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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
AS TR, EL
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE127494 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 163 del 6.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova con cui veniva rettificato il classamento catastale proposto con
DOCFA dell'11.12.2020 che indicava la categoria catastale A/2, cl. 4, a fronte della categoria catastale A/1, cl. 1 dell'immobile sito in Indirizzo_1.
Seguendo l'indirizzo della Corte di Cassazione, veniva respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ritenuto poi l'immobile inserito in un contesto riservato e di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture e considerate le caratteristiche intrinseche, che elencava, respingeva il ricorso con condanna alle spese, liquidate in Euro 500,00.
Interponeva appello la contribuente osservando che il fabbricato ove è situato il suo immobile è composto da 11 U.I. destinate ad abitazione delle quali 4 erano censite in A/2 ed una in A/3 e ciò anche a seguito (per le A/2) di denuncia di variazione accolte in sede di reclamo/mediazione, ovvero per accettazione del classamento proposto.
Descriveva quindi l'immobile privo delle caratteristiche per esser definito signorile in base alla Circolare
Ministero delle Finanze n. 5/92.
Eseguiva la comparazione con U.I. simili nello stesso mappale e limitrofe.
Ribadiva l'eccezione di difetto di motivazione e richiamava precedenti della Corte di Cassazione.
Così concludeva: “Per quanto sin qui esposto, la signora Ricorrente_1, come sopra difesa e rappresentata, chiede a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, di voler annullare l'avviso di accertamento in oggetto e confermare la categoria A/2, classe 4, vani 9,5.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel termine di rito.
Si fa espressa istanza affinché la controversia venga discussa in pubblica udienza.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, osservando che l'impiego della procedura DOCFA è limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile.
Condizione non sussistente.
Dichiarava adempiuto l'obbligo della motivazione con i dati indicati.
Quanto al merito, esponeva di aver rispettato i criteri di cui alla Circolare n. 5 del 14.3.1992 che definiva la
Cat. A/1.
Passava ad elencare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Così concludeva: “Si insiste pertanto, affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Liguria:
- in via pregiudiziale, riconosca l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
- in via principale respinga l'appello e confermi la sentenza impugnata”.
La vertenza veniva posta in discussione per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Particolarità della vertenza che si discute è costituita dalla circostanza che nello stesso edificio di
Indirizzo_1 sono presenti quattro appartamenti censiti in Cat. A/2, uno in Cat. A/3 e sei in Cat. A/1. Dalla lettura degli atti di entrambe le parti non si ricavano elementi di raffronto tra tali U.I. sicché non è dato comprendere se l'appartamento di cui è causa abbia caratteristiche simili ad uno o ad altra delle altre U.I.
L'appellante, nel trattare l'eccezione di difetto di motivazione dell'accertamento, si duole proprio del fatto che l'Ufficio abbia omesso di indicare e precisare le ragioni per cui all'interno dello stesso edificio esistono appartamenti con diversa categoria catastale.
L'Ufficio tratta tale questione nella parte finale delle proprie controdeduzioni rilevando che le quattro abitazioni censite in A/2 nel medesimo civico non sono paragonabili a quello dell'appartamento essendo tutti di superficie di molto inferiore (tra 114 mq. e 180 mq.), mentre quello in discussione è di superficie di mq. 237.
Osserva poi che le superfici delle quattro U.I. censite in Cat. A/2 sono inferiori al parametro dei 160 mq. previsto dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992.
Venendo all'eccepito difetto di motivazione dell'accertamento, va escluso che, in presenza di un accertamento che non procede ad una riclassificazione dell'immobile ma si limita a riportare il classamento in quello già preesistente precedentemente alla DOCFA, l'Ufficio debba fornire ulteriori elementi oltre alla indicazione dei dati oggettivi.
Le caratteristiche estrinseche riguardanti l'ubicazione evidenziano come l'immobile sia situato in una parte particolarmente signorile del quartiere di Albaro che può definirsi di pregio, così come evidenziato anche dalla sentenza appellata. Relativamente alle caratteristiche intrinseche, assume rilevanza la superficie di mq. 237 che la differenzia significativamente dalle U.I. censite in Cat. A/2, tutte di superficie notevolmente inferiore.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
AS TR, EL
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE127494 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 163 del 6.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova con cui veniva rettificato il classamento catastale proposto con
DOCFA dell'11.12.2020 che indicava la categoria catastale A/2, cl. 4, a fronte della categoria catastale A/1, cl. 1 dell'immobile sito in Indirizzo_1.
Seguendo l'indirizzo della Corte di Cassazione, veniva respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ritenuto poi l'immobile inserito in un contesto riservato e di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture e considerate le caratteristiche intrinseche, che elencava, respingeva il ricorso con condanna alle spese, liquidate in Euro 500,00.
Interponeva appello la contribuente osservando che il fabbricato ove è situato il suo immobile è composto da 11 U.I. destinate ad abitazione delle quali 4 erano censite in A/2 ed una in A/3 e ciò anche a seguito (per le A/2) di denuncia di variazione accolte in sede di reclamo/mediazione, ovvero per accettazione del classamento proposto.
Descriveva quindi l'immobile privo delle caratteristiche per esser definito signorile in base alla Circolare
Ministero delle Finanze n. 5/92.
Eseguiva la comparazione con U.I. simili nello stesso mappale e limitrofe.
Ribadiva l'eccezione di difetto di motivazione e richiamava precedenti della Corte di Cassazione.
Così concludeva: “Per quanto sin qui esposto, la signora Ricorrente_1, come sopra difesa e rappresentata, chiede a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, di voler annullare l'avviso di accertamento in oggetto e confermare la categoria A/2, classe 4, vani 9,5.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel termine di rito.
Si fa espressa istanza affinché la controversia venga discussa in pubblica udienza.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, osservando che l'impiego della procedura DOCFA è limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile.
Condizione non sussistente.
Dichiarava adempiuto l'obbligo della motivazione con i dati indicati.
Quanto al merito, esponeva di aver rispettato i criteri di cui alla Circolare n. 5 del 14.3.1992 che definiva la
Cat. A/1.
Passava ad elencare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Così concludeva: “Si insiste pertanto, affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Liguria:
- in via pregiudiziale, riconosca l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
- in via principale respinga l'appello e confermi la sentenza impugnata”.
La vertenza veniva posta in discussione per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Particolarità della vertenza che si discute è costituita dalla circostanza che nello stesso edificio di
Indirizzo_1 sono presenti quattro appartamenti censiti in Cat. A/2, uno in Cat. A/3 e sei in Cat. A/1. Dalla lettura degli atti di entrambe le parti non si ricavano elementi di raffronto tra tali U.I. sicché non è dato comprendere se l'appartamento di cui è causa abbia caratteristiche simili ad uno o ad altra delle altre U.I.
L'appellante, nel trattare l'eccezione di difetto di motivazione dell'accertamento, si duole proprio del fatto che l'Ufficio abbia omesso di indicare e precisare le ragioni per cui all'interno dello stesso edificio esistono appartamenti con diversa categoria catastale.
L'Ufficio tratta tale questione nella parte finale delle proprie controdeduzioni rilevando che le quattro abitazioni censite in A/2 nel medesimo civico non sono paragonabili a quello dell'appartamento essendo tutti di superficie di molto inferiore (tra 114 mq. e 180 mq.), mentre quello in discussione è di superficie di mq. 237.
Osserva poi che le superfici delle quattro U.I. censite in Cat. A/2 sono inferiori al parametro dei 160 mq. previsto dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992.
Venendo all'eccepito difetto di motivazione dell'accertamento, va escluso che, in presenza di un accertamento che non procede ad una riclassificazione dell'immobile ma si limita a riportare il classamento in quello già preesistente precedentemente alla DOCFA, l'Ufficio debba fornire ulteriori elementi oltre alla indicazione dei dati oggettivi.
Le caratteristiche estrinseche riguardanti l'ubicazione evidenziano come l'immobile sia situato in una parte particolarmente signorile del quartiere di Albaro che può definirsi di pregio, così come evidenziato anche dalla sentenza appellata. Relativamente alle caratteristiche intrinseche, assume rilevanza la superficie di mq. 237 che la differenzia significativamente dalle U.I. censite in Cat. A/2, tutte di superficie notevolmente inferiore.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.