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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1050/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/10/2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Francesco Nicodemo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ) alla Via Rocco Scotellaro n. 155, posta elettronica certificata per le comunicazioni e notificazioni di rito: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Teresa de Scianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via
Settimio Mobilio n. 111, posta elettronica certificata per le notificazioni e comunicazioni di rito: per le comunicazioni e notificazioni di rito Email_2
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16/10//2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio in Lauria il 13 agosto 2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lauria al n. 27, Serie A, P II;
di avere fissato la dimora coniugale in Lauria alla C. da San Paolo n. 21; che dall'unione coniugale erano nate le figlie , Per_1 nata Lagonegro l'11 giugno del 2010 e nata il [...], entrambe minori Per_2 Per_3
di età; che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
che il SInor
dipendente della , a tempo pieno e indeterminato, aveva Parte_1 Parte_2 percepito nell'anno 2023 un reddito lordo pari a 40.455,00 euro;
che la SInora Controparte_1 dipendente della Phlogas & Power srl, a tempo pieno e indeterminato, aveva percepito nell'anno 2023 un reddito lordo pari a 24.834,95 euro;
che la loro unione, a causa di insorte incompatibilità, nel tempo si era logorata non sussistendo più l'affectio coniugalis, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione, tanto che avevano deciso concordemente di addivenire alla propria separazione personale consensuale chiedendo l'integrale omologazione con sentenza delle seguenti condizioni: “1.
I coniugi vivranno separati, come già vivono, senza alcun obbligo di rendiconto tra di loro ma con obbligo di reciproco e mutuo rispetto;
2. le figlie e saranno affidate Persona_4 Persona_5
congiuntamente ad entrambi i genitori secondo quanto previsto dalla legge 54/2006; 3. Viene stabilito il collocamento prevalente delle figlie presso la madre, con ampia facoltà di visita e soggiorno presso il padre;
4. La IG.ra lascerà la casa coniugale e si trasferirà in una nuova abitazione in Via CP_1
c/da San Paolo, 78, dove vivrà con le figlie;
5. I coniugi, in quanto ugualmente occupati e indipendenti economicamente, concordano che nessuno dovrà all'altro alcun mantenimento, avendo ognuno di loro una adeguata e dignitosa redditualità, come documentato;
6. La casa familiare sita in c/da San Paolo in Lauria, di proprietà del SI. resterà invece nella sua esclusiva disponibilità;
7. Il Parte_1
IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 Controparte_1 figlie la somma totale di € 250,00 (€ duecento cinquanta per entrambe le figlie quindi 125,00 euro per ognuna delle figlie); somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8. I coniugi sono d'accordo al riconoscimento dell'intero assegno unico universale in favore della IG.ra
, in quanto genitore convivente con le figlie, con l'accordo che, ove mai l'importo CP_1 dell'assegno unico universale dovesse essere ridotto per qualsiasi motivo, il IG. si impegna ad Pt_1 integrare la differenza fino alla concorrenza di 150,00 € (oggi riconosciuti dall'INPS) in modo da assicurare comunque il proprio contributo alle figlie nella misura non inferiore ai 400,00 € (250,00 €
pagina 2 di 5 mantenimento personale e 150,00 € Assegno Unico); allo stesso tempo se l'Assegno unico dovesse aumentare – per qualsivoglia ragione- le parti d'accordo stabiliranno che l'aumento registrato andrà anche a compensare, per l'identica periodicità, la marginalità di rivalutazione Istat in aumento, che quindi non dovrà essere corrisposta. I coniugi stabiliscono d'accordo che il contributo al mantenimento delle figlie nei termini economici qui stabiliti sarà dovuto fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
9. Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_1
assegno (cioè, le spese straordinarie da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento come previste e meglio specificate nelle linee guida del CNF 2017, che espressamente si richiamano. Il tutto a mezzo bonifico sul c/c intestato alla coniuge, la quale si impegna a comunicare le coordinate ovvero a mezzo vaglia, assegno e/o contanti direttamente nelle mani dell'altro, con contestuale rilascio di opportuna ricevuta, giustificando, a richiesta, le spese sostenute per le minori. 10. I ricorrenti, concordemente e anche con il gradimento delle figlie, decidono che la SI.ra lascerà la casa coniugale e si trasferirà in una nuova abitazione in Via CP_1
c/da San Paolo, 78, dove vivrà con le figlie (in quanto collocataria prevalente delle minori). Presso la nuova abitazione al momento della sottoscrizione del presente accordo il nucleo dei conviventi sarà composto dalla IG.ra e dalle due figlie. Con il presente accordo di separazione, il IG. CP_1 si impegna a corrispondere la somma di € 400,00, quale importo forfettario a titolo di Parte_1
elargizione extra mantenimento (quindi, da non intendersi -in quanto non è- come mantenimento verso le figlie né da intendersi -in quanto non è- come mantenimento verso il coniuge), per contribuire al fitto della nuova abitazione, che ammonta ad un totale di euro 500,00 oltre euro 25,00 per spese condominiali mensili. Detto contributo sarà versato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, a condizione che fino a tale momento (id est, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle minori) le figlie vivranno con la madre, ovvero resteranno presso di Lei prevalentemente collocate, e/o il nucleo dei conviventi resterà composto dalla IG.ra e dalle CP_1
due figlie. Tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre 2024 con la seguente causale [elargizione punto 10 accordi di separazione]. 11.
Pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che le minori resteranno con il padre come da piano genitoriale che si allega e, comunque, nei seguenti giorni: a) Prima settimana del mese da giovedì (uscita da scuola) a lunedì mattina per accompagnarle a scuola;
b) Seconda settimana del mese da mercoledì (uscita da scuola) a venerdì mattina per accompagnarle a scuola;
c) Le altre di seguito secondo l'alternanza. d) Le vacanze consacrate, saranno suddivise alternativamente come segue: Natale (7 giorni a testa ad anni alterni tra i genitori); Pasqua e Pasquetta, un giorno a testa ad pagina 3 di 5 anni alterni, a partire dall'anno in corso con la madre, salvo diversi accordi. 12. Circa le altre ricorrenze, come segue: le feste e le ricorrenze personali delle figlie saranno vissute insieme o assicurando mezza giornata a testa, le festività di ogni genitore e delle rispettive famiglie, con ciascun genitore. 13. Circa invece le vacanze estive, il padre terrà le figlie in estate per 15 gg. anche non consecutivi, da concordare con la IG.ra entro il 30 maggio. 14. Durante la permanenza delle CP_1
minori presso ciascun genitore, sarà libera e agevolata la frequentazione delle rispettive famiglie d'origine e, soprattutto, dei nonni. 15. I genitori si impegnano a comunicare eventuali spostamenti temporanei con le minori in altre località riferendone le destinazioni. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambiamento di residenza o di domicilio per ogni comunicazione. 16. I ricorrenti concordano che tutte le modalità di visita e frequentazione genitori-figlie potranno liberamente e concordemente essere modificate, ove richiesto dalle figlie o da Essi stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni e/o necessità di lavoro e con quelle di studio, ludiche e sportive delle figlie. 17. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti le figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso, i genitori si impegnano a consentire alle minori di intrattenere, con ciascuno di loro, in forza di quanto previsto dall'art. 337- ter c.c., un rapporto equilibrato e continuativo. 18. I SInori coniugi precisano che non vi sono beni immobili acquistati in costanza di matrimonio, mentre concordano affinché la IG.ra porti CP_1
con sé nella nuova casa, in cui vivrà con le figlie, alcuni beni mobili ed oggetti vari attualmente presenti nella casa coniugale, come da separato elenco che i ricorrenti si sono scambiati e che hanno reciprocamente sottoscritto per accettazione e che qui integralmente confermano.”
Tanto premesso, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare: “la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui al ricorso congiunto;
ordini alla Cancelleria la trasmissione della sentenza di omologa, al Comune di Lauria ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio”.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 31/10/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Lauria (PZ) il 13/08/2006;
2) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauria (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 13/08/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2006, Numero 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conSIlio del 06/02/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5