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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa AR VE OL Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. CR SO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 422/2024 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...];
letto il ricorso depositato il 2.12.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi designato Persona_1
dall'OCC istituito presso l'OCF;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo la debitrice in Firenze (FI);
rilevato che la ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
considerato, in particolare, che la debitrice non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto:
1 ✓ a fronte di un reddito imponibile annuo di € 6.912,00, è gravata da debiti liquidi ed esigibili per € 377.788,15 verso erario, enti previdenziali, enti territoriali, comuni e istituti di credito;
✓ è proprietaria di un bene immobile sito in EL, attualmente sottoposto a procedura esecutiva;
ritenuto che la proposta sia ammissibile;
rilevato, inoltre, che la ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo cessato le proprie attività di impresa nell'anno 2010, come da visura camerale del Registro delle Imprese, ed essendo le società di cui era socia illimitatamente responsabile state cancellate sin da tale anno;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è
rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti
“posteriori” alla liquidazione, facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b),
CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
2 l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di nata a Controparte_1
EL il 27.5.1978 (C.F. ), residente in [...]
n. 14 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato il dott. CR SO e liquidatore il dott. il quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è
altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda
al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268,
comma 4, CCII;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
3 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
CR SO AR VE OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa AR VE OL Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. CR SO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 422/2024 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...];
letto il ricorso depositato il 2.12.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi designato Persona_1
dall'OCC istituito presso l'OCF;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo la debitrice in Firenze (FI);
rilevato che la ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
considerato, in particolare, che la debitrice non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto:
1 ✓ a fronte di un reddito imponibile annuo di € 6.912,00, è gravata da debiti liquidi ed esigibili per € 377.788,15 verso erario, enti previdenziali, enti territoriali, comuni e istituti di credito;
✓ è proprietaria di un bene immobile sito in EL, attualmente sottoposto a procedura esecutiva;
ritenuto che la proposta sia ammissibile;
rilevato, inoltre, che la ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo cessato le proprie attività di impresa nell'anno 2010, come da visura camerale del Registro delle Imprese, ed essendo le società di cui era socia illimitatamente responsabile state cancellate sin da tale anno;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è
rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti
“posteriori” alla liquidazione, facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b),
CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
2 l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di nata a Controparte_1
EL il 27.5.1978 (C.F. ), residente in [...]
n. 14 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato il dott. CR SO e liquidatore il dott. il quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è
altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda
al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268,
comma 4, CCII;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
3 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
CR SO AR VE OL
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