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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 09/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere istruttore Oggetto: opposizione dott. Federico Paciolla Consigliere a decreto ingiuntivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 101/2024 R.G.
promossa
da
(codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. con sede in La Parte_2
DD(SS) alla Località Nido d'Aquila snc, rappresentata e difesa, inforza della procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione del 19.06.2023, dagli Avv Giulia Del Poggio (codice fiscale ) e Antonello Liardi (codice fiscale C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio degli stessi in Roma alla Piazza di S. Croce in
Gerusalemme n.4;
- appellante -
1 contro
(cod. fiscale e partita IVA: ), in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in 39100
OL (BZ), Via Galileo Galilei n. 10, elettivamente domiciliata in 39100 OL, Via Dr. Streiter n. 12, presso lo studio dell'Avv. Thomas Tiefenbrunner (cod. fisc.:
, indirizzo pec: C.F._3
– fax: 0471-975779), dal quale è Email_1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio e riallegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2024 del
Tribunale di OL di data 08.05.2024,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 12.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
come da atto di citazione in appello:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave e
2 irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n.506/2024
pubbl. il O8/05/2024 RG n. 2061/12023 Repert. n.688/2024
del 08/05/2024 notificata telematicamente in data 8 maggio
2024 e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del2020 e n. 117 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore dei legali antistatari.
come da “memoria conclusiva” depositata nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni (art. 352 comma 1 n. 1
cpc):
Alla luce di quanto sopra, si chiede che la Corte d'Appello di
OL:
1. Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere,
per intervenuto pagamento integrale da parte di Parte_1
dell'importo portato nella sentenza impugnata;
2. Voglia disporre la compensazione – anche totale – delle spese di lite tra le parti, in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni sopra illustrate;
3. In via subordinata, regoli le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, motivando puntualmente sulle questioni
3 di merito devolute con l'appello;
4. Dichiari l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da CP_1
per la sopravvenuta cessazione della materia del
[...]
contendere e per la totale assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
Si allegano copia dei bonifici effettuati.
Del procuratore di parte appellata:
come da nota per la precisazione delle conclusioni ex art. 352
comma 1 cpc:
Il sottoscritto procuratore della insiste CP_1
nuovamente sulla propria richiesta in via preliminare in merito alla frode processuale segnalata ed altresì alla propria domanda in via pregiudiziale di dichiarare l'appello proposto da
[...]
inammissibile o manifestamente infondato ai sensi Pt_1
dell'art. 348-bis c.p.c..
In ogni caso precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OL adita, per i motivi in narrativa e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare
- valutare in merito alla frode processuale segnalata e di conseguenza trasmettere il presente fascicolo alla competente
Procura della Repubblica di OL per le valutazioni del caso;
in via pregiudiziale:
4 - dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello qui proposto da Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto e confermare conseguentemente la sentenza n. 506/2024 del Tribunale di
OL;
in ogni caso:
- condannare l'attrice appellante per lite temeraria;
- condannare l'attrice appellante alla rifusione delle spese,
competenze ed onorari del presente giudizio, più CAP ed IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 651/2023 il Tribunale di
OL ha ingiunto, a richiesta della società CP_1
affermatasi creditrice sulla base di fatture insolute e di un “2°
addendum del 15.3.2021”, all'ingiunta società il Pt_1
pagamento dell'importo capitale di € 74.584,55, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre spese e compensi della procedura monitoria, il tutto entro 40 gg. dalla notifica. Il credito era relativo ai canoni mensili derivanti da un contratto di “appalto per il noleggio operativo” di impianto fotovoltaico installato di data 5.4.2019 su un edificio alberghiero della società ingiunta in La DD (SS) in
Località Nido d'Aquila Sardegna e un allegato contratto di
“gestione e manutenzione energetica” dell'impianto (allegato 5
5 del contratto d'appalto), come da modifiche contrattuali risultanti dall'“addendum n. 2 al contratto del 5.4.2019”
stipulato dalle parti in data 15.3.2022.
2. L'ingiunta si è opposta all'ingiunzione Pt_1
deducendo: - di avere chiesto “più volte” in base alle condizioni generali del contratto “l'intervento dei tecnici di CP_1
affinché effettuassero gli interventi di manutenzione ordinaria,
programmati contrattualmente per i mesi di aprile 2021, ottobre
2021 e aprile 2022”; - di avere sospeso i pagamenti delle rate pregresse e delle rate del canone corrente giusto l'addendum n.
2 del marzo 2022 a decorrere da settembre 2022, non avendo riscontrato da maggio 2022 a settembre 2022 “i CP_1
numerosi solleciti telefonici ed email … affinché eseguisse
l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto fotovoltaico”; - che solo con comunicazione del
2.12.2022 aveva comunicato di avere “rispristinato la CP_1
funzionalità dell'impianto fotovoltaico”; - che questi gravi disservizi e “continui ritardi nella stessa manutenzione”,
unitamente all'aumento del costo per l'energia elettrica verificatosi dal giugno 2022 per effetto della “crisi energetica
europea”, per cui la spesa per l'energia elettrica sarebbe aumentata del 300% rispetto all'anno precedente, avrebbero
“indotto” l'opponente a non pagare le rate stabilite nel contratto
“addendum” del 15.3.2022; - che in particolare dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 l'impianto avrebbe
6 prodotto solo 26 KWp a fronte della capacità nominale indicata nel contratto di noleggio (127 KWp); - che il grave inadempimento di “del contratto di noleggio CP_1
dell'impianto fotovoltaico del 5.4.2019 ai sensi degli articoli 7,
3.1. e 3.2. delle condizioni generali del contratto comporta la
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cc,” con la conseguenza che l'opponente “nessuna somma di denaro dovrà
corrispondere a L'opponente ha, quindi, nel merito CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto di noleggio dell'impianto fotovoltaico del 15.4.2019 per grave inadempimento di con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
3. costituendosi in giudizio, ha sottolineato CP_1
l'inadempimento della controparte sin dal settembre 2021
nonostante il sempre corretto funzionamento dell'impianto,
comprovato dalla raccolta dei dati sulla resa dell'impianto proveniente dal “portale e-distribuzione della cliente Pt_1
secondo cui “la produzione reale dell'impianto durante l'anno
2022 è in linea con la produzione attesa come da contratto”
(prestazione stimata di 153.222,32 KWh annui giusta analisi preliminare doc. 4 rispetto a una resa effettiva di 146.612 KWh
nel 2022) e nessun calo anomalo era riscontrabile nella produzione durante l'anno. Inoltre, avrebbe sollevato Pt_1
solo a settembre 2022 l'eccezione di mancato funzionamento dell'impianto, ma che dal successivo verbale di manutenzione
7 del giugno 2023 risultava un esito regolare di funzionamento.
4. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenuta non necessaria l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti (ordinanza del 19.12.2023), con l'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione, ha dichiarato la definitività del decreto ingiuntivo n. 651/2023 e ha posto le spese del procedimento di opposizione a carico dell'opponente in ossequio al principio di soccombenza. Pt_1
5. Il Tribunale, premesse le circostanze “pacifiche” della sottoscrizione del contratto, della consegna dell'impianto,
dell'importo convenuto di canoni di noleggio rimasti insoluti, ha ritenuto non convincente l'assunto dell'opponente che “la
carenza o comunque il ritardo di manutenzione ordinaria
dell'impianto” le avrebbe “procurato disservizi così gravi da
consentirle la risoluzione del contratto.” Rispetto alla segnalazione di settembre 2022 dell'opponente circa una “resa
minore del previsto”, infatti, risulterebbe dal verbale “di
intervento prontamente effettuato a novembre 2022” la
“regolarità dell'impianto, “tranne la stringa E1-S3”; “trovato
connettore staccato e ossidato tra l'ultimo pannello e il negativo
della stringa”; tale problema è stato risolto in tre ore, da due
tecnici intervenuti.” Dal report dei dati sulla produzione dell'impianto nell'anno 2022, dimesso dall'opposta, non risulterebbero anomalie e la contestazione di veridicità di tale report da parte di arebbe “inconferente”, non avendo essa Pt_1
8 contestato che tali dati sarebbero condivisi e visibili sulla rete
Web per entrambi le parti e che, quindi, avrebbe dovuto “a sua
volta dovuto depositare tali report, riportanti dati con l'asserito
calo di produzione.” A fronte della prova adeguata della consegna dell'impianto e del regolare funzionamento dello stesso, “tranne l'irrilevante ossidazione di una stringa”, e dell'inadempimento di parte opponente, “le contestazioni da
quest'ultima sollevate si risolvono in generiche asserzioni, prive
di precisa e chiara indicazione circa i gravi difetti lamentati”,
vuoto assertivo non colmabile con le prove orali offerte, “del
tutto inconferenti”, perché vertenti su circostanze documentali non controverse e/o su circostanze solo genericamente individuate (richieste di intervento per manutenzione non espressamente indicate). Con il che l'opposizione “palesemente
infondata” meritava di essere rigettata e l'opponente gravata con le spese di lite in ossequio al principio di soccombenza.
6. Avverso questa decisione ha interposto appello, Pt_1
affidato a due motivi, rubricati “Violazione e falsa applicazione
dei disposti dell'art. 132 cpc” e “Violazione e falsa applicazione
dell'art. 115 cpc”. Ha chiesto la sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 e 283 cpc,
derivando all'appellante dall'esecuzione dell'impugnata sentenza danno grave ed irreparabile. Ha allegato all'atto d'appello un atto di denuncia/querela penale di data antecedente alla sentenza impugnata e a firma del legale
9 rappresentante di asseritamente depositato presso la Pt_1
Procura della Repubblica di OL (in cui si deduce che il
Giudice del Tribunale di OL avrebbe concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettato le prove proposte da per essere stato “tratto in errore ed Pt_1
ingannato” dalla produzione in giudizio del “report prestazione
impianto 2022”, creato “ad hoc ed artificiosamente” da CP_1
per attestare “falsamente” il corretto funzionamento dell'impianto anche nell'anno 2022). Ha concluso che, in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte doveva mandare
“esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della
controparte”, con il favore delle spese di lite del doppio grado.
7. ha resistito all'appello, chiedendone la CP_1
declaratoria di inammissibilità ex art. 342 cpc e, comunque, il rigetto nel merito con il favore delle spese del grado. Ha eccepito la tardività della produzione dell'“atto di denuncia/querela”
allegato all'atto d'appello, segnalando un possibile tentativo di
“frode processuale” ex art. 515 cpc (??), in quanto presso la
Procura della Repubblica di OL la denuncia/querela non risulterebbe pervenuta. Ha chiesto, quindi, anche di condannare l'appellante ex art. 96 cpc per lite temeraria.
8. Con ordinanza pronunciata in esito alla prima udienza
(condotta in trattazione scritta ex art. 127ter cpc) la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza per difetto del presupposto della
10 “fondatezza manifesta dell'impugnazione” e per l'assenza di una qualsiasi e specifica deduzione in ordine al requisito del “grave
pregiudizio”.
9. Entro il primo termine assegnato dal Giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni (art. 352 comma 1 n. 1
cpc) l'appellante con una “memoria conclusiva” ha dedotto di avere medio tempore integralmente pagato l'importo di cui all'impugnata sentenza “realizzando la fattispecie della
cessazione della materia del contendere”. Ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite stante “la collaborazione e la
buona fede dimostrate da e la complessità tecnica e Pt_1
documentale della controversia”, in subordine una decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha
precisato, quindi, le conclusioni come riportate in epigrafe.
10. Esauriti i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla pretesa cessazione della materia del contendere:
1.1. Entro il primo termine ex art. 352 comma 1 cpc l'appellante ha dimesso i bonifici di pagamento, in corso di causa, di € 20.000,00 (pagamento effettuato già in data
6.3.2024, prima del deposito dell'impugnata sentenza,
successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà,
11 a titolo di “primo acconto piano di rientro”), di € 40.000,00 in data 13.6.2025 (“acconto su decreto ingiuntivo n. 651/2023 –
segue saldo entro il 23.06.2025”) e di € 39.924,22 in data
23.06.2025 (“su decreto ingiuntivo n. 651/2023”). L'appellante sostiene che “l'integrale pagamento da parte di Pt_1
dell'obbligazione monitoria determina il venir meno dell'interesse
delle parti alla prosecuzione della controversia. Il pagamento
sopravvenuto rispetto ai motivi di appello ha privato di oggetto il
giudizio, realizzando la fattispecie della cessazione della materia
del contendere”, potendo le ragioni del contendere venire meno non soltanto per accordo, ma anche per altre vicende che hanno un'incidenza diretta sul giudizio, come ad esempio “il
pagamento della prestazione richiesta o il riconoscimento del
diritto in via amministrativa.” In tal caso il Giudice investito dovrebbe limitarsi a disciplinare le spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale. A tal fine si dovrebbe tenere conto della omessa valorizzazione dal primo Giudice delle prove documentali e testimoniali versate in atti, della minimizzazione della rilevanza dei difetti e disservizi denunciati in primo grado,
della giustificazione della sospensione dei pagamenti ex art. 1460 cc, del mancato esame della domanda riconvenzionale (di risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
n.d.r.), della buona fede e correttezza dimostrata dall'opponente che avrebbe dato “prova di collaborazione anche mediante
l'adempimento spontaneo nelle more dell'appello”.
12 1.2. Nella successiva difesa (memoria ex art. 352 comma 1 n.
3 cpc) l'appellata ha contestato la sussistenza dei CP_1
presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo che il pagamento non è integrale perché
il pagamento dell'importo come indicato nell'atto di precetto del
3.3.2025, notificato in pari data, è avvenuto solo con i pagamenti del giugno 2025, accumulandosi per il ritardo ulteriori interessi moratori pari a € 1.645,35 non pagati. Inoltre,
il giudizio d'appello non potrebbe chiudersi senza una decisione sulle spese di lite.
1.3. Risulta, quindi, che l'appellante ha pagato sotto la minaccia di esecuzione forzata in riferimento all'atto di precetto notificato il 3.3.2025, allegato alla comparsa conclusionale di replica di (produzione ammissibile in reazione alla CP_1
sopravvenienza del pagamento documentato dalla controparte e correlata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere). Con l'atto di precetto la creditrice CP_1
non ha intimato, peraltro, il pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale con l'impugnata sentenza per il procedimento di opposizione, nonostante la provvisoria esecutorietà del pertinente capo della decisione (non sospesa dalla Corte), ma solo il pagamento dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo unitamente a quelli del precetto.
1.4. Per giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere non è configurabile se non vi è uniforme
13 richiesta (o adesione) in tal senso di tutte le parti costituite in giudizio, a meno che nel comportamento dell'attore non possa scorgersi una rinuncia tacita all'azione, dimostrata dall'incompatibilità assoluta del suo contegno con la volontà di insistere nella domanda come proposta (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 19845/2019, massima: “La rinuncia
all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche
tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra
il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella
domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento
dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione
di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la
rinuncia all'azione determina, indipendentemente
dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la
cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere
dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in
ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non
sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale
dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di
affermare la volontà della legge nel caso concreto.”).
1.5. Nel caso di specie il comportamento dell'appellante, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non è univocamente interpretabile nel senso del riconoscimento dell'infondatezza e neppure risulta acquisito al giudizio che è venuta meno ogni contestazione sul diritto
14 sostanziale fatto valere da CP_1
1.6. Inoltre, il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo) è dichiarato solo da una parte, cioè
dall'appellante, mentre parte appellata afferma che il pagamento non è integrale perché ancora una volta tardivamente compiuto (con maturazione di ulteriori interessi di mora) e non comprensivo delle spese del processo di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Corte di cassazione,
sentenza n. 21757/2021, massima: “La cessazione della
materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della
situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano
conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con
la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di
un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione
della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento,
ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di
cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia
determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la
domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire,
con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una
15 pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e,
quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di
sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai
profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione
dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili
ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.”; cfr. anche Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 5188/2015 e Corte
di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2063/2014).
1.7. Va dato atto che il pagamento nuovamente tardivo non ha estinto completamente il credito quantificato nell'atto di precetto, oltre a non comprendere il pagamento delle spese di lite liquidate con l'impugnata sentenza. Trattasi, quindi, di un pagamento parziale, se pure di rilevante importo, intervenuto in corso di causa. Di ciò va tenuto conto nel senso che il pagamento quasi integrale delle somme dovute in forza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) non può che comportare la sua revoca all'esito del presente giudizio. A questa conclusione si perviene in adesione a quella giurisprudenza di legittimità
secondo cui nell'ipotesi che in seguito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'importo dovuto sia diverso e,
in particolare, minore (o perché dovuto di minore entità sin dall'origine o perché oggetto di soddisfazione parziale in corso di causa), il decreto ingiuntivo deve in ogni caso essere revocato
(cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 15186/2004:
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e
16 autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo
all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del
procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della
domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti
da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che,
qualora il giudice riconosca (come nella specie) fondata solo
parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata
dall'opponente, deve comunque revocare “in toto" il decreto
opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui
del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a
sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento
monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si
instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può,
altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "petitum" senza che
ciò costituisca domanda nuova, ne' in primo grado ne' in
appello.”; cfr. Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.
21432/2011, massima: “Nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato
dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente
al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello,
anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento
opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
17 l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto
di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo
onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto"
il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale
posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna
al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo.”; cfr. anche Corte di cassazione,
sentenza n. 21840/2013: “Il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa,
sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo
per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda
di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il
debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di
confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto
ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.”).
1.8. Fatta propria da questa Corte l'imputazione dei pagamenti come compiuta da nella memoria CP_1
conclusionale di replica ex art. 352 comma 1 n. 3 cpc, perché
più favorevole alla debitrice ( imputa il pagamento CP_1
compiuto oltre il termine dilatorio di 10 gg. concesso con il precetto interamente alle spese e al capitale esposti in precetto,
18 quantificando come credito residuo esclusivamente gli interessi di mora maturati dal 4.3.2025 fino al successivo pagamento parziale in data 13.6.2025 per un ammontare di € 1.643,35
(calcolo correttamente esposto dalla creditrice e non contestato alla successiva udienza dalla debitrice).
1.9. Il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2023 del Tribunale
di OL va, quindi, revocato per intervenuto pagamento quasi interamente satisfattivo in corso di causa e sostituito con la pronuncia di condanna per l'importo residuo di € 1.643,55,
salvo l'esame dei motivi d'appello.
2. Con il primo motivo l'appellante deduce, denunciando la violazione dell'art. 132 cpc, che il primo Giudice avrebbe frainteso che non solo di una ossidazione di una stringa si sarebbe trattato, ma di un “connettore staccato, fatto che
avrebbe dovuto portare il Giudice di prime cure a volere entrare
nel merito del funzionamento dell'impianto per comprendere
tecnicamente se il distacco del connettore potesse portare
effettivamente all'interruzione totale dell'energia …”. Il primo
Giudice, poi, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale dell'opponente (di risoluzione del contratto per il noleggio operativo di impianto fotovoltaico), avrebbe fornito una motivazione “apparente”, non avrebbe preso posizione in ordine al contestato “mancato intervento dell'odierna appellata,
quale ragione per dichiarare la risoluzione del contratto”, pure comprendendo l'ingiunzione anche il pagamento di tre fatture
19 (del 24.2.2022, 3.6.2022 e 18.1.2023) relative alla manutenzione ordinaria, “nonostante parte appellata non abbia
mai effettuato il dovuto accesso previsto in contratto ai fini della
manutenzione, effettuato solamente dopo gli svariati solleciti …”.
Conseguirebbe la nullità della sentenza “a causa dell'apparenza
della motivazione.”
3. Con il secondo motivo l'appellante censura un erroneo apprezzamento del verbale di manutenzione del novembre
2022, secondo cui l'impianto sarebbe stato “ripristinato” (che dovrebbe significare che prima non era funzionante) e deduce che “per quanto possa occorrere ai fini del presente giudizio,
l'amministratore di a ritenuto di sottoporre le dichiarazioni Pt_1
fatte dalle parti all'autorità penale ai fini delle dovute decisioni
(doc. n. 1)”, sicché l'adita Corte “dovrà ammettere la prova
richiesta volta a dimostrare quanto sostenuto nel giudizio di
primo grado in merito al malfunzionamento dell'impianto.”
4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati,
perché l'apparenza motivazionale denunciata con il primo motivo in realtà si incentra, come anche il secondo motivo,
sull'apprezzamento istruttorio compiuto dal primo Giudice.
4.1. Va premesso che il primo Giudice – contrariamente a quanto deduce l'appellante – ha esaminato esplicitamente la domanda “riconvenzionale” di risoluzione del contratto per inadempimento, respingendola con il rigetto dell'opposizione,
laddove espone che “ mputa alla controparte una carenza o Pt_1
20 comunque il ritardo di manutenzione ordinaria dell'impianto, che
avrebbe procurato disservizi così gravi, da consentirle la
risoluzione del contratto” e argomenta che, però, tale “assunto
non convince” ( cfr. pagina 3 della sentenza, dove segue l'esposizione delle ragioni del contrario convincimento del
Giudicante sopra esposte in sintesi).
4.2. La violazione dell'art. 132 cpc sotto questo profilo, quindi,
non sussiste.
4.3. In fatto va premesso: a) Le parti in data 5.4.2019 hanno stipulato un “contratto di appalto per il noleggio operativo di un
impianto fotovoltaico da realizzare nella regione Sardegna,
Provincia di Sassari comune La DD”, contenente, in allegato (n. 5) anche il “contratto di manutenzione” dell'impianto realizzato per l'intera durata del contratto (5 anni dalla consegna dell'impianto – art. 3). In sintesi, l'appaltatrice si obbligava a realizzare, a propri costi, l'impianto fotovoltaico sull'edificio alberghiero della cliente MA & MA RL (oggi Pt_1
nel comune di La DD (località Nido d'Aquila), della
“potenza di 127 KWp”, sulla base dell'”analisi preliminare e
offerta tecnica” trasmessa in data 18.02.2019 al cliente, “il
quale ha ritenuto di accettarla e sottoscrivere il presente contratto
…” (cfr. lettere a, b e d delle premesse). L'impianto fotovoltaico da consegnare alla cliente è individuato all'art. 2 (“Oggetto”) con richiamo della “Analisi preliminare” (sub doc. n. 4 di parte appellata). In questo documento si rinviene la stima della
21 potenza massima fattibile in 123,98 KWp e di una “produzione
annuale stimata in circa 153.222,32 KWh”. Il corrispettivo per la realizzazione e consegna dell'impianto veniva concordato (art. 6)
in € 25.152,00 (+ Iva) da versare prima dell'installazione e in 60
rate mensili successive alla consegna dell'impianto per €
4.032,00 (+ Iva). Oltre all'impegno di esecuzione a regola d'arte dell'impianto (art. 7 del contratto di noleggio operativo),
all'appaltatrice veniva conferito con l'allegato contratto di manutenzione anche il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (art.
3.1. e 3.2. del contratto di manutenzione), da eseguire in parte semestralmente e in parte a scadenza biennale dalla messa in servizio dell'impianto. Infatti, nell'allegato (a cui l'art.
3.1.2. rinvia) sono previsti controlli semestrali (integrità
pannelli, controllo integrità delle strutture, controllo quadri e collegamenti elettrici) e una attività biennale (pulizia dei moduli/pannelli), da effettuare nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno del quinquennio di durata del contratto di
“noleggio operativo”, decorrente dalla consegna dell'impianto. Il
corrispettivo per la manutenzione ordinaria (art. 5 del contratto di manutenzione) era fissato in € 160,00 mensile (+ Iva), da corrispondere in due rate semestrali anticipate (al 31.12. e al
30.06).
4.4. Con un primo “addendum” al contratto del 19.11.2021 le parti si davano atto: - che durante la fase di connessione dell'impianto la cliente aveva variato l'intestazione dei POD
22 senza comunicarlo alla appaltatrice/fornitrice dell'impianto: -
che, quindi, ancora in data 28.7.2020 l'impianto non era connesso alla rete e non era “attivato”; - che per effetto della variazione dell'intestazione dei POD, la fornitrice ha dovuto riorganizzare la procedura di connessione;
- che le parti concordavano una modifica della fatturazione del corrispettivo in deroga all'art. 6 del contratto, anche per tenere conto degli effetti negativi della pandemia Covid 19 e della messa in funzione dell'impianto in periodo autunnale (di minor resa) nel senso di minori canoni dalla messa in funzione dell'impianto
(avvenuto in autunno 2020) al mese di maggio 2021 e di canoni di originario importo a partire da giugno 2021 e aumento del numero di canoni mensili da 60 a 65 (cfr. lettera a dell'addendum).
4.5. In data 15.3.2022 le parti hanno stipulato un “secondo
addendum” con cui, dandosi atto che il primo addendum del
19.11.2021 “non ha trovato adempimento da parte del Cliente
…”, che risulta “debitore alla data del 31 marzo 2022 per
l'importo di € 62.335,07”, sono pervenute ad una rateizzazione del debito pregresso in 12 rate mensili (di € 5.194,59 fino a marzo 2023) e una rimodulazione dei canoni futuri a decorrere dall'aprile 2022 nell'ammontare di € 4.919,04.
4.6. In entrambi gli “Addendum” non si rinvengono accenni a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti e/o difetti di funzionamento dell'impianto dalla messa
23 dall'attivazione dell'impianto (autunno 2020) e per tutto l'anno
2021.
4.7. È pacifica, perché allegata dalla stessa parte opponente,
la sospensione dei pagamenti da settembre 2022. Non è in discussione neppure l'ammontare dei canoni (pregressi e a scadere) e, quindi, l'ammontare del credito portato nel decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da CP_1
4.8. In primo grado l'opponente ha imputato alla controparte l'inadempimento dell'art. 7 del contratto di noleggio operativo e degli artt.
3.1. e 3.2. del contratto di manutenzione, lamentando un mancato riscontro a solleciti di effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria come contrattualmente previsto. Per effetto della mancata manutenzione, unitamente all'aumento generalizzato dei costi dell'energia elettrica nel
2022, la pertinente spesa sostenuta dall'opponente sarebbe aumentata del 300%.
4.9. Il riferimento all'art. 7 del contratto di noleggio operativo non è fondato, perché non è in contestazione la funzionalità
dell'impianto e la sua resa produttiva dalla sua attivazione e per tutto l'anno 2021. L'inadempimento contestato riguardo, invece,
un difetto di tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nel corso dell'anno 2022.
4.10. Sub doc. n. 6 l'opponente ha dimesso uno scambio di comunicazioni Whatsapp nel mese di settembre 2022 (6.9. –
19.9.) tra un certo della e un Persona_1 Pt_1
24 collaboratore riferibile a in cui si accenna a una CP_1
“resa minore del previsto” e che è in programmazione, per ottobre 2022, la pulizia dei pannelli (in periodo di chiusura dell'albergo per evitare lo scolo delle acque sporche sui terrazzi delle stanze occupate con ospiti).
4.11. Vi è poi, sub doc. n. 7 dell'opponente appellante, la comunicazione mail di del 2.12.2022, che richiama CP_1
una “Vs. segnalazione circa lo stato di funzionamento e
manutenzione del Vs. impianto segnalato a mezzo Vs. Pec del
26/09/2022 e successiva mail del 03/10/2022”, facendo presente, “che a seguito di Ns intervento tecnico, alla data del
24.11.2022 la funzionalità dell'impianto è stata ripristinata.”
4.12. Nessuna parte ha dimesso la “segnalazione” citata nella comunicazione di cui al punto che precede né l'opponente ha allegato il contenuto della corrispondenza citata.
4.13. È in atti, invece, il verbale dell'intervento di manutenzione effettuato nel mese di novembre 2022 dalla ditta
[...]
di Lucca su incarico di da cui risulta: - CP_2 CP_1
la pulizia di tutti i moduli eseguita dal 4 all'8 novembre 2022
(con l'annotazione che ciò “ha sicuramente incrementato la
produzione”); - la regolarità (della connettività elettrica) “in tutte
le stringhe, tranne la stringa E1-S3”, con l'esito della riparazione descritto in questi termini: “Trovato connettore staccato e
ossidato tra l'ultimo panello e il negativo della stringa. La stringa
ha iniziato a produrre e la tensione è passata da 0V a 654 Vdc e
25 la potenza istantanea da 2800 w a 4300w” (durata dell'intervento di riparazione 3 ore con 2 persone); - l'integrità di tutti i pannelli;
- un intervento manutentivo (e non riparativo)
sulle giunte dei pannelli;
- polvere presente nel locale dove sono installati gli inverter (con suggerimento alla proprietaria dell'edificio di “pulire la zona …”). Per il resto tutte le componenti elettriche e strutturali risultavano regolari all'esito delle prove.
4.14. Da questo verbale di manutenzione e anche dallo scambio di comunicazioni Whatsapp dimesso dall'opponente sopra citato, non emerge, quindi, un mancato funzionamento totale dell'impianto, ma una “minor resa” segnalata a partire da settembre 2022.
4.15. La pulizia dei pannelli - che secondo il manutentore ha
“incrementato la produzione” (la sporcizia presente sui pannelli
è pertanto compatibile con una “minor resa”) – era contrattualmente prevista solo per ottobre 2022 (primo biennio dalla messa in funzione dell'impianto) e è stata eseguita nei primi di novembre 2022.
4.16. Dal report di produzione dell'impianto dimesso da CP_1
per l'annualità 2022 (doc. n. 5 del fascicolo di parte) risulta,
[...]
mese per mese, una produttività “misurata” e “attesa” con indicazione dello scostamento in percentuale tra i due valori
(con scostamenti negativi nei mesi di luglio e agosto 2022 di -
8% e -4%). La produzione complessiva annua misurata è
26 indicata con 146.612 KWh rispetto ad una attesa di 152.346
KWh.
4.17. È ben vero che tale report è di provenienza di CP_1
Ma oltre a non contestare – come ha sottolineato il Pt_1
Tribunale – che i valori di produzione sono estraibili da entrambe le parti contrattuali dal sito WEB dedicato alla misurazione di produttività di quello specifico impianto, non ha in concreto allegato quanto essa ha dovuto sborsare di più per l'energia elettrica nel periodo estivo 2022 a causa della minor resa dell'impianto fotovoltaico (al netto, quindi, dell'aumento generalizzato del costo dell'energia dovuta alla “crisi energetica
europea”), al fine di potere eventualmente apprezzare la gravità
dell'inadempimento degli obblighi di cui al contratto di manutenzione ai sensi dell'art. 1455 cc.
4.18. È errato al riguardo il richiamo compiuto dall'opponete appellante a pagina 3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo alla potenza nominale dell'impianto di 127
KWp, valore asseritamente non raggiunto nel periodo da maggio
2022 a ottobre 2022. Infatti, tale valore indica il valore di chilowatt di picco, che indica la potenza massima teorica che un impianto fotovoltaico può produrre, mentre la produttività
media annua attesa nel caso di specie è espressa nell'”analisi
preliminare” richiamata nel contratto e depositata da CP_1
come stimata “in circa 153.222,32 KWh”.
4.19. È noto che a fronte di un contestato inadempimento
27 contrattuale spetta, in generale, al debitore dell'obbligazione
(qui di quella di manutenzione) provare il corretto adempimento della prestazione dedotta in contratto. Tale prova non può dirsi fornita del tutto esaustivamente da parte di Questa, CP_1
invero, a fronte della contestazione di tardiva manutenzione nell'anno 2022 (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, punto 3, terza pagina), non ha né allegato né
provato di avere effettuato l'intervento di manutenzione ordinaria contrattualmente previsto per l'aprile 2022, tenuto conto del fatto che il contratto non prevedeva il diritto di sospendere l'attività manutentiva a fronte del mancato pagamento delle rate semestrali anticipate del corrispettivo di manutenzione.
4.20. Risulta però, a seguito della manutenzione del novembre
2022, che l'impianto era essenzialmente funzionante e che anche il successivo intervento di manutenzione riportava un esito regolare (cfr. sub doc. n. 6 di verbale di CP_1
manutenzione compilato il 9.3.2023 dell'incaricata
[...]
con esito regolare di funzionalità dell'impianto in CP_3
tutte le sue componenti, elettriche e strutturali).
4.21. Emerge dalle acquisizioni probatorie, apprezzate in tal senso anche nella sentenza impugnata, che la carenza/ritardo nella manutenzione non si sono tradotti in un completo e radicale disfunzionamento dell'intero impianto con un calo anomalo di produttività nel corso del periodo estivo dell'anno
28 2022 (periodo di maggiore radiazione solare nella Regione di installazione dell'impianto, come dimostrato dai dati riportati dall'”analisi preliminare” al contratto e dal report di produzione cit.), ma – semmai – in una “minor resa”, peraltro non significativamente rilevante (146.612 KWh di produzione effettiva rispetto a una produzione stimata di 152.346 KWh,
quindi con uno scostamento negativo su base annua di meno del 5%).
4.22. Va aggiunto che la pulizia dei pannelli/moduli fotovoltaici, che secondo il manutentore hanno positivamente influenzato la produttività dell'impianto, è stata eseguita in conformità alle previsioni e tempistiche del contratto di manutenzione.
4.23. L'eventuale spesa maggiore sostenuta per l'energia elettrica consumata nel periodo estivo 2022 non è stata né in concreto allegata né dimostrata dall'opponente appellante. Il
doc. n. 8 allegato all'opposizione, in cui è esposto in una tabella priva di sottoscrizione e indicazione delle pezze giustificative l'asserito differenziale di costo tra l'anno 2021 e 2022, non trova riscontro in prove contabili, fatture, pagamenti, etc. e il capitolato istruttorio formulato dall'opponente con la memoria di data 10.11.2023 non è diretto a dimostrare un maggiore costo sostenuto (nessun capitolo è stato formulato al riguardo).
4.24. A fronte, quindi, di un impianto consegnato regolarmente funzionante e un intervento di manutenzione con esito
29 sostanzialmente regolare nel novembre 2022, di acquisizioni probatorie circa una non significativa minor resa dell'impianto per un periodo di pochi mesi, dovuta plausibilmente allo sporco accumulatosi sui pannelli nel corso del tempo (il cui lavaggio è
stato compiuto conformemente alle previsioni del contratto di manutenzione nell'autunno 2022) e, in misura irrisoria, a un unico pannello/modulo fotovoltaico non correttamente connesso per l'ossidazione di un connettore, la pretesa di pronunciare la risoluzione dell'intero complesso rapporto contrattuale per inadempimento grave era da ritenersi infondata, come ha correttamente riconosciuto il Tribunale.
L'affermazione di un costo maggiore sostenuto dalla cliente opponente, di entità tale da giustificare ex art. 1455 cc una pronuncia di risoluzione, non è stata infatti né esaustivamente allegata né dimostrata e risulta contraddetta dalla acquisizione istruttoria di disfunzionalità di lieve se non di lievissima incidenza sulla generale funzionalità e produttività
dell'impianto, emendate a novembre 2022.
4.25. L'opponente in primo grado non ha formulato una domanda risarcitoria e neppure si è richiamata all'eccezione di cui all'art. 1460 cc per paralizzare le spese fatturate per la manutenzione (contrariamente a quanto accenna negli scritti finali del giudizio d'appello), limitandosi a chiedere la risoluzione per grave inadempimento (artt. 1453 e 1455 cc),
argomentato con un costo asseritamente eccessivo sostenuto
30 per l'energia elettrica nel periodo estivo 2022. Anche per il principio di vicinanza della prova, simile argomentazione avrebbe però imposto all'opponente una dimostrazione dell'assunto per rendere apprezzabile ai sensi dell'art. 1455 cc la carente prestazione di manutenzione nella primavera dell'anno 2022.
4.26. A questo difetto dimostrativo l'appellante oppone nell'atto d'appello che il Giudice non avrebbe verificato “tecnicamente” se il distacco di un connettore non potesse portare “all'interruzione
totale dell'energia …” e quindi alla mancata fruizione “totale”
dell'impianto.
4.27. La censura non ha pregio. Il verbale di manutenzione riporta espressamente che solo un unico connettore di un unico
(“ultimo”) pannello risultava staccato. La connessione era,
quindi, interrotta con questo unico pannello (a fronte della copertura dell'intero tetto dell'edificio alberghiero con pannelli/moduli fotovoltaici), per cui la mancata produzione di energia di quell'unico modulo non è apprezzabile (quantomeno ai fini dell'art. 1455 cc). Che l'impianto era funzionante (se pure con una “minor resa”, rimediata con la pulizia dei pannelli)
risulta dalla stessa comunicazione Whatsapp degli interlocutori delle parti sopra citato, circostanza incompatibile con una
“interruzione totale”. Di un disfunzionamento totale non vi traccia, poi, nel verbale di manutenzione del novembre 2022,
controfirmato dalla cliente. Anzi, come detto, risulta un
31 impianto sostanzialmente funzionante e pienamente produttivo.
4.28. Non avendo l'opponente contestato in primo grado che l'importo ingiunto comprendeva anche fatture per manutenzione mai eseguita, limitandosi a chiedere la risoluzione dell'intero rapporto contrattuale, anche la doglianza relativa all'inclusione, tra le fatture, di tre importi (minori) nelle fatture del 24.2.2022, 3.6.2022 e 18.1.2023 relativi alla manutenzione ordinaria, non può essere apprezzata in relazione alla domanda di risoluzione proposta. Trattandosi di importi semestrali dovuti in anticipo, cioè per il semestre successivo, le fatture del 3.6.2022 e del 18.1.2023 sono anche dovute (gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti regolarmente nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023), mentre la spettanza dell'importo di cui alla fattura del 24.2.2022 è stata riconosciuta nell'addendum contrattuale del 15.3.2022. E
comunque non si giustificherebbe, anche qui, una pronuncia risolutoria dell'intero contratto, ma semmai una riduzione del credito ingiunto (per € 1.171,20, Iva compresa, per il periodo di
“gestione e manutenzione rata anticipata gennaio – giugno 2022”
– cfr. causale della fattura prodotta nel ricorso monitorio), che però non è stata mai domandata.
4.29. Con riferimento al secondo motivo d'appello, risulta evidente che la comunicazione di del 2.12.2022 circa CP_1
un “ripristino dell'impianto” trova giustificazione nel richiamo ivi effettuato all'intervento di manutenzione documentato del
32 novembre 2022. Non emerge, per tutto quanto già espresso, che l'impianto prima dell'intervento manutentivo non era funzionante.
4.30. Infine, anche l'atto di denuncia/querela depositato insieme con l'appello nulla aggiunge alle acquisizioni probatorie in atti, esaurendosi in un mero sospetto di falsità del report sulla produttività dell'impianto versato in atti da i cui CP_1
dati esposti trovano però oggettiva conferma e compatibilità con tutte le restanti acquisizioni probatorie.
4.31. Del resto, l'atto di denuncia/querela è stato dimesso dall'appellante nel presente giudizio non per una sua propria intrinseca forza dimostrativa, ma unicamente al fine di indurre questa Corte ad “… ammettere la prova richiesta volta a
dimostrare quanto sostenuto nel giudizio di primo grado in merito
al malfunzionamento dell'impianto.”
4.32. La “prova richiesta” in primo grado e non ammessa dal
Tribunale è, però, soltanto quella orale (per interrogatorio formale e per testi) sui cinque capitoli di prova dedotti nella memoria datata 10.11.2023.
4.33. I primi due capitoli sono relativi alla conferma che le parti hanno sottoscritto i due “addendum” contrattuali nelle date specificate. Trattasi di circostanze non solo pacifiche tra le parti, ma anche provate con i due “addendum” scritti e sottoscritti dalle parti.
4.34. Il capitolo quattro è relativo all'intervento di
33 manutenzione del novembre 2022, documentato dettagliatamente dal verbale del manutentore
[...]
, il cui contenuto non è in contestazione. Il capitolo CP_3
cinque, invece, è chiesto solo in conferma al contenuto della comunicazione mail di del 2.12.2022, prodotta in atti CP_1
e non contestata.
4.35. Astrattamente ammissibile risultava, quindi, solo il terzo capitolo (“Vero che da maggio 2022 e sino a settembre 2022
a mezzo del Geometra sollecitava Pt_1 Persona_1 CP_1
ad effettuare gli interventi di manutenzione previsti nel
[...]
contratto sottoscritto tra le parti”). Ma anche questa circostanza,
peraltro sostanzialmente documentale per il periodo di settembre 2022, non era utile, se anche confermata in sede istruttoria circa solleciti già a partire da maggio 2022, ai fini della valutazione di gravità ex art. 1455 cc da compiere in relazione all'unico rimedio (risoluzione per grave inadempimento) azionato dall'opponente, per tutte le ragioni in fatto già esposte (sostanzialmente regolare funzionamento dell'impianto anche nel periodo considerato, irrisoria incidenza funzionale sulla resa media dell'impianto di un unico pannello/modulo fotovoltaico staccato dalla connessione,
lavaggio dei pannelli in conformità al contratto di manutenzione).
4.36. L'appello va conclusivamente disatteso.
5. L'appellata ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc
34 dell'appellante per un asserito tentativo di “frode processuale”,
non risultando la denuncia/querela allegata all'appello mai pervenuta alla Procura della Repubblica di OL. A sostegno produce una certificazione della Procura bolzanina secondo cui a nome della società o dei suoi legali rappresentanti CP_1
“non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni” alla data del 2.7.2024 rispettivamente del 26.06.2024.
5.1. La richiesta può essere disattesa.
5.2. Da un lato, infatti, la certificazione esibita attiene solo a eventuali “iscrizioni suscettibili di comunicazioni” e non è
dimostrativa dell'assunto secondo cui l'atto non sia stato mai depositato presso gli uffici della Procura.
5.3. Dall'altro lato, come evidenziato, l'atto non è stato prodotto in giudizio per una sua forza dimostrativa intrinseca
(di cui comunque è privo), ma solo per sollecitare l'ammissione di una prova orale ritenuta utilmente proposta ed erroneamente non ammessa in primo grado.
5.4. Non sussistono, quindi, i presupposti della mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 cpc.
6. Sulle spese di lite del grado:
6.1. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Non vi sono spazi per una compensazione, neppure parziale, essendo intervenuto il pagamento parziale solo alla fine del procedimento, peraltro accompagnato da un contegno
35 processuale non univoco. Tenuto conto del valore della causa
(compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché
dell'assenza di un'autonoma fase di trattazione nel presente grado e di una limitata attività difensiva nella fase conclusionale, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi per le fasi di studio e CP_1
introduttiva e il compenso minimo per la fase decisionale, e quindi: € 2.977,00 per studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 7.440,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con atto di citazione in Parte_1 CP_1
appello 07.06.-17.06.2024 avverso la sentenza n. 506/2024 del
Tribunale di OL di data 08.05.2024,
per il solo effetto dei pagamenti compiuti nel corso del presente procedimento d'appello,
revoca
il decreto ingiuntivo n. 651/2023 del Tribunale di OL e
36 condanna
l'appellante a pagare all'appellata per il Parte_1 CP_1
ritardato pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo n. 651/2023 l'importo residuo di € 1.643,35 a titolo di interessi di mora;
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 CP_1
spese del grado, che liquida in € 7.440,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 Parte_1
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 03.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
37 Il Funzionario Giudiziario
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere istruttore Oggetto: opposizione dott. Federico Paciolla Consigliere a decreto ingiuntivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 101/2024 R.G.
promossa
da
(codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. con sede in La Parte_2
DD(SS) alla Località Nido d'Aquila snc, rappresentata e difesa, inforza della procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione del 19.06.2023, dagli Avv Giulia Del Poggio (codice fiscale ) e Antonello Liardi (codice fiscale C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio degli stessi in Roma alla Piazza di S. Croce in
Gerusalemme n.4;
- appellante -
1 contro
(cod. fiscale e partita IVA: ), in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in 39100
OL (BZ), Via Galileo Galilei n. 10, elettivamente domiciliata in 39100 OL, Via Dr. Streiter n. 12, presso lo studio dell'Avv. Thomas Tiefenbrunner (cod. fisc.:
, indirizzo pec: C.F._3
– fax: 0471-975779), dal quale è Email_1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio e riallegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2024 del
Tribunale di OL di data 08.05.2024,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 12.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
come da atto di citazione in appello:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave e
2 irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n.506/2024
pubbl. il O8/05/2024 RG n. 2061/12023 Repert. n.688/2024
del 08/05/2024 notificata telematicamente in data 8 maggio
2024 e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del2020 e n. 117 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore dei legali antistatari.
come da “memoria conclusiva” depositata nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni (art. 352 comma 1 n. 1
cpc):
Alla luce di quanto sopra, si chiede che la Corte d'Appello di
OL:
1. Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere,
per intervenuto pagamento integrale da parte di Parte_1
dell'importo portato nella sentenza impugnata;
2. Voglia disporre la compensazione – anche totale – delle spese di lite tra le parti, in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni sopra illustrate;
3. In via subordinata, regoli le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, motivando puntualmente sulle questioni
3 di merito devolute con l'appello;
4. Dichiari l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da CP_1
per la sopravvenuta cessazione della materia del
[...]
contendere e per la totale assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
Si allegano copia dei bonifici effettuati.
Del procuratore di parte appellata:
come da nota per la precisazione delle conclusioni ex art. 352
comma 1 cpc:
Il sottoscritto procuratore della insiste CP_1
nuovamente sulla propria richiesta in via preliminare in merito alla frode processuale segnalata ed altresì alla propria domanda in via pregiudiziale di dichiarare l'appello proposto da
[...]
inammissibile o manifestamente infondato ai sensi Pt_1
dell'art. 348-bis c.p.c..
In ogni caso precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di OL adita, per i motivi in narrativa e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare
- valutare in merito alla frode processuale segnalata e di conseguenza trasmettere il presente fascicolo alla competente
Procura della Repubblica di OL per le valutazioni del caso;
in via pregiudiziale:
4 - dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello qui proposto da Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto e confermare conseguentemente la sentenza n. 506/2024 del Tribunale di
OL;
in ogni caso:
- condannare l'attrice appellante per lite temeraria;
- condannare l'attrice appellante alla rifusione delle spese,
competenze ed onorari del presente giudizio, più CAP ed IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 651/2023 il Tribunale di
OL ha ingiunto, a richiesta della società CP_1
affermatasi creditrice sulla base di fatture insolute e di un “2°
addendum del 15.3.2021”, all'ingiunta società il Pt_1
pagamento dell'importo capitale di € 74.584,55, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre spese e compensi della procedura monitoria, il tutto entro 40 gg. dalla notifica. Il credito era relativo ai canoni mensili derivanti da un contratto di “appalto per il noleggio operativo” di impianto fotovoltaico installato di data 5.4.2019 su un edificio alberghiero della società ingiunta in La DD (SS) in
Località Nido d'Aquila Sardegna e un allegato contratto di
“gestione e manutenzione energetica” dell'impianto (allegato 5
5 del contratto d'appalto), come da modifiche contrattuali risultanti dall'“addendum n. 2 al contratto del 5.4.2019”
stipulato dalle parti in data 15.3.2022.
2. L'ingiunta si è opposta all'ingiunzione Pt_1
deducendo: - di avere chiesto “più volte” in base alle condizioni generali del contratto “l'intervento dei tecnici di CP_1
affinché effettuassero gli interventi di manutenzione ordinaria,
programmati contrattualmente per i mesi di aprile 2021, ottobre
2021 e aprile 2022”; - di avere sospeso i pagamenti delle rate pregresse e delle rate del canone corrente giusto l'addendum n.
2 del marzo 2022 a decorrere da settembre 2022, non avendo riscontrato da maggio 2022 a settembre 2022 “i CP_1
numerosi solleciti telefonici ed email … affinché eseguisse
l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto fotovoltaico”; - che solo con comunicazione del
2.12.2022 aveva comunicato di avere “rispristinato la CP_1
funzionalità dell'impianto fotovoltaico”; - che questi gravi disservizi e “continui ritardi nella stessa manutenzione”,
unitamente all'aumento del costo per l'energia elettrica verificatosi dal giugno 2022 per effetto della “crisi energetica
europea”, per cui la spesa per l'energia elettrica sarebbe aumentata del 300% rispetto all'anno precedente, avrebbero
“indotto” l'opponente a non pagare le rate stabilite nel contratto
“addendum” del 15.3.2022; - che in particolare dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 l'impianto avrebbe
6 prodotto solo 26 KWp a fronte della capacità nominale indicata nel contratto di noleggio (127 KWp); - che il grave inadempimento di “del contratto di noleggio CP_1
dell'impianto fotovoltaico del 5.4.2019 ai sensi degli articoli 7,
3.1. e 3.2. delle condizioni generali del contratto comporta la
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cc,” con la conseguenza che l'opponente “nessuna somma di denaro dovrà
corrispondere a L'opponente ha, quindi, nel merito CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto di noleggio dell'impianto fotovoltaico del 15.4.2019 per grave inadempimento di con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
3. costituendosi in giudizio, ha sottolineato CP_1
l'inadempimento della controparte sin dal settembre 2021
nonostante il sempre corretto funzionamento dell'impianto,
comprovato dalla raccolta dei dati sulla resa dell'impianto proveniente dal “portale e-distribuzione della cliente Pt_1
secondo cui “la produzione reale dell'impianto durante l'anno
2022 è in linea con la produzione attesa come da contratto”
(prestazione stimata di 153.222,32 KWh annui giusta analisi preliminare doc. 4 rispetto a una resa effettiva di 146.612 KWh
nel 2022) e nessun calo anomalo era riscontrabile nella produzione durante l'anno. Inoltre, avrebbe sollevato Pt_1
solo a settembre 2022 l'eccezione di mancato funzionamento dell'impianto, ma che dal successivo verbale di manutenzione
7 del giugno 2023 risultava un esito regolare di funzionamento.
4. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenuta non necessaria l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti (ordinanza del 19.12.2023), con l'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione, ha dichiarato la definitività del decreto ingiuntivo n. 651/2023 e ha posto le spese del procedimento di opposizione a carico dell'opponente in ossequio al principio di soccombenza. Pt_1
5. Il Tribunale, premesse le circostanze “pacifiche” della sottoscrizione del contratto, della consegna dell'impianto,
dell'importo convenuto di canoni di noleggio rimasti insoluti, ha ritenuto non convincente l'assunto dell'opponente che “la
carenza o comunque il ritardo di manutenzione ordinaria
dell'impianto” le avrebbe “procurato disservizi così gravi da
consentirle la risoluzione del contratto.” Rispetto alla segnalazione di settembre 2022 dell'opponente circa una “resa
minore del previsto”, infatti, risulterebbe dal verbale “di
intervento prontamente effettuato a novembre 2022” la
“regolarità dell'impianto, “tranne la stringa E1-S3”; “trovato
connettore staccato e ossidato tra l'ultimo pannello e il negativo
della stringa”; tale problema è stato risolto in tre ore, da due
tecnici intervenuti.” Dal report dei dati sulla produzione dell'impianto nell'anno 2022, dimesso dall'opposta, non risulterebbero anomalie e la contestazione di veridicità di tale report da parte di arebbe “inconferente”, non avendo essa Pt_1
8 contestato che tali dati sarebbero condivisi e visibili sulla rete
Web per entrambi le parti e che, quindi, avrebbe dovuto “a sua
volta dovuto depositare tali report, riportanti dati con l'asserito
calo di produzione.” A fronte della prova adeguata della consegna dell'impianto e del regolare funzionamento dello stesso, “tranne l'irrilevante ossidazione di una stringa”, e dell'inadempimento di parte opponente, “le contestazioni da
quest'ultima sollevate si risolvono in generiche asserzioni, prive
di precisa e chiara indicazione circa i gravi difetti lamentati”,
vuoto assertivo non colmabile con le prove orali offerte, “del
tutto inconferenti”, perché vertenti su circostanze documentali non controverse e/o su circostanze solo genericamente individuate (richieste di intervento per manutenzione non espressamente indicate). Con il che l'opposizione “palesemente
infondata” meritava di essere rigettata e l'opponente gravata con le spese di lite in ossequio al principio di soccombenza.
6. Avverso questa decisione ha interposto appello, Pt_1
affidato a due motivi, rubricati “Violazione e falsa applicazione
dei disposti dell'art. 132 cpc” e “Violazione e falsa applicazione
dell'art. 115 cpc”. Ha chiesto la sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 e 283 cpc,
derivando all'appellante dall'esecuzione dell'impugnata sentenza danno grave ed irreparabile. Ha allegato all'atto d'appello un atto di denuncia/querela penale di data antecedente alla sentenza impugnata e a firma del legale
9 rappresentante di asseritamente depositato presso la Pt_1
Procura della Repubblica di OL (in cui si deduce che il
Giudice del Tribunale di OL avrebbe concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettato le prove proposte da per essere stato “tratto in errore ed Pt_1
ingannato” dalla produzione in giudizio del “report prestazione
impianto 2022”, creato “ad hoc ed artificiosamente” da CP_1
per attestare “falsamente” il corretto funzionamento dell'impianto anche nell'anno 2022). Ha concluso che, in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte doveva mandare
“esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della
controparte”, con il favore delle spese di lite del doppio grado.
7. ha resistito all'appello, chiedendone la CP_1
declaratoria di inammissibilità ex art. 342 cpc e, comunque, il rigetto nel merito con il favore delle spese del grado. Ha eccepito la tardività della produzione dell'“atto di denuncia/querela”
allegato all'atto d'appello, segnalando un possibile tentativo di
“frode processuale” ex art. 515 cpc (??), in quanto presso la
Procura della Repubblica di OL la denuncia/querela non risulterebbe pervenuta. Ha chiesto, quindi, anche di condannare l'appellante ex art. 96 cpc per lite temeraria.
8. Con ordinanza pronunciata in esito alla prima udienza
(condotta in trattazione scritta ex art. 127ter cpc) la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza per difetto del presupposto della
10 “fondatezza manifesta dell'impugnazione” e per l'assenza di una qualsiasi e specifica deduzione in ordine al requisito del “grave
pregiudizio”.
9. Entro il primo termine assegnato dal Giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni (art. 352 comma 1 n. 1
cpc) l'appellante con una “memoria conclusiva” ha dedotto di avere medio tempore integralmente pagato l'importo di cui all'impugnata sentenza “realizzando la fattispecie della
cessazione della materia del contendere”. Ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite stante “la collaborazione e la
buona fede dimostrate da e la complessità tecnica e Pt_1
documentale della controversia”, in subordine una decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha
precisato, quindi, le conclusioni come riportate in epigrafe.
10. Esauriti i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla pretesa cessazione della materia del contendere:
1.1. Entro il primo termine ex art. 352 comma 1 cpc l'appellante ha dimesso i bonifici di pagamento, in corso di causa, di € 20.000,00 (pagamento effettuato già in data
6.3.2024, prima del deposito dell'impugnata sentenza,
successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà,
11 a titolo di “primo acconto piano di rientro”), di € 40.000,00 in data 13.6.2025 (“acconto su decreto ingiuntivo n. 651/2023 –
segue saldo entro il 23.06.2025”) e di € 39.924,22 in data
23.06.2025 (“su decreto ingiuntivo n. 651/2023”). L'appellante sostiene che “l'integrale pagamento da parte di Pt_1
dell'obbligazione monitoria determina il venir meno dell'interesse
delle parti alla prosecuzione della controversia. Il pagamento
sopravvenuto rispetto ai motivi di appello ha privato di oggetto il
giudizio, realizzando la fattispecie della cessazione della materia
del contendere”, potendo le ragioni del contendere venire meno non soltanto per accordo, ma anche per altre vicende che hanno un'incidenza diretta sul giudizio, come ad esempio “il
pagamento della prestazione richiesta o il riconoscimento del
diritto in via amministrativa.” In tal caso il Giudice investito dovrebbe limitarsi a disciplinare le spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale. A tal fine si dovrebbe tenere conto della omessa valorizzazione dal primo Giudice delle prove documentali e testimoniali versate in atti, della minimizzazione della rilevanza dei difetti e disservizi denunciati in primo grado,
della giustificazione della sospensione dei pagamenti ex art. 1460 cc, del mancato esame della domanda riconvenzionale (di risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
n.d.r.), della buona fede e correttezza dimostrata dall'opponente che avrebbe dato “prova di collaborazione anche mediante
l'adempimento spontaneo nelle more dell'appello”.
12 1.2. Nella successiva difesa (memoria ex art. 352 comma 1 n.
3 cpc) l'appellata ha contestato la sussistenza dei CP_1
presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo che il pagamento non è integrale perché
il pagamento dell'importo come indicato nell'atto di precetto del
3.3.2025, notificato in pari data, è avvenuto solo con i pagamenti del giugno 2025, accumulandosi per il ritardo ulteriori interessi moratori pari a € 1.645,35 non pagati. Inoltre,
il giudizio d'appello non potrebbe chiudersi senza una decisione sulle spese di lite.
1.3. Risulta, quindi, che l'appellante ha pagato sotto la minaccia di esecuzione forzata in riferimento all'atto di precetto notificato il 3.3.2025, allegato alla comparsa conclusionale di replica di (produzione ammissibile in reazione alla CP_1
sopravvenienza del pagamento documentato dalla controparte e correlata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere). Con l'atto di precetto la creditrice CP_1
non ha intimato, peraltro, il pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale con l'impugnata sentenza per il procedimento di opposizione, nonostante la provvisoria esecutorietà del pertinente capo della decisione (non sospesa dalla Corte), ma solo il pagamento dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo unitamente a quelli del precetto.
1.4. Per giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere non è configurabile se non vi è uniforme
13 richiesta (o adesione) in tal senso di tutte le parti costituite in giudizio, a meno che nel comportamento dell'attore non possa scorgersi una rinuncia tacita all'azione, dimostrata dall'incompatibilità assoluta del suo contegno con la volontà di insistere nella domanda come proposta (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 19845/2019, massima: “La rinuncia
all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche
tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra
il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella
domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento
dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione
di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la
rinuncia all'azione determina, indipendentemente
dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la
cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere
dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in
ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non
sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale
dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di
affermare la volontà della legge nel caso concreto.”).
1.5. Nel caso di specie il comportamento dell'appellante, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non è univocamente interpretabile nel senso del riconoscimento dell'infondatezza e neppure risulta acquisito al giudizio che è venuta meno ogni contestazione sul diritto
14 sostanziale fatto valere da CP_1
1.6. Inoltre, il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo) è dichiarato solo da una parte, cioè
dall'appellante, mentre parte appellata afferma che il pagamento non è integrale perché ancora una volta tardivamente compiuto (con maturazione di ulteriori interessi di mora) e non comprensivo delle spese del processo di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Corte di cassazione,
sentenza n. 21757/2021, massima: “La cessazione della
materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della
situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano
conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con
la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di
un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione
della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento,
ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di
cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia
determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la
domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire,
con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una
15 pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e,
quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di
sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai
profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione
dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili
ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.”; cfr. anche Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 5188/2015 e Corte
di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2063/2014).
1.7. Va dato atto che il pagamento nuovamente tardivo non ha estinto completamente il credito quantificato nell'atto di precetto, oltre a non comprendere il pagamento delle spese di lite liquidate con l'impugnata sentenza. Trattasi, quindi, di un pagamento parziale, se pure di rilevante importo, intervenuto in corso di causa. Di ciò va tenuto conto nel senso che il pagamento quasi integrale delle somme dovute in forza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) non può che comportare la sua revoca all'esito del presente giudizio. A questa conclusione si perviene in adesione a quella giurisprudenza di legittimità
secondo cui nell'ipotesi che in seguito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'importo dovuto sia diverso e,
in particolare, minore (o perché dovuto di minore entità sin dall'origine o perché oggetto di soddisfazione parziale in corso di causa), il decreto ingiuntivo deve in ogni caso essere revocato
(cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 15186/2004:
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e
16 autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo
all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del
procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della
domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti
da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che,
qualora il giudice riconosca (come nella specie) fondata solo
parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata
dall'opponente, deve comunque revocare “in toto" il decreto
opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui
del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a
sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento
monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si
instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può,
altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "petitum" senza che
ciò costituisca domanda nuova, ne' in primo grado ne' in
appello.”; cfr. Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.
21432/2011, massima: “Nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato
dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente
al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello,
anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento
opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
17 l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto
di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo
onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto"
il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale
posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna
al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo.”; cfr. anche Corte di cassazione,
sentenza n. 21840/2013: “Il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa,
sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo
per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda
di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il
debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di
confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto
ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.”).
1.8. Fatta propria da questa Corte l'imputazione dei pagamenti come compiuta da nella memoria CP_1
conclusionale di replica ex art. 352 comma 1 n. 3 cpc, perché
più favorevole alla debitrice ( imputa il pagamento CP_1
compiuto oltre il termine dilatorio di 10 gg. concesso con il precetto interamente alle spese e al capitale esposti in precetto,
18 quantificando come credito residuo esclusivamente gli interessi di mora maturati dal 4.3.2025 fino al successivo pagamento parziale in data 13.6.2025 per un ammontare di € 1.643,35
(calcolo correttamente esposto dalla creditrice e non contestato alla successiva udienza dalla debitrice).
1.9. Il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2023 del Tribunale
di OL va, quindi, revocato per intervenuto pagamento quasi interamente satisfattivo in corso di causa e sostituito con la pronuncia di condanna per l'importo residuo di € 1.643,55,
salvo l'esame dei motivi d'appello.
2. Con il primo motivo l'appellante deduce, denunciando la violazione dell'art. 132 cpc, che il primo Giudice avrebbe frainteso che non solo di una ossidazione di una stringa si sarebbe trattato, ma di un “connettore staccato, fatto che
avrebbe dovuto portare il Giudice di prime cure a volere entrare
nel merito del funzionamento dell'impianto per comprendere
tecnicamente se il distacco del connettore potesse portare
effettivamente all'interruzione totale dell'energia …”. Il primo
Giudice, poi, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale dell'opponente (di risoluzione del contratto per il noleggio operativo di impianto fotovoltaico), avrebbe fornito una motivazione “apparente”, non avrebbe preso posizione in ordine al contestato “mancato intervento dell'odierna appellata,
quale ragione per dichiarare la risoluzione del contratto”, pure comprendendo l'ingiunzione anche il pagamento di tre fatture
19 (del 24.2.2022, 3.6.2022 e 18.1.2023) relative alla manutenzione ordinaria, “nonostante parte appellata non abbia
mai effettuato il dovuto accesso previsto in contratto ai fini della
manutenzione, effettuato solamente dopo gli svariati solleciti …”.
Conseguirebbe la nullità della sentenza “a causa dell'apparenza
della motivazione.”
3. Con il secondo motivo l'appellante censura un erroneo apprezzamento del verbale di manutenzione del novembre
2022, secondo cui l'impianto sarebbe stato “ripristinato” (che dovrebbe significare che prima non era funzionante) e deduce che “per quanto possa occorrere ai fini del presente giudizio,
l'amministratore di a ritenuto di sottoporre le dichiarazioni Pt_1
fatte dalle parti all'autorità penale ai fini delle dovute decisioni
(doc. n. 1)”, sicché l'adita Corte “dovrà ammettere la prova
richiesta volta a dimostrare quanto sostenuto nel giudizio di
primo grado in merito al malfunzionamento dell'impianto.”
4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati,
perché l'apparenza motivazionale denunciata con il primo motivo in realtà si incentra, come anche il secondo motivo,
sull'apprezzamento istruttorio compiuto dal primo Giudice.
4.1. Va premesso che il primo Giudice – contrariamente a quanto deduce l'appellante – ha esaminato esplicitamente la domanda “riconvenzionale” di risoluzione del contratto per inadempimento, respingendola con il rigetto dell'opposizione,
laddove espone che “ mputa alla controparte una carenza o Pt_1
20 comunque il ritardo di manutenzione ordinaria dell'impianto, che
avrebbe procurato disservizi così gravi, da consentirle la
risoluzione del contratto” e argomenta che, però, tale “assunto
non convince” ( cfr. pagina 3 della sentenza, dove segue l'esposizione delle ragioni del contrario convincimento del
Giudicante sopra esposte in sintesi).
4.2. La violazione dell'art. 132 cpc sotto questo profilo, quindi,
non sussiste.
4.3. In fatto va premesso: a) Le parti in data 5.4.2019 hanno stipulato un “contratto di appalto per il noleggio operativo di un
impianto fotovoltaico da realizzare nella regione Sardegna,
Provincia di Sassari comune La DD”, contenente, in allegato (n. 5) anche il “contratto di manutenzione” dell'impianto realizzato per l'intera durata del contratto (5 anni dalla consegna dell'impianto – art. 3). In sintesi, l'appaltatrice si obbligava a realizzare, a propri costi, l'impianto fotovoltaico sull'edificio alberghiero della cliente MA & MA RL (oggi Pt_1
nel comune di La DD (località Nido d'Aquila), della
“potenza di 127 KWp”, sulla base dell'”analisi preliminare e
offerta tecnica” trasmessa in data 18.02.2019 al cliente, “il
quale ha ritenuto di accettarla e sottoscrivere il presente contratto
…” (cfr. lettere a, b e d delle premesse). L'impianto fotovoltaico da consegnare alla cliente è individuato all'art. 2 (“Oggetto”) con richiamo della “Analisi preliminare” (sub doc. n. 4 di parte appellata). In questo documento si rinviene la stima della
21 potenza massima fattibile in 123,98 KWp e di una “produzione
annuale stimata in circa 153.222,32 KWh”. Il corrispettivo per la realizzazione e consegna dell'impianto veniva concordato (art. 6)
in € 25.152,00 (+ Iva) da versare prima dell'installazione e in 60
rate mensili successive alla consegna dell'impianto per €
4.032,00 (+ Iva). Oltre all'impegno di esecuzione a regola d'arte dell'impianto (art. 7 del contratto di noleggio operativo),
all'appaltatrice veniva conferito con l'allegato contratto di manutenzione anche il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (art.
3.1. e 3.2. del contratto di manutenzione), da eseguire in parte semestralmente e in parte a scadenza biennale dalla messa in servizio dell'impianto. Infatti, nell'allegato (a cui l'art.
3.1.2. rinvia) sono previsti controlli semestrali (integrità
pannelli, controllo integrità delle strutture, controllo quadri e collegamenti elettrici) e una attività biennale (pulizia dei moduli/pannelli), da effettuare nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno del quinquennio di durata del contratto di
“noleggio operativo”, decorrente dalla consegna dell'impianto. Il
corrispettivo per la manutenzione ordinaria (art. 5 del contratto di manutenzione) era fissato in € 160,00 mensile (+ Iva), da corrispondere in due rate semestrali anticipate (al 31.12. e al
30.06).
4.4. Con un primo “addendum” al contratto del 19.11.2021 le parti si davano atto: - che durante la fase di connessione dell'impianto la cliente aveva variato l'intestazione dei POD
22 senza comunicarlo alla appaltatrice/fornitrice dell'impianto: -
che, quindi, ancora in data 28.7.2020 l'impianto non era connesso alla rete e non era “attivato”; - che per effetto della variazione dell'intestazione dei POD, la fornitrice ha dovuto riorganizzare la procedura di connessione;
- che le parti concordavano una modifica della fatturazione del corrispettivo in deroga all'art. 6 del contratto, anche per tenere conto degli effetti negativi della pandemia Covid 19 e della messa in funzione dell'impianto in periodo autunnale (di minor resa) nel senso di minori canoni dalla messa in funzione dell'impianto
(avvenuto in autunno 2020) al mese di maggio 2021 e di canoni di originario importo a partire da giugno 2021 e aumento del numero di canoni mensili da 60 a 65 (cfr. lettera a dell'addendum).
4.5. In data 15.3.2022 le parti hanno stipulato un “secondo
addendum” con cui, dandosi atto che il primo addendum del
19.11.2021 “non ha trovato adempimento da parte del Cliente
…”, che risulta “debitore alla data del 31 marzo 2022 per
l'importo di € 62.335,07”, sono pervenute ad una rateizzazione del debito pregresso in 12 rate mensili (di € 5.194,59 fino a marzo 2023) e una rimodulazione dei canoni futuri a decorrere dall'aprile 2022 nell'ammontare di € 4.919,04.
4.6. In entrambi gli “Addendum” non si rinvengono accenni a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti e/o difetti di funzionamento dell'impianto dalla messa
23 dall'attivazione dell'impianto (autunno 2020) e per tutto l'anno
2021.
4.7. È pacifica, perché allegata dalla stessa parte opponente,
la sospensione dei pagamenti da settembre 2022. Non è in discussione neppure l'ammontare dei canoni (pregressi e a scadere) e, quindi, l'ammontare del credito portato nel decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da CP_1
4.8. In primo grado l'opponente ha imputato alla controparte l'inadempimento dell'art. 7 del contratto di noleggio operativo e degli artt.
3.1. e 3.2. del contratto di manutenzione, lamentando un mancato riscontro a solleciti di effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria come contrattualmente previsto. Per effetto della mancata manutenzione, unitamente all'aumento generalizzato dei costi dell'energia elettrica nel
2022, la pertinente spesa sostenuta dall'opponente sarebbe aumentata del 300%.
4.9. Il riferimento all'art. 7 del contratto di noleggio operativo non è fondato, perché non è in contestazione la funzionalità
dell'impianto e la sua resa produttiva dalla sua attivazione e per tutto l'anno 2021. L'inadempimento contestato riguardo, invece,
un difetto di tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nel corso dell'anno 2022.
4.10. Sub doc. n. 6 l'opponente ha dimesso uno scambio di comunicazioni Whatsapp nel mese di settembre 2022 (6.9. –
19.9.) tra un certo della e un Persona_1 Pt_1
24 collaboratore riferibile a in cui si accenna a una CP_1
“resa minore del previsto” e che è in programmazione, per ottobre 2022, la pulizia dei pannelli (in periodo di chiusura dell'albergo per evitare lo scolo delle acque sporche sui terrazzi delle stanze occupate con ospiti).
4.11. Vi è poi, sub doc. n. 7 dell'opponente appellante, la comunicazione mail di del 2.12.2022, che richiama CP_1
una “Vs. segnalazione circa lo stato di funzionamento e
manutenzione del Vs. impianto segnalato a mezzo Vs. Pec del
26/09/2022 e successiva mail del 03/10/2022”, facendo presente, “che a seguito di Ns intervento tecnico, alla data del
24.11.2022 la funzionalità dell'impianto è stata ripristinata.”
4.12. Nessuna parte ha dimesso la “segnalazione” citata nella comunicazione di cui al punto che precede né l'opponente ha allegato il contenuto della corrispondenza citata.
4.13. È in atti, invece, il verbale dell'intervento di manutenzione effettuato nel mese di novembre 2022 dalla ditta
[...]
di Lucca su incarico di da cui risulta: - CP_2 CP_1
la pulizia di tutti i moduli eseguita dal 4 all'8 novembre 2022
(con l'annotazione che ciò “ha sicuramente incrementato la
produzione”); - la regolarità (della connettività elettrica) “in tutte
le stringhe, tranne la stringa E1-S3”, con l'esito della riparazione descritto in questi termini: “Trovato connettore staccato e
ossidato tra l'ultimo panello e il negativo della stringa. La stringa
ha iniziato a produrre e la tensione è passata da 0V a 654 Vdc e
25 la potenza istantanea da 2800 w a 4300w” (durata dell'intervento di riparazione 3 ore con 2 persone); - l'integrità di tutti i pannelli;
- un intervento manutentivo (e non riparativo)
sulle giunte dei pannelli;
- polvere presente nel locale dove sono installati gli inverter (con suggerimento alla proprietaria dell'edificio di “pulire la zona …”). Per il resto tutte le componenti elettriche e strutturali risultavano regolari all'esito delle prove.
4.14. Da questo verbale di manutenzione e anche dallo scambio di comunicazioni Whatsapp dimesso dall'opponente sopra citato, non emerge, quindi, un mancato funzionamento totale dell'impianto, ma una “minor resa” segnalata a partire da settembre 2022.
4.15. La pulizia dei pannelli - che secondo il manutentore ha
“incrementato la produzione” (la sporcizia presente sui pannelli
è pertanto compatibile con una “minor resa”) – era contrattualmente prevista solo per ottobre 2022 (primo biennio dalla messa in funzione dell'impianto) e è stata eseguita nei primi di novembre 2022.
4.16. Dal report di produzione dell'impianto dimesso da CP_1
per l'annualità 2022 (doc. n. 5 del fascicolo di parte) risulta,
[...]
mese per mese, una produttività “misurata” e “attesa” con indicazione dello scostamento in percentuale tra i due valori
(con scostamenti negativi nei mesi di luglio e agosto 2022 di -
8% e -4%). La produzione complessiva annua misurata è
26 indicata con 146.612 KWh rispetto ad una attesa di 152.346
KWh.
4.17. È ben vero che tale report è di provenienza di CP_1
Ma oltre a non contestare – come ha sottolineato il Pt_1
Tribunale – che i valori di produzione sono estraibili da entrambe le parti contrattuali dal sito WEB dedicato alla misurazione di produttività di quello specifico impianto, non ha in concreto allegato quanto essa ha dovuto sborsare di più per l'energia elettrica nel periodo estivo 2022 a causa della minor resa dell'impianto fotovoltaico (al netto, quindi, dell'aumento generalizzato del costo dell'energia dovuta alla “crisi energetica
europea”), al fine di potere eventualmente apprezzare la gravità
dell'inadempimento degli obblighi di cui al contratto di manutenzione ai sensi dell'art. 1455 cc.
4.18. È errato al riguardo il richiamo compiuto dall'opponete appellante a pagina 3 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo alla potenza nominale dell'impianto di 127
KWp, valore asseritamente non raggiunto nel periodo da maggio
2022 a ottobre 2022. Infatti, tale valore indica il valore di chilowatt di picco, che indica la potenza massima teorica che un impianto fotovoltaico può produrre, mentre la produttività
media annua attesa nel caso di specie è espressa nell'”analisi
preliminare” richiamata nel contratto e depositata da CP_1
come stimata “in circa 153.222,32 KWh”.
4.19. È noto che a fronte di un contestato inadempimento
27 contrattuale spetta, in generale, al debitore dell'obbligazione
(qui di quella di manutenzione) provare il corretto adempimento della prestazione dedotta in contratto. Tale prova non può dirsi fornita del tutto esaustivamente da parte di Questa, CP_1
invero, a fronte della contestazione di tardiva manutenzione nell'anno 2022 (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, punto 3, terza pagina), non ha né allegato né
provato di avere effettuato l'intervento di manutenzione ordinaria contrattualmente previsto per l'aprile 2022, tenuto conto del fatto che il contratto non prevedeva il diritto di sospendere l'attività manutentiva a fronte del mancato pagamento delle rate semestrali anticipate del corrispettivo di manutenzione.
4.20. Risulta però, a seguito della manutenzione del novembre
2022, che l'impianto era essenzialmente funzionante e che anche il successivo intervento di manutenzione riportava un esito regolare (cfr. sub doc. n. 6 di verbale di CP_1
manutenzione compilato il 9.3.2023 dell'incaricata
[...]
con esito regolare di funzionalità dell'impianto in CP_3
tutte le sue componenti, elettriche e strutturali).
4.21. Emerge dalle acquisizioni probatorie, apprezzate in tal senso anche nella sentenza impugnata, che la carenza/ritardo nella manutenzione non si sono tradotti in un completo e radicale disfunzionamento dell'intero impianto con un calo anomalo di produttività nel corso del periodo estivo dell'anno
28 2022 (periodo di maggiore radiazione solare nella Regione di installazione dell'impianto, come dimostrato dai dati riportati dall'”analisi preliminare” al contratto e dal report di produzione cit.), ma – semmai – in una “minor resa”, peraltro non significativamente rilevante (146.612 KWh di produzione effettiva rispetto a una produzione stimata di 152.346 KWh,
quindi con uno scostamento negativo su base annua di meno del 5%).
4.22. Va aggiunto che la pulizia dei pannelli/moduli fotovoltaici, che secondo il manutentore hanno positivamente influenzato la produttività dell'impianto, è stata eseguita in conformità alle previsioni e tempistiche del contratto di manutenzione.
4.23. L'eventuale spesa maggiore sostenuta per l'energia elettrica consumata nel periodo estivo 2022 non è stata né in concreto allegata né dimostrata dall'opponente appellante. Il
doc. n. 8 allegato all'opposizione, in cui è esposto in una tabella priva di sottoscrizione e indicazione delle pezze giustificative l'asserito differenziale di costo tra l'anno 2021 e 2022, non trova riscontro in prove contabili, fatture, pagamenti, etc. e il capitolato istruttorio formulato dall'opponente con la memoria di data 10.11.2023 non è diretto a dimostrare un maggiore costo sostenuto (nessun capitolo è stato formulato al riguardo).
4.24. A fronte, quindi, di un impianto consegnato regolarmente funzionante e un intervento di manutenzione con esito
29 sostanzialmente regolare nel novembre 2022, di acquisizioni probatorie circa una non significativa minor resa dell'impianto per un periodo di pochi mesi, dovuta plausibilmente allo sporco accumulatosi sui pannelli nel corso del tempo (il cui lavaggio è
stato compiuto conformemente alle previsioni del contratto di manutenzione nell'autunno 2022) e, in misura irrisoria, a un unico pannello/modulo fotovoltaico non correttamente connesso per l'ossidazione di un connettore, la pretesa di pronunciare la risoluzione dell'intero complesso rapporto contrattuale per inadempimento grave era da ritenersi infondata, come ha correttamente riconosciuto il Tribunale.
L'affermazione di un costo maggiore sostenuto dalla cliente opponente, di entità tale da giustificare ex art. 1455 cc una pronuncia di risoluzione, non è stata infatti né esaustivamente allegata né dimostrata e risulta contraddetta dalla acquisizione istruttoria di disfunzionalità di lieve se non di lievissima incidenza sulla generale funzionalità e produttività
dell'impianto, emendate a novembre 2022.
4.25. L'opponente in primo grado non ha formulato una domanda risarcitoria e neppure si è richiamata all'eccezione di cui all'art. 1460 cc per paralizzare le spese fatturate per la manutenzione (contrariamente a quanto accenna negli scritti finali del giudizio d'appello), limitandosi a chiedere la risoluzione per grave inadempimento (artt. 1453 e 1455 cc),
argomentato con un costo asseritamente eccessivo sostenuto
30 per l'energia elettrica nel periodo estivo 2022. Anche per il principio di vicinanza della prova, simile argomentazione avrebbe però imposto all'opponente una dimostrazione dell'assunto per rendere apprezzabile ai sensi dell'art. 1455 cc la carente prestazione di manutenzione nella primavera dell'anno 2022.
4.26. A questo difetto dimostrativo l'appellante oppone nell'atto d'appello che il Giudice non avrebbe verificato “tecnicamente” se il distacco di un connettore non potesse portare “all'interruzione
totale dell'energia …” e quindi alla mancata fruizione “totale”
dell'impianto.
4.27. La censura non ha pregio. Il verbale di manutenzione riporta espressamente che solo un unico connettore di un unico
(“ultimo”) pannello risultava staccato. La connessione era,
quindi, interrotta con questo unico pannello (a fronte della copertura dell'intero tetto dell'edificio alberghiero con pannelli/moduli fotovoltaici), per cui la mancata produzione di energia di quell'unico modulo non è apprezzabile (quantomeno ai fini dell'art. 1455 cc). Che l'impianto era funzionante (se pure con una “minor resa”, rimediata con la pulizia dei pannelli)
risulta dalla stessa comunicazione Whatsapp degli interlocutori delle parti sopra citato, circostanza incompatibile con una
“interruzione totale”. Di un disfunzionamento totale non vi traccia, poi, nel verbale di manutenzione del novembre 2022,
controfirmato dalla cliente. Anzi, come detto, risulta un
31 impianto sostanzialmente funzionante e pienamente produttivo.
4.28. Non avendo l'opponente contestato in primo grado che l'importo ingiunto comprendeva anche fatture per manutenzione mai eseguita, limitandosi a chiedere la risoluzione dell'intero rapporto contrattuale, anche la doglianza relativa all'inclusione, tra le fatture, di tre importi (minori) nelle fatture del 24.2.2022, 3.6.2022 e 18.1.2023 relativi alla manutenzione ordinaria, non può essere apprezzata in relazione alla domanda di risoluzione proposta. Trattandosi di importi semestrali dovuti in anticipo, cioè per il semestre successivo, le fatture del 3.6.2022 e del 18.1.2023 sono anche dovute (gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti regolarmente nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023), mentre la spettanza dell'importo di cui alla fattura del 24.2.2022 è stata riconosciuta nell'addendum contrattuale del 15.3.2022. E
comunque non si giustificherebbe, anche qui, una pronuncia risolutoria dell'intero contratto, ma semmai una riduzione del credito ingiunto (per € 1.171,20, Iva compresa, per il periodo di
“gestione e manutenzione rata anticipata gennaio – giugno 2022”
– cfr. causale della fattura prodotta nel ricorso monitorio), che però non è stata mai domandata.
4.29. Con riferimento al secondo motivo d'appello, risulta evidente che la comunicazione di del 2.12.2022 circa CP_1
un “ripristino dell'impianto” trova giustificazione nel richiamo ivi effettuato all'intervento di manutenzione documentato del
32 novembre 2022. Non emerge, per tutto quanto già espresso, che l'impianto prima dell'intervento manutentivo non era funzionante.
4.30. Infine, anche l'atto di denuncia/querela depositato insieme con l'appello nulla aggiunge alle acquisizioni probatorie in atti, esaurendosi in un mero sospetto di falsità del report sulla produttività dell'impianto versato in atti da i cui CP_1
dati esposti trovano però oggettiva conferma e compatibilità con tutte le restanti acquisizioni probatorie.
4.31. Del resto, l'atto di denuncia/querela è stato dimesso dall'appellante nel presente giudizio non per una sua propria intrinseca forza dimostrativa, ma unicamente al fine di indurre questa Corte ad “… ammettere la prova richiesta volta a
dimostrare quanto sostenuto nel giudizio di primo grado in merito
al malfunzionamento dell'impianto.”
4.32. La “prova richiesta” in primo grado e non ammessa dal
Tribunale è, però, soltanto quella orale (per interrogatorio formale e per testi) sui cinque capitoli di prova dedotti nella memoria datata 10.11.2023.
4.33. I primi due capitoli sono relativi alla conferma che le parti hanno sottoscritto i due “addendum” contrattuali nelle date specificate. Trattasi di circostanze non solo pacifiche tra le parti, ma anche provate con i due “addendum” scritti e sottoscritti dalle parti.
4.34. Il capitolo quattro è relativo all'intervento di
33 manutenzione del novembre 2022, documentato dettagliatamente dal verbale del manutentore
[...]
, il cui contenuto non è in contestazione. Il capitolo CP_3
cinque, invece, è chiesto solo in conferma al contenuto della comunicazione mail di del 2.12.2022, prodotta in atti CP_1
e non contestata.
4.35. Astrattamente ammissibile risultava, quindi, solo il terzo capitolo (“Vero che da maggio 2022 e sino a settembre 2022
a mezzo del Geometra sollecitava Pt_1 Persona_1 CP_1
ad effettuare gli interventi di manutenzione previsti nel
[...]
contratto sottoscritto tra le parti”). Ma anche questa circostanza,
peraltro sostanzialmente documentale per il periodo di settembre 2022, non era utile, se anche confermata in sede istruttoria circa solleciti già a partire da maggio 2022, ai fini della valutazione di gravità ex art. 1455 cc da compiere in relazione all'unico rimedio (risoluzione per grave inadempimento) azionato dall'opponente, per tutte le ragioni in fatto già esposte (sostanzialmente regolare funzionamento dell'impianto anche nel periodo considerato, irrisoria incidenza funzionale sulla resa media dell'impianto di un unico pannello/modulo fotovoltaico staccato dalla connessione,
lavaggio dei pannelli in conformità al contratto di manutenzione).
4.36. L'appello va conclusivamente disatteso.
5. L'appellata ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc
34 dell'appellante per un asserito tentativo di “frode processuale”,
non risultando la denuncia/querela allegata all'appello mai pervenuta alla Procura della Repubblica di OL. A sostegno produce una certificazione della Procura bolzanina secondo cui a nome della società o dei suoi legali rappresentanti CP_1
“non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni” alla data del 2.7.2024 rispettivamente del 26.06.2024.
5.1. La richiesta può essere disattesa.
5.2. Da un lato, infatti, la certificazione esibita attiene solo a eventuali “iscrizioni suscettibili di comunicazioni” e non è
dimostrativa dell'assunto secondo cui l'atto non sia stato mai depositato presso gli uffici della Procura.
5.3. Dall'altro lato, come evidenziato, l'atto non è stato prodotto in giudizio per una sua forza dimostrativa intrinseca
(di cui comunque è privo), ma solo per sollecitare l'ammissione di una prova orale ritenuta utilmente proposta ed erroneamente non ammessa in primo grado.
5.4. Non sussistono, quindi, i presupposti della mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 cpc.
6. Sulle spese di lite del grado:
6.1. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Non vi sono spazi per una compensazione, neppure parziale, essendo intervenuto il pagamento parziale solo alla fine del procedimento, peraltro accompagnato da un contegno
35 processuale non univoco. Tenuto conto del valore della causa
(compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché
dell'assenza di un'autonoma fase di trattazione nel presente grado e di una limitata attività difensiva nella fase conclusionale, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi per le fasi di studio e CP_1
introduttiva e il compenso minimo per la fase decisionale, e quindi: € 2.977,00 per studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 7.440,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con atto di citazione in Parte_1 CP_1
appello 07.06.-17.06.2024 avverso la sentenza n. 506/2024 del
Tribunale di OL di data 08.05.2024,
per il solo effetto dei pagamenti compiuti nel corso del presente procedimento d'appello,
revoca
il decreto ingiuntivo n. 651/2023 del Tribunale di OL e
36 condanna
l'appellante a pagare all'appellata per il Parte_1 CP_1
ritardato pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo n. 651/2023 l'importo residuo di € 1.643,35 a titolo di interessi di mora;
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 CP_1
spese del grado, che liquida in € 7.440,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 Parte_1
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 03.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
37 Il Funzionario Giudiziario
38