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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1032/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LI (PT) alla via del Vallino n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in CP_1
San CE LI (PT) alla via del Vallino n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.5.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in San CE LI il 5.9.2020 con CP_1
La ricorrente deduceva come dalla loro unione non fossero nati figli e che, nel corso degli anni, era venuta meno la loro comunione materiale e spirituale.
La ricorrente richiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione, essendo le parti economicamente autonome.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.5.2024, si costituiva in giudizio il quale dava atto di avere raggiunto un CP_1
accordo con la ricorrente e aderiva alla domanda di separazione.
In data 10.7.2024, veniva pubblica sentenza di separazione personale n.
606/2024, e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
La causa giungeva all'udienza del 25.2.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Pistoia per la separazione trasformata in consensuale.
Conseguentemente, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
3. Il Tribunale ritiene equo l'accordo raggiunto tra le parti, il quale prevede che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri adeguati.
Le statuizioni contenute nella sentenza di separazione sono già state adempiute dalle parti, come da loro dato atto.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in San CE LI
(PT) il 5.9.2020 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San CE LI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. I, Anno 2020).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1032/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LI (PT) alla via del Vallino n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in CP_1
San CE LI (PT) alla via del Vallino n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.5.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in San CE LI il 5.9.2020 con CP_1
La ricorrente deduceva come dalla loro unione non fossero nati figli e che, nel corso degli anni, era venuta meno la loro comunione materiale e spirituale.
La ricorrente richiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione, essendo le parti economicamente autonome.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.5.2024, si costituiva in giudizio il quale dava atto di avere raggiunto un CP_1
accordo con la ricorrente e aderiva alla domanda di separazione.
In data 10.7.2024, veniva pubblica sentenza di separazione personale n.
606/2024, e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
La causa giungeva all'udienza del 25.2.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Pistoia per la separazione trasformata in consensuale.
Conseguentemente, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
3. Il Tribunale ritiene equo l'accordo raggiunto tra le parti, il quale prevede che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri adeguati.
Le statuizioni contenute nella sentenza di separazione sono già state adempiute dalle parti, come da loro dato atto.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in San CE LI
(PT) il 5.9.2020 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San CE LI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. I, Anno 2020).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3