Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto da:
Comune di Rodi Garganico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Comune di Foggia, Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MUR in merito all’istanza del Comune di Rodi Garganico (Foggia), prot. n.3694 del 21 marzo 2024, avente ad oggetto la concessione dell’autonomia per il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Rodi Garganico;
- nonché dell’obbligo del MUR di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e per la condanna
del MUR a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori l'avv. Giuseppe Mescia, su delega orale dell'avv. Angelo Masucci, per il comune ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con istanza rivolta al MUR, prot. n. 3694 del 21 marzo 2024, il comune di Rodi Garganico ha chiesto il riconoscimento dell’autonomia per il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Rodi Garganico, attualmente operante, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991, come sezione distaccata dell’omonimo Conservatorio di Musica di Foggia.
Il MUR ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 5769 del 18 aprile 2024, acquisita al protocollo dell’ente comunale al n. 4982 di pari data.
Il comune di Rodi Garganico ha tuttavia ritenuto che tale nota rappresentasse una mera comunicazione interlocutoria e non, invece, un provvedimento definitivo espresso.
Di conseguenza, con nota prot. n. 9640 del 15 luglio 2024, ha inoltrato al Ministero una diffida a concludere il procedimento, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, qualificando il mancato riscontro come illegittimo silenzio-inadempimento.
Non avendo ricevuto risposta, il comune ha proposto l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato.
Ha dedotto la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990 per inadempimento del Ministero all’obbligo di emanare sulla richiesta un provvedimento espresso. Ha quindi chiesto - ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. - l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero e del relativo obbligo, con conseguente condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta, in ipotesi di ulteriore inadempimento
Il MUR si è costituito in giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2025; con memoria depositata il 3 ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ad agire del comune di Rodi Garganico; in ogni caso l’infondatezza nel merito, in primo luogo, per mancanza, nel caso in esame, di un obbligo giuridico di provvedere, in secondo luogo, per assenza del presupposto del silenzio, avendo il Ministero già risposto al comune con la nota prot. n. 5769 del 18 aprile 2024.
Il Comune di Foggia ed il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo della camera di consiglio del 21 ottobre 2025. Svoltasi l’udienza camerale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa
e deduzioni.
2.- Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per carenza d’interesse ad agire del comune di Rodi Garganico; lo stesso è, in ogni caso, infondato nel merito.
Il Comune di Rodi Garganico non è infatti titolare di un interesse legittimo pretensivo in merito alla concessione dell’autonomia della sezione distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano”, la cui sede insiste sul proprio territorio, non potendo ricevere alcuna utilità, giuridicamente rilevante, dal riconoscimento di tale autonomia. A tutto concedere, l’interesse sembra coincidere con un generico vantaggio in termini di risonanza mediatica e di maggiore prestigio che l’ente municipale e la comunità potrebbero ricevere dall’avere, nel proprio territorio, una sede di Conservatorio autonomo, anziché, com’è attualmente, una sezione distaccata.
E’ tuttavia evidente che un simile vantaggio non solo non è dimostrabile ma è del tutto astratto, assumendo un contenuto meramente morale che si dissolve in un interesse di mero fatto, da solo insufficiente per avanzare la presente azione.
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, l’interesse a ricorrere quale dimensione processuale dell'interesse ad agire riveste le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, dovendo consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere col provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, dev’essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a questo fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2460; Idem, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
3.- In disparte il profilo della carenza d’interesse, in ogni caso, il ricorso è nel merito infondato, non sussistendo nel caso controverso un obbligo giuridico di provvedere a carico del ministero intimato.
In materia di “Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica” (AFAM), la normativa di riferimento è stata interessata nel tempo da rilevanti modifiche, rispetto alla disciplina contenuta nell’ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991, invocata dal comune ricorrente a sostegno della propria iniziativa.
Il legislatore ha riformato il settore con la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (la “Legge di riforma dell’alta formazione artistica e musicale”).
Tra gli aspetti principali, la legge n. 508 del 1999 - nello stabilire che i diplomi rilasciati da queste istituzioni hanno la stessa validità della laurea universitaria per l'accesso ai concorsi pubblici e per la prosecuzione degli studi universitari - ha attribuito all'alta formazione artistica un riconoscimento legale equivalente a quello universitario.
In applicazione della legge, è stato approvato il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali”, nonché il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, il “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.”.
Per quanto d’interesse riguardo alla controversia in esame, l’art. 2 della L. n. 508 del 1999 stabilisce, al comma 1, che le AFAM: “costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento”
Il comma 7 del menzionato art. 2 dispone, altresì, che la disciplina della normativa di settore debba avvenire: “Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge”, con ciò indicando specificamente quali sono gli strumenti di regolamentazione del settore.
Il comma 8 precisa inoltre che i predetti regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base di una serie di principi e criteri direttivi
In particolare, i predetti regolamenti disciplinano tra gli altri:
- i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti (art. 2, comma 7, lett. a);
- i requisiti di idoneità delle sedi (art. 2, comma 7, lett. b);
- le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo
dell'offerta didattica nel settore (art. 2, comma 7, lett. g);
- la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1 (art. 2, comma 7, lett. i).
Utile ricordare anche che il successivo comma 8 stabilisce che: “I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base di una serie di principi e criteri direttivi”.
Alla luce di quanto sopra descritto, è chiaro quindi che l’ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991 si fonda su un quadro normativo ormai superato dalla sopraindicata legge n. 508 del 1999.
Le disposizioni legislative indicate nelle premesse dell’ordinanza sono infatti abrogate o relative a normative in materia di edilizia scolastica, concernenti quindi le istituzioni scolastiche e non più le Istituzioni AFAM. Queste ultime, infatti, proprio a seguito della radicale riforma legislativa sono ormai enti assimilati a quelli di rango universitario, con riconoscimento della personalità giuridica e dell’autonomia statutaria, garantita dall’art. 2, comma 1, L. n. 508 del 1999 e dall’art. 2, comma 1, d.P.R. 132 del 2003.
Giova peraltro ricordare che l’art. 5, comma 1, della menzionata L. n. 508 del 1999 dispone testualmente che: “Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria”, ciò a conferma di del superamento del precedente quadro normativo e, in particolare, dell’ordinanza n. 71 del 1991.
Da quanto sopra indicato, il riconoscimento dell’autonomia alla sede distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio “Umberto Giordano” deve necessariamente passare per una normativa di rango primario, com’è avvenuto recentemente in materia di procedimenti di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali disciplinati dall’art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il comma 1 del menzionato art. 22-bis stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”.
Il comma 2 aggiunge che “I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.”.
Giova peraltro ricordare che la normativa primaria volta ad istituire un nuovo conservatorio autonomo – al pari delle accademie e degli istituti universitari – deve preliminarmente individuare la necessaria copertura finanziaria, ciò per sostenere i costi dovuti allo sdoppiamento delle cariche di vertice e rappresentative, del corpo ammnistrativo e docente, con conseguenti oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
4.- In conclusione, nel caso di specie non sussiste un obbligo di provvedere di competenza dell’amministrazione destinataria dell’istanza, posto che il conferimento dell’autonomia ad un Conservatorio richiede un preciso intervento legislativo, con previsione di adeguata copertura finanziaria e non può essere rimesso ad un’iniziativa meramente amministrativa.
Quanto sopra è stato puntualmente rappresentato dal Ministero con la nota prot. n. 5769 del 18 aprile 2024 che, erroneamente, il comune di Rodi Garganico qualifica interlocutoria rispetto all’obbligo di provvedere a carico del Ministero.
In realtà, non sussistendo un siffatto obbligo, la nota, in un’ottica di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ha valore meramente ricognitivo degli oneri economici che deriverebbero dalla costituzione di un’istituzione autonoma, aspetto che, comunque, deve trovare fondamento in disposizioni di rango legislativo.
5.- In considerazione della natura pubblica delle parti coinvolte nella presenta controversia, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AN |
IL SEGRETARIO