Ordinanza cautelare 30 gennaio 2019
Sentenza 11 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9727 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09727/2025REG.PROV.COLL.
N. 08378/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8378 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Immacolata Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 14127/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. RT PR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino pakistano, ha impugnato, presso il TAR Lazio, il decreto ministeriale di rigetto della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana (provvedimento dell’8 agosto 2018).
L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91/1992, in data 31 ottobre 2015.
Il diniego si basava su un rapporto informativo della Questura di Ravenna che evidenziava a carico del ricorrente una pluralità di condotte penalmente rilevanti. Tali condotte erano distribuite in un arco temporale ampio e includevano: indagini per guida senza patente e falso materiale (relative ad episodi avvenuti il 19 marzo 2014, 21 dicembre 2012, 7 maggio 2010, 6 maggio 2010, 20 giugno 2008); un’indagine per guida senza patente e sotto influenza alcolica (12 gennaio 2009), seguita da un decreto penale esecutivo del GIP di Pordenone; un’indagine per uso di atto falso (2 maggio 2002).
Il ricorrente contestava il diniego per eccesso di potere, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo in particolare il carattere generico delle denunce penali, che non sarebbero state a lui riconducibili. Infatti il sig. -OMISSIS-sarebbe stato sottoposto ad unico procedimento penale, non considerato dal provvedimento impugnato e comunque concluso con la dichiarazione di estinzione da parte del Tribunale di Bologna, dopo l’ammissione alla messa alla prova con l’espletamento di lavori di pubblica utilità.
2. Con sentenza n. 14127 del 2024, il TAR ha respinto il ricorso, pur riconoscendo la possibilità che, con riferimento al decreto penale di condanna, l’Amministrazione fosse potuta incorrere in un errore di persona.
Il Tribunale ha ribadito che l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione presuppone l’esercizio di una amplissima discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, in quanto gli elementi istruttori raccolti sarebbero stati sufficienti a confermare il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione espresso dall’Amministrazione. Le numerose condotte penalmente rilevanti, distribuite lungo un ampio periodo (il c.d. “ periodo di osservazione ”), denoterebbero una costante propensione del -OMISSIS-a porsi in contrasto con le norme penali e le regole di civile convivenza.
Il TAR ha chiarito che il procedimento di concessione della cittadinanza e il procedimento penale si pongono su piani diversi e autonomi. Il fatto storico addebitato, anche se eventualmente seguito da una sentenza di assoluzione o da un provvedimento di estinzione (come nel caso della messa alla prova), inquadrato nel complesso degli elementi acquisiti in istruttoria, può ragionevolmente fondare il diniego della cittadinanza.
3. Avverso la predetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello.
L’appellante deduce che:
- il provvedimento di diniego è frutto di un difetto di istruttoria, poiché non solo il decreto penale di condanna, ma anche le indagini menzionate non sarebbero riconducibili alla persona dell’appellante ma a soggetti omonimi;
- tale circostanza è stata evidenziata all’Amministrazione anche in sede procedimentale;
- a seguito del preavviso di rigetto, il 31 maggio 2018 egli ha sporto denuncia-querela nei confronti di ignoti per l’eventuale utilizzazione abusiva della sua identità;
- dopo la pubblicazione della sentenza del TAR, è stato nuovamente eseguito un accesso al casellario giudiziale, dal quale, solo ora, emergono una serie di condanne penali che sarebbero a carico dell’appellante;
- la consultazione delle sentenze in questione rende, tuttavia, evidente come si sia in presenza di uno scambio di persona dovuto ad omonimia (fatto salvo il già citato procedimento di fronte al Tribunale di Bologna estinto a seguito di messa alla prova);
- tanto il provvedimento ministeriale, quanto la sentenza del TAR si fondano su presupposti errati, mentre l’appellante avrebbe raggiunto una condizione di integrazione sociale e lavorativa tale da giustificare la concessione della cittadinanza.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, limitandosi a depositare il fascicolo di primo grado.
5. All’udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato.
Preliminarmente deve osservarsi che dal certificato del casellario giudiziario depositato dall’Amministrazione nel processo di primo grado (deposito del 18 novembre 2022), risulta il solo decreto penale di condanna del GIP presso il Tribunale di Pordenone.
Quanto a tale condanna e alle notizie di reato che hanno condotto al rigetto della domanda di cittadinanza, l’odierno appellante aveva rappresentato, in sede procedimentale, che tali addebiti non erano a lui attribuibili, ipotizzando un caso di omonimia ovvero un utilizzo abusivo delle proprie generalità, eventualità per la quale ha anche sporto denuncia presso i Carabinieri in data 31 maggio 2018.
Da tale circostanziata denuncia emerge, tra l’altro, che l’odierno appellante già nel 2013 aveva denunciato lo smarrimento del proprio documento di identità, il che potrebbe in ipotesi spiegare le modalità con le quali è avvenuta la sostituzione di persona.
7. A fronte di tali sollecitazioni, tuttavia, l’Amministrazione non ha svolto alcun approfondimento istruttorio, limitandosi a rilevare che le osservazioni dell’istante contrastavano con la relazione della Questura, senza verificare in alcun modo l’effettiva fondatezza di quanto risultante nelle banche dati.
Tale modalità di azione viola il principio di completezza dell’istruttoria, poiché l’Amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione le osservazioni del privato e gli ulteriori elementi di fatto da questo introdotti.
Peraltro, nei propri scritti difensivi, l’appellante evidenzia come i fatti alla base delle sue presunte condanne si sarebbero svolti in città diverse da quella in cui egli vive e lavora, allegando una serie di circostanze che renderebbero inverosimile che il soggetto dei provvedimenti del giudice penale possa effettivamente essere lui. Sul punto, però, il Ministero non ha in alcun modo preso posizione.
8. L’appello merita, quindi, accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà dar motivatamente conto del fatto che eventuali pregiudizi penali o di polizia ritenuti ostativi alla concessione della cittadinanza siano effettivamente riconducibili all’odierno appellante, prendendo esplicitamente posizione sulle osservazioni formulate in sede di contraddittorio procedimentale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AE EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
RT PR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT PR | AE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.