Articolo 23 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1965
Art. 23.
Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , nei confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e' data difficolta' di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari, alle condizioni e con le modalita' previste dalla norme vigenti.
Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965