Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1397
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte ritiene che la compensazione delle spese sia corretta, in quanto non era ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto impositivo né negligenza dell'amministrazione. Tuttavia, la necessità di integrare la motivazione del primo giudice costituisce ragione per compensare anche le spese del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1397
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo