Art. 33.
Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi puo' ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza - entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi puo' ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.