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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2467/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Invidia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Peschiera del Garda, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
Controparte_1 C.F._3 Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Boscagin e Anna Falavigna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Zevio, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rigoli in Verona, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per le parti attrici: “In via principale: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Arch. per grave imperizia, Controparte_1 imprudenza e negligenza nell'espletamento dell'incarico di e Direttore Lavori in ordine Parte_3 all'opera di demolizione e ricostruzione dell'immobile di proprietà dei Signori sito Controparte_3 in Verona (VR), Via Piatti n. 38, nonché in generale per la condotta tenuta dallo stesso, per tutte le ragioni sopra esposte in atti di causa;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Arch.
al risarcimento del danno a favore dei sig.ri quantificato nella Controparte_1 Controparte_3 misura di euro 120.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata incorso di
pagina 1 di 7 causa, e/o in via equitativa dal Giudice anche a seguito di espletanda CTU che sin d'ora si richiede, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo In ogni caso: 3) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al 15% spese generali, Iva e CPA 4%. In Via Istruttoria Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e, pertanto, si reitera la richiesta di ammissione delle prove istruttorie formulate e specificamente indicate nella memoria depositata il 19/6/2025”. Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande tutte formulate dagli attori sig.ri
e in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i Parte_1 Parte_2 motivi di cui in premessa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Arch.
in merito ai fatti di causa. Condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi
[...] d'ufficio in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Arch.
contro
Controparte_1 gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto; condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei sig.ri e IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande tutte formulate dagli attori sig.ri Parte_1 Pt_2
e in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i Parte_1 Parte_2 motivi di cui in premessa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Arch.
in merito ai fatti di causa. Condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi
[...] d'ufficio in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Arch.
contro
Controparte_1 gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei sig.ri e In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie così come Parte_1 Pt_2 formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 08.11.2024 e nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 18.11.2024.” Per la chiamata in causa: “ In via principale: - rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti dell'Arch. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Controparte_1 debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta Controparte_4 dalla domanda di manleva svolta dall'Arch. nei suoi confronti, con ogni conseguente Controparte_1 pronuncia. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. , accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa e/o la Controparte_1 decadenza del medesimo dal diritto di essere manlevato da ai sensi e per gli Controparte_4 effetti di cui agli artt. 1913-1915 c.c. per le ragioni esposte in atti e conseguentemente rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'assicurato nei confronti della scrivente;
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Arch.
pagina 2 di 7 nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda Controparte_1 istruttoria, anche ai sensi dell'art. 1915 II co. c.c., tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza e detratta la franchigia contrattualmente pattuita. In ogni caso: Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3/4/2024, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio , chiedendo il risarcimento del danno dagli stessi subìto a seguito Controparte_1 dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto quale progettista e direttore dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di loro proprietà.
Le parti attrici hanno dedotto in fatto che: a) l'intenzione dei committenti era quella di eseguire la demolizione e ricostruzione del proprio immobile godendo del c.d. Superbonus 110%; b) il 21/4/2021 l'Arch. ha presentato al Comune di Verona il progetto volto al rilascio del permesso di CP_1 costruire;
c) la documentazione presentata, tuttavia, risultava incompleta o comunque errata, come si evince dal parere n. 2948 rilasciato dal Comune di Verona;
d) il permesso di costruire è stato pertanto rilasciato solo il 3/3/2022; e) le parti hanno regolarmente versato il corrispettivo pattuito per la prestazione eseguita dall'Arch. ; f) poiché le parti attrici non avevano un'impresa di fiducia, CP_1 il convenuto ha consigliato loro di affidare l'incarico all'impresa Nuovo Abitare Veneto S.r.l., indicata quale unica idonea a compiere le lavorazioni nel suo complesso;
g) il 14/3/2022 le parti attrici hanno, dunque, sottoscritto con detta impresa contratto di appalto;
h) il convenuto ha visionato ed approvato il contenuto del contratto, che prevedeva, tra l'altro, l'inizio dei lavori nell'aprile del 2022 ed il completamento degli stessi nel marzo del 2023 (con verifiche intermedie dello stato di avanzamento dei lavori prodromiche al riconoscimento del c.d. superbonus edilizia); i) il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente in euro 396.000,00, per il pagamento del quale le parti attrici hanno contratto mutuo per l'importo di euro 120.000,00; l) tale importo, concesso a titolo di c.d. prefinanziamento, è stato corrisposto all'impresa a titolo di acconto;
m) i lavori di demolizione sono iniziati in ritardo rispetto al termine fissato il 16/5/2022 e sono stati subappaltati alla ditta
[...] ; n) dal 31/5/2022 l'impresa appaltatrice si è resa irreperibile;
o) solo il 3/6/2022, il convenuto Pt_4 ha richiesto a mezzo PEC all'impresa di procedere nell'esecuzione del contratto, fornendo prova dell'acquisto dei materiali;
p) il 15/11/2022 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta appaltatrice;
q) sino al febbraio del 2023, gli attori sono rimasti in attesa di assistenza da parte del convenuto, anche per la ricerca di una nuova impresa;
r) quest'ultimo, a colloquio con la finanziaria contattata, ha dichiarato che la documentazione necessaria per ottenere il superbonus risultava completa, mancando, al contrario, il relativo computo metrico;
s) il 26/4/2026 il convenuto ha comunicato la propria volontà di revocare l'incarico ricevuto;
t) dopo la revoca dell'incarico, gli attori hanno appreso delle inadempienze del convenuto.
Sulla base di quanto esposto, le parti attrici hanno dedotto l'inadempimento dell'incarico affidato all'Arch. sotto i seguenti profili: a) difetti e vizi del progetto predisposto, tali da determinare CP_1 ritardi nella concessione del permesso di costruire e da rendere necessario l'intervento del secondo tecnico incaricato;
b) mancata redazione del computo metrico di tutte le opere e, in particolare, di pagina 3 di 7 quelle relative all'ecobonus; c) aver consigliato agli attori l'impresa Nuovo Abitare Veneto S.r.l. e il non aver segnalato il mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista dalla legge nel contratto di conferimento dell'incarico a detta impresa;
d) mancato e tardivo sollecito dell'impresa incaricata nell'esecuzione delle opere;
e) mancata assistenza delle parti attrici nel reperire una nuova impresa cui affidare i lavori.
A fronte dei contestati inadempimenti, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 120.000,00, pari alla somma versata alla Nuova Abitare Veneto S.r.l., anche quale danno per la perdita di chance di beneficiare dell'ecobonus.
Con comparsa depositata il 31/5/2024 si è costituito in giudizio , deducendo Controparte_1 che: a) nel conferire l'incarico al convenuto, le parti non hanno pattuito alcun termine, né delineato alcun cronoprogramma;
b) al contrario, l'intera gestione della pratica per accedere al beneficio del c.d. Superbonus 110% è stata dagli attori affidata alla ditta appaltatrice;
c) il permesso di costruire ottenuto dal convenuto il 3/3/2022 (prima del conferimento dell'incarico all'appaltatrice) evidentemente consentiva temporalmente agli attori la realizzazione del progetto in tempi utili;
d) contrariamente a quanto affermato da controparte, la richiesta di permesso non risultava né incompleta, né errata, avendo l'ente provveduto unicamente alla richiesta di chiarimenti, relativamente a circostanze specifiche e non prevedibili;
e) il convenuto ha suggerito agli attori una rosa di imprese idonee a realizzare l'opera, tenuto conto delle sue specifiche caratteristiche e la scelta è avvenuta da parte dei committenti liberamente;
f) già nel marzo del 2022, il convenuto ha trasmesso ed impartito le necessarie disposizioni all'impresa esecutrice;
g) terminati i lavori di demolizione, l'appaltatrice non si è più presentata in cantiere e si è resa irreperibile;
h) i solleciti di parte convenuta per la ripresa delle attività sono rimasti infruttuosi;
i) il convenuto, pur non facendo parte del proprio incarico, si è attivato per la ricerca di una nuova impresa, ma, venuto meno il clima di fiducia tra le parti, è stato costretto a rinunciare all'incarico.
Ciò chiarito, il convenuto ha contestato la sussistenza degli adempimenti allo stesso imputati, evidenziando ulteriormente che: a) ogni incombente relativo alla pratica superbonus, ivi compresa la redazione del computo metrico, è stato contrattualmente assunto dalla ditta appaltatrice;
b) i difetti o lacune dei progetti rilevati dal secondo tecnico incaricato non sussistono e sono comunque irrilevanti sia per la concessione del bonus, sia per il rilascio del permesso di costruire;
c) alcun ritardo nell'inizio dei lavori risulta imputabile al convenuto;
d) le parti attrici non hanno perso il diritto di accedere al superbonus, di cui hanno invece beneficiato.
Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, formulando nei confronti della stessa le conclusioni riportate in epigrafe
Con comparsa di costituzione depositata il 18/9/2024, si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza della domanda formulata da parte attrice;
con Controparte_4 riferimento al proprio rapporto con l'assicurato, ha eccepito: a) la mancata richiesta di risarcimento nel termine di quindici giorni previsto dall'art.
5.1 lett. a) del contratto di assicurazione, con conseguente inoperatività della polizza;
b) la mancata tempestiva richiesta di risarcimento integra altresì la pagina 4 di 7 fattispecie di cui all'art. 1892 c.c..
Sulla base di tali considerazioni, la terza chiamata ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c., le parti sono comparse avanti al Giudice il 28/11/2024. All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per l'assunzione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
e hanno chiesto la condanna dell'Arch. al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 risarcimento del danno subìto a seguito dell'inadempimento contrattuale allo stesso contestato.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Sulla base della disposizione richiamata si distingue il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento (causalità materiale), necessario affinché possa configurarsi a monte una responsabilità, e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose (causalità giuridica) ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato: a) le conseguenze dannose lamentate;
b) il nesso causale tra l'inadempimento contestato ed il danno lamentato.
Le parti attrici hanno individuato detto danno nella perdita del quali soggetti privati, nell' Parte_5 impossibilità di cessione dei crediti, nell'aumento e carico di costi finanziari, nelle spese dovute a nuove consulenze ed incarico a nuove imprese, nonché, infine, nell'aver subito lo sfratto dalla propria precedente abitazione (in questi termini ed in via riassuntiva, si sono espresse nella comparsa conclusionale depositata). Tale danno è stato quantificato nella misura di euro 120.000,00, pari all'acconto versato all'impresa appaltatrice incaricata e di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale nel novembre del 2022.
Preliminarmente, è opportuno chiarire come parte attrice, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, abbia escluso la propria volontà di richiedere la restituzione della somma versata all'impresa appaltatrice o di aver individuato in detto versamento il danno subito. In comparsa conclusionale, infatti, si chiarisce che l'indicazione dell'importo di euro 120.000,00 “corrisponde a quanto versato all'impresa Nuovo Veneto Abitare Srl ma non è in alcun modo una richiesta di ripetizione di quanto versato alla stessa con la conseguenza che la richiesta dei Signori – Parte_1 deve essere individuata come richiesta di risarcimento diretta in conseguenza nei Pt_2 numerosissimi profili di inadempimento a carico del convenuto”. In ogni caso, anche diversamente ragionando ed individuando il danno nella somma versata e non recuperata, andrebbe escluso ogni nesso causale tra gli inadempimenti contestati ed il versamento della somma. . L'art. 1225 c.c. dispone infatti che “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”. Nel caso di specie, anche se il convenuto ha ammesso di aver consigliato l'impresa appaltatrice agli attori, parte attrice neppure ha dedotto la prevedibilità della liquidazione giudiziale dell'impresa incaricata. pagina 5 di 7 Ciò chiarito, si osserva come nessuna delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subìte sia stata provata.
In primo luogo, parte attrice non ha provato, né chiesto di provare, di non aver avuto accesso al
Al contrario, pare che la stessa vi abbia avuto accesso, anche se attraverso la costituzione Parte_5 in condominio con le abitazioni confinanti. Non ha, tuttavia, provato (né chiesto di provare) come e in che misura detta modalità di accesso abbia comportato benefici inferiori o costi superiori.
In secondo luogo, non ha provato, né chiesto di provare, i maggiori costi sostenuti per gli incarichi ai successivi tecnici: anche in caso di riscontrate carenze progettuali, nulla viene dedotto in ordine alle spese sostenute per dare incarico al nuovo tecnico.
In terzo luogo, non ha provato, né chiesto di provare, i maggiori costi per un diverso successivo accesso al credito.
Tali conseguenze dannose, quand'anche provate, non risultano causalmente riconducibili agli inadempimenti contestati.
Sul punto, deve osservarsi che: a) il permesso di costruire è stato rilasciato in tempi utili per l'accesso al b) dal doc. 5 prodotto da parte attrice, emerge che l'obbligo di redazione e Parte_5 presentazione della documentazione relativa al c.d. era stato assunto in via esclusiva Parte_5 dall'impresa e comprendeva la redazione del computo metrico;
c) il ritardo nell'inizio dei lavori risulta contenuto (sedici giorni) e non determinato dal convenuto;
d) il convenuto ha tempestivamente contestato (PEC del 3/6/2022) la mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatrice; e) non è provato che il convenuto si sia assunto l'obbligo nei confronti degli attori di reperire ulteriori imprese disponibili a produrre preventivo.
Le conseguenze dannose paiono, in definitiva, riconducibili alla liquidazione giudiziale dell'impresa appaltatrice (cui è stato versato l'acconto di euro 120.000,00) e non ai contestati inadempimenti del progettista/direttore lavori. La circostanza, tuttavia, come sopra precisato, non costituisce conseguenza prevedibile per il convenuto e neppure è stata dedotta da parte attrice la sua prevedibilità.
Per tali assorbenti ragioni, le domande formulate dalle parti attrici sono infondate e non possono essere accolte. Le domande formulate in via subordinata dal convenuto e dalla terza chiamata devono ritenersi conseguentemente assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti attrici, in solido tra loro.
A carico degli attori devono, altresì, porsi le spese del terzo chiamato.
A parere della Suprema Corte, infatti, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo pagina 6 di 7 qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, è evidente che la chiamata in garanzia sia conseguenza della contestata responsabilità professionale da parte dell'attrice; d'altro canto, la chiamata in causa non può ritenersi arbitraria, tenuto conto che il convenuto ha provato di aver denunciato il sinistro nel termine di cui all'art.
5.1 del contratto di assicurazione (doc. 22, 23,24 e 25), superando, quindi, l'eccezione di decadenza della polizza.
Quanto alla liquidazione, devono applicarsi i parametri previsti dal DM 55/2014, aggiornato sulla base del DM 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di valore 52.001-260.000. Si ritiene di dover dare applicazione ai parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale. Con riguardo alla fase di trattazione, tenuto conto della mancata ammissione di prove, si ritiene di poter dare applicazione dei parametri minimi. Con riguardo a parte convenuta, si deve disporre, conformemente a quanto richiesto, un aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, quantificabile nella misura del 5%.
Si esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, né abuso del diritto d'azione o spirito di emulazione o fini dilatori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta le domande formulate da parte attrice;
b) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 11.831,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario CP_1 delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; c) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite, che liquida in euro 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_4 forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Verona, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2467/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Invidia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Peschiera del Garda, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
Controparte_1 C.F._3 Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Boscagin e Anna Falavigna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Zevio, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rigoli in Verona, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per le parti attrici: “In via principale: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Arch. per grave imperizia, Controparte_1 imprudenza e negligenza nell'espletamento dell'incarico di e Direttore Lavori in ordine Parte_3 all'opera di demolizione e ricostruzione dell'immobile di proprietà dei Signori sito Controparte_3 in Verona (VR), Via Piatti n. 38, nonché in generale per la condotta tenuta dallo stesso, per tutte le ragioni sopra esposte in atti di causa;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Arch.
al risarcimento del danno a favore dei sig.ri quantificato nella Controparte_1 Controparte_3 misura di euro 120.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata incorso di
pagina 1 di 7 causa, e/o in via equitativa dal Giudice anche a seguito di espletanda CTU che sin d'ora si richiede, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo In ogni caso: 3) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al 15% spese generali, Iva e CPA 4%. In Via Istruttoria Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e, pertanto, si reitera la richiesta di ammissione delle prove istruttorie formulate e specificamente indicate nella memoria depositata il 19/6/2025”. Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande tutte formulate dagli attori sig.ri
e in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i Parte_1 Parte_2 motivi di cui in premessa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Arch.
in merito ai fatti di causa. Condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi
[...] d'ufficio in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Arch.
contro
Controparte_1 gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto; condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei sig.ri e IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande tutte formulate dagli attori sig.ri Parte_1 Pt_2
e in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i Parte_1 Parte_2 motivi di cui in premessa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Arch.
in merito ai fatti di causa. Condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi
[...] d'ufficio in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Arch.
contro
Controparte_1 gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei sig.ri e In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie così come Parte_1 Pt_2 formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 08.11.2024 e nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 18.11.2024.” Per la chiamata in causa: “ In via principale: - rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti dell'Arch. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Controparte_1 debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta Controparte_4 dalla domanda di manleva svolta dall'Arch. nei suoi confronti, con ogni conseguente Controparte_1 pronuncia. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Arch. , accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa e/o la Controparte_1 decadenza del medesimo dal diritto di essere manlevato da ai sensi e per gli Controparte_4 effetti di cui agli artt. 1913-1915 c.c. per le ragioni esposte in atti e conseguentemente rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'assicurato nei confronti della scrivente;
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Arch.
pagina 2 di 7 nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda Controparte_1 istruttoria, anche ai sensi dell'art. 1915 II co. c.c., tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza e detratta la franchigia contrattualmente pattuita. In ogni caso: Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3/4/2024, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio , chiedendo il risarcimento del danno dagli stessi subìto a seguito Controparte_1 dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto quale progettista e direttore dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di loro proprietà.
Le parti attrici hanno dedotto in fatto che: a) l'intenzione dei committenti era quella di eseguire la demolizione e ricostruzione del proprio immobile godendo del c.d. Superbonus 110%; b) il 21/4/2021 l'Arch. ha presentato al Comune di Verona il progetto volto al rilascio del permesso di CP_1 costruire;
c) la documentazione presentata, tuttavia, risultava incompleta o comunque errata, come si evince dal parere n. 2948 rilasciato dal Comune di Verona;
d) il permesso di costruire è stato pertanto rilasciato solo il 3/3/2022; e) le parti hanno regolarmente versato il corrispettivo pattuito per la prestazione eseguita dall'Arch. ; f) poiché le parti attrici non avevano un'impresa di fiducia, CP_1 il convenuto ha consigliato loro di affidare l'incarico all'impresa Nuovo Abitare Veneto S.r.l., indicata quale unica idonea a compiere le lavorazioni nel suo complesso;
g) il 14/3/2022 le parti attrici hanno, dunque, sottoscritto con detta impresa contratto di appalto;
h) il convenuto ha visionato ed approvato il contenuto del contratto, che prevedeva, tra l'altro, l'inizio dei lavori nell'aprile del 2022 ed il completamento degli stessi nel marzo del 2023 (con verifiche intermedie dello stato di avanzamento dei lavori prodromiche al riconoscimento del c.d. superbonus edilizia); i) il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente in euro 396.000,00, per il pagamento del quale le parti attrici hanno contratto mutuo per l'importo di euro 120.000,00; l) tale importo, concesso a titolo di c.d. prefinanziamento, è stato corrisposto all'impresa a titolo di acconto;
m) i lavori di demolizione sono iniziati in ritardo rispetto al termine fissato il 16/5/2022 e sono stati subappaltati alla ditta
[...] ; n) dal 31/5/2022 l'impresa appaltatrice si è resa irreperibile;
o) solo il 3/6/2022, il convenuto Pt_4 ha richiesto a mezzo PEC all'impresa di procedere nell'esecuzione del contratto, fornendo prova dell'acquisto dei materiali;
p) il 15/11/2022 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta appaltatrice;
q) sino al febbraio del 2023, gli attori sono rimasti in attesa di assistenza da parte del convenuto, anche per la ricerca di una nuova impresa;
r) quest'ultimo, a colloquio con la finanziaria contattata, ha dichiarato che la documentazione necessaria per ottenere il superbonus risultava completa, mancando, al contrario, il relativo computo metrico;
s) il 26/4/2026 il convenuto ha comunicato la propria volontà di revocare l'incarico ricevuto;
t) dopo la revoca dell'incarico, gli attori hanno appreso delle inadempienze del convenuto.
Sulla base di quanto esposto, le parti attrici hanno dedotto l'inadempimento dell'incarico affidato all'Arch. sotto i seguenti profili: a) difetti e vizi del progetto predisposto, tali da determinare CP_1 ritardi nella concessione del permesso di costruire e da rendere necessario l'intervento del secondo tecnico incaricato;
b) mancata redazione del computo metrico di tutte le opere e, in particolare, di pagina 3 di 7 quelle relative all'ecobonus; c) aver consigliato agli attori l'impresa Nuovo Abitare Veneto S.r.l. e il non aver segnalato il mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista dalla legge nel contratto di conferimento dell'incarico a detta impresa;
d) mancato e tardivo sollecito dell'impresa incaricata nell'esecuzione delle opere;
e) mancata assistenza delle parti attrici nel reperire una nuova impresa cui affidare i lavori.
A fronte dei contestati inadempimenti, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 120.000,00, pari alla somma versata alla Nuova Abitare Veneto S.r.l., anche quale danno per la perdita di chance di beneficiare dell'ecobonus.
Con comparsa depositata il 31/5/2024 si è costituito in giudizio , deducendo Controparte_1 che: a) nel conferire l'incarico al convenuto, le parti non hanno pattuito alcun termine, né delineato alcun cronoprogramma;
b) al contrario, l'intera gestione della pratica per accedere al beneficio del c.d. Superbonus 110% è stata dagli attori affidata alla ditta appaltatrice;
c) il permesso di costruire ottenuto dal convenuto il 3/3/2022 (prima del conferimento dell'incarico all'appaltatrice) evidentemente consentiva temporalmente agli attori la realizzazione del progetto in tempi utili;
d) contrariamente a quanto affermato da controparte, la richiesta di permesso non risultava né incompleta, né errata, avendo l'ente provveduto unicamente alla richiesta di chiarimenti, relativamente a circostanze specifiche e non prevedibili;
e) il convenuto ha suggerito agli attori una rosa di imprese idonee a realizzare l'opera, tenuto conto delle sue specifiche caratteristiche e la scelta è avvenuta da parte dei committenti liberamente;
f) già nel marzo del 2022, il convenuto ha trasmesso ed impartito le necessarie disposizioni all'impresa esecutrice;
g) terminati i lavori di demolizione, l'appaltatrice non si è più presentata in cantiere e si è resa irreperibile;
h) i solleciti di parte convenuta per la ripresa delle attività sono rimasti infruttuosi;
i) il convenuto, pur non facendo parte del proprio incarico, si è attivato per la ricerca di una nuova impresa, ma, venuto meno il clima di fiducia tra le parti, è stato costretto a rinunciare all'incarico.
Ciò chiarito, il convenuto ha contestato la sussistenza degli adempimenti allo stesso imputati, evidenziando ulteriormente che: a) ogni incombente relativo alla pratica superbonus, ivi compresa la redazione del computo metrico, è stato contrattualmente assunto dalla ditta appaltatrice;
b) i difetti o lacune dei progetti rilevati dal secondo tecnico incaricato non sussistono e sono comunque irrilevanti sia per la concessione del bonus, sia per il rilascio del permesso di costruire;
c) alcun ritardo nell'inizio dei lavori risulta imputabile al convenuto;
d) le parti attrici non hanno perso il diritto di accedere al superbonus, di cui hanno invece beneficiato.
Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, formulando nei confronti della stessa le conclusioni riportate in epigrafe
Con comparsa di costituzione depositata il 18/9/2024, si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza della domanda formulata da parte attrice;
con Controparte_4 riferimento al proprio rapporto con l'assicurato, ha eccepito: a) la mancata richiesta di risarcimento nel termine di quindici giorni previsto dall'art.
5.1 lett. a) del contratto di assicurazione, con conseguente inoperatività della polizza;
b) la mancata tempestiva richiesta di risarcimento integra altresì la pagina 4 di 7 fattispecie di cui all'art. 1892 c.c..
Sulla base di tali considerazioni, la terza chiamata ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c., le parti sono comparse avanti al Giudice il 28/11/2024. All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per l'assunzione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
e hanno chiesto la condanna dell'Arch. al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 risarcimento del danno subìto a seguito dell'inadempimento contrattuale allo stesso contestato.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Sulla base della disposizione richiamata si distingue il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento (causalità materiale), necessario affinché possa configurarsi a monte una responsabilità, e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose (causalità giuridica) ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato: a) le conseguenze dannose lamentate;
b) il nesso causale tra l'inadempimento contestato ed il danno lamentato.
Le parti attrici hanno individuato detto danno nella perdita del quali soggetti privati, nell' Parte_5 impossibilità di cessione dei crediti, nell'aumento e carico di costi finanziari, nelle spese dovute a nuove consulenze ed incarico a nuove imprese, nonché, infine, nell'aver subito lo sfratto dalla propria precedente abitazione (in questi termini ed in via riassuntiva, si sono espresse nella comparsa conclusionale depositata). Tale danno è stato quantificato nella misura di euro 120.000,00, pari all'acconto versato all'impresa appaltatrice incaricata e di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale nel novembre del 2022.
Preliminarmente, è opportuno chiarire come parte attrice, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, abbia escluso la propria volontà di richiedere la restituzione della somma versata all'impresa appaltatrice o di aver individuato in detto versamento il danno subito. In comparsa conclusionale, infatti, si chiarisce che l'indicazione dell'importo di euro 120.000,00 “corrisponde a quanto versato all'impresa Nuovo Veneto Abitare Srl ma non è in alcun modo una richiesta di ripetizione di quanto versato alla stessa con la conseguenza che la richiesta dei Signori – Parte_1 deve essere individuata come richiesta di risarcimento diretta in conseguenza nei Pt_2 numerosissimi profili di inadempimento a carico del convenuto”. In ogni caso, anche diversamente ragionando ed individuando il danno nella somma versata e non recuperata, andrebbe escluso ogni nesso causale tra gli inadempimenti contestati ed il versamento della somma. . L'art. 1225 c.c. dispone infatti che “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”. Nel caso di specie, anche se il convenuto ha ammesso di aver consigliato l'impresa appaltatrice agli attori, parte attrice neppure ha dedotto la prevedibilità della liquidazione giudiziale dell'impresa incaricata. pagina 5 di 7 Ciò chiarito, si osserva come nessuna delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subìte sia stata provata.
In primo luogo, parte attrice non ha provato, né chiesto di provare, di non aver avuto accesso al
Al contrario, pare che la stessa vi abbia avuto accesso, anche se attraverso la costituzione Parte_5 in condominio con le abitazioni confinanti. Non ha, tuttavia, provato (né chiesto di provare) come e in che misura detta modalità di accesso abbia comportato benefici inferiori o costi superiori.
In secondo luogo, non ha provato, né chiesto di provare, i maggiori costi sostenuti per gli incarichi ai successivi tecnici: anche in caso di riscontrate carenze progettuali, nulla viene dedotto in ordine alle spese sostenute per dare incarico al nuovo tecnico.
In terzo luogo, non ha provato, né chiesto di provare, i maggiori costi per un diverso successivo accesso al credito.
Tali conseguenze dannose, quand'anche provate, non risultano causalmente riconducibili agli inadempimenti contestati.
Sul punto, deve osservarsi che: a) il permesso di costruire è stato rilasciato in tempi utili per l'accesso al b) dal doc. 5 prodotto da parte attrice, emerge che l'obbligo di redazione e Parte_5 presentazione della documentazione relativa al c.d. era stato assunto in via esclusiva Parte_5 dall'impresa e comprendeva la redazione del computo metrico;
c) il ritardo nell'inizio dei lavori risulta contenuto (sedici giorni) e non determinato dal convenuto;
d) il convenuto ha tempestivamente contestato (PEC del 3/6/2022) la mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatrice; e) non è provato che il convenuto si sia assunto l'obbligo nei confronti degli attori di reperire ulteriori imprese disponibili a produrre preventivo.
Le conseguenze dannose paiono, in definitiva, riconducibili alla liquidazione giudiziale dell'impresa appaltatrice (cui è stato versato l'acconto di euro 120.000,00) e non ai contestati inadempimenti del progettista/direttore lavori. La circostanza, tuttavia, come sopra precisato, non costituisce conseguenza prevedibile per il convenuto e neppure è stata dedotta da parte attrice la sua prevedibilità.
Per tali assorbenti ragioni, le domande formulate dalle parti attrici sono infondate e non possono essere accolte. Le domande formulate in via subordinata dal convenuto e dalla terza chiamata devono ritenersi conseguentemente assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti attrici, in solido tra loro.
A carico degli attori devono, altresì, porsi le spese del terzo chiamato.
A parere della Suprema Corte, infatti, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo pagina 6 di 7 qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, è evidente che la chiamata in garanzia sia conseguenza della contestata responsabilità professionale da parte dell'attrice; d'altro canto, la chiamata in causa non può ritenersi arbitraria, tenuto conto che il convenuto ha provato di aver denunciato il sinistro nel termine di cui all'art.
5.1 del contratto di assicurazione (doc. 22, 23,24 e 25), superando, quindi, l'eccezione di decadenza della polizza.
Quanto alla liquidazione, devono applicarsi i parametri previsti dal DM 55/2014, aggiornato sulla base del DM 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di valore 52.001-260.000. Si ritiene di dover dare applicazione ai parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale. Con riguardo alla fase di trattazione, tenuto conto della mancata ammissione di prove, si ritiene di poter dare applicazione dei parametri minimi. Con riguardo a parte convenuta, si deve disporre, conformemente a quanto richiesto, un aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, quantificabile nella misura del 5%.
Si esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, né abuso del diritto d'azione o spirito di emulazione o fini dilatori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta le domande formulate da parte attrice;
b) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 11.831,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario CP_1 delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; c) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite, che liquida in euro 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_4 forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Verona, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
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