Art. 91.
Nei servizi utili agli effetti della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati nelle scuole mantenute dai Comuni indicati nel precedente articolo 90.
Nei servizi utili agli effetti della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati nelle scuole mantenute dai Comuni indicati nel precedente articolo 90.