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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2021 al n. 1204 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2493/2020 – RG:
7948/2020 reso dal Tribunale di Salerno;
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
CF: , ivi residente a[...], elett.te dom.to C.F._1
in Eboli, alla Via G. Salvemini, 5, presso e nello studio dell'Avv. Cosimo
FACCENDA - C.F. dal quale è rapp.to e difeso giusto C.F._2
mandato in calce al presente atto,
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di C.F./P.I./R.I. , con CP_2 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_3 C.F._3 rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. ), in CP_4 P.IVA_2
forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. Per_1
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato
[...] all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T
(Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. C.F._4
– che la rappresenta e difende giusta procura redatta su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
: Email_1
SOCIETA' OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.10.2024, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società Controparte_1
al fine di spiegare opposizione avverso il d.i. di cui
[...] all'epigrafe, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
51.533,01 asseritamente dovuta a fronte dell'erogazione di energia elettrica, desumibile da un libro giornale dei crediti in contenzioso e da un documento
(n. 065214018361558B del 31/01/2019). L'opponente, con la spiegata opposizione, eccepiva la inammissibilità/improcedibilità dell'istanza attivata da parte opposta in via monitoria per assenza dei presupposti con i quali il
Legislatore consente la percorribilità di tale rito;
eccepiva la assenza di prova del credito e la genericità della domanda.
L'opponente, peraltro, negava la stessa esistenza del rapporto contrattuale con la opposta, e contestava la patente temerarietà della domanda.
Tutto ciò premesso, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei requisiti ex art. 634 c.pc. necessari per la sua adozione. 2) Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2493/2020 –
RG: 7948/2020 in quanto nulla è dovuto all'opposta per le ragioni per cui è causa. 3) Condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente. 4) Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui
Evidenziava che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 18.09.2017 dai tecnici di
E-Distribuzione S.p.A., incaricati di pubblico servizio1, presso il punto di prelievo ubicato in Campagna (SA), via Galdo Quadrivio n. 280, contraddistinto con il n. POD IT001E856449238, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dall'odierno opponente, sig. , sì come Parte_1 attestato in seno al relativo “verbale di verifica per auto-attivazioni non autorizzate” (Allegato 4).
L'opposto richiamava, sul punto, la giurisprudenza in tema di riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al dipendente di ovvero di E-Distribuzione S.p.A. secondo cui “…al CP_2
fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agii artt. 357 e 358 c..p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datare di lavoro…”.
Conseguentemente, “fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica […], atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico”, il Supremo Collegio ha ritenuto che “riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell addetto al controllo e all'eventuale distacco del CP_2 contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7566).
L'opposta, dunque, evidenziava che, nel corso di tali verifiche i predetti tecnici accertatori riscontravano e certificavano l'esistenza di un “prelievo su fornitura cessata” (Allegato 4); il verbale era redatto alla presenza dell'opponente, che non rivolgeva ai tecnici accertatori alcuna eccezione o contestazione ed, anzi, affermava espressamente, con dichiarazione sottoscritta di suo pugno ed avente valore confessorio, di “voler risolvere al più presto tale situazione”. Infine, l'odierno opponente apponeva una seconda sottoscrizione in calce al cennato verbale di verifica, prendendone in consegna una copia ed acquisendo, in tal modo, piena contezza di tutto quanto era stato accertato a suo carico dai verbalizzanti e delle circostanze ivi specificate (v. Allegato 4).
L'opposta, ancora, evidenziava che, solo ed esclusivamente sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dal predetto Distributore, ha provveduto ad emettere nei confronti del sig.
la fattura n. 65214018361558B del 31.01.2019, che è Parte_1
stata azionata in sede monitoria e che quivi si allega (Allegato 6), nella quale
è chiaramente specificato che l'importo fatturato è riferito al periodo “dal
19.09.2012 al 31.08.2017”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, viene fatto espresso riferimento ad una
“ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Ancora, l'opposta rimarcava che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, prima che fosse azionato il procedimento di cui all'art. 633 c.p.c., era stata indirizzata all'odierno opponente una lettera di diffida e messa in mora a firma dello scrivente procuratore, mediante raccomandata A/R n.
66580867230-1, la era rimasta del tutto priva di riscontro, pur essendo Pt_2 stata regolarmente notificata al sig. presso il suo Parte_1
attuale indirizzo di residenza in data 24.06.2020.
Secondo l'opposta, poi, in ordine alla entità e alla quantificazione dei consumi elettrici fatturati, essi dovevano ritenersi correttamente quantificati perché i consumi sono stati ricostruiti solo ed esclusivamente dal competente
Distributore (oggi E-Distribuzione S.p.A.), il quale è l'unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività ed i cui tecnici accertatori agiscono in qualità di incaricati di pubblico servizio2.
Contestava, infine, l'opposta, a sua volta, la temerarietà dell'opposizione, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ex art. 96 c.p.c.
Tutto ciò premesso e dedotto, l'opposta articolava le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 2493/2020 del 18.11.2020 (R.G. n.
7948/2020), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Corrado D'Ambrosio dell'On.le Tribunale di Salerno, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) Dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.. 3) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'odierno opponente, stante la lapalissiana pretestuosità delle censure avversarie e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in favore dell'opposta, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidare d'ufficio in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 del cod. proc. civ., con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., come per legge”. Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
14.10.2024. allorché era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
invero, l'eccezione non risulta sollevata entro la prima udienza e non è stata rilevata d'ufficio (in citazione il riferimento alla improcedibilità non è collegato all'omesso soddisfacimento della condizione di procedibilità).
E' opportuno osservare che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame la fattura posta a base dell'istanza monitoria si riferisce a consumi relativi al periodo dal 19/09/2012 al 31/08/201.
L'opposta precisa che la fattura azionata in via monitoria è stata emessa a seguito di verifiche e dagli accertamenti condotti in data 18.09.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., presso il punto di prelievo ubicato in
Campagna (SA), via Galdo Quadrivio n. 280, contraddistinto con il n. POD IT001E856449238, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dall'odierno opponente, sig. , sì come attestato in seno al relativo Parte_1
“verbale di verifica per auto-attivazioni non autorizzate”.
Il verbale risulta redatto, come evincibile ex actis, in presenza dell'opponente, che provvide a sottoscriverlo.
Giova, a questo punto, rimarcare che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio
2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi.
Difatti la Suprema Corte ha affermato che, quando "l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto, "l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva", è tenuto - sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata) (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2022, (ud. 16/02/2022, dep.
17/05/2022), n.15771).
Appare doveroso evidenziare, dunque, che l'opponente si è limitato ad una contestazione generica della ricostruzione dei consumi operata dalla controparte e non ha allegato alcuna prova né diretta a dare evidenza della eventuale sproporzione di consumi né della diligenza prestata onde prevenire la manomissione del contatore ad opera di terzi.
Si osservi, di poi, che, nella vicenda per cui è causa la società di vendita è rappresentata da e la società di distribuzione da Controparte_1
E-Distribuzione, che opera come concessionario e cura la manutenzione della rete e la misurazione dei consumi, per cui la prima fattura i consumi sulla base dei documenti di trasporto, ora curve dei flussi, che riceve dalla seconda;
di conseguenza, pur non esistendo un rapporto diretto tra E-
Distribuzione e l'utente finale, quest'ultimo è vincolato in base al contratto sul libero mercato concluso con a ricevere i consumi Controparte_1
registrati dal distributore, in quanto è previsto un esplicito mandato conferito a Servizio elettrico nazionale a stipulare con la società di distribuzione dell'energia elettrica localmente competente, nella specie E-Distribuzione spa, un contratto di trasporto dell'energia elettrica, oltre che un contratto di trasmissione e dispacciamento dell'energia con l'operatore della rete di trasmissione nazionale.
In proposito, appare non inconferente rammentare i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza sulla legittimità delle verifiche operate dal
Distributore e sulla relativa efficacia probatoria.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione Sez. Trib. 7075/20, pronunciata in un'ipotesi di sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica, irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59 che si è occupata specificamente dei poteri di verifica e controllo spettante ai dipendenti di ha affermato che il verbale di verifica da essi redatto è un CP_2
atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni (escludendone la rilevanza ai sensi del predetto decreto legislativo); in particolare afferma la Corte: Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990, n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
Fatte tali premesse, non v'e' dubbio che l'attività del dipendente dell' CP_2
rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato.
Negli stessi termini nell'ambito penale Cassazione sez. IV, 19/02/2020, n.
7566: Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell' addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, CP_2
espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.
Nello stesso senso i giudici di merito: Tribunale di Roma, 4 aprile 2017;
Tribunale di Nola, 9 maggio 2018; Tribunale di Roma, 29 maggio 2019;
Tribunale di Latina, ordinanza 27 ottobre 2019; Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019.
A fronte, quindi, delle risultanze della verifica ispettiva, che rilevavano il prelievo su utenza cessata, del tutto generica si palesava la contestazione dei consumi da parte dell'opponente.
In difetto di vigenza di contratto sottoscritto, l'erogazione di energia elettrica fruita nel predetto periodo è regolata dalla condizioni generali di fornitura di
SEN, nella qualità di forniture di ultima istanza ex art.
4.3 del TIV, emanato ai sensi del D.L. 73/2007.
Correttamente, quindi, SEN ha inviato la fattura portata dal d.i., sulla base dei consumi ricostruiti dal distributore in conformità alla disciplina di settore, in assenza di contestazioni specifiche sulle modalità di calcolo da parte dell'opponente. Non vale in contrario il disconoscimento operato dall'opponente della documentazione prodotta dall'opposta e, particolarmente, il disconoscimento del verbale di verifica;
invero, come è noto, l'.accertamento compiuto e trasfuso nell'atto di contestazione fa fede pubblica fino a querela di falso.
Invero, secondo l'.orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica
“…l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un CP_2
ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358
c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” ( in termini la massima di Cass. n. 7075/2020).
Neppure risulta contrastata giudizialmente l'intimazione di pagamento, contenente il riferimento alle somme richieste, in relazione ai consumi registrati (cfr.
L'opposizione, in definitiva, va respinta ed il decreto monitorio confermato.
Non è accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c.
Il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata (nella specie;
del creditore procedente) ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta ( C. 691/2012; T. Bologna 5.12.2011). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni ( C. 30417/2017 che, nella specie, ha affermato che l'istanza ex art. 96 è proponibile anche nel giudizio di legittimità per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, essa deve essere formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l'accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza. Negli stessi termini C. 27715/2018; C. 29415/2017; T. Ferrara 7.9.2016).
In difetto di specifiche allegazioni, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e 37/2018 (sulla scorta dei valori medi per le voci studio, introduttiva e dei valori minimi per la voce istruttoria e decisionale, alla luce dell'attività effettivamente prestata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. 2493/2020 – RG:
7948/2020 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna l'opponente a rimborsare in favore della opposta, in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Salerno, 30.04.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2021 al n. 1204 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2493/2020 – RG:
7948/2020 reso dal Tribunale di Salerno;
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
CF: , ivi residente a[...], elett.te dom.to C.F._1
in Eboli, alla Via G. Salvemini, 5, presso e nello studio dell'Avv. Cosimo
FACCENDA - C.F. dal quale è rapp.to e difeso giusto C.F._2
mandato in calce al presente atto,
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di C.F./P.I./R.I. , con CP_2 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_3 C.F._3 rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. ), in CP_4 P.IVA_2
forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. Per_1
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato
[...] all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T
(Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. C.F._4
– che la rappresenta e difende giusta procura redatta su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
: Email_1
SOCIETA' OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.10.2024, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società Controparte_1
al fine di spiegare opposizione avverso il d.i. di cui
[...] all'epigrafe, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
51.533,01 asseritamente dovuta a fronte dell'erogazione di energia elettrica, desumibile da un libro giornale dei crediti in contenzioso e da un documento
(n. 065214018361558B del 31/01/2019). L'opponente, con la spiegata opposizione, eccepiva la inammissibilità/improcedibilità dell'istanza attivata da parte opposta in via monitoria per assenza dei presupposti con i quali il
Legislatore consente la percorribilità di tale rito;
eccepiva la assenza di prova del credito e la genericità della domanda.
L'opponente, peraltro, negava la stessa esistenza del rapporto contrattuale con la opposta, e contestava la patente temerarietà della domanda.
Tutto ciò premesso, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei requisiti ex art. 634 c.pc. necessari per la sua adozione. 2) Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2493/2020 –
RG: 7948/2020 in quanto nulla è dovuto all'opposta per le ragioni per cui è causa. 3) Condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente. 4) Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui
Evidenziava che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 18.09.2017 dai tecnici di
E-Distribuzione S.p.A., incaricati di pubblico servizio1, presso il punto di prelievo ubicato in Campagna (SA), via Galdo Quadrivio n. 280, contraddistinto con il n. POD IT001E856449238, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dall'odierno opponente, sig. , sì come Parte_1 attestato in seno al relativo “verbale di verifica per auto-attivazioni non autorizzate” (Allegato 4).
L'opposto richiamava, sul punto, la giurisprudenza in tema di riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al dipendente di ovvero di E-Distribuzione S.p.A. secondo cui “…al CP_2
fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agii artt. 357 e 358 c..p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datare di lavoro…”.
Conseguentemente, “fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica […], atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico”, il Supremo Collegio ha ritenuto che “riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell addetto al controllo e all'eventuale distacco del CP_2 contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7566).
L'opposta, dunque, evidenziava che, nel corso di tali verifiche i predetti tecnici accertatori riscontravano e certificavano l'esistenza di un “prelievo su fornitura cessata” (Allegato 4); il verbale era redatto alla presenza dell'opponente, che non rivolgeva ai tecnici accertatori alcuna eccezione o contestazione ed, anzi, affermava espressamente, con dichiarazione sottoscritta di suo pugno ed avente valore confessorio, di “voler risolvere al più presto tale situazione”. Infine, l'odierno opponente apponeva una seconda sottoscrizione in calce al cennato verbale di verifica, prendendone in consegna una copia ed acquisendo, in tal modo, piena contezza di tutto quanto era stato accertato a suo carico dai verbalizzanti e delle circostanze ivi specificate (v. Allegato 4).
L'opposta, ancora, evidenziava che, solo ed esclusivamente sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dal predetto Distributore, ha provveduto ad emettere nei confronti del sig.
la fattura n. 65214018361558B del 31.01.2019, che è Parte_1
stata azionata in sede monitoria e che quivi si allega (Allegato 6), nella quale
è chiaramente specificato che l'importo fatturato è riferito al periodo “dal
19.09.2012 al 31.08.2017”, mentre, nella sezione del documento in esame dedicata al motivo di emissione, viene fatto espresso riferimento ad una
“ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Ancora, l'opposta rimarcava che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, prima che fosse azionato il procedimento di cui all'art. 633 c.p.c., era stata indirizzata all'odierno opponente una lettera di diffida e messa in mora a firma dello scrivente procuratore, mediante raccomandata A/R n.
66580867230-1, la era rimasta del tutto priva di riscontro, pur essendo Pt_2 stata regolarmente notificata al sig. presso il suo Parte_1
attuale indirizzo di residenza in data 24.06.2020.
Secondo l'opposta, poi, in ordine alla entità e alla quantificazione dei consumi elettrici fatturati, essi dovevano ritenersi correttamente quantificati perché i consumi sono stati ricostruiti solo ed esclusivamente dal competente
Distributore (oggi E-Distribuzione S.p.A.), il quale è l'unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività ed i cui tecnici accertatori agiscono in qualità di incaricati di pubblico servizio2.
Contestava, infine, l'opposta, a sua volta, la temerarietà dell'opposizione, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ex art. 96 c.p.c.
Tutto ciò premesso e dedotto, l'opposta articolava le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 2493/2020 del 18.11.2020 (R.G. n.
7948/2020), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott. Corrado D'Ambrosio dell'On.le Tribunale di Salerno, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) Dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.. 3) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'odierno opponente, stante la lapalissiana pretestuosità delle censure avversarie e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in favore dell'opposta, al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidare d'ufficio in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 del cod. proc. civ., con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., come per legge”. Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
14.10.2024. allorché era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
invero, l'eccezione non risulta sollevata entro la prima udienza e non è stata rilevata d'ufficio (in citazione il riferimento alla improcedibilità non è collegato all'omesso soddisfacimento della condizione di procedibilità).
E' opportuno osservare che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame la fattura posta a base dell'istanza monitoria si riferisce a consumi relativi al periodo dal 19/09/2012 al 31/08/201.
L'opposta precisa che la fattura azionata in via monitoria è stata emessa a seguito di verifiche e dagli accertamenti condotti in data 18.09.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., presso il punto di prelievo ubicato in
Campagna (SA), via Galdo Quadrivio n. 280, contraddistinto con il n. POD IT001E856449238, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dall'odierno opponente, sig. , sì come attestato in seno al relativo Parte_1
“verbale di verifica per auto-attivazioni non autorizzate”.
Il verbale risulta redatto, come evincibile ex actis, in presenza dell'opponente, che provvide a sottoscriverlo.
Giova, a questo punto, rimarcare che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio
2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi.
Difatti la Suprema Corte ha affermato che, quando "l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto, "l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva", è tenuto - sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata) (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2022, (ud. 16/02/2022, dep.
17/05/2022), n.15771).
Appare doveroso evidenziare, dunque, che l'opponente si è limitato ad una contestazione generica della ricostruzione dei consumi operata dalla controparte e non ha allegato alcuna prova né diretta a dare evidenza della eventuale sproporzione di consumi né della diligenza prestata onde prevenire la manomissione del contatore ad opera di terzi.
Si osservi, di poi, che, nella vicenda per cui è causa la società di vendita è rappresentata da e la società di distribuzione da Controparte_1
E-Distribuzione, che opera come concessionario e cura la manutenzione della rete e la misurazione dei consumi, per cui la prima fattura i consumi sulla base dei documenti di trasporto, ora curve dei flussi, che riceve dalla seconda;
di conseguenza, pur non esistendo un rapporto diretto tra E-
Distribuzione e l'utente finale, quest'ultimo è vincolato in base al contratto sul libero mercato concluso con a ricevere i consumi Controparte_1
registrati dal distributore, in quanto è previsto un esplicito mandato conferito a Servizio elettrico nazionale a stipulare con la società di distribuzione dell'energia elettrica localmente competente, nella specie E-Distribuzione spa, un contratto di trasporto dell'energia elettrica, oltre che un contratto di trasmissione e dispacciamento dell'energia con l'operatore della rete di trasmissione nazionale.
In proposito, appare non inconferente rammentare i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza sulla legittimità delle verifiche operate dal
Distributore e sulla relativa efficacia probatoria.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione Sez. Trib. 7075/20, pronunciata in un'ipotesi di sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica, irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59 che si è occupata specificamente dei poteri di verifica e controllo spettante ai dipendenti di ha affermato che il verbale di verifica da essi redatto è un CP_2
atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni (escludendone la rilevanza ai sensi del predetto decreto legislativo); in particolare afferma la Corte: Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990, n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
Fatte tali premesse, non v'e' dubbio che l'attività del dipendente dell' CP_2
rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato.
Negli stessi termini nell'ambito penale Cassazione sez. IV, 19/02/2020, n.
7566: Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell' addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, CP_2
espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.
Nello stesso senso i giudici di merito: Tribunale di Roma, 4 aprile 2017;
Tribunale di Nola, 9 maggio 2018; Tribunale di Roma, 29 maggio 2019;
Tribunale di Latina, ordinanza 27 ottobre 2019; Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019.
A fronte, quindi, delle risultanze della verifica ispettiva, che rilevavano il prelievo su utenza cessata, del tutto generica si palesava la contestazione dei consumi da parte dell'opponente.
In difetto di vigenza di contratto sottoscritto, l'erogazione di energia elettrica fruita nel predetto periodo è regolata dalla condizioni generali di fornitura di
SEN, nella qualità di forniture di ultima istanza ex art.
4.3 del TIV, emanato ai sensi del D.L. 73/2007.
Correttamente, quindi, SEN ha inviato la fattura portata dal d.i., sulla base dei consumi ricostruiti dal distributore in conformità alla disciplina di settore, in assenza di contestazioni specifiche sulle modalità di calcolo da parte dell'opponente. Non vale in contrario il disconoscimento operato dall'opponente della documentazione prodotta dall'opposta e, particolarmente, il disconoscimento del verbale di verifica;
invero, come è noto, l'.accertamento compiuto e trasfuso nell'atto di contestazione fa fede pubblica fino a querela di falso.
Invero, secondo l'.orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica
“…l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un CP_2
ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358
c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” ( in termini la massima di Cass. n. 7075/2020).
Neppure risulta contrastata giudizialmente l'intimazione di pagamento, contenente il riferimento alle somme richieste, in relazione ai consumi registrati (cfr.
L'opposizione, in definitiva, va respinta ed il decreto monitorio confermato.
Non è accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c.
Il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata (nella specie;
del creditore procedente) ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta ( C. 691/2012; T. Bologna 5.12.2011). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni ( C. 30417/2017 che, nella specie, ha affermato che l'istanza ex art. 96 è proponibile anche nel giudizio di legittimità per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, essa deve essere formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l'accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza. Negli stessi termini C. 27715/2018; C. 29415/2017; T. Ferrara 7.9.2016).
In difetto di specifiche allegazioni, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e 37/2018 (sulla scorta dei valori medi per le voci studio, introduttiva e dei valori minimi per la voce istruttoria e decisionale, alla luce dell'attività effettivamente prestata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. 2493/2020 – RG:
7948/2020 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna l'opponente a rimborsare in favore della opposta, in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Salerno, 30.04.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante