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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2463 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Dario Cosimo Adornato, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti n. 48 ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Commisso, con il quale è elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica (RC), via Corso Carlo Maria n. 68 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che il sig. ha proposto ricorso per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il C.T.U. lo ha riconosciuto meritevole del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità;
- che l'elaborato peritale è nullo in quanto il consulente non ha allegato copia della ricevuta dell'avviso di inizio delle operazioni peritali, in violazione dell'art.10, comma 6 bis, D.L. 203/2005.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il GL accertare che la CTU versata negli atti del procedimento per ATP è nulla
e conseguentemente il sig. non ha Controparte_1
diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP sulla base della predetta CTU.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig.
[...]
, esponendo: Controparte_1
- che l' ha contestato le conclusioni del C.T.U. eccependo Pt_1
unicamente la nullità della consulenza per omesso avviso di inizio delle operazioni peritali;
- che l' non ha mosso alcuna osservazione critica, in ordine alla Pt_2
valutazione espressa dall'esperto nominato dal giudice, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa;
- che l' avrebbe potuto rilevare la questione nell'ambito del Pt_2
giudizio ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali;
- che ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (Legge n.
222/84);
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3
Con provvedimento del 24/01/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo provvedesse al deposito di idonea documentazione comprovante la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali all' ai sensi dell'art. Pt_1
10, comma 6 bis del D.L. 203/2005.
Con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha successivamente disposto il rinnovo delle operazioni peritali, affidandole al medesimo C.T.U.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che, con un unico motivo di ricorso, l' Pt_1
eccepisce la nullità dell'elaborato peritale per omessa comunicazione, da parte del C.T.U. della data di inizio delle operazioni peritali alla sede provinciale dell' Pt_1
Ed invero, il C.T.U. dott. che ha svolto le operazioni Persona_1
peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, con nota depositata in data 27/01/2025, ha confermato di non aver provveduto a trasmettere alla sede provinciale dell la convocazione della data di inizio delle operazioni Pt_1
peritali.
L'art. 10, comma 6 bis del 6-bis del D.L. n. 203/2005 stabilisce che: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti
l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell competente o a suo Pt_1
delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di 4
ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del o del medesimo in solido Controparte_2
con l' all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio Pt_1
assistenziale provvede comunque l' . Pt_1
Pertanto, con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali con il medesimo C.T.U.
Nel merito, oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario, forma piena prova la Consulenza tecnica medico legale espletata nel corso del presente giudizio. 5
Ed infatti, previo attento esame obiettivo ed esaustiva disamina della documentazione in atti, il CTU, nominato ha concluso che il ricorrente, affetto da: “Diabete mellito di tipo I insulina dipendente complicato da neuropatia diabetica e disfunzione erettile, sindrome ansiosa depressiva, spondilosi diffusa con protrusioni discali a livello lombo sacrale e cervicale con rachialgia diffusa
e disturbo della postura” presenta infermità psichiche e mentali che riducono la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, con decorrenza dalla visita peritale.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nei termini precisati, con particolare riferimento alla decorrenza.
Sotto tale ultimo profilo, il CTU ha adeguatamente spiegato la natura ingravescente delle patologie che, già presenti alla data della domanda amministrativa, hanno subito un'evoluzione che è stata riscontrata in maniera esatta solo in sede di visita peritale.
In merito, con riferimento alla richiesta di retrodatazione della decorrenza formulata dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, ancorandola alla precedente visita peritale eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, osserva il giudicante che non può prendersi in considerazione, quale data di decorrenza, la prima visita peritale eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in quanto quell'accertamento, in ragione della mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, è stato dichiarato nullo (tanto che è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali), sicché la visita eseguita è tamquam non esset.
Inoltre, non è presente in atti alcun certificato che consenta di ancorare la decorrenza dello stato invalidante alla data della prima visita peritale (nulla) eseguita. 6
Pertanto, correttamente la decorrenza è stata ancorata all'unica vista peritale, ossia quella eseguita nel corso del presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dal 22/04/2025.
In ragione della decorrenza dalla visita peritale, le spese di lite vanno compensate tra le parti, in quanto il riconoscimento del beneficio è frutto di un aggravamento rispetto al momento in cui è stata effettuata la visita da parte della
Commissione medica dell' , che non è a quest'ultimo imputabile. Pt_1
In merito, appare inconferente la censura, formulata nel corso dell'udienza di discussione dal difensore del ricorrente, secondo cui l' , dopo aver dato Pt_1
impulso al giudizio di merito, non si è attivato e non ha partecipato alle operazioni peritali atteso che sussiste l'obbligo, legislativamente previsto, di comunicare la data di inizio delle operazioni peritali ma non incombe sull' , Pt_1
neanche nella sua veste pubblica, alcun obbligo di partecipare alle operazioni peritali.
Restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica effettuata nel Pt_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.R.G. 2463/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda, e, per l'effetto dichiara che la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dal
22/04/2025;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
7
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., le spese di consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
Persona_1
Locri, 04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2463 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Dario Cosimo Adornato, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti n. 48 ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Commisso, con il quale è elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica (RC), via Corso Carlo Maria n. 68 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che il sig. ha proposto ricorso per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il C.T.U. lo ha riconosciuto meritevole del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità;
- che l'elaborato peritale è nullo in quanto il consulente non ha allegato copia della ricevuta dell'avviso di inizio delle operazioni peritali, in violazione dell'art.10, comma 6 bis, D.L. 203/2005.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il GL accertare che la CTU versata negli atti del procedimento per ATP è nulla
e conseguentemente il sig. non ha Controparte_1
diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP sulla base della predetta CTU.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig.
[...]
, esponendo: Controparte_1
- che l' ha contestato le conclusioni del C.T.U. eccependo Pt_1
unicamente la nullità della consulenza per omesso avviso di inizio delle operazioni peritali;
- che l' non ha mosso alcuna osservazione critica, in ordine alla Pt_2
valutazione espressa dall'esperto nominato dal giudice, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa;
- che l' avrebbe potuto rilevare la questione nell'ambito del Pt_2
giudizio ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali;
- che ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (Legge n.
222/84);
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3
Con provvedimento del 24/01/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo provvedesse al deposito di idonea documentazione comprovante la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali all' ai sensi dell'art. Pt_1
10, comma 6 bis del D.L. 203/2005.
Con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha successivamente disposto il rinnovo delle operazioni peritali, affidandole al medesimo C.T.U.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che, con un unico motivo di ricorso, l' Pt_1
eccepisce la nullità dell'elaborato peritale per omessa comunicazione, da parte del C.T.U. della data di inizio delle operazioni peritali alla sede provinciale dell' Pt_1
Ed invero, il C.T.U. dott. che ha svolto le operazioni Persona_1
peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, con nota depositata in data 27/01/2025, ha confermato di non aver provveduto a trasmettere alla sede provinciale dell la convocazione della data di inizio delle operazioni Pt_1
peritali.
L'art. 10, comma 6 bis del 6-bis del D.L. n. 203/2005 stabilisce che: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti
l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell competente o a suo Pt_1
delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di 4
ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del o del medesimo in solido Controparte_2
con l' all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio Pt_1
assistenziale provvede comunque l' . Pt_1
Pertanto, con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali con il medesimo C.T.U.
Nel merito, oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario, forma piena prova la Consulenza tecnica medico legale espletata nel corso del presente giudizio. 5
Ed infatti, previo attento esame obiettivo ed esaustiva disamina della documentazione in atti, il CTU, nominato ha concluso che il ricorrente, affetto da: “Diabete mellito di tipo I insulina dipendente complicato da neuropatia diabetica e disfunzione erettile, sindrome ansiosa depressiva, spondilosi diffusa con protrusioni discali a livello lombo sacrale e cervicale con rachialgia diffusa
e disturbo della postura” presenta infermità psichiche e mentali che riducono la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, con decorrenza dalla visita peritale.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nei termini precisati, con particolare riferimento alla decorrenza.
Sotto tale ultimo profilo, il CTU ha adeguatamente spiegato la natura ingravescente delle patologie che, già presenti alla data della domanda amministrativa, hanno subito un'evoluzione che è stata riscontrata in maniera esatta solo in sede di visita peritale.
In merito, con riferimento alla richiesta di retrodatazione della decorrenza formulata dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, ancorandola alla precedente visita peritale eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, osserva il giudicante che non può prendersi in considerazione, quale data di decorrenza, la prima visita peritale eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in quanto quell'accertamento, in ragione della mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, è stato dichiarato nullo (tanto che è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali), sicché la visita eseguita è tamquam non esset.
Inoltre, non è presente in atti alcun certificato che consenta di ancorare la decorrenza dello stato invalidante alla data della prima visita peritale (nulla) eseguita. 6
Pertanto, correttamente la decorrenza è stata ancorata all'unica vista peritale, ossia quella eseguita nel corso del presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dal 22/04/2025.
In ragione della decorrenza dalla visita peritale, le spese di lite vanno compensate tra le parti, in quanto il riconoscimento del beneficio è frutto di un aggravamento rispetto al momento in cui è stata effettuata la visita da parte della
Commissione medica dell' , che non è a quest'ultimo imputabile. Pt_1
In merito, appare inconferente la censura, formulata nel corso dell'udienza di discussione dal difensore del ricorrente, secondo cui l' , dopo aver dato Pt_1
impulso al giudizio di merito, non si è attivato e non ha partecipato alle operazioni peritali atteso che sussiste l'obbligo, legislativamente previsto, di comunicare la data di inizio delle operazioni peritali ma non incombe sull' , Pt_1
neanche nella sua veste pubblica, alcun obbligo di partecipare alle operazioni peritali.
Restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica effettuata nel Pt_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.R.G. 2463/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda, e, per l'effetto dichiara che la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dal
22/04/2025;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
7
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., le spese di consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
Persona_1
Locri, 04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci