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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1397/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
OR EN, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5002/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento con sentenza n. 111/2025 depositata il 22.1.2025 - decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 07120240006506535, notificata il 16.4.2024, relativa ad indebita compensazione del credito R&S per
€ 754.812,00 e di imposta per attività di ricerca e sviluppo per € 226.443,60, oltre sanzioni per € 22.644,36 ed interessi per € 72.531,36, per un totale di € 1.078.789,73, per l'anno di imposta 2020 – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. A sostegno della decisione, la Corte di primo grado ha rilevato che nelle more del giudizio, l'Agenzia aveva provveduto ad annullare l'atto impositivo in autotutela ed aveva annullato la partita di ruolo, depositando il relativo provvedimento di sgravio n. prot. 2024S607976 in data
10.12.2024. La Corte sannita ha quindi posto le spese del giudizio “a carico delle parti che le hanno anticipate a norma dell'art. 46 co. 1 d.lgs. 546/1992”.
Dolendosi della compensazione delle spese, la società contribuente ha proposto appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate e, all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente-appellante critica la disposta compensazione delle spese rilevando l'insussistenza dei relativi presupposti di legge (soccombenza reciproca;
gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate;
vittoria basata su documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio) e ricostruisce a pag. 2 del gravame tutta la scansione temporale della vicenda, evidenziando la lentezza dell'Ufficio nell'emettere l'atto di annullamento in autotutela, avendo fatto trascorrere quasi un anno dalla presentazione della dichiarazione integrativa e dall'istanza di autotutela.
L'appello è infondato.
“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025).
Nel caso in esame, non era di certo ravvisabile una invalidità originaria del primo provvedimento adottato dall'amministrazione perché il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio aveva effettivamente evidenziato una erronea indicazione, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, del credito nel quadro RU, indicazione poi emendata dalla contribuente con successiva dichiarazione integrativa (cfr. richiesta di estinzione del giudizio formulata dall'Agenzia delle Entrate, ove si dà atto che “l'attività del contribuente, tradottasi nella presentazione della dichiarazione integrativa (sanante), è avvenuta in epoca successiva al controllo automatizzato ex art. 36 bis posto a base della cartella impugnata”), errore che aveva pienamente giustificato l'iniziativa del Fisco. Né può ravvisarsi negligenza dell'Amministrazione Finanziaria a cui – per il carico di lavoro da evadere e la necessità dei controlli nell'istruzione della pratica soprattutto per la notevole rilevanza delle somme in gioco – non può imporsi il rispetto di termini brucianti.
In conclusione, la scelta della compensazione delle spese del giudizio di primo grado deve, secondo l'apprezzamento di questa Corte di merito, ritenersi corretta e quindi l'appello va respinto, ma la necessità di integrare la motivazione del primo giudice costituisce una grave ragione per compensare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
OR EN, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5002/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento con sentenza n. 111/2025 depositata il 22.1.2025 - decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 07120240006506535, notificata il 16.4.2024, relativa ad indebita compensazione del credito R&S per
€ 754.812,00 e di imposta per attività di ricerca e sviluppo per € 226.443,60, oltre sanzioni per € 22.644,36 ed interessi per € 72.531,36, per un totale di € 1.078.789,73, per l'anno di imposta 2020 – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. A sostegno della decisione, la Corte di primo grado ha rilevato che nelle more del giudizio, l'Agenzia aveva provveduto ad annullare l'atto impositivo in autotutela ed aveva annullato la partita di ruolo, depositando il relativo provvedimento di sgravio n. prot. 2024S607976 in data
10.12.2024. La Corte sannita ha quindi posto le spese del giudizio “a carico delle parti che le hanno anticipate a norma dell'art. 46 co. 1 d.lgs. 546/1992”.
Dolendosi della compensazione delle spese, la società contribuente ha proposto appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate e, all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente-appellante critica la disposta compensazione delle spese rilevando l'insussistenza dei relativi presupposti di legge (soccombenza reciproca;
gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate;
vittoria basata su documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio) e ricostruisce a pag. 2 del gravame tutta la scansione temporale della vicenda, evidenziando la lentezza dell'Ufficio nell'emettere l'atto di annullamento in autotutela, avendo fatto trascorrere quasi un anno dalla presentazione della dichiarazione integrativa e dall'istanza di autotutela.
L'appello è infondato.
“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025).
Nel caso in esame, non era di certo ravvisabile una invalidità originaria del primo provvedimento adottato dall'amministrazione perché il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio aveva effettivamente evidenziato una erronea indicazione, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, del credito nel quadro RU, indicazione poi emendata dalla contribuente con successiva dichiarazione integrativa (cfr. richiesta di estinzione del giudizio formulata dall'Agenzia delle Entrate, ove si dà atto che “l'attività del contribuente, tradottasi nella presentazione della dichiarazione integrativa (sanante), è avvenuta in epoca successiva al controllo automatizzato ex art. 36 bis posto a base della cartella impugnata”), errore che aveva pienamente giustificato l'iniziativa del Fisco. Né può ravvisarsi negligenza dell'Amministrazione Finanziaria a cui – per il carico di lavoro da evadere e la necessità dei controlli nell'istruzione della pratica soprattutto per la notevole rilevanza delle somme in gioco – non può imporsi il rispetto di termini brucianti.
In conclusione, la scelta della compensazione delle spese del giudizio di primo grado deve, secondo l'apprezzamento di questa Corte di merito, ritenersi corretta e quindi l'appello va respinto, ma la necessità di integrare la motivazione del primo giudice costituisce una grave ragione per compensare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.