Sentenza 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03701/2025REG.PROV.COLL.
N. 07215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2022, proposto da Aerotek s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Caserta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 3798 del 3 giugno 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025, il consigliere Francesco Frigida e udito per parte ricorrente l’avvocato Ugo Caserta;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica emesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 66 del 23 giugno 2021 e notificato alla richiedente Aerotek s.r.l. in data 24 giugno 2021;
b) dal preavviso di diniego reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città di Napoli prot. n 5583-P del 3 maggio 2021;
c) dal parere negativo reso dalla suddetta Soprintendenza prot n. 7108-P del 31 maggio 2021.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Aerotek s.r.l. chiese alla Regione Campania il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 10, e 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in relazione a un intervento d’installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico di copertura (piano IV) di un’immobile sede di una clinica e sito in Napoli, viale Cristina di Savoia, n. 39;
b) la Regione Campania con il già citato decreto dirigenziale n. 66 del 23 giugno 2021 ha respinto tale istanza, rinviando al su menzionato vincolante parere della Soprintendenza n. 7108-P del 31 maggio 2021, preceduto dal preavviso di diniego prot. n 5583-P del 3 maggio 2021.
3. Il provvedimento di diniego e gli atti presupposti sono stati impugnati dalla Aerotek s.r.l. con ricorso n. 3719 del 2021, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e affidato a sei motivi.
4. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città di Napoli e la Regione Campania si sono costituite nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. 3798 del 3 giugno 2022, il T.a.r. per la Campania, sezione quarta, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Soprintendenza, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge, mentre le ha compensate tra la ricorrente e la Regione Campania.
5.1. In particolare, il T.a.r. ha considerato legittimo il parere della Soprintendenza (a cui è seguito come provvedimento necessitato il diniego di autorizzazione in sanatoria della Regione), reputando le censure del ricorrente tese a un’inammissibile superamento dei limiti del sindacato del giudice amministrativo in tema di valutazioni tecniche e comunque non ravvisando le dedotte carenze istruttorie e motivazionali.
6. Con ricorso notificato e depositato – rispettivamente in data 25 luglio 2022 e in data 19 settembre 2022 – la Aerotek s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando, in sostanza, sette motivi (di cui uno di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato inserito a livello grafico separatamente dagli altri), e ha formulato altresì istanza cautelare.
6.1. A seguito di autorizzazione concessa da questa sezione con ordinanza n. 7215 del 30 novembre 2022, l’atto d’appello è stato rinotificato presso l’Avvocatura generale dello Stato dopo che, in precedenza, era stato irritualmente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
6.2. Con ordinanza n. 302 del 25 gennaio 2023, la sezione, rilevata l’integrità del contraddittorio (« attesa la rituale intimazione di ambedue le amministrazioni non costituite in giudizio, anche a seguito, in relazione all’amministrazione statale, dell’effettuata rinotificazione autorizzata dell’appello presso l’Avvocatura generale dello Stato, considerato che l’iniziale notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (difensore costituito in primo grado), sebbene nulla, non era inesistente, essendo rivolta a soggetto comunque non del tutto estraneo alla parte interessata »), ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese processuali della relativa fase.
7. Successivamente si sono costituiti in giudizio tanto la Regione Campania, quanto il Ministero della cultura, resistendo ambedue al gravame.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. In ossequio all’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 5 gennaio 2015 n. 5, nonché Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), che consente di derogare all’ordine di esame delle questioni proposte, vanno analizzati direttamente i motivi dal quinto al settimo, il cui accoglimento è invero idoneo a determinare la piena soddisfazione della pretesa dell’appellante, con conseguente assorbimento di ogni altra censura e questione.
11. Tramite i motivi dal quinto al settimo (estesi rispettivamente da pagina 10 a pagina 15), l’appellante ha rispettivamente lamentato: « OMESSA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL RICORRENTE », « OMESSA MOTIVAZIONE DELLA INCIDENZA SUL PAESAGGIO » e omessa motivazione « SUGLI ELEMENTI DEL CONTESTO CIRCOSTANTE ».
11.1. Tali motivi vanno vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione fattuale e logica, tale che essi costituiscono di fatto un’unica complessiva censura.
12. Siffatte doglianze sono fondate.
12.1. Va premesso che le valutazioni tecniche, frutto del potere discrezionale dell’amministrazione, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e abnormità.
12.2. Ciò posto, dagli atti e dalle fotografie versate in atti (anche dall’amministrazione statale) emerge che l’intervento effettuato consiste nell’installazione di 206 pannelli fotovoltaici per 350 metri quadrati su un lastrico solare di una clinica in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Detti pannelli sono posizionati orizzontalmente in guisa da costituire, con un lieve rilievo, una superficie percepita come unitaria.
La Soprintendenza ha ritenuto tale copertura non omogenea con le caratteristiche architettoniche e la composizione dell’edificio su cui insiste e con analoghi elementi del contesto circostante, essendo gli edifici vicini privi di simili impianti fotovoltaici, con la conseguenza che l’impianto (percepibile visivamente dai luoghi retrostanti e sopraelevati) renderebbe l’edificio eccentrico rispetto al panorama collinare circostante, tutelato dal vincolo paesaggistico.
12.3. Il Collegio reputa che il parere negativo sia affetto da palese travisamento dei fatti, illogicità e carenza motivazionali e, pertanto, pienamente sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Delle immagini fotografiche in atti emerge con adeguata evidenza che i pannelli fotovoltaici non rappresentano un elemento di disturbo visivo, ma s’inseriscono senza alcuna fastidiosa frattura visiva nel paesaggio circostante, che non viene minimamente leso nella propria proiezione estetica a fronte di un notevole utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Al riguardo si osserva, in particolare, che:
a) il contesto architettonico circostante è ictu oculi non del tutto omogeneo, né per colori, né per stili, né per tecniche costruttive e materiali, né per periodi di edificazione dei vari edifici;
b) i pannelli non generano nuovi volumi e nuovi superfici utili;
c) l’impianto installato non è lesivo degli elementi estetici del paesaggio circostante, apparendo scientemente progettato per essere armonico al panorama;
d) in particolare, sotto l’aspetto cromatico i pannelli non sono di tipo riflettente e sono di un colore grigio-verde, neutro e compatibile con il paesaggio cielo-mare, considerato che altri lastrici solari circostanti hanno colori variegati e supportano antenne televisive;
e) i pannelli sono complanari al lastrico solare e non rialzati in senso inclinato rispetto al piano, integrandosi, per tal via, con le coperture ugualmente piane di svariati fabbricati circostanti;
f) la loro posizione lievemente arretrata rispetto alla copertura piana e il loro spessore esiguo li rende palesemente non visibili dai fabbricati con piani non sopraelevati rispetto ad esso, né, tanto meno dalle strade circostanti;
g) essi sono visibili, con coni visuali minime, soltanto da edifici più distanti posti in posizione collinare più alta e soltanto da alcuni ridotti affacci stradali nella medesima posizione sovrastante.
Ne consegue che non vi è prova di alcuna incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, che, anzi, appaiono rispettose della sua estetica.
Specificamente, per quanto sopra evidenziato, non emergono evidenze atte a sostenere che l’intervento, come affermato dalla Soprintendenza, « altera la percezione consolidata e le caratteristiche intrinseche, producendo, di fatto, una diminuzione della sua qualità paesaggistica » e « non si integra nel contesto, tendendo piuttosto a distinguersi all’interno dello stesso per contrasto netto a causa del suo carattere estensivo di natura industriale, del tutto alieno ed indifferente alle caratteristiche architettoniche specifiche del paesaggio storico urbano collinare napoletano per dimensione, forma, materiali ».
Pertanto il parere della Soprintendenza è motivato mediante la descrizione di una piattaforma fattuale generica, astratta e divergente dal concreto dato reale, sicché tale travisamento dei fatti inficia irrimediabilmente e in radice la ragionevolezza della motivazione tecnica, che è manifestamente contrastante con lo stato dei luoghi e l’assenza di alcun disturbo visivo sia per la posizione dell’impianto, sia per la sua peculiare conformazione.
Tale discrasia impinge altresì sulla logicità e sull’esaustività della motivazione, che per essere congrua deve basarsi sugli specifici elementi del caso concreto, considerato che la presenza di un vincolo paesaggistico non esclude di per sé qualsivoglia tipo d’intervento [e in particolare l’installazione di pannelli fotovoltaici, diretti in ultima analisi anch’essi alla tutela dell’ambiente, sia nella sua declinazione biologica e generale sia in quella estetica e inerente a un luogo specifico, « in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistic i» (Con. Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696; cfr. in senso analogo Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201], dovendosi all’uopo richiedere il parere all’autorità posta a presidio del vincolo, la quale deve vagliare la compatibilità dell’opera in modo aderente alle peculiari caratteristiche della fattispecie, il che non è avvenuto nella vicenda in esame, dove si è fornito un preclusivo giudizio astratto e aprioristico e conseguentemente carente sul piano motivazionale, laddove, invece, « le motivazioni dell’eventuale diniego (…) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3696/2020 e n. 1201/2016 cit.).
12.4. Ne discende che il parere è illegittimo per eccesso di potere rinvenibile negli indici sintomatici del travisamento dei fatti nonché dell’illogicità e della carenza motivazionale e di conseguenza è illegittimo anche il provvedimento di rigetto che ne ha fatto doverosa applicazione.
13. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento e degli atti indicati al paragrafo 1.
14. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7215 del 2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla i provvedimenti e gli atti ivi impugnati e indicati nel paragrafo 1 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO