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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2032/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2032/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO SARA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA OSLAVIA, 7 00195 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PERSIANI MATTIA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
A. BERTOLONI, 44 00197 ROMA;
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA e domiciliato in Roma, CP_2
Via Cesare Beccaria 29 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1333 del 9.2.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 oltre che l' e ha chiesto al Giudice
[...] Controparte_4 di accertare le mansioni superiori di programmista regista di livello A o, in subordine, di livello 1, secondo la classificazione del personale prevista dai C.C.N.L. per i dipendenti Controparte_5
Contr
e, per l'effetto, condannare la l pagamento in favore della ricorrente, a far data dal
[...] marzo 2006 delle differenze retributive maturate e maturande.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 che resisteva al ricorso.
Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2023 ha rigettato il ricorso con il seguente dispositivo:
“Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , sulla base di cinque motivi: Parte_1
Con il primo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione delle declaratorie contrattuali contenute nei CCL di categoria applicabili al caso di specie tempo per tempo. Contraddittorietà della sentenza, violazione di legge e falsa applicazione in relazione all'art. 116 c.p.c., per avere il primo Cont giudice individuato caratteristiche non previste dai CCL per l'inquadramento superiore richiesto”.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe introdotto e utilizzato dei requisiti non previsti dai
CCNL per l'inquadramento superiore richiesto (Livello A o Livello 1), basando il rigetto sull'idea che il conseguimento del livello apicale dipenda dalla tipologia di programma (es. non programmi culturali o di "nicchia", ma trasmissioni di prima serata, con elevato audience e budget di spesa rilevante). Così facendo avrebbe sminuito il lavoro dell'appellante per programmi che invece sono Contr parte fondamentale del Servizio Pubblico che la tenuta a erogare. In sostanza, l'appellante sostiene che la valutazione della sua professionalità avrebbe dovuto basarsi sulla qualità e complessità delle mansioni svolte (capacità ideative, creative, innovative, e conoscenze specialistiche), e non su elementi esterni come gli ascolti o il budget del programma. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione delle declaratorie contrattuali contenute nei CCL di categoria applicabili al caso di specie tempo per tempo. Contraddittorietà della sentenza, violazione di legge e falsa applicazione in relazione all'art. 116 c.p.c., per aver il primo giudice non valutato correttamente l'attività svolta dalla ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della declaratoria contrattuale”
Avrebbe errato il Giudice nell' aver ritenuto che la ricorrente non godesse di autonomia decisionale sufficiente, solo perché collaborava in gruppo o si interfacciava con il capo progetto (figure necessarie in una produzione complessa), e non fosse autrice e regista dell'intero programma.
Con il terzo motivo lamenta “Violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., in quanto erroneamente il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle deduzioni di controparte senza tener conto delle controdeduzioni e delle allegazioni della parte odierna appellante. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione art. 115 c.p.c.”
Contesta la scelta del Giudice di porre a fondamento della propria decisione quasi esclusivamente le Contr deduzioni della ignorando le controdeduzioni e le allegazioni della ricorrente (molte delle quali non contestate da controparte) e non esaminando con attenzione la documentazione prodotta.
Con il quarto motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei titoli di testa e di coda dei programmi televisivi tenuto Cont conto anche delle disposizioni interne .
L'appellante afferma che i titoli di testa e di coda elencano le figure apicali (regista, autore, produttore Cont esecutivo, curatore) e che, in base a una circolare interna el 2000, la citazione nei titoli è riservata alle professionalità con compiti di tipo artistico-produttivo (escludendo quelle amministrative/organizzative), a riprova della loro importanza ai fini dell'inquadramento.
Con il quinto motivo lamenta “Violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c.: mancato accoglimento delle istanze istruttorie e mancata motivazione sul punto”.
Si è costituita in persona del Direttore della Direzione Affari Controparte_6
Legali e deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni. Controparte_7
Si è costituito l riportandosi alle difese di primo grado CP_2
All'udienza odierna del 19 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza. L'appello è infondato.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto complessivamente volti a ribaltare il giudizio del Tribunale sul paventato assolvimento di mansioni superiori.
Come insegna la consolidata giurisprudenza in materia, l'accertamento della qualifica segue un processo a tre fasi a cui il giudice deve analiticamente attenersi. Nello specifico, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. del 28 aprile 2015 n. 8589 ; 27 settembre 2010, n.20272; 30 ottobre 2008, n. 26234).
Ciascuna di queste tre fasi pone dei problemi diversi in relazione alle caratteristiche specifiche della vicenda su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi, così come è inevitabile che siano le allegazioni delle parti a caratterizzare l'accertamento in concreto necessario.
In merito alla prima delle tre fasi sopra indicate, vanno ricostruite le mansioni svolte dall'appellante nel periodo oggetto di domanda.
L'appellante ha affermato che:
tra marzo 2006 e gennaio 2008 ha curato circa 70 servizi per la rubrica "Art Defend";
nello stesso periodo, tra il 2006 e il 2008, ha partecipato come autrice e regista ai documentari "Sulle sponde del Blues – La musica del diavolo a Roma" (luglio 2006) e "Teatro età dell'Innocenza" (2007);
dal gennaio 2008 all'agosto 2009, ha lavorato per "GAP Generazione alla Prova" (Rai Tre), svolgendo la regia dei servizi filmati per due puntate: "Fuitavenne e' Napule" e "Arte per Tutti";
nel periodo tra gennaio 2008 e agosto 2010, è stata regista dei servizi esterni e ha collaborato alla regia da studio per "Teatro in Corto" (Rai Educational, Rai Uno);
a giugno 2009 ha lavorato al documentario "Pinter's Tales" (Rai Educational);
nel 2010, per "Atto Unico" (Rai Educational, Rai Uno, Rai Quattro), ha svolto la funzione di regista televisiva per la piece teatrale "Anime in Pena";
nella stagione 2010/2011, ha curato la regia dei servizi filmati e delle interviste di "TV TALK" (Rai
Educational, Rai Tre) in 38 puntate;
a settembre 2011, per il programma "Res" ("18 Ottobre 1961 Una Storia Italiana", Rai Storia, Rai
Educational), è stata autrice e regista del documentario sui 50 anni di Telespazio;
tra gennaio 2012 e febbraio 2013, ha lavorato come regista e co-autrice in undici puntate dedicate agli Anni '80 del programma "ITALIA IN 4D" (Rai Educational, Rai Storia, Rai Tre);
dal febbraio 2013 al gennaio 2014, nell'ambito della rubrica "Memoria" ("R.A.M. Ricerca Archivio
Memoria", , Rai Storia), ha svolto il ruolo di autrice, regista e curatrice, realizzando dieci CP_8 mini-documentari;
tra febbraio e luglio 2014, ha curato e realizzato tutte le interviste agli storici per il progetto "Grande
Guerra" (20 DVD in collaborazione con il Corriere della Sera, Rai Storia);
nel periodo settembre-ottobre 2014, ha lavorato come regista e autrice di due servizi per il sito web di Rai Storia;
nel 2015, per "Italiani" ( , Rai Storia), ha realizzato due documentari su e CP_8 Persona_1
ricoprendo il ruolo di autrice e regista;
Persona_2
tra settembre e dicembre 2015, ha lavorato come autrice ai servizi relativi alla Guerra Iraq-Iran nello speciale "Nel nome di Allah? Islam tra fede e politica" del programma "Il Tempo e la Storia" (
[...]
, Rai Tre, Rai Storia); CP_8
nello stesso anno, per "1939-1945 II Guerra Mondiale" (20 DVD in collaborazione con il Corriere della Sera, Rai Storia), ha realizzato quattro puntate come autrice e regista;
tra ottobre 2016 e marzo 2018, nel programma "Italiani" (Rai Cultura, Rai Storia), ha realizzato quattro puntate dedicate ad , e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
[...]
nel 2018, per "Voci di una Terra, Basilicata" ( , Rai Storia), ha svolto il ruolo di autrice CP_8 della trasmissione e autrice e regista del documentario "Terra tra due mari";
Cont dal 2019 e tutt'ora, per "Italiani" (Rai Cultura, toria), sta realizzando due documentari dedicati a quattro premi Nobel per la medicina ( e Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
) e una puntata sul dottor Per_10 Persona_11
Contr Rispetto alle mansioni così ricostruite nell'atto di appello, la ha mosse delle contestazioni parziali, volte non a disconoscerle in radice ma a ridimensionarle. In particolare, la società evidenzia i ridotti poteri di autonomia decisionale all'interno dei singoli programmi e l'apporto creativo della appellante, anche in ragione della presenza di personale responsabile di livello superiore. Nello specifico la società ha evidenziato che:
a) per la trasmissione ART NEWS, ha collaborato sotto la responsabilità della signora Parte_2
b per la trasmissione NI NS ha collaborato sotto la direzione dei signori
[...]
e della signora Per_12 Controparte_9 Parte_3 Persona_13 Parte_2
c) per la trasmissione ATTO UNIVO sotto la direzione di Persona_14
d) per la trasmissione TEATRO IN CORTO sotto la direzione dei signori Persona_15 Per_16
e ;
[...] Controparte_10
e) per la trasmissione TV TALK sotto la direzione del signor Persona_17
f) per la trasmissione RES sotto la direzione dei signori e Persona_18 Persona_19
g) per la trasmissione ITALIA 4D sotto la direzione dei signori e Persona_18 Persona_20
[...]
h) per le altre trasmissioni non ha eseguito prestazioni da sola, ma ha soltanto partecipato a gruppi di lavoro.
Vi è dunque una sostanziale coincidenza da un punto di vista formale, ma le due ricostruzioni differiscono profondamente in relazione all'ampiezza dei poteri di autonomia decisionale, capacità innovativa e rilevanza degli incarichi.
In relazione al lavoro svolto, a fronte di queste due ricostruzioni solo parzialmente coincidenti, occorre partire dalla considerazione (tratta dalle stesse allegazioni dell'appellante) che si tratta di una attività lavorativa eterogenea nel tipo di programmi curati, coinvolgente un periodo di oltre 12 anni e numerose trasmissioni differenti.
Il primo aspetto che viene in evidenza allora è l'assenza di una trasmissione organicamente e strutturalmente affidata interamente alla , che invece nel periodo in considerazione ha quasi Pt_1 esclusivamente lavorato all'interno di contenitori più ampi (il programma , le produzioni CP_3 sulle due di Rai Storia, TV TALK e ITALIA IN 4D per citarne alcuni), cambiando, spesso di Pt_4 anno in anno, programma (curandone solo una parte).
Si tratta di una circostanza già evidenziata dal giudice di prime cure e che in questa sede deve essere valorizzata al fine di meglio contestualizzare l'apporto creativo e decisionale dell'appellante.
Trattandosi di segmenti di trasmissioni più ampie, i contributi della non potevano che seguire Pt_1 la linea stilistica e le indicazioni generali proveniente dai responsabili dei programmi in questione, così limitando la capacità innovativa e riducendo la complessità delle mansioni.
Va dunque dato seguito a quanto già affermato dal Tribunale sulla limitata autonomia dell'appellante, dovendo la stessa sempre coordinarsi con il gruppo di lavoro e soprattutto con la figura del capo progetto, soggetto che assolveva alla funzione di responsabile editoriale e organizzativo e che gestiva tutti gli aspetti tecnici e organizzativi. Che detti programmi avessero un capo progetto e anche altri autori, oltre ad essere evidente dalle stesse allegazioni dell'appellante (nella parte in cui dichiara di occuparsi di segmenti o di singole puntante implicitamente ammette che vi fosse una attività di coordinamento tra i vari autori e registi) è provato dalla documentazione allegata in primo grado Contr dalla schede tecniche allegato 14 parte resistente in primo grado).
L'appellante, è bene ribadirlo, pur non avendo dedotto nulla in ordine ai suoi rapporti con il responsabile del progetto e con gli altri autori del programma, ha spesso dedotto di essere stata
“coautrice” o che si era limitata a formulare “proposte” ovvero che “collaborava” e “coordinava” e
“decideva in sinergia”, e quindi mai da sola, così confermando che non aveva l'autonomia operativa e decisionale propria delle qualifiche superiori rivendicate.
Quanto poi all'argomento utilizzato dal Tribunale, molto criticato da parte appellante, secondo cui
“si tratta di programmi di nicchia, destinati ad una fascia limitata di pubblico che non hanno le caratteristiche delle produzioni complesse del tipo destinato alle reti generaliste e con un budget economico limitato, non attivando la pubblicità che costituisce un provento economico importante Cont anche per la , osserva la Corte quanto segue. È vero che la natura culturale o “di nicchia” di un programma, così come i suoi dati di share non possono essere eccessivamente valorizzati per trarre argomenti decisivi sulla complessità della produzione o il grado di difficoltà tecnico. Ed è altrettanto vero che in un certo senso è proprio compito istituzionale e nobilissimo del Servizio Pubblico quello di riversare energie, tecniche, costi e apporti qualitativi di livello eccelso anche in produzioni
“minori” non in grado di fornire una resa pari all'investimento. Del resto, sono proprio tali programmi
“antieconomici” a fondare l'esigenza di un servizio multimediale a carico della collettività, che non si alimenti unicamente (e quindi dipenda) dai proventi pubblicitari.
Tuttavia, è altrettanto vero che nel ricostruire le mansioni del lavoratore e, soprattutto, il grado di complessità, non si può non considerare l'oggettivo sforzo che ciascun tipo di trasmissione richiede.
Le trasmissioni “da prima serata”, che l'appellante evoca spesso nel suo atto come metro di paragone, spesso richiedono anche un notevole sforzo tecnico, trattandosi di trasmissioni dal vivo, con numerosi partecipanti, che durano magari diverse ore. Di contro, molte delle trasmissioni curate dalla appellante non prevedono la regia dal vivo, né sono un contenitore di momenti tra loro diversi (come quelle del genere “varietà”). Spesso le trasmissioni in questione si caratterizzano per essere la rielaborazione di filmati di archivio (come per le trasmissioni dal taglio storico) o la preparazione di interviste su temi ben precisi, o ancora filmati della durata complessiva di poche decine di minuti.
Se dunque da un lato è vero che il taglio culturale o di nicchia non è indice atto ad escludere l'alta complessità, dall'altro lato non è nemmeno, da solo, sufficiente per riconoscere tale complessità. In Cont tal senso, l'accordo sindacale di rinnovo del CCL el dell'11 aprile 2018 espressamente prevede che ai fini della individuazione della complessità di un programma sono rilevanti sia “le risorse coinvolte”, sia “il budget assegnato”, sia “la fascia oraria di programmazione” (pag. 73, lett. d] di quel contratto).
Per le stesse ragioni è poco rilevante che nei titoli di testa o di coda spesso vi fosse il nome della come “regista” posto che non è in discussione il suo ruolo in quanto tale ma la Pt_1 complessità/autonomia delle mansioni di regia in concreto svolte.
Così ricostruite le mansioni in concreto svolte è possibile adesso confrontarle con le categorie contrattuali astrattamente applicabili:
I Contratti Collettivi RAI 2000, e 2004-2007 prevedono che al Livello A, inquadramento preteso dalla appellante in via principale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative
e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società.
Profili esemplificativi: – Funzionario – Programmista-regista
I medesimi Contratti Collettivi prevedono invece che al Livello I preteso in via subordinata dalla ricorrente : “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione (Coordinatore) – Annunciatore – Direttore di
Produzione – Impiegato – Montatore – Operatore di ripresa (Direttore Fotografia) – Ottimizzatore-
Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo – Tecnico – Tecnico della Produzione –
Tecnico ICT. I citati Contratti Collettivi prevedono che al 3° livello riconosciuto dalla RAI: “ Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione – Annunciatore – Arredatore – Assistente ai programmi – Assistente alla regia – Consulente musicale – Costumista – Documentatore – Impiegato
– Montatore – Operatore di ripresa – Organizzatore-Ispettore di produzione – Ottimizzatore-
Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo – Tecnico – Tecnico ICT”
Individuati i profili contrattualmente rilevanti si può dunque concludere con il raffronto tra le mansioni svolte e l'inquadramento richiesto.
Contr Occorre innanzitutto una considerazione di sistema: la programmazione è per sua natura sconfinata, coinvolgendo numerosi programmi, canali TV, web e via dicendo. È chiaro, dunque, che sotto un'unica denominazione (regista o programmista-regista) vi rientrano professionalità tra loro notevolmente diverse, e incarichi di diversa difficoltà e complessità. Il fatto che i diversi livelli contrattuali previsti dal CCNL ripresentino per ciascun livello la figura del programmista-regista non
è un caso o una deficienza lessicale ma indica proprio questo: sotto la definizione di “regista” possono rientrarvi mansioni nella pratica diverse per importanza, autonomia e complessità. Del resto, anche nel diritto dei contratti di lavoro vi è una componente (meno incidente, sì, ma presente) di autonomia negoziale insindacabile che spesso si rivela necessaria per inquadrare correttamente nella sostanza figure formalmente difficili da distinguere.Le mansioni dell'appellante, per come precedentemente indicate, risultano conformi all'attuale livello contrattuale (terzo). I livelli successivi prevedono “la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative ovvero mansioni specialistiche non solo per natura ma anche per ampiezza”. L'ampiezza delle mansioni è in particolare deficitaria se raffrontata con gli incarichi ricoperti dall'appellante, alla quale ben si attaglia il terzo livello, il quale richiede pur sempre “notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”. Il che, è appena il caso di ribadirlo,
è perfettamente conforme con la realizzazione di materiale di altissimo pregio tecnico e culturale, senza che da ciò ne derivi automaticamente un differente livello contrattuale. D'altronde anche sotto il profilo dell'onere della prova mancano delle costanti e puntuali allegazioni di elementi concreti, sostanziali e non formali (come i titoli di coda) da cui si ricava inequivocabilmente il grado di autonomia, creatività e potere decisionale richiesto dagli inquadramenti paventati. L'appellante si è spesso limitata a dedurre genericamente che si trattava di attività complesse, limitandosi poi a formulare espressioni generiche (“autrice, regista, predispone il copione e la scaletta, partecipazione a riunioni”, ecc.) che descrivono le mansioni di qualsiasi programmista regista e, quindi, anche di chi, come lei, è inquadrato come programmista regista di 3° livello.
Non può nemmeno riconoscersi, come chiesto per la prima volta in via subordinata all'odierna udienza, il livello 2, che prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.”. Il discrimine, rispetto al terzo livello, va individuato nella discrezionalità richiesta dal secondo livello. Ancora una volta, tuttavia, si pone un problema di deficit probatorio, assodato che non basta la formale qualifica di “regista”, quantunque riconosciuta nei titoli di coda, ma serve una sostanziale dimostrazione dell'esercizio di quei poteri creativo-decisionali che rendono la prestazione (già di per sé complessa) ulteriormente qualificante.
Ben più ampio e approfondito avrebbe dovuto essere il materiale probatorio da cui dedurre l'effettivo ruolo dell'appellante all'interno dei programmi, anche considerato l'ampio segmento temporale oggetto di domanda. La qualifica superiore non può essere un automatismo, né, in un caso del genere, può dedursi unicamente dai titoli che, come detto, poco dicono dell'effettivo ruolo creativo/decisionale del programmista-regista.
Manca, quindi, l'allegazione di fatti effettivamente avvenuti dai quali poter desumere il livello e l'ampiezza dell'autonomia e delle responsabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Vi è infine poi un ulteriore elemento fondamentale a giudizio della Corte. Anche a voler riconoscere tale livello di complessità rispetto ad alcuni degli incarichi ricoperti, come ad esempio il magazine
“Memoria” (all. 17a, uno dei pochi per cui l'allegazione supera il mero deposito dei video e degli screenshot dei titoli) difetta senza dubbio il requisito della necessaria prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori (v. ex multis Cass. 30580/2019).
In conclusioni, all'esito del giudizio trifasico caratteristico per il riconoscimento di mansioni superiori, i primi quattro motivi di appello vanno rigettati.
Anche il quinto ed ultimo motivo non può essere accolto. L'appellante ha meramente reiterato le istanze istruttorie di primo grado senza confrontarsi con la pronuncia di primo grado che non solo le ha motivatamente disattese ma funge essa stessa da argine logico ad una mera riproposizione che non tenga conto dell'apporto innovativo costituito dalla motivazione di primo grado. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza, con le precisazioni anzidette, confermata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata liquidate in euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% e nei confronti dell' CP_2 liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2032/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO SARA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA OSLAVIA, 7 00195 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PERSIANI MATTIA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
A. BERTOLONI, 44 00197 ROMA;
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA e domiciliato in Roma, CP_2
Via Cesare Beccaria 29 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1333 del 9.2.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 oltre che l' e ha chiesto al Giudice
[...] Controparte_4 di accertare le mansioni superiori di programmista regista di livello A o, in subordine, di livello 1, secondo la classificazione del personale prevista dai C.C.N.L. per i dipendenti Controparte_5
Contr
e, per l'effetto, condannare la l pagamento in favore della ricorrente, a far data dal
[...] marzo 2006 delle differenze retributive maturate e maturande.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 che resisteva al ricorso.
Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2023 ha rigettato il ricorso con il seguente dispositivo:
“Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , sulla base di cinque motivi: Parte_1
Con il primo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione delle declaratorie contrattuali contenute nei CCL di categoria applicabili al caso di specie tempo per tempo. Contraddittorietà della sentenza, violazione di legge e falsa applicazione in relazione all'art. 116 c.p.c., per avere il primo Cont giudice individuato caratteristiche non previste dai CCL per l'inquadramento superiore richiesto”.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe introdotto e utilizzato dei requisiti non previsti dai
CCNL per l'inquadramento superiore richiesto (Livello A o Livello 1), basando il rigetto sull'idea che il conseguimento del livello apicale dipenda dalla tipologia di programma (es. non programmi culturali o di "nicchia", ma trasmissioni di prima serata, con elevato audience e budget di spesa rilevante). Così facendo avrebbe sminuito il lavoro dell'appellante per programmi che invece sono Contr parte fondamentale del Servizio Pubblico che la tenuta a erogare. In sostanza, l'appellante sostiene che la valutazione della sua professionalità avrebbe dovuto basarsi sulla qualità e complessità delle mansioni svolte (capacità ideative, creative, innovative, e conoscenze specialistiche), e non su elementi esterni come gli ascolti o il budget del programma. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione delle declaratorie contrattuali contenute nei CCL di categoria applicabili al caso di specie tempo per tempo. Contraddittorietà della sentenza, violazione di legge e falsa applicazione in relazione all'art. 116 c.p.c., per aver il primo giudice non valutato correttamente l'attività svolta dalla ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della declaratoria contrattuale”
Avrebbe errato il Giudice nell' aver ritenuto che la ricorrente non godesse di autonomia decisionale sufficiente, solo perché collaborava in gruppo o si interfacciava con il capo progetto (figure necessarie in una produzione complessa), e non fosse autrice e regista dell'intero programma.
Con il terzo motivo lamenta “Violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., in quanto erroneamente il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle deduzioni di controparte senza tener conto delle controdeduzioni e delle allegazioni della parte odierna appellante. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione art. 115 c.p.c.”
Contesta la scelta del Giudice di porre a fondamento della propria decisione quasi esclusivamente le Contr deduzioni della ignorando le controdeduzioni e le allegazioni della ricorrente (molte delle quali non contestate da controparte) e non esaminando con attenzione la documentazione prodotta.
Con il quarto motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei titoli di testa e di coda dei programmi televisivi tenuto Cont conto anche delle disposizioni interne .
L'appellante afferma che i titoli di testa e di coda elencano le figure apicali (regista, autore, produttore Cont esecutivo, curatore) e che, in base a una circolare interna el 2000, la citazione nei titoli è riservata alle professionalità con compiti di tipo artistico-produttivo (escludendo quelle amministrative/organizzative), a riprova della loro importanza ai fini dell'inquadramento.
Con il quinto motivo lamenta “Violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c.: mancato accoglimento delle istanze istruttorie e mancata motivazione sul punto”.
Si è costituita in persona del Direttore della Direzione Affari Controparte_6
Legali e deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni. Controparte_7
Si è costituito l riportandosi alle difese di primo grado CP_2
All'udienza odierna del 19 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza. L'appello è infondato.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto complessivamente volti a ribaltare il giudizio del Tribunale sul paventato assolvimento di mansioni superiori.
Come insegna la consolidata giurisprudenza in materia, l'accertamento della qualifica segue un processo a tre fasi a cui il giudice deve analiticamente attenersi. Nello specifico, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. del 28 aprile 2015 n. 8589 ; 27 settembre 2010, n.20272; 30 ottobre 2008, n. 26234).
Ciascuna di queste tre fasi pone dei problemi diversi in relazione alle caratteristiche specifiche della vicenda su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi, così come è inevitabile che siano le allegazioni delle parti a caratterizzare l'accertamento in concreto necessario.
In merito alla prima delle tre fasi sopra indicate, vanno ricostruite le mansioni svolte dall'appellante nel periodo oggetto di domanda.
L'appellante ha affermato che:
tra marzo 2006 e gennaio 2008 ha curato circa 70 servizi per la rubrica "Art Defend";
nello stesso periodo, tra il 2006 e il 2008, ha partecipato come autrice e regista ai documentari "Sulle sponde del Blues – La musica del diavolo a Roma" (luglio 2006) e "Teatro età dell'Innocenza" (2007);
dal gennaio 2008 all'agosto 2009, ha lavorato per "GAP Generazione alla Prova" (Rai Tre), svolgendo la regia dei servizi filmati per due puntate: "Fuitavenne e' Napule" e "Arte per Tutti";
nel periodo tra gennaio 2008 e agosto 2010, è stata regista dei servizi esterni e ha collaborato alla regia da studio per "Teatro in Corto" (Rai Educational, Rai Uno);
a giugno 2009 ha lavorato al documentario "Pinter's Tales" (Rai Educational);
nel 2010, per "Atto Unico" (Rai Educational, Rai Uno, Rai Quattro), ha svolto la funzione di regista televisiva per la piece teatrale "Anime in Pena";
nella stagione 2010/2011, ha curato la regia dei servizi filmati e delle interviste di "TV TALK" (Rai
Educational, Rai Tre) in 38 puntate;
a settembre 2011, per il programma "Res" ("18 Ottobre 1961 Una Storia Italiana", Rai Storia, Rai
Educational), è stata autrice e regista del documentario sui 50 anni di Telespazio;
tra gennaio 2012 e febbraio 2013, ha lavorato come regista e co-autrice in undici puntate dedicate agli Anni '80 del programma "ITALIA IN 4D" (Rai Educational, Rai Storia, Rai Tre);
dal febbraio 2013 al gennaio 2014, nell'ambito della rubrica "Memoria" ("R.A.M. Ricerca Archivio
Memoria", , Rai Storia), ha svolto il ruolo di autrice, regista e curatrice, realizzando dieci CP_8 mini-documentari;
tra febbraio e luglio 2014, ha curato e realizzato tutte le interviste agli storici per il progetto "Grande
Guerra" (20 DVD in collaborazione con il Corriere della Sera, Rai Storia);
nel periodo settembre-ottobre 2014, ha lavorato come regista e autrice di due servizi per il sito web di Rai Storia;
nel 2015, per "Italiani" ( , Rai Storia), ha realizzato due documentari su e CP_8 Persona_1
ricoprendo il ruolo di autrice e regista;
Persona_2
tra settembre e dicembre 2015, ha lavorato come autrice ai servizi relativi alla Guerra Iraq-Iran nello speciale "Nel nome di Allah? Islam tra fede e politica" del programma "Il Tempo e la Storia" (
[...]
, Rai Tre, Rai Storia); CP_8
nello stesso anno, per "1939-1945 II Guerra Mondiale" (20 DVD in collaborazione con il Corriere della Sera, Rai Storia), ha realizzato quattro puntate come autrice e regista;
tra ottobre 2016 e marzo 2018, nel programma "Italiani" (Rai Cultura, Rai Storia), ha realizzato quattro puntate dedicate ad , e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
[...]
nel 2018, per "Voci di una Terra, Basilicata" ( , Rai Storia), ha svolto il ruolo di autrice CP_8 della trasmissione e autrice e regista del documentario "Terra tra due mari";
Cont dal 2019 e tutt'ora, per "Italiani" (Rai Cultura, toria), sta realizzando due documentari dedicati a quattro premi Nobel per la medicina ( e Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
) e una puntata sul dottor Per_10 Persona_11
Contr Rispetto alle mansioni così ricostruite nell'atto di appello, la ha mosse delle contestazioni parziali, volte non a disconoscerle in radice ma a ridimensionarle. In particolare, la società evidenzia i ridotti poteri di autonomia decisionale all'interno dei singoli programmi e l'apporto creativo della appellante, anche in ragione della presenza di personale responsabile di livello superiore. Nello specifico la società ha evidenziato che:
a) per la trasmissione ART NEWS, ha collaborato sotto la responsabilità della signora Parte_2
b per la trasmissione NI NS ha collaborato sotto la direzione dei signori
[...]
e della signora Per_12 Controparte_9 Parte_3 Persona_13 Parte_2
c) per la trasmissione ATTO UNIVO sotto la direzione di Persona_14
d) per la trasmissione TEATRO IN CORTO sotto la direzione dei signori Persona_15 Per_16
e ;
[...] Controparte_10
e) per la trasmissione TV TALK sotto la direzione del signor Persona_17
f) per la trasmissione RES sotto la direzione dei signori e Persona_18 Persona_19
g) per la trasmissione ITALIA 4D sotto la direzione dei signori e Persona_18 Persona_20
[...]
h) per le altre trasmissioni non ha eseguito prestazioni da sola, ma ha soltanto partecipato a gruppi di lavoro.
Vi è dunque una sostanziale coincidenza da un punto di vista formale, ma le due ricostruzioni differiscono profondamente in relazione all'ampiezza dei poteri di autonomia decisionale, capacità innovativa e rilevanza degli incarichi.
In relazione al lavoro svolto, a fronte di queste due ricostruzioni solo parzialmente coincidenti, occorre partire dalla considerazione (tratta dalle stesse allegazioni dell'appellante) che si tratta di una attività lavorativa eterogenea nel tipo di programmi curati, coinvolgente un periodo di oltre 12 anni e numerose trasmissioni differenti.
Il primo aspetto che viene in evidenza allora è l'assenza di una trasmissione organicamente e strutturalmente affidata interamente alla , che invece nel periodo in considerazione ha quasi Pt_1 esclusivamente lavorato all'interno di contenitori più ampi (il programma , le produzioni CP_3 sulle due di Rai Storia, TV TALK e ITALIA IN 4D per citarne alcuni), cambiando, spesso di Pt_4 anno in anno, programma (curandone solo una parte).
Si tratta di una circostanza già evidenziata dal giudice di prime cure e che in questa sede deve essere valorizzata al fine di meglio contestualizzare l'apporto creativo e decisionale dell'appellante.
Trattandosi di segmenti di trasmissioni più ampie, i contributi della non potevano che seguire Pt_1 la linea stilistica e le indicazioni generali proveniente dai responsabili dei programmi in questione, così limitando la capacità innovativa e riducendo la complessità delle mansioni.
Va dunque dato seguito a quanto già affermato dal Tribunale sulla limitata autonomia dell'appellante, dovendo la stessa sempre coordinarsi con il gruppo di lavoro e soprattutto con la figura del capo progetto, soggetto che assolveva alla funzione di responsabile editoriale e organizzativo e che gestiva tutti gli aspetti tecnici e organizzativi. Che detti programmi avessero un capo progetto e anche altri autori, oltre ad essere evidente dalle stesse allegazioni dell'appellante (nella parte in cui dichiara di occuparsi di segmenti o di singole puntante implicitamente ammette che vi fosse una attività di coordinamento tra i vari autori e registi) è provato dalla documentazione allegata in primo grado Contr dalla schede tecniche allegato 14 parte resistente in primo grado).
L'appellante, è bene ribadirlo, pur non avendo dedotto nulla in ordine ai suoi rapporti con il responsabile del progetto e con gli altri autori del programma, ha spesso dedotto di essere stata
“coautrice” o che si era limitata a formulare “proposte” ovvero che “collaborava” e “coordinava” e
“decideva in sinergia”, e quindi mai da sola, così confermando che non aveva l'autonomia operativa e decisionale propria delle qualifiche superiori rivendicate.
Quanto poi all'argomento utilizzato dal Tribunale, molto criticato da parte appellante, secondo cui
“si tratta di programmi di nicchia, destinati ad una fascia limitata di pubblico che non hanno le caratteristiche delle produzioni complesse del tipo destinato alle reti generaliste e con un budget economico limitato, non attivando la pubblicità che costituisce un provento economico importante Cont anche per la , osserva la Corte quanto segue. È vero che la natura culturale o “di nicchia” di un programma, così come i suoi dati di share non possono essere eccessivamente valorizzati per trarre argomenti decisivi sulla complessità della produzione o il grado di difficoltà tecnico. Ed è altrettanto vero che in un certo senso è proprio compito istituzionale e nobilissimo del Servizio Pubblico quello di riversare energie, tecniche, costi e apporti qualitativi di livello eccelso anche in produzioni
“minori” non in grado di fornire una resa pari all'investimento. Del resto, sono proprio tali programmi
“antieconomici” a fondare l'esigenza di un servizio multimediale a carico della collettività, che non si alimenti unicamente (e quindi dipenda) dai proventi pubblicitari.
Tuttavia, è altrettanto vero che nel ricostruire le mansioni del lavoratore e, soprattutto, il grado di complessità, non si può non considerare l'oggettivo sforzo che ciascun tipo di trasmissione richiede.
Le trasmissioni “da prima serata”, che l'appellante evoca spesso nel suo atto come metro di paragone, spesso richiedono anche un notevole sforzo tecnico, trattandosi di trasmissioni dal vivo, con numerosi partecipanti, che durano magari diverse ore. Di contro, molte delle trasmissioni curate dalla appellante non prevedono la regia dal vivo, né sono un contenitore di momenti tra loro diversi (come quelle del genere “varietà”). Spesso le trasmissioni in questione si caratterizzano per essere la rielaborazione di filmati di archivio (come per le trasmissioni dal taglio storico) o la preparazione di interviste su temi ben precisi, o ancora filmati della durata complessiva di poche decine di minuti.
Se dunque da un lato è vero che il taglio culturale o di nicchia non è indice atto ad escludere l'alta complessità, dall'altro lato non è nemmeno, da solo, sufficiente per riconoscere tale complessità. In Cont tal senso, l'accordo sindacale di rinnovo del CCL el dell'11 aprile 2018 espressamente prevede che ai fini della individuazione della complessità di un programma sono rilevanti sia “le risorse coinvolte”, sia “il budget assegnato”, sia “la fascia oraria di programmazione” (pag. 73, lett. d] di quel contratto).
Per le stesse ragioni è poco rilevante che nei titoli di testa o di coda spesso vi fosse il nome della come “regista” posto che non è in discussione il suo ruolo in quanto tale ma la Pt_1 complessità/autonomia delle mansioni di regia in concreto svolte.
Così ricostruite le mansioni in concreto svolte è possibile adesso confrontarle con le categorie contrattuali astrattamente applicabili:
I Contratti Collettivi RAI 2000, e 2004-2007 prevedono che al Livello A, inquadramento preteso dalla appellante in via principale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative
e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società.
Profili esemplificativi: – Funzionario – Programmista-regista
I medesimi Contratti Collettivi prevedono invece che al Livello I preteso in via subordinata dalla ricorrente : “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione (Coordinatore) – Annunciatore – Direttore di
Produzione – Impiegato – Montatore – Operatore di ripresa (Direttore Fotografia) – Ottimizzatore-
Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo – Tecnico – Tecnico della Produzione –
Tecnico ICT. I citati Contratti Collettivi prevedono che al 3° livello riconosciuto dalla RAI: “ Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione – Annunciatore – Arredatore – Assistente ai programmi – Assistente alla regia – Consulente musicale – Costumista – Documentatore – Impiegato
– Montatore – Operatore di ripresa – Organizzatore-Ispettore di produzione – Ottimizzatore-
Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo – Tecnico – Tecnico ICT”
Individuati i profili contrattualmente rilevanti si può dunque concludere con il raffronto tra le mansioni svolte e l'inquadramento richiesto.
Contr Occorre innanzitutto una considerazione di sistema: la programmazione è per sua natura sconfinata, coinvolgendo numerosi programmi, canali TV, web e via dicendo. È chiaro, dunque, che sotto un'unica denominazione (regista o programmista-regista) vi rientrano professionalità tra loro notevolmente diverse, e incarichi di diversa difficoltà e complessità. Il fatto che i diversi livelli contrattuali previsti dal CCNL ripresentino per ciascun livello la figura del programmista-regista non
è un caso o una deficienza lessicale ma indica proprio questo: sotto la definizione di “regista” possono rientrarvi mansioni nella pratica diverse per importanza, autonomia e complessità. Del resto, anche nel diritto dei contratti di lavoro vi è una componente (meno incidente, sì, ma presente) di autonomia negoziale insindacabile che spesso si rivela necessaria per inquadrare correttamente nella sostanza figure formalmente difficili da distinguere.Le mansioni dell'appellante, per come precedentemente indicate, risultano conformi all'attuale livello contrattuale (terzo). I livelli successivi prevedono “la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative ovvero mansioni specialistiche non solo per natura ma anche per ampiezza”. L'ampiezza delle mansioni è in particolare deficitaria se raffrontata con gli incarichi ricoperti dall'appellante, alla quale ben si attaglia il terzo livello, il quale richiede pur sempre “notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”. Il che, è appena il caso di ribadirlo,
è perfettamente conforme con la realizzazione di materiale di altissimo pregio tecnico e culturale, senza che da ciò ne derivi automaticamente un differente livello contrattuale. D'altronde anche sotto il profilo dell'onere della prova mancano delle costanti e puntuali allegazioni di elementi concreti, sostanziali e non formali (come i titoli di coda) da cui si ricava inequivocabilmente il grado di autonomia, creatività e potere decisionale richiesto dagli inquadramenti paventati. L'appellante si è spesso limitata a dedurre genericamente che si trattava di attività complesse, limitandosi poi a formulare espressioni generiche (“autrice, regista, predispone il copione e la scaletta, partecipazione a riunioni”, ecc.) che descrivono le mansioni di qualsiasi programmista regista e, quindi, anche di chi, come lei, è inquadrato come programmista regista di 3° livello.
Non può nemmeno riconoscersi, come chiesto per la prima volta in via subordinata all'odierna udienza, il livello 2, che prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.”. Il discrimine, rispetto al terzo livello, va individuato nella discrezionalità richiesta dal secondo livello. Ancora una volta, tuttavia, si pone un problema di deficit probatorio, assodato che non basta la formale qualifica di “regista”, quantunque riconosciuta nei titoli di coda, ma serve una sostanziale dimostrazione dell'esercizio di quei poteri creativo-decisionali che rendono la prestazione (già di per sé complessa) ulteriormente qualificante.
Ben più ampio e approfondito avrebbe dovuto essere il materiale probatorio da cui dedurre l'effettivo ruolo dell'appellante all'interno dei programmi, anche considerato l'ampio segmento temporale oggetto di domanda. La qualifica superiore non può essere un automatismo, né, in un caso del genere, può dedursi unicamente dai titoli che, come detto, poco dicono dell'effettivo ruolo creativo/decisionale del programmista-regista.
Manca, quindi, l'allegazione di fatti effettivamente avvenuti dai quali poter desumere il livello e l'ampiezza dell'autonomia e delle responsabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Vi è infine poi un ulteriore elemento fondamentale a giudizio della Corte. Anche a voler riconoscere tale livello di complessità rispetto ad alcuni degli incarichi ricoperti, come ad esempio il magazine
“Memoria” (all. 17a, uno dei pochi per cui l'allegazione supera il mero deposito dei video e degli screenshot dei titoli) difetta senza dubbio il requisito della necessaria prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori (v. ex multis Cass. 30580/2019).
In conclusioni, all'esito del giudizio trifasico caratteristico per il riconoscimento di mansioni superiori, i primi quattro motivi di appello vanno rigettati.
Anche il quinto ed ultimo motivo non può essere accolto. L'appellante ha meramente reiterato le istanze istruttorie di primo grado senza confrontarsi con la pronuncia di primo grado che non solo le ha motivatamente disattese ma funge essa stessa da argine logico ad una mera riproposizione che non tenga conto dell'apporto innovativo costituito dalla motivazione di primo grado. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza, con le precisazioni anzidette, confermata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata liquidate in euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% e nei confronti dell' CP_2 liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi