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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLITO MARIA TERESA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4737/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
EL RI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 805/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 7 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 80 2023 00037820 000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3.2.2022 la sig.ra EL RI riceveva a mezzo p.e.c. la cartella di pagamento n. 097 2020
01892968 39 000 asseritamente emessa per il mancato pagamento IMU anno 2013 dell'importo di € 2.085,02;
Avverso detta cartella la ricorrente proponeva tempestivo ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, R.G. n. 9627/2022;. A.d.E.R. si costituiva in giudizio mentre al contrario il Comune di
Roma, benché vocato, non si costituiva in giudizio. I giudici di prime cure, sez. 11, in data 14.3.2023, pronunciavano la sentenza n. 4286/2023, depositata in segreteria il 3.4.2023, respingendo il ricorso;
La Ricorrente_1 impugnava detta sentenza con appello del 17.5.2023, rubricato al n.R.G.2775/2023, chiedendo che la stessa fosse dichiarata illegittima.
Si costituivano in giudizio sia A.d.E.R. sia anche il Comune di Roma;
nelle more, veniva notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.097 80 2023 00037820 000 mediante la quale veniva sollecitato il versamento dell'importo di €2.242,53 asseritamente dovuto sulla base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con l'avvertimento che in mancanza del pagamento l'Amministrazione finanziaria avrebbe iscritto presso il P.R.A. il vincolo di fermo amministrativo sull'unico veicolo di proprietà della ricorrente, da questa utilizzato anche per la propria attività lavorativa.
La ricorrente pertanto, pur coltivando il giudizio, in data 13.10.2023 versava la suddetta somma di €2.242,53.
All'esito dell'udienza del giudizio di secondo grado, celebrata il 25.11.2024, la Corte adita emetteva la sentenza n.805/2025, depositata il 6.2.2025, accogliendo l'appello e dichiarando illegittima la cartella di pagamento impugnata, pur compensando le spese di lite.
La Ricorrente notificava la sentenza sia all' Agenzia Entrate Riscossione che al Comune di Roma in data
13.2.2025 .
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e del mancato adempimento del comune di Roma , la contribuente presentava ricorso in ottemperanza in data 23 settembre 2025 .
All'udienza di discussione del 26 gennaio 2026 alla presenza di entrambe le parti , il Comune di Roma evidenziava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva emesso provvedimento di sgravio del 25/11/2025 ed in data 8 gennaio 2026, con mandato n 338 , era stata restituita alla Ricorrente_1 la somma di euro 2.175,26.
All'odierno dibattimento le parti costituite hanno chiesto concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la difesa della contribuente per le modalità con cui la questione si era svolta e per il ritardo nella restituzione ha chiesto la condanna del comune al pagamento delle spese per il giudizio di ottemperanza . Il comune ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione da ultimo depositata dal comune di Roma e constatato che con il provvedimento di sgravio e con il relativo rimborso alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 può considerarsi cessata qualunque pendenza tributaria (nessuna altra pretesa poteva essere fatta valere dalla contribuente) ritiene
,ai sensi dell'art 46 DLgs 546/1992, necessario dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ritiene , inoltre, per le modalità con cui si è svolto il contenzioso sviluppatosi per due gradi di giudizio e per il ritardo con cui il comune ha predisposto il provvedimento di sgravio , che sia adeguato condannare il comune di Roma a rifondere alla contribuente le spese relative al presente giudizio nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio di ottemperanza per cessata materia del contendere.
Condanna il comune a rifondere alla contribuente le spese di giudizio nella misura di euro 300,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLITO MARIA TERESA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4737/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
EL RI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 805/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 7 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 80 2023 00037820 000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3.2.2022 la sig.ra EL RI riceveva a mezzo p.e.c. la cartella di pagamento n. 097 2020
01892968 39 000 asseritamente emessa per il mancato pagamento IMU anno 2013 dell'importo di € 2.085,02;
Avverso detta cartella la ricorrente proponeva tempestivo ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, R.G. n. 9627/2022;. A.d.E.R. si costituiva in giudizio mentre al contrario il Comune di
Roma, benché vocato, non si costituiva in giudizio. I giudici di prime cure, sez. 11, in data 14.3.2023, pronunciavano la sentenza n. 4286/2023, depositata in segreteria il 3.4.2023, respingendo il ricorso;
La Ricorrente_1 impugnava detta sentenza con appello del 17.5.2023, rubricato al n.R.G.2775/2023, chiedendo che la stessa fosse dichiarata illegittima.
Si costituivano in giudizio sia A.d.E.R. sia anche il Comune di Roma;
nelle more, veniva notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.097 80 2023 00037820 000 mediante la quale veniva sollecitato il versamento dell'importo di €2.242,53 asseritamente dovuto sulla base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con l'avvertimento che in mancanza del pagamento l'Amministrazione finanziaria avrebbe iscritto presso il P.R.A. il vincolo di fermo amministrativo sull'unico veicolo di proprietà della ricorrente, da questa utilizzato anche per la propria attività lavorativa.
La ricorrente pertanto, pur coltivando il giudizio, in data 13.10.2023 versava la suddetta somma di €2.242,53.
All'esito dell'udienza del giudizio di secondo grado, celebrata il 25.11.2024, la Corte adita emetteva la sentenza n.805/2025, depositata il 6.2.2025, accogliendo l'appello e dichiarando illegittima la cartella di pagamento impugnata, pur compensando le spese di lite.
La Ricorrente notificava la sentenza sia all' Agenzia Entrate Riscossione che al Comune di Roma in data
13.2.2025 .
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e del mancato adempimento del comune di Roma , la contribuente presentava ricorso in ottemperanza in data 23 settembre 2025 .
All'udienza di discussione del 26 gennaio 2026 alla presenza di entrambe le parti , il Comune di Roma evidenziava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva emesso provvedimento di sgravio del 25/11/2025 ed in data 8 gennaio 2026, con mandato n 338 , era stata restituita alla Ricorrente_1 la somma di euro 2.175,26.
All'odierno dibattimento le parti costituite hanno chiesto concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la difesa della contribuente per le modalità con cui la questione si era svolta e per il ritardo nella restituzione ha chiesto la condanna del comune al pagamento delle spese per il giudizio di ottemperanza . Il comune ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione da ultimo depositata dal comune di Roma e constatato che con il provvedimento di sgravio e con il relativo rimborso alla Ricorrente_1 Ricorrente_1 può considerarsi cessata qualunque pendenza tributaria (nessuna altra pretesa poteva essere fatta valere dalla contribuente) ritiene
,ai sensi dell'art 46 DLgs 546/1992, necessario dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ritiene , inoltre, per le modalità con cui si è svolto il contenzioso sviluppatosi per due gradi di giudizio e per il ritardo con cui il comune ha predisposto il provvedimento di sgravio , che sia adeguato condannare il comune di Roma a rifondere alla contribuente le spese relative al presente giudizio nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio di ottemperanza per cessata materia del contendere.
Condanna il comune a rifondere alla contribuente le spese di giudizio nella misura di euro 300,00.