CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 33378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33378 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nel procedimento a carico di: ON NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33378 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad ON ON con la sentenza n. 992/2021 resa dallo stesso Tribunale in data 3 giugno 2021, irrevocabile il 1° febbraio 2023. Il giudice a quo, escludeva, in primo luogo, di poter disporre la revoca del beneficio per il solo fatto, prospettato dal P.M. richiedente, di essere esso stato concesso, con la sentenza citata, per la terza volta, in quanto il giudice di primo grado, alla data della concessione della sospensione condizionale (3 giugno 2021), non poteva sapere della avvenuta fruizione del beneficio, da parte del condannato, per la seconda volta, con la sentenza emessa il 6 settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, essendo tale ultima data successiva a quella, già indicata, del 3 giugno 2021 in cui era stata pronunciata la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, riteneva sussistenti i presupposti per la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., osservando che la sommatoria della pena inflitta al ON con la sentenza emessa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021 (irrevocabile il 25 settembre 2021), per delitti commessi antecedentemente alla sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 3 giugno 2021 (irrevocabile il 10 febbraio 2023), con la pena inflitta con quest'ultima pronuncia, superava il limite di due anni stabiliti dall'art. 163 cod. pen., non essendo l'imputato infraventunenne. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen. Esclude il Procuratore ricorrente che al caso di specie si attagli la pronuncia delle Sez. U, Longo, n. 37345/2015, Rv. 264381, osservando che le questioni circa l'ambito di applicazione dei poteri di revoca della sospensione condizionale della pena attribuiti al giudice dell'esecuzione (poi risolte da Sez. U, Longo) hanno sempre avuto ad oggetto le ipotesi in cui dovesse farsi emenda di errori nei quali era incorso il giudice di primo grado. Non deve dubitarsi, invece, secondo il ricorrente, che, allorquando errori non vi siano, ma la tripla fruizione del beneficio sia mero effetto delle dinamiche processuali, non sussistano limiti particolari alla revoca del beneficio (cita, a sostegno, Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, P.M. in proc. Longo, Rv. 277971 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla causa di revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.; erronea individuazione della sentenza in relazione alla quale risultava possibile la revoca del beneficio. 2 In sintesi, il Procuratore ricorrente evidenzia: a) che la sentenza supposta "revocante", per delitti anteriormente commessi, individuata nella pronuncia emessa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021, è divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, quindi, prima del 10 febbraio 2023, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha concesso il beneficio, e non dopo;
b) che, per forza di cose, la sentenza supposta "revocante" non è intervenuta entro i termini di cui all'art. 163 cod. pen. Il ricorrente spiega, inoltre, che ha interesse a coltivare il ricorso perché, ove non fossero rimossi gli errori di diritto da cui assume essere inficiata l'ordinanza impugnata, gli sarebbe precluso di estendere la richiesta di revoca alla sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza resa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021 (irrevocabile il 25 settembre 2021), sussistendo in tal caso i corretti presupposti della revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore già citata. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso, si reputa opportuno riepilogare la sequenza in cui si sono succedute le sentenze richiamate nell'ordinanza impugnata e nel ricorso, per come evincibile dal certificato del casellario giudiziale in atti. Da tale documento, cui la Corte può accedere in quanto giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), si desume quanto segue: a) al n. 2) risulta iscritta la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 6 settembre 2021, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, irrevocabile il 25 settembre 2021, con la quale è stata applicata all'imputato la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e cinque reati di cui all'art. 73 stesso decreto, commessi tra il 29 marzo 2016 e il 15 giugno 2016; b) al n. 3) risulta annotata la sentenza n. 992/2021, emessa il 3 giugno 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile il 10 febbraio 2023, con la quale l'imputato è stato condannato, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione. La somma delle due pene detentive (due anni e quattro mesi di reclusione) conduce al superamento del limite di due anni fissato dall'art. 163 cod. pen. 2. Ciò posto, non vi è dubbio che, nel procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ON con la sentenza sub b), il giudice dell'esecuzione abbia fatto erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., come dedotto in ricorso. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha 3 concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (tra le più recenti, Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 - 02). Nel caso di specie, viceversa, la condanna per i delitti anteriormente commessi (il reato associativo ex art. 74 e i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertati nel 2016) è divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, ossia in una data antecedente a quella (1° febbraio 2023) del passaggio in giudicato della sentenza (del Tribunale di Nocera Inferiore in data 3 giugno 2021) che aveva concesso il beneficio. Alla revoca del beneficio de quo il giudice di merito sarebbe, piuttosto, dovuto pervenire in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076 - 01; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01: in motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva). Il principio è stato affermato, nelle more del deposito della presente sentenza, dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 maggio 2024, su ricorso n. 26680/23 proposto da AL AR (allo stato, è disponibile solo la informazione provvisoria n. 8/2024). Nel caso di specie, se è vero che, alla data del 3 giugno 2021, in cui il Tribunale di Nocera Inferiore concesse la sospensione condizionale della pena di otto mesi di reclusione inflitta all'imputato, non era conoscibile, in quanto successiva, la data della irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena di un anno e otto mesi di reclusione emessa dal G.I.P. di Salerno, coincidente con il 25 settembre 2021, è altrettanto vero che, quando si pronunciò la Corte di appello di Salerno, nel 2023 (la data, non specificamente documentata, si ricava dal numero di registro generale 71/2023 della sentenza), la decisione del G.I.P. di Salerno era già passata in giudicato da più di un anno, sicché è ragionevole ritenere che la Corte di appello suddetta, nell'occasione, si astenne dall'esercitare il potere officioso di revoca del beneficio concesso con l'altra sentenza. Tale mancato esercizio rende, quindi, legittima la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, del beneficio concesso al ON, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. (per il superamento dei limiti di pena fissati dall'art. 163 cod. pen.), con la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 3 giugno 2021. 4 Il Consigliere estensore In tal senso va corretta, in diritto, come previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera deve considerarsi inammissibile, per difetto di interesse concreto e attuale. Secondo la tradizionale lezione di questa Corte, nel caso in cui il Pubblico ministero proponga ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. in proc. Gagliardi, Rv. 285026 - 01). In applicazione del richiamato principio, va escluso che il Pubblico ministero ricorrente, nel caso di specie, abbia un reale interesse a coltivare l'impugnazione, atteso che con l'ordinanza impugnata, seppure con una motivazione errata in diritto nei termini prima precisati, egli ha ottenuto proprio quanto aveva richiesto, ossia la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 3 giugno 2021. Né può concretare tale interesse l'ipotizzata preclusione, in caso di decisione diversa dall'annullamento con rinvio, alla richiesta di revoca (anche) del beneficio concesso con la sentenza di applicazione della pena emessa dal G.I.P. di Salerno in data 6 settembre 2021, preclusione, che, invero, non è giustificata da alcuna disposizione normativa, né potrebbe scaturire dal c.d. "giudicato esecutivo", dal momento che essa opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 dell'01/07/2020, P.M. in proc. Paviglianiti, Rv. 279786 - 01). Non segue condanna alle spese, per la veste pubblica della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO!- Il Presidente
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33378 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad ON ON con la sentenza n. 992/2021 resa dallo stesso Tribunale in data 3 giugno 2021, irrevocabile il 1° febbraio 2023. Il giudice a quo, escludeva, in primo luogo, di poter disporre la revoca del beneficio per il solo fatto, prospettato dal P.M. richiedente, di essere esso stato concesso, con la sentenza citata, per la terza volta, in quanto il giudice di primo grado, alla data della concessione della sospensione condizionale (3 giugno 2021), non poteva sapere della avvenuta fruizione del beneficio, da parte del condannato, per la seconda volta, con la sentenza emessa il 6 settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, essendo tale ultima data successiva a quella, già indicata, del 3 giugno 2021 in cui era stata pronunciata la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, riteneva sussistenti i presupposti per la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., osservando che la sommatoria della pena inflitta al ON con la sentenza emessa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021 (irrevocabile il 25 settembre 2021), per delitti commessi antecedentemente alla sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 3 giugno 2021 (irrevocabile il 10 febbraio 2023), con la pena inflitta con quest'ultima pronuncia, superava il limite di due anni stabiliti dall'art. 163 cod. pen., non essendo l'imputato infraventunenne. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen. Esclude il Procuratore ricorrente che al caso di specie si attagli la pronuncia delle Sez. U, Longo, n. 37345/2015, Rv. 264381, osservando che le questioni circa l'ambito di applicazione dei poteri di revoca della sospensione condizionale della pena attribuiti al giudice dell'esecuzione (poi risolte da Sez. U, Longo) hanno sempre avuto ad oggetto le ipotesi in cui dovesse farsi emenda di errori nei quali era incorso il giudice di primo grado. Non deve dubitarsi, invece, secondo il ricorrente, che, allorquando errori non vi siano, ma la tripla fruizione del beneficio sia mero effetto delle dinamiche processuali, non sussistano limiti particolari alla revoca del beneficio (cita, a sostegno, Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, P.M. in proc. Longo, Rv. 277971 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla causa di revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.; erronea individuazione della sentenza in relazione alla quale risultava possibile la revoca del beneficio. 2 In sintesi, il Procuratore ricorrente evidenzia: a) che la sentenza supposta "revocante", per delitti anteriormente commessi, individuata nella pronuncia emessa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021, è divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, quindi, prima del 10 febbraio 2023, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha concesso il beneficio, e non dopo;
b) che, per forza di cose, la sentenza supposta "revocante" non è intervenuta entro i termini di cui all'art. 163 cod. pen. Il ricorrente spiega, inoltre, che ha interesse a coltivare il ricorso perché, ove non fossero rimossi gli errori di diritto da cui assume essere inficiata l'ordinanza impugnata, gli sarebbe precluso di estendere la richiesta di revoca alla sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza resa dal G.I.P. di Salerno il 6 settembre 2021 (irrevocabile il 25 settembre 2021), sussistendo in tal caso i corretti presupposti della revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore già citata. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso, si reputa opportuno riepilogare la sequenza in cui si sono succedute le sentenze richiamate nell'ordinanza impugnata e nel ricorso, per come evincibile dal certificato del casellario giudiziale in atti. Da tale documento, cui la Corte può accedere in quanto giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), si desume quanto segue: a) al n. 2) risulta iscritta la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 6 settembre 2021, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, irrevocabile il 25 settembre 2021, con la quale è stata applicata all'imputato la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e cinque reati di cui all'art. 73 stesso decreto, commessi tra il 29 marzo 2016 e il 15 giugno 2016; b) al n. 3) risulta annotata la sentenza n. 992/2021, emessa il 3 giugno 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile il 10 febbraio 2023, con la quale l'imputato è stato condannato, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione. La somma delle due pene detentive (due anni e quattro mesi di reclusione) conduce al superamento del limite di due anni fissato dall'art. 163 cod. pen. 2. Ciò posto, non vi è dubbio che, nel procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ON con la sentenza sub b), il giudice dell'esecuzione abbia fatto erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., come dedotto in ricorso. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha 3 concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (tra le più recenti, Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 - 02). Nel caso di specie, viceversa, la condanna per i delitti anteriormente commessi (il reato associativo ex art. 74 e i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertati nel 2016) è divenuta irrevocabile il 25 settembre 2021, ossia in una data antecedente a quella (1° febbraio 2023) del passaggio in giudicato della sentenza (del Tribunale di Nocera Inferiore in data 3 giugno 2021) che aveva concesso il beneficio. Alla revoca del beneficio de quo il giudice di merito sarebbe, piuttosto, dovuto pervenire in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076 - 01; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01: in motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva). Il principio è stato affermato, nelle more del deposito della presente sentenza, dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 maggio 2024, su ricorso n. 26680/23 proposto da AL AR (allo stato, è disponibile solo la informazione provvisoria n. 8/2024). Nel caso di specie, se è vero che, alla data del 3 giugno 2021, in cui il Tribunale di Nocera Inferiore concesse la sospensione condizionale della pena di otto mesi di reclusione inflitta all'imputato, non era conoscibile, in quanto successiva, la data della irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena di un anno e otto mesi di reclusione emessa dal G.I.P. di Salerno, coincidente con il 25 settembre 2021, è altrettanto vero che, quando si pronunciò la Corte di appello di Salerno, nel 2023 (la data, non specificamente documentata, si ricava dal numero di registro generale 71/2023 della sentenza), la decisione del G.I.P. di Salerno era già passata in giudicato da più di un anno, sicché è ragionevole ritenere che la Corte di appello suddetta, nell'occasione, si astenne dall'esercitare il potere officioso di revoca del beneficio concesso con l'altra sentenza. Tale mancato esercizio rende, quindi, legittima la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, del beneficio concesso al ON, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. (per il superamento dei limiti di pena fissati dall'art. 163 cod. pen.), con la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 3 giugno 2021. 4 Il Consigliere estensore In tal senso va corretta, in diritto, come previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera deve considerarsi inammissibile, per difetto di interesse concreto e attuale. Secondo la tradizionale lezione di questa Corte, nel caso in cui il Pubblico ministero proponga ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. in proc. Gagliardi, Rv. 285026 - 01). In applicazione del richiamato principio, va escluso che il Pubblico ministero ricorrente, nel caso di specie, abbia un reale interesse a coltivare l'impugnazione, atteso che con l'ordinanza impugnata, seppure con una motivazione errata in diritto nei termini prima precisati, egli ha ottenuto proprio quanto aveva richiesto, ossia la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 3 giugno 2021. Né può concretare tale interesse l'ipotizzata preclusione, in caso di decisione diversa dall'annullamento con rinvio, alla richiesta di revoca (anche) del beneficio concesso con la sentenza di applicazione della pena emessa dal G.I.P. di Salerno in data 6 settembre 2021, preclusione, che, invero, non è giustificata da alcuna disposizione normativa, né potrebbe scaturire dal c.d. "giudicato esecutivo", dal momento che essa opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 dell'01/07/2020, P.M. in proc. Paviglianiti, Rv. 279786 - 01). Non segue condanna alle spese, per la veste pubblica della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO!- Il Presidente