Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9220 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09220/2025REG.PROV.COLL.
N. 05428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5428 del 2025, proposto da LE TO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
AGM s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca Maccauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 900 del 15 maggio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contra silentium proposto dall’odierno appellante.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castel San Giorgio e di AGM s.r.l. unipersonale;
vista la memoria del 24 ottobre 2025, con la quale l’odierno appellante ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
visti gli artt. 34, comma 5, e 38 c.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Consigliere IM CE e udito per l’odierno appellante, LE TO, l’Avvocato Alfonso Esposito;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (di qui in avanti per brevità il Tribunale), l’odierno appellante, LE TO, ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel San Giorgio in relazione all’istanza-diffida presentata dal ricorrente il 28 gennaio 2025 e intesa a sollecitare l’amministrazione ad esercitare i necessari poteri sanzionatori in materia urbanistico-edilizia, nonché la conseguenziale declaratoria dell’obbligo della stessa di pronunciarsi con provvedimento espresso.
1.1. La parte ricorrente in prime cure ha rappresentato che, a seguito dell’intervenuto accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio impartito alla AGM s.r.l. unipersonale, il Comune di Castel San Giorgio, pur sollecitato, ha omesso di assumere i consequenziali atti repressivi e sanzionatori (consistenti nell’acquisizione gratuita dell’area abusiva al patrimonio comunale e nell’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001), in spregio ai dettami di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 2301/2024, impugnata in appello ma mai sospesa.
1.2. Censurando l’inerte comportamento comunale, il ricorrente ha fatto valere anzitutto un vizio formale di carenza di motivazione che, secondo il suo assunto, si estenderebbe anche a quelle ipotesi, come nella specie, nelle quali non solo manchi una formale motivazione, ma sia assente una qualsivoglia manifestazione espressa di volontà da parte della competente amministrazione.
1.3. A suo dire, un atto insussistente costituisce, per il principio dell’assorbenza, anche un atto non motivato, sia sotto il profilo della lesione della posizione giuridica del ricorrente, sia sotto il profilo della lesione dell’interesse pubblico ad una corretta e tempestiva azione amministrativa e, come tale, sarebbe dunque illegittimo.
1.4. Nel merito, il ricorrente in prime cure ha dedotto che l’opera abusiva e non demolita, consistente in un impianto di distribuzione carburanti, in quanto contrastante con la normativa sulla sicurezza per gli impianti, con quella urbanistica di settore e con le norme in materia di sicurezza stradale, impatterebbe negativamente sulla sua confinante proprietà.
1.5. In particolare, LE TO ha sostenuto che la realizzazione della programmata stazione di rifornimento e di servizio, seppur ad uso privato, oltre a compromettere i beni della salute e dell’ambiente, comporterebbe altresì evidenti pregiudizi, patrimoniali e non, sull’immobile di sua proprietà, consistenti in un deprezzamento del suo valore ovvero nella turbativa del suo godimento.
1.6. Si è costituito nel primo grado del giudizio per resistere il Comune di Castel San Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.7. Si altresì è costituita in giudizio per resistere la controinteressata AGM. s.r.l. unipersonale, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse in capo al ricorrente.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 500 del 15 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di concreto interesse in capo al ricorrente.
2.1. Ad avviso del primo giudice, infatti, nella vicenda di cui è causa, al di là dei rilievi formalizzati nell’atto introduttivo del giudizio, dalla lettura della diffida trasmessa dal ricorrente all’ente comunale, appare evidente come il ricorrente abbia avversato l’inerzia amministrativa unicamente in relazione alla denunciata situazione di abusività dei manufatti in proprietà della controinteressata, ovvero della sicurezza stradale, non denunciando, di contro, l’eventuale insalubrità dell’attività commerciale da esercitarsi in quei medesimi luoghi.
2.2. In altri termini, il ricorrente ha domandato al Comune di Castel San Giorgio di dare corso all’assunzione degli atti sanzionatori consequenziali di cui alla mancata ottemperanza dell’ordinanza demolitoria, essendo trascorso il termine utile per la spontanea esecuzione, nonché di impedimento dell’esercizio dell’attività di parcheggio di autoveicoli pesanti, in difformità alla normativa urbanistica e a quella della sicurezza stradale.
2.3. Di contro, non sussiste alcuna specifica richiesta in ordine alla verifica della natura inquinante dell’impianto di distribuzione di carburante da realizzarsi, cui sono evidentemente funzionali le opere abusive contestate.
2.4. Ne consegue che, applicando le superiori coordinate ermeneutiche in punto di legittimazione e interesse ad agire nella materia urbanistica-edilizia, non può che accogliersi l’eccezione avanzata dalla controinteressata di inammissibilità del ricorso per carenza delle cd. “condizioni dell’azione”
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello LE TO, chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento della domanda avverso il silenzio formulata in primo grado.
3.1. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata AGM s.r.l. per chiedere la reiezione dell’appello.
3.2. Nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. La sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare, per le ragioni che ora si esporranno, cessata la materia del contendere.
4.1. Invero, va anzitutto accolto con efficacia assorbente di ogni altra questione il primo motivo dell’appello (pp. 6-10 del ricorso), dato che, a differenza di quanto ha statuito il Tribunale, non può ragionevolmente negarsi che l’odierno appellante, in quanto proprietario confinante (per quanto non nelle immediate vicinanze), avesse ed ha un concreto interesse all’assunzione dei provvedimenti afferenti al diniego di sanatoria o, comunque, a sollecitare l’assunzione di provvedimenti repressivi, sia essi di natura strettamente urbanistica, sia essi di natura strettamente autorizzatoria sul piano commerciale, emergendo la legittimazione ad agire dell’appellante, ma anche l’interesse, stante l’intervenuta e reiterata dimostrazione del grave pregiudizio che il permanere della localizzata attività arreca, pregiudizio concreto, attuale, non una mera situazione di fatto, che spazia dalla salute all’ambiente sino al rispetto dei parametri di sicurezza alla sicurezza stradale (entrata e uscita automezzi/assetto viario).
4.2. Nel merito, dovendo pertanto riformarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, l’interesse sotteso all’azione proposta nel presente giudizio dell’odierno appellante, come egli ha da ultimo comprovato coi documenti depositati il 21 ottobre 2025 e dedotto nella successiva memoria depositata il 24 ottobre 2025, ha trovato soddisfazione concreta negli atti adottati dal Comune, dato che l’amministrazione comunale ha assunto atti repressivi, sia in materia urbanistica che in materia commerciale (inibizione attività), in danno di parte controinteressata AGM s.r.l. unipersonale.
4.3. Detta situazione ha comportato la chiusura dell’esercizio e l’adozione di plurimi ordini demolitori, determinando l’ottenimento del bene della vita sotteso, rendendo inutile la prosecuzione del presente giudizio contra silentium , stante l’oggettivo venir meno della lite, ai sensi dell’art. 34 comma 5, del c.p.a.
4.4. Al riguardo va ricordato, infatti, che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere, dato che la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione, come è avvenuto nel caso di specie, mentre la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica, alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (v., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
4.5. Nella vicenda qui controversa l’adozione dei provvedimenti repressivi, da parte del Comune, soddisfa pienamente l’interesse azionato nel presente giudizio che, lo si ricorda, è quello ad ottenere l’inibizione di una attività che si assume essere nociva all’interesse del vicino, impregiudicata, ovviamente, rimanendo ogni questione circa l’impugnativa dei provvedimenti comunali da parte di AGM s.r.l., dato che le sentenze n. 1463 del 2025 e n. 1703 del 2025 del Tribunale, che hanno respinto i ricorsi di questa, non sono ancora passate in giudicato.
5. Ne segue che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi pienamente realizzato l’interesse azionato dall’odierno appellante, quantomeno in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 2301 del 2024 dello stesso Tribunale, impugnata, ma mai sospesa nella sua esecutività.
6. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono in solido la soccombenza del Comune e della controinteressata AGM s.r.l. e sono distratte in favore del procuratore dell’appellante, dichiaratosi antistatario.
6.1. Per le medesime ragioni il Comune d AGM s.r.l., in solido, devono essere condannati a rimborsare il contributo unificato richiesto a LE TO per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da LE TO, in riforma della sentenza impugnata, ritenuto ammissibile il ricorso da questo proposto in primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna in solido il Comune di Castel San Giorgio e AGM s.r.l. unipersonale a rifondere in favore di LE TO le spese del doppio grado del giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 3.000,00 (€ 1.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo grado), oltre gli accessori come per legge, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Condanna in solido il Comune di Castel San Giorgio e AGM s.r.l. unipersonale a rimborsare in favore di LE TO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
IM CE, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM CE | Marco IP |
IL SEGRETARIO