Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canosa di Puglia (BT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casamassima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARCA Puglia centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale reg. gen. 277 del 14.3.2019 del Comune di Canosa di Puglia (BT), avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 20 della legge Regione Puglia n. 10/2014, di un alloggio ERP, sito in Canosa di Puglia, alla via -OMISSIS-, notificata a mezzo del servizio postale il 22.3.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e di ARCA Puglia centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori avv. Adele Cardone, per la parte ricorrente, e avv. Domenico Casamassima, per il Comune resistente, e avv. Giovanna Carlucci, per l'ARCA Puglia centrale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il diniego opposto dal Comune di Canosa di Puglia (BT) alla domanda di sanatoria dell’occupazione abusiva di un immobile ERP ( ex IACP), presentata dallo stesso, ai sensi dell’art. 20 legge Regione Puglia 7 aprile 2014, n. 10 e successive modificazioni, recante la “ Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ”.
In fatto, deduceva di occupare l’immobile in discussione, in luogo del padre, legittimo assegnatario, al quale subentrava in via di fatto e di occupare detto immobile con la compagna convivente fin dal 2009, poi divenuta coniuge dal 2017.
In diritto, lamentava: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 2 e 3 della legge regionale n. 10/2014 e dei principi del giusto procedimento e dell’attualità dell’interesse pubblico; b) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e omessa ponderazione della situazione contemplata.
Segnatamente, invocava tutela, in virtù della condizione di “giovane coppia”.
2.- Si costituiva l’ARCA Puglia, la quale, dopo aver dedotto che responsabile del procedimento di sanatoria è unicamente il Comune di Canosa, chiedeva l’espromissione dal giudizio.
3.- Si costituiva il Comune di Canosa, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva; in particolare, evidenziava come fosse stata riscontrata la carenza dei requisiti richiesti, nella misura in cui la semplice condizione di “giovane coppia” non era affatto prevista dalla normativa di specie, così come precisata dagli atti amministrativi generali adottati, quale specifico motivo per conseguire alcun tipo di assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP, già occupato sine titulo .
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
5.1.- In via preliminare, va disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio di ARCA Puglia, in quanto detto ente pubblico strumentale della Regione è stato coinvolto nel procedimento è ha reso pareri qualificanti, nell’ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che hanno quindi contribuito alla formazione del provvedimento finale; ragion per cui, per la parte pertinente, può aver interesse a interloquire nel processo e, quindi, non può accordarsi l’estromissione dal giudizio.
Pertanto, la domanda di estromissione va rigettata.
5.2.- Quanto al merito del gravame, va detto che, pur inizialmente superata la carenza del requisito di cui all’art. 20, comma 3, lett. e) , legge reg. n. 10/2014 (impegno al pagamento dei canoni pregressi impagati), il ricorrente, dopo il versamento del 5% della debitoria, con la richiesta di rateizzazione per il residuo, si rendeva ex novo inadempiente, come opposto dalla difesa del Comune di Canosa.
Inoltre, seppure il reddito illo tempore fosse contenuto entro la soglia di disagio richiesta, ovvero era pari ai 13.000,00 euro lordi annui, a fronte del limite di non oltre i 15.250,00 euro lordi annui, i servizi sociali del Comune, esprimevano parere negativo, in quanto ritenevano non sussistente il requisito di cui all’art. 20, comma 3, lett. b) , legge reg. n. 10/2014, poiché la famiglia de qua non versava nella situazione di disagio socio-economico rilevante nella fattispecie utile a poter conseguire la sanatoria dell’occupazione abusiva dell’immobile.
Al fine di predeterminare criteri oggettivi ed uniformi, per tutti i casi di occupazione abusiva da trattare, la Giunta regionale, con la delibera n. 990 del 15 maggio 2015 (poi modificata dalla delibera n. 1863/2016), ha reso espliciti i criteri applicativi, indicati all'art. 20 comma 3, lett. b) , della legge reg. n. 10/2014, stabilendo che, al fine di poter ottenere l'assegnazione in sanatoria, i requisiti da autocertificare devono essere tutti concomitanti alla presentazione dell'istanza ed essere posseduti da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della legge ragionale de qua .
Alla stregua di tali deliberati, le criticità indicative della “ condizione di disagio socio-economico e di necessità ” sono le seguenti: a) persone ultra sessantacinquenni; b) malati terminali; c) portatori di handicap con invalidità al 66%; d) figli fiscalmente a carico.
Specificava vieppiù l'Ufficio politiche sociali del Comune di Canosa, con nota del 26 novembre 2018, prot. 45104, che i “ [...] i requisiti per accedere alla sanatoria degli alloggi popolari, come è previsto dalla norma, devono essere contemporanei alla data di presentazione della domanda ”; condizione però mai riscontrata in favore del ricorrente.
Più specificamente, non veniva affatto riconosciuta alcuna “ condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità ” tra quelle espressamente previste. Un tal condizione deve evincersi, come previsto dall’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (recante “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”), dal riscontro di almeno una delle seguenti criticità: a) persone ultrasessantacinquenni; b) malati terminali; c) portatori di handicap con invalidità al 66%; d) figli fiscalmente a carico.
Non è invece contemplata la semplice condizione di “giovane coppia”, tra la casistica prevista dalla normativa. Ciò esclude il titolo utile ad ottenere l’anelata sanatoria di occupazione abusiva.
Né ha pregio l’argomento, pur speso dal ricorrente, secondo cui, il Comune, ai sensi dell’art. 4 legge reg. n. 10/2014, ai fini dell’ assegnazione ordinaria in locazione semplice degli alloggi ERP, ha invece inteso considerare, la condizione di “giovane coppia”.
Nel caso di specie, si doveva procedere all’ assegnazione in sanatoria di una occupazione abusiva e i requisiti, per tale tipo di assegnazione, prevista in via eccezionale, non consentono letture estensive e/o il richiamo a criteri indeterminati.
Diversa ipotesi è quella dell’ assegnazione ordinaria , nella quale è stata considerata la condizione di “giovane coppia”, che, tuttavia, a ben osservare, non legittima affatto, in via preferenziale, alcuna assegnazione, bensì costituisce una situazione, che, insieme alle altre, può concorrere all’attribuzione di punteggi utili alla stesura della graduatoria finale.
Peraltro, non prova affatto il ricorrente, che, se fosse stata considerata la sua condizione di “giovane coppia”, avrebbe potuto conseguire con certezza l’anelata assegnazione in sanatoria.
6.- In conclusione, il ricorso, per le sopra esposte motivazioni, va respinto.
7.- Le spese del giudizio vanno vieppiù compensate, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
RE IE, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | ZO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.