CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI LI, nato in [...] il [...] (CUI 05QGBDF) avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere HE OM;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di LI BI avverso la sentenza del 10 maggio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LI BI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che l’impugnazione proposta dal suo difensore, Avv. IA Di MA, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3234 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 24 maggio 2021, come risulta da apposita certificazione da questa rilasciata, cosicché l’impugnazione della sentenza di primo grado con motivazione contestuale doveva ritenersi tempestivamente proposta. Era stata proposta impugnazione dai due difensori di fiducia, ciascuno con un proprio atto di appello. Quanto all’atto di appello firmato dall’avv. IA Di MA, la Corte di appello ha affermato che su di esso non è annotata la data del deposito e che la cancelleria del Tribunale aveva formato apposito fascicolo ai sensi dell’art. 164, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e sul fascicolo era annotato che l’impugnazione era stata regolarmente presa in carico al n. 1706 del 2001 in data 24 giugno 2021; in assenza di altre indicazioni doveva, quindi, ritenersi che la impugnazione fosse stata proposta il 24 giugno 2021 e quindi tardivamente, essendo la sentenza di primo grado stata emessa con motivazione contestuale il 10 maggio 2021. Quanto all’atto di appello dell’Avv. Amelia Montecuollo, anch’esso non recava il timbro della data del suo deposito e neppure era stato formato il fascicolo dell’impugnazione. Sostiene il ricorrente che la mancanza sugli atti di appello della data del loro deposito non era a lui addebitabile e le impugnazioni non potevano essere dichiarate inammissibili in mancanza dell’accertamento della data di loro presentazione. Dagli accertamenti svolti dal difensore risulta, invece, che l’appello dell’Avv. IA Di MA è stato depositato il 24 maggio 2021, ossia tempestivamente, e che la data del 24 giugno 2021 riportata sul fascicolo dell’impugnazione è il risultato di un errore materiale di trascrizione ad opera dell’operatore di cancelleria, come emerge dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale ed allegata al ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto non è prescritta dall'art. 582 cod. proc. pen. ad substantiam, bensì soltanto quale prova della tempestività dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata aliunde, purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, 3 Colonna, Rv. 261141 - 01). Nel caso di specie, dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli risulta che, sebbene sull’atto di appello sottoscritto dall’Avv. IA Di MA non risulti apposto il timbro con la data del suo deposito, lo stesso è pervenuto al Tribunale di napoli in data 24 maggio 2021 e deve, quindi ritenersi tempestivo. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente HE OM ZI OS AN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere HE OM;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di LI BI avverso la sentenza del 10 maggio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LI BI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che l’impugnazione proposta dal suo difensore, Avv. IA Di MA, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3234 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 24 maggio 2021, come risulta da apposita certificazione da questa rilasciata, cosicché l’impugnazione della sentenza di primo grado con motivazione contestuale doveva ritenersi tempestivamente proposta. Era stata proposta impugnazione dai due difensori di fiducia, ciascuno con un proprio atto di appello. Quanto all’atto di appello firmato dall’avv. IA Di MA, la Corte di appello ha affermato che su di esso non è annotata la data del deposito e che la cancelleria del Tribunale aveva formato apposito fascicolo ai sensi dell’art. 164, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e sul fascicolo era annotato che l’impugnazione era stata regolarmente presa in carico al n. 1706 del 2001 in data 24 giugno 2021; in assenza di altre indicazioni doveva, quindi, ritenersi che la impugnazione fosse stata proposta il 24 giugno 2021 e quindi tardivamente, essendo la sentenza di primo grado stata emessa con motivazione contestuale il 10 maggio 2021. Quanto all’atto di appello dell’Avv. Amelia Montecuollo, anch’esso non recava il timbro della data del suo deposito e neppure era stato formato il fascicolo dell’impugnazione. Sostiene il ricorrente che la mancanza sugli atti di appello della data del loro deposito non era a lui addebitabile e le impugnazioni non potevano essere dichiarate inammissibili in mancanza dell’accertamento della data di loro presentazione. Dagli accertamenti svolti dal difensore risulta, invece, che l’appello dell’Avv. IA Di MA è stato depositato il 24 maggio 2021, ossia tempestivamente, e che la data del 24 giugno 2021 riportata sul fascicolo dell’impugnazione è il risultato di un errore materiale di trascrizione ad opera dell’operatore di cancelleria, come emerge dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale ed allegata al ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto non è prescritta dall'art. 582 cod. proc. pen. ad substantiam, bensì soltanto quale prova della tempestività dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata aliunde, purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, 3 Colonna, Rv. 261141 - 01). Nel caso di specie, dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli risulta che, sebbene sull’atto di appello sottoscritto dall’Avv. IA Di MA non risulti apposto il timbro con la data del suo deposito, lo stesso è pervenuto al Tribunale di napoli in data 24 maggio 2021 e deve, quindi ritenersi tempestivo. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente HE OM ZI OS AN IC