova affermato incidenter tantum anche in Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 2012).
pagina 11 di 13 Ciò posto però, è altrettanto pacifico che (come peraltro rilevato anche dalla pronuncia del 2014 citata) la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto di una questione che riguarda la distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (si v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016) a ciò conseguendo che il precipitato delle argomentazioni spese dalla convenuta sul punto – corrette sul piano delle premesse giuridiche da cui muovono - non può essere una pronuncia di incompetenza, quanto piuttosto, un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo (limitatamente alla parte avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota numero 9515/1090 del
24/11/2021, nella parte in cui essa inerisce i crediti aventi natura previdenziale- contributiva) e di successiva trasmissione al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione al Giudice della Sezione tabellarmente competente, ovvero, per tutte le motivazioni spese, la Sezione Lavoro;
Conclusioni e spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio ed introduttiva e con riferimento ai valori minimi, - considerato il deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. ed il fatto che nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art 190 c.p.c. - per le fasi di trattazione e decisionale, così per complessivi € 5.261,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in favore del Giudice
Tributario, sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria pagina 12 di 13 iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1092, reg gen 9517, repertorio 2079/121 del
23/11/2021; nonché dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, limitatamente alla parte relativa ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle nn. 00120180007733264000,
00120180007733365000, 00120180011679805000 e dall'avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017;
- rimette la causa sul ruolo con riguardo alla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, limitatamente alla parte relativa ai crediti di natura contributiva – previdenziale portati dagli avvisi di addebito nn. 30120180001262980000
e 30120180003008754000, affinché si provveda con separata ordinanza nel senso di cui in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_4
forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 15/05/2025
La Giudice
dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1^ Grado iscritta al n.r.g. 1768/2022
avente ad oggetto: impugnazione di iscrizione ipotecaria.
promossa da:
(C.F. difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Forte in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
, ente subentrante a titolo universale Controparte_1
nei rapporti giuridici delle società del Gruppo Equitalia (C.F.: ), in persona P.IVA_1
del responsabile contenzioso Dott. difesa e rappresentata Pt_2 Controparte_2
dall'Avv. Giuseppa Vecchio in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore:
“1) in via preliminare , confermare la competenza del Giudice adito, per le ragione espresse;
1.1) in subordine , nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Tributario, nonché di incompetenza per materia, chiede, ex art. 59 legge 69/2009 di rimettere il presente giudizio alla giurisdizione ritenuta competente;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità: - delle iscrizioni ipotecarie - iscrizione contro del
24/11/2021 - registro particolare 1090 registro generale 9515 pubblico ufficiale
[...]
repertorio 2080/121 del 23/11/2021 ipoteca Controparte_3
conc.amministrativa/riscossione derivante da ruolo, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito esecutivo;
- iscrizione contro del 24/11/2021 - registro particolare
1092 registro generale 9517 pubblico ufficiale Controparte_3
repertorio 2079/121 del 23/11/2021 ipoteca conc.amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di accertamento esecutivo, stante la mancata notifica delle medesime, nonché, degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione delle stesse. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da corrispondersi al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario di Alessandria, in quanto per le iscrizioni ipotecarie fiscali e anche per quelle cd. Miste impugnate solo per vizi propri sussiste la giurisdizione esclusiva della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, oggi Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado;
2. in subordine, in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare, relativamente all'iscrizione ipotecaria nella parte derivante da crediti tributari il difetto di pagina 2 di 13 giurisdizione del tribunale ordinario in favore del giudice tributario e relativamente all'iscrizione ipotecaria nella parte derivante da crediti contributivi - previdenziali
l'incompetenza del tribunale civile, essendo competente per materia il tribunale sezione lavoro;
3. in via preliminare, ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta con riferimento alle iscrizioni ipotecarie derivanti da pretese di carattere tributario ex art 21 d.lgs 546/92 e con riferimento alle iscrizioni ipotecarie derivanti da pretese contributive ex art 617 cpc;
4. nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le richieste nelle stessa formulate perché infondate in fatto e in diritto per le molteplici motivazioni sopra esposte
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa
Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
promuovendo un'opposizione ex art. 615 c.p.c., al fine di far accertare e dichiarare la nullità di due iscrizioni ipotecarie gravanti su immobili si sua proprietà: 1) l'ipoteca iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1092, reg gen 9517, repertorio 2079/121 del
23/11/2021, relativa ad un debito di € 136.390,49, per tributi dovuti all'Amministrazione
Finanziaria Dir. Prov.le di Alessandria in forza della cartella n. 00120190004261418000
e dell'avviso di accertamento n.T7J015B00187/2019; 2) l'ipoteca iscritta con nota del
24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, relativa ad un debito di € 72.323,92 per tributi dovuti alla Camera di Commercio di Alessandria ed all'Amministrazione Finanziaria Dir.Prov.le di Alessandria in forza della cartella n.
00120180007733264000 della cartella n. 00120180007733365000, della cartella.
00120180011679805000 e dell'avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017 e per pagina 3 di 13 contributi IVS dovuti all' di Alessandria in forza dell'avviso di addebito n. CP_5
30120180001262980000 e n. 30120180003008754000.
In particolare, l'opponente, premessa la giurisdizione del giudice ordinario adito e la competenza per territorio dell'intestato Tribunale ex art. 21 c.p.c., nel merito ha esposto che, con riferimento a tutte e due le ipoteche, era stata omessa la notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73 e della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73, a ciò conseguendo la nullità delle iscrizioni ipotecarie in quanto non precedute dagli atti ad esse presupposti ai sensi di
Legge.
Con atto di comparsa tempestivamente depositato, si è costituita in giudizio l
[...]
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e deducendo: - CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore di quella del Giudice Tributario;
in via subordinata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice Tributario per l'ipoteca avente ad oggetto esclusivamente crediti tributari e per la parte della seconda ipoteca avente ad oggetto crediti tributari e l'incompetenza del giudice civile in favore del Tribunale in funzione di giudice del lavoro per la parte della seconda ipoteca inerente contributi previdenziali;
l'inammissibilità dell'opposizione visto il decorso del termine di giorni 60 di cui all'art. 21 D.lgs 546/92 (per ciò che attiene le pretese di carattere tributario) e visto il decorso di gg. 20 per l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. (con riguardo al contributi previdenziali), entrambi decorrenti dalla data di notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria, perfezionatasi in data 15.12.2021; nel merito, l'insussistenza di alcun obbligo alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973; l'avvenuta regolare notifica all'opponente anche delle comunicazioni preventive di ipoteca, in data
29.01.2020 e in data 17.07.2019.
pagina 4 di 13 Nella prima memoria difensiva ex art 183 co. VI c.p.c. l'attore, preso atto della comparsa di costituzione avversaria ha dedotto: - il difetto di legittimazione ad processum della controparte, mancando agli atti la procura speciale asseritamente conferita da al legale rappresentante la nullità della CP_6 Controparte_2
costituzione per essersi costituita l tramite un Avvocato del libero foro;
la CP_3
corretta individuazione del Giudice adito, avente giurisdizione e competenza territoriale;
l'inesistenza della notifica, sia delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria sia delle comunicazioni di avvenuta iscrizione, effettuata da indirizzo pec dell CP_3
non censito nei pubblici registri;
l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art 617 c.p.c. atteso che trattasi di opposizione ex art 615 c.p.c.
La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie ex art 183 co. VI c.p.c. e istruita documentalmente ed infine all'udienza del 27.11.2024, trattenuta in decisione previa autorizzazione allo scambio delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. che nessuna delle due parti ha depositato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sul difetto di legittimazione ad processum e sulla eccepita nullità della costituzione di . CP_6
Come sopra brevemente esposto, nella prima memoria ex art 183 co. VI c.p.c. l'attore ha eccepito in rito: il difetto di legittimazione ad processum del legale rappresentante
[...]
- responsabile contenzioso -, attesa la mancata produzione in CP_2 Pt_2
giudizio della procura speciale notarile conferitagli da e la nullità della CP_6
costituzione, per essersi costituita l'Agenzia a mezzo del patrocinio di un Avvocato del libero foro, senza che sia stata prodotta in atti alcuna motivata deliberazione dell'Ente giustificativa di tale scelta, derogatoria della regola generale di cui all'art 11 co. II del
D.lgs 546/92 come modificato, secondo cui “
2. L'ufficio dell e Controparte_1
Cont dell'Agenzia delle dogane e monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in
pagina 5 di 13 giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.
Con riguardo alla prima delle due eccezioni, la sua trattazione nel merito risulta superflua atteso che nella memoria successiva a quella in cui il rilievo è stato svolto, la convenuta ha depositato la procura speciale notarile, dott. a Persona_1
Roma, Rep. N. 177893 Raccolta n. 11776 del 28 Aprile 2022 (All. A), già richiamata nell'epigrafe della comparsa di costituzione, nella quale a pag. 6 il Sig. CP_2
quale rappresentante legale dell'Agente della Riscossione, viene munito del
[...]
potere di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio e di conferire mandato ad avvocati e procuratori.
Con riguardo invece alla seconda delle due eccezioni, la stessa è invece da ritenersi infondata.
La Giurisprudenza di legittimità costante – a partire dalle Sez. U, Sentenza n. 30008 del
19/11/2019 – ha ritenuto che “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'
[...]
e l si avvalgono dell'Avvocatura dello CP_1 Controparte_1
Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure
l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con
pagina 6 di 13 conseguente inammissibilità del ricorso.” Cit. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28199 del
31/10/2024.
Ebbene, dal Protocollo di Intesa del 24.09.2020 stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e
(prodotto dalla convenuta) e teso proprio ad apportare alcune modifiche al CP_6
Protocollo d'intesa sottoscritto tra le medesime il 22 giugno 2017 per effetto del recepimento della norma di interpretazione autentica di cui all'art.
4-novies del D.L. n.
34/2019 conv. in L. n. 58/2019, del co. 8 dell'art. 1 del D.L. 193/2016 conv. in L. n.
225/2016; si legge che al punto 3.3. rubricato “Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione” che: L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
Pertanto, poiché nel caso che ci occupa non ricorre alcuna delle ipotesi cui la
Convenzione riserva la difesa all'Avvocatura erariale, l ha legittimamente fatto CP_3
ricorso al patrocinio a mezzo di un avvocato del libero foro ed essa non era tenuta ad adottare alcuna apposita delibera o alcun'altra formalità di cui si possa chieder conto in questo giudizio.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione e/o competenza per materia del Giudice adito.
Pregiudizialmente, deve essere trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione e competenza sollevata dalla convenuta , potenzialmente assorbente Controparte_1
di ogni altra pronuncia sul merito.
Essa ha sostenuto: pagina 7 di 13 - in via pregiudiziale principale, che sussiste un difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario di Alessandria, in quanto per le iscrizioni ipotecarie fiscali e anche per quelle cd. miste impugnate solo per vizi propri, sussiste la giurisdizione esclusiva della
Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, oggi Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado;
- in via pregiudiziale subordinata, che, relativamente all'iscrizione ipotecaria mista, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice tributario per la parte derivante da crediti tributari, mentre sussiste l'incompetenza del Tribunale civile, essendo competente quello del lavoro, per la parte derivante da crediti contributivi – previdenziali.
L'eccezione promossa in via subordinata è fondata, seppur nei termini che seguono.
Intanto è bene premettere in punto di fatto, che, la presente impugnativa riguarda due iscrizioni ipotecarie, inerenti crediti diversi;
ed in particolare: una avente ad oggetto crediti di natura esclusivamente tributaria (quella iscritta con nota numero 9517/1092 del
24/11/20219 e l'altra – che la convenuta qualifica come “mista” - avente ad oggetto sia crediti di natura tributaria sia crediti di natura contributiva-previdenziale (quella iscritta con nota numero 9515/1090 del 24/11/2021).
Infatti, la prima, relativa ad un debito di complessivi € 136.390,49, riguarda l' imposta sostitutiva locazione immobili uso abitativo, l'iva e l'irpef, tutti dovuti all'Amministrazione Finanziaria di Alessandria;
mentre la seconda, relativa CP_8
ad un debito di complessivi € 72.323,92, riguarda sia i diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio di Alessandria sia l'irap, l'iva e l'irpef dovuti all'Amministrazione
Finanziaria di Alessandria, sia infine i contributi IVS dovuti all' di CP_8 CP_5
Alessandria.
Ebbene, sul tema la Giurisprudenza di legittimità, dopo alcuni precedenti difformi, è giunta, a Sez. Unite (v. Ordinanza n. 17111 del 2017), ad affermare che sebbene l'art. 19, comma 1, lett. e bis, D.lgs. 546/92, a seguito della modifica dovuta all'entrata in vigore pagina 8 di 13 dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, ed applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, prevede che l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, è necessario (affinché possa essere data alla norma un'interpretazione costituzionalmente conforme e rispettosa dei principi costituzionali che governano la ripartizione tra giurisdizione ordinaria e speciale) dare continuità all'orientamento di legittimità che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria.
Si legge infatti nella citata ordinanza che: “in forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso
l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria” Cass. Sez. U, Ordinanza n. 17111 del 2017
Pertanto, in adesione al su riferito arresto nomofilattico, al quale si sono conformate le successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 748/2022, Cass. n 18481/2023 e Cass. n.
12397/2024) e che va qui ulteriormente ribadito, e preso atto della natura dei crediti posti alla base delle impugnate iscrizioni ipotecarie (rilevabili dal dettaglio del debito pagina 9 di 13 riportato nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca prodotte dalla convenuta ai docc. 2
e 4):
- visto l'art. l'art. 19, comma 1, lett. e bis, D.lgs. 546/92, come modificato dall'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, deve affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto solo crediti tributari, ovvero l'ipoteca iscritta con nota numero 9517/1092 del 24/11/2021;
- mentre con riguardo all'iscrizione ipotecaria cd. “mista”, ovvero l'ipoteca iscritta con nota numero 9515/1090 del 24/11/2021, deve affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti tributari (per diritti annuali camera di commercio, per irap, iva e irpef) di cui alle Cartelle nn. 00120180007733264000,
00120180007733365000, 00120180011679805000 e all' Avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017 e la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti non tributari (contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di cui agli avvisi di addebito n.
30120180001262980000 e n. 30120180003008754000.
Ciò posto in punto di giurisdizione, con riguardo a questi ultimi la convenuta, nel caso in cui si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato eccezione di incompetenza per materia del giudice civile adito, trattandosi di materia di competenza della Sezione Lavoro.
L'eccezione è fondata seppure nei termini che seguono.
La Giurisprudenza di legittimità ha affermato, per una fattispecie analoga a quella che ci occupa (si trattava di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui il ricorrente assumeva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia, per la parte di credito riferito a cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali ed assistenziali) che: “l'iscrizione ipotecaria è stata da questa Corte assimilata al fermo amministrativo.
L'iscrizione, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. In tal senso si è espresso questo pagina 10 di 13 Giudice di legittimità a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31 gennaio 2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito". In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, n. 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale. Si osserva, poi, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel capo 2 del titolo 4 del libro secondo del cod. proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Nè gioverebbe richiamare l'art. 615 c.p.c., comma 2, e art.
617 c.p.c., comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", in tal modo facendosi riferimento, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr.
Cass. 11 febbraio 2010, n. 3230), ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali) - cfr. anche
Cass. n. 13601 del 30/07/2012 -. In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile (esclusa l'operatività del citato nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16) deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..” (cit.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 2014 ma il principio si trova affermato incidenter tantum anche in Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 2012).
pagina 11 di 13 Ciò posto però, è altrettanto pacifico che (come peraltro rilevato anche dalla pronuncia del 2014 citata) la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto di una questione che riguarda la distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (si v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016) a ciò conseguendo che il precipitato delle argomentazioni spese dalla convenuta sul punto – corrette sul piano delle premesse giuridiche da cui muovono - non può essere una pronuncia di incompetenza, quanto piuttosto, un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo (limitatamente alla parte avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota numero 9515/1090 del
24/11/2021, nella parte in cui essa inerisce i crediti aventi natura previdenziale- contributiva) e di successiva trasmissione al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione al Giudice della Sezione tabellarmente competente, ovvero, per tutte le motivazioni spese, la Sezione Lavoro;
Conclusioni e spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio ed introduttiva e con riferimento ai valori minimi, - considerato il deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. ed il fatto che nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art 190 c.p.c. - per le fasi di trattazione e decisionale, così per complessivi € 5.261,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in favore del Giudice
Tributario, sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria pagina 12 di 13 iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1092, reg gen 9517, repertorio 2079/121 del
23/11/2021; nonché dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, limitatamente alla parte relativa ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle nn. 00120180007733264000,
00120180007733365000, 00120180011679805000 e dall'avviso di accertamento n.T7J015B02330/2017;
- rimette la causa sul ruolo con riguardo alla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota del 24/11/2021 reg part. 1090, reg gen 9515, repertorio 2080/121 del 23/11/2021, limitatamente alla parte relativa ai crediti di natura contributiva – previdenziale portati dagli avvisi di addebito nn. 30120180001262980000
e 30120180003008754000, affinché si provveda con separata ordinanza nel senso di cui in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_4
forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 15/05/2025
La Giudice
dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 13 di 13