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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2847/2018
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in forza di mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 esteso su foglio separato ai soli fini del P.C.T., ma allegato all' atto di citazione in opposizione con il quale forma un unico atto, dagli Avv.ti Gaetano Catalano (C.F. ) CodiceFiscale_2
e Giuseppe Cerra (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3 dell'Avv. Gerolamo Angotti sito a Catanzaro in Via De Riso n. 77
- parte opponente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il cui studio in Verona, CodiceFiscale_4 vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 721/2016
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Fatti controversi
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.721/2016 con il quale il Parte_1
Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore di come CP_1 rappresentata, la somma di € 25.191,25 oltre interessi come da domanda e spese di lite (quale risultante degli importi di € 22.776,03 ed € 2.415,22), dei quali l'opponente sarebbe stato debitore in virtù di due contratti di finanziamento nn. 198185 e 47805 precedentemente stipulati in ordine ai quali il sarebbe decaduto dal benefico del termine. Alla procedura monitoria venivano Pt_1 allegati in copia, tra gli altri, i contratti di finanziamento e le diffide.
1 R.G. n. 2847/2018 A sostegno dell'opposizione parte opponente eccepiva quanto al prestito n. 198185 che (i) il numero non corrispondeva a quello del contratto di finanziamento citato da controparte (ii) era privo di data e pertanto affetto da nullità (iii) il tasso realmente applicato per effetto dell'inclusione nel prestito anche della quota per l'assicurazione e di altre spese nonché il tasso pattuito in caso di estinzione anticipata o inadempimento superava il tasso soglia fissato per il trimestre presumibilmente di riferimento. Parte opponente sosteneva parimenti che anche per il secondo finanziamento erano stati pattuiti ed applicati tassi corrispettivi e tassi di mora ben superiori ai tassi soglia di usura pro tempore vigenti in palese violazione della normativa antiusura vigente nonché della buona fede e correttezza contrattuale.
Chiedeva pertanto parte opponente, che in via preliminare, venisse sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 721/2016; chiedeva nel merito che (i) venisse accertata e dichiarata la nullità del prestito personale n. 5204928 di Euro 23.714,00, sottoscritto dal sig. Parte_1 in quanto privo di data;
(ii) venisse accertato e dichiarato che il prestito personale n. 5204928, oggi presumibilmente n. 198185, ed il finanziamento n. 47805 del 6 aprile 1998 contengono pattuizioni di natura usuraia in violazione della legge 108/96 e degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in ordine al TAEG pattuito ed applicato in entrambi nonché al costo effettivo per l'estinzione anticipata per il n. 198185; (iii) venisse accertata e dichiarata la nullità delle predette clausole che regolano il calcolo degli interessi, il tasso di mora e l'estinzione anticipata per violazione della L.
108/96 e succ.mod. - art 644 c.p. e 1815 c.c. e pertanto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. II comma, venisse accertata e dichiarata la gratuità di entrambi i finanziamenti oggetto di causa con obbligo dell'opponente di restituzione del solo capitale (iv) venisse revocato e/o annullato l'opposto decreto ingiuntivo n. 721/2016. Con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente invocando, innanzitutto, il principio di non contestazione sugellato dall'art. 115
c.p.c. e a mente del quale le circostanze non contestate debbono ritenersi pacifiche in atti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, sia sul quantum, attesa l'allegazione in sede di monitorio, di conducente documentazione contrattuale con conseguente inesistenza di tutte le doglianze mosse. Chiedeva conclusivamente il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante, con provvedimento del 15 novembre 2018 ritenendo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opponente termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di mediazione;
fissava per la verifica del buon esito della mediazione ovvero per
2 R.G. n. 2847/2018 il prosieguo l'udienza del 23 aprile 2019. Questo giudice ultimo assegnatario all'udienza del 24 ottobre 2019 concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 22 ottobre 2020.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021, quindi, da ultimo, dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, all'udienza del 27 maggio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, con provvedimento del 3 giugno 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti,
3 R.G. n. 2847/2018 allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, in ordine alla spiegata opposizione, questo giudice osserva che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Fermo quanto sopra, profilo dirimente per la definizione della vicenda che ci occupa è rappresentato per quanto attiene al finanziamento oggi n. 198185 dal computo, o meno, delle polizze assicurative facoltative in uno al contratto di finanziamento principale, ai fini del superamento del tasso soglia. Nello specifico, la Suprema Corte ha così autorevolmente chiarito in una recentissima pronuncia (cfr. Ord. 6 giugno 2025, n. 15114): “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co.
4, c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità [come nel caso che ci occupa]. Il TAEG (…) rappresenta l'indice rilevatore dell'usura”.
Atteso il superiore richiamo, che conferma (i) il computo di tutte le polizze assicurative – incluse quelle facoltative, se stipulate contestualmente al mutuo;
(ii) l'utilizzo del TAEG e non del TEG, quale indice rilevatore dell'usura; (iii) la primazia della legge rispetto alle Istruzioni di Banca
d'Italia, l'opposizione appare fondata, in considerazione del fatto che, in applicazione di quanto sopra precisato, il tasso realmente applicato supera quello soglia dalla legge consentito nel periodo
4 R.G. n. 2847/2018 di riferimento. Parimenti quanto al contratto di finanziamento erogato sotto forma di carta di credito c.d. “revolving” stipulato in data 06.04.1998, il rapporto è risultato viziato da usura originaria ed è altresì stato caratterizzato da una c.d. “usura fisiologica” in virtù della quale il tasso soglia è stato spesso superato anche durante il rapporto con la conseguenza che parte opponente risulta creditore della complessiva somma di € 1.688,35
Per completezza, si evidenzia che parte opposta, sul punto, non esplicita delle contestazioni precise e specifiche, e ciò in quanto la difesa dell'istituto di credito si risolve nel sostenere che i costi della copertura assicurativa dovessero escludersi dal computo, trattandosi di assicurazione facoltativa. Ma ancora, parimenti alcuna contestazione si rileva in ordine alle risultanze delle perizie tecniche depositate da parte opponente (quali allegazioni difensive a contenuto tecnico) valutate da questo giudice ai fini della quantizzazione delle somme che parte opponente complessivamente dovrà corrispondere.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esplicitate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità delle clausole contrattuali oggetto di contestazione nella presente sede e applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c., parte opponente è tenuto a corrispondere l'importo di euro 6.191,53 oltre interessi dalla domanda.
In ordine alle spese di lite, il tenore dell'assunta decisione in uno alla posizione assunta dalla recente giurisprudenza rispetto alla questione dirimente giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 721/2016 condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma complessiva di euro
6.191,53 oltre interessi, come in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Catanzaro,28 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
5 R.G. n. 2847/2018
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2847/2018
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in forza di mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 esteso su foglio separato ai soli fini del P.C.T., ma allegato all' atto di citazione in opposizione con il quale forma un unico atto, dagli Avv.ti Gaetano Catalano (C.F. ) CodiceFiscale_2
e Giuseppe Cerra (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3 dell'Avv. Gerolamo Angotti sito a Catanzaro in Via De Riso n. 77
- parte opponente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il cui studio in Verona, CodiceFiscale_4 vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 721/2016
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Fatti controversi
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.721/2016 con il quale il Parte_1
Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore di come CP_1 rappresentata, la somma di € 25.191,25 oltre interessi come da domanda e spese di lite (quale risultante degli importi di € 22.776,03 ed € 2.415,22), dei quali l'opponente sarebbe stato debitore in virtù di due contratti di finanziamento nn. 198185 e 47805 precedentemente stipulati in ordine ai quali il sarebbe decaduto dal benefico del termine. Alla procedura monitoria venivano Pt_1 allegati in copia, tra gli altri, i contratti di finanziamento e le diffide.
1 R.G. n. 2847/2018 A sostegno dell'opposizione parte opponente eccepiva quanto al prestito n. 198185 che (i) il numero non corrispondeva a quello del contratto di finanziamento citato da controparte (ii) era privo di data e pertanto affetto da nullità (iii) il tasso realmente applicato per effetto dell'inclusione nel prestito anche della quota per l'assicurazione e di altre spese nonché il tasso pattuito in caso di estinzione anticipata o inadempimento superava il tasso soglia fissato per il trimestre presumibilmente di riferimento. Parte opponente sosteneva parimenti che anche per il secondo finanziamento erano stati pattuiti ed applicati tassi corrispettivi e tassi di mora ben superiori ai tassi soglia di usura pro tempore vigenti in palese violazione della normativa antiusura vigente nonché della buona fede e correttezza contrattuale.
Chiedeva pertanto parte opponente, che in via preliminare, venisse sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 721/2016; chiedeva nel merito che (i) venisse accertata e dichiarata la nullità del prestito personale n. 5204928 di Euro 23.714,00, sottoscritto dal sig. Parte_1 in quanto privo di data;
(ii) venisse accertato e dichiarato che il prestito personale n. 5204928, oggi presumibilmente n. 198185, ed il finanziamento n. 47805 del 6 aprile 1998 contengono pattuizioni di natura usuraia in violazione della legge 108/96 e degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in ordine al TAEG pattuito ed applicato in entrambi nonché al costo effettivo per l'estinzione anticipata per il n. 198185; (iii) venisse accertata e dichiarata la nullità delle predette clausole che regolano il calcolo degli interessi, il tasso di mora e l'estinzione anticipata per violazione della L.
108/96 e succ.mod. - art 644 c.p. e 1815 c.c. e pertanto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. II comma, venisse accertata e dichiarata la gratuità di entrambi i finanziamenti oggetto di causa con obbligo dell'opponente di restituzione del solo capitale (iv) venisse revocato e/o annullato l'opposto decreto ingiuntivo n. 721/2016. Con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente invocando, innanzitutto, il principio di non contestazione sugellato dall'art. 115
c.p.c. e a mente del quale le circostanze non contestate debbono ritenersi pacifiche in atti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, sia sul quantum, attesa l'allegazione in sede di monitorio, di conducente documentazione contrattuale con conseguente inesistenza di tutte le doglianze mosse. Chiedeva conclusivamente il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante, con provvedimento del 15 novembre 2018 ritenendo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opponente termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di mediazione;
fissava per la verifica del buon esito della mediazione ovvero per
2 R.G. n. 2847/2018 il prosieguo l'udienza del 23 aprile 2019. Questo giudice ultimo assegnatario all'udienza del 24 ottobre 2019 concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 22 ottobre 2020.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021, quindi, da ultimo, dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, all'udienza del 27 maggio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, con provvedimento del 3 giugno 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti,
3 R.G. n. 2847/2018 allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, in ordine alla spiegata opposizione, questo giudice osserva che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Fermo quanto sopra, profilo dirimente per la definizione della vicenda che ci occupa è rappresentato per quanto attiene al finanziamento oggi n. 198185 dal computo, o meno, delle polizze assicurative facoltative in uno al contratto di finanziamento principale, ai fini del superamento del tasso soglia. Nello specifico, la Suprema Corte ha così autorevolmente chiarito in una recentissima pronuncia (cfr. Ord. 6 giugno 2025, n. 15114): “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co.
4, c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità [come nel caso che ci occupa]. Il TAEG (…) rappresenta l'indice rilevatore dell'usura”.
Atteso il superiore richiamo, che conferma (i) il computo di tutte le polizze assicurative – incluse quelle facoltative, se stipulate contestualmente al mutuo;
(ii) l'utilizzo del TAEG e non del TEG, quale indice rilevatore dell'usura; (iii) la primazia della legge rispetto alle Istruzioni di Banca
d'Italia, l'opposizione appare fondata, in considerazione del fatto che, in applicazione di quanto sopra precisato, il tasso realmente applicato supera quello soglia dalla legge consentito nel periodo
4 R.G. n. 2847/2018 di riferimento. Parimenti quanto al contratto di finanziamento erogato sotto forma di carta di credito c.d. “revolving” stipulato in data 06.04.1998, il rapporto è risultato viziato da usura originaria ed è altresì stato caratterizzato da una c.d. “usura fisiologica” in virtù della quale il tasso soglia è stato spesso superato anche durante il rapporto con la conseguenza che parte opponente risulta creditore della complessiva somma di € 1.688,35
Per completezza, si evidenzia che parte opposta, sul punto, non esplicita delle contestazioni precise e specifiche, e ciò in quanto la difesa dell'istituto di credito si risolve nel sostenere che i costi della copertura assicurativa dovessero escludersi dal computo, trattandosi di assicurazione facoltativa. Ma ancora, parimenti alcuna contestazione si rileva in ordine alle risultanze delle perizie tecniche depositate da parte opponente (quali allegazioni difensive a contenuto tecnico) valutate da questo giudice ai fini della quantizzazione delle somme che parte opponente complessivamente dovrà corrispondere.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esplicitate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità delle clausole contrattuali oggetto di contestazione nella presente sede e applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c., parte opponente è tenuto a corrispondere l'importo di euro 6.191,53 oltre interessi dalla domanda.
In ordine alle spese di lite, il tenore dell'assunta decisione in uno alla posizione assunta dalla recente giurisprudenza rispetto alla questione dirimente giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 721/2016 condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma complessiva di euro
6.191,53 oltre interessi, come in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Catanzaro,28 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
5 R.G. n. 2847/2018