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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9329/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/08/2025 da
1) Parte_1
Nato il 13/10/1968 a FIRENZE (FI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 108, BUILD 16, ROOM 203 20120 SH UD
REPUBBLICA AR CINESE con l'Avv. TOMALINO LUCA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 01/11/1970 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10/A 26854 PIEVE FISSIRAGA con l'Avv. TELESCA NOVELLA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto
1858/2020 del Tribunale di Milano del 19.10.2020.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Relativamente alla IA Per_1
1) La IG.ra cesserà, a decorrere dal mese di agosto 2025, la sua funzione di Parte_2 genitore collocatario e pertanto di figura di riferimento per il corrente sostentamento della IA
, venendo meno la coabitazione di quest'ultima con sé medesima a seguito del trasferimento Per_1 della IA ad Amsterdam per il suo percorso di studi universitari. Ne consegue che
[...]
seppur la IA diventerà maggiorenne il 12 ottobre 2025, non sarà più legittimata Parte_2 Per_1
a pretendere nei confronti del IG. il versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento di € 1.077,27 (nel suo importo rivalutato secondo gli indici Istat), nonché dell'ulteriore importo di € 590,70, a titolo di contributo aggiuntivo per le esigenze abitative, in base a quanto concordato dagli odierni ricorrenti nelle condizioni del ricorso congiunto, ratificato dal Decreto del
Tribunale Ordinario di Milano del 08.10.2020 – 19.10.2020, nonché nella scrittura privata integrativa sottoscritta inter partes in data 03.03.2021. Ne consegue ancora che il IG. Parte_1 verserà direttamente, a decorrere dal mese di settembre 2025, alla IA un assegno
[...] Per_1 mensile volto a coprire tutti i costi connessi alle sue esigenze ordinarie di vita (quali vitto, abbigliamento, calzature, medicinali da banco, estetista – parrucchiere), con riferimento ed in applicazione delle Linee Guida del Tribunale Ordinario di Milano sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità
(come aggiornate nel mese di giugno 2025), e quantificate nel complesso in € 800,00 mensili, oltre alle seguenti ulteriori spese:
• € 600,00 mensili per l'alloggio 2025/2026, quale studente matricola (o le eventuali maggiori per gli anni seguenti), nonché le eventuali ulteriori spese collegate all'alloggio stesso (quali bollette per utenze: luce, gas, acqua, internet, eventuale deposito bagagli e beni personali durante il periodo estivo);
• € 11,00 mensili per abbonamento Apple Music;
• € 5,00 mensili per abbonamento Netflix;
• € 3,00 mensili per abbonamento I-cloud;
• € 2,50 mensile per abbonamento cellulare cinese. Il tutto, per un importo complessivo mensile di € 1.421,50, che verrà versato dal padre alla IA, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente olandese intestato alla stessa, di prossima apertura. Il IG. del Giudice provvederà altresì a sostenere le seguenti Pt_1 ulteriori spese legate alla permanenza stabile ad Amsterdam della IA : Per_1
• € 405,60 annuali per il premio polizza sanitaria OOM per la copertura assicurativa nei Paesi AS, quale studente internazionale (per un'incidenza mensile di € 33,80);
• € 280,53 per il premio per la polizza sanitaria YUMI per la copertura assicurativa fuori dai Paesi
AS (per un'incidenza mensile di € 23,38). Ancora a carico del IG. saranno Parte_1 anche le spese per la retta universitaria, pari ad € 5.460,00 annuali (per un'incidenza mensile di €
455,00).
2) In considerazione dei maggiori costi connessi alla permanenza della IA ad Amsterdam Per_1 per l'università che saranno a carico del IG. come descritti al precedente Parte_1 punto 1), ammontanti a complessivi € 1.933,68 mensili (in luogo del precedente importo mensile di €
1.667,97 versato per il mantenimento della IA e quale contributo per le esigenze abitative della medesima), nonché della circostanza che la IG.ra è in attesa di reperire un lavoro Parte_2 in Italia, le Parti concordano che la IG.ra contribuirà alle spese occorrende per Parte_2 la IA , come dettagliate nel precedente punto 1), che superano l'importo di € 1.667,97, già Per_1
a carico del IG. in una percentuale pari al 15% (o nell'eventuale maggior Parte_1 percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso), in considerazione anche delle ulteriori spese da questa sostenute nell'interesse del figlio e di cui si dirà infra. Per_2
Tenuto conto che le spese per il mantenimento della IA vengono corrisposte direttamente dal padre, l'importo a carico della IG.ra inizialmente ammontante a € 40,00 Parte_2
(arrotondati), oltre all'eventuale ulteriore importo di cui al punto 3), verrà versato, a titolo di rimborso, al IG. in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, Parte_1 sul c.c. c/o , address: 1 Queen's Road Controparte_1
Central, Hong Kong, SWIFT: , Bank code: 004, Acc#: 583- 238217-833. C.F._3
3) Sempre per quanto attiene alla IA , le parti danno atto di aver concordato un plafond Per_1 massimo mensile di € 80,00 per le attività sportive che la medesima ha sempre praticato (tennis e pallavolo) ovvero per l'iscrizione ad una palestra, nonché di quello ulteriore massimo mensile di €
120,00 per eventuali attività di tutoring della medesima. Tali spese, se effettivamente sostenute, dovranno essere documentate dalla IA e verranno rimborsate dal IG. fermo Parte_1 che anche per queste spese la IG.ra contribuirà nella misura del 15% (o Parte_2 nell'eventuale maggior percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso), e dovrà quindi provvedere a rimborsare al IG. la propria quota, nei medesimi termini di cui Parte_1 al precedente punto 2).
4) Tenuto conto che l'anno accademico dell'Università di Amsterdam inizia a settembre e termina a giugno dell'anno successivo, si stabilisce che i genitori ripartiranno a metà tra di loro il periodo relativo ai due mesi di luglio ed agosto che la IA non soggiornerà presso l'Ateneo e si assumeranno i costi della rispettiva permanenza della IA presso ognuno di loro. Resta inteso sin d'ora che qualora la IA trascorri con uno dei genitori più giorni di quelli dell'altro, quest'ultimo Per_1 dovrà corrispondere all'altro genitore le spese di vitto (nell'importo calcolato a forfait di € 15,00 a giorni), fermo restando che alla IA il IG. verserà anche un importo Per_1 Pt_1 Parte_1 per sopperire, nel mese in cui starà con la madre, alle sue esigenze di mantenimento ordinario, che viene quantificato in € 800,00.
5) Quanto al costo dei voli della IA , le Parti concordano che la madre contribuirà al 50% Per_1 di quelli che saranno effettuati da Amsterdam a Milano e viceversa (previa intesa coi figli e con l'altro genitore), mentre il costo di quelli che saranno effettuati da Amsterdam a Shanghai e viceversa saranno a carico esclusivo del padre, come anche quelli da Milano a Shanghai e viceversa, fermo che i costi dei voli connessi alle vacanze trascorse con uno dei genitori saranno esclusivamente a carico del genitore con cui la IA trascorrerà la vacanza.
6) I genitori, d'intesa con la IA , monitoreranno l'effettivo impiego e destinazione delle Per_1 somme erogate mensilmente in suo favore, mediante la trasmissione via email ad entrambi dei propri estratti di conto corrente bancario e carte di credito e/o debito con cadenza trimestrale. I genitori si danno reciprocamente atto che gli importi sopra indicati a vario titolo per le esigenze della IA, sono da intendersi come tetto massimo e potranno essere rivisti, di comune accordo, in aumento solo in presenza di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle esigenze di spesa cui sono riferiti, in riduzione, qualora all'esito del monitoraggio di cui sopra, emergesse che le esigenze di vita della IA siano inferiori a quelle sopra stimate.
Relativamente al figlio Per_2
7) I genitori - pur essendo a conoscenza che per la giurisprudenza italiana il loro obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è cessato con il reperimento da parte Per_2 di quest'ultimo di un lavoro che lo ha reso indipendente economicamente (di talché il padre ha interrotto i versamenti per il di lui mantenimento, come stabiliti nelle condizioni del ricorso come ratificato dal decreto del Tribunale di Milano in data, a decorrere dal mese di marzo 2024, limitandosi a versare l'importo di € 620,00 per le sedute di psicoterapia) – tenuto conto della giovane età del figlio e delle aspirazioni di quest'ultimo a conseguire un maggiore livello di competenza professionale, hanno aderito al suo desiderio di iscriversi al Master alla City St. George's University of London in Psychological Therapies with Psychological Wellbeing Practitioner MSc, della durata di un anno e che frequenterà per l'anno accademico 2026 – 2027 (essendo stato già rilasciato l'attestato per la relativa ammissione), nonché al suo desiderio di proseguire l'attività di studio anche negli anni successivi, in caso venga ammesso, con una borsa di studio, ad un dottorato di ricerca. La partecipazione al Master sopra citato comporterà la cessazione dell'attività lavorativa intrapresa dal figlio a Londra (ove risiede stabilmente da anni) e conseguentemente la Per_2 necessità che i genitori provvedano al suo integrale mantenimento. Al costo di tale Master, ammontante – salvo errori - ad € 15.911,00, contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Le spese per il mantenimento del figlio a Londra per l'intero anno di frequentazione del Per_2
Master e per gli anni successivi nel caso in cui il medesimo sia ammesso al futuro ed eventuale dottorato di ricerca, sono quantificate in complessivi € 2.740,00 mensili, e devono intendersi comprensive delle seguenti voci:
• € 900,00 mensili, per vitto, abbigliamento, calzature, medicinali da banco, parrucchiere, sport, uscite, ecc;
• € 985,00 mensili per l'alloggio;
• € 5,00 mensili per abbonamento Netflix;
• € 850,00 mensili per le sedute di psicoterapia;
Tale importo verrà corrisposto in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, dal IG. a a mezzo bonifico, sul Parte_1 Parte_3
c.c. c/o HSBC n. in GBP: 40-14-03 63835030, IBAN: GB65HBUK40140363835030, CP_2
SWIFT/BIC: HBUKGB4B. Il IG. del Giudice provvederà altresì a sostenere la seguente Pt_1 ulteriore spesa legata alla permanenza stabile a Londra del figlio Per_2
• € 280,53 per il premio per la polizza sanitaria YUMI per la copertura assicurativa fuori dal Regno
Unito di Gran GN (per un'incidenza mensile di € 23,38). La IG.ra Parte_2 contribuirà al versamento delle spese di cui sopra (ossia: € 2.740 mensili + € 23,38 mensili) in una percentuale pari al 10% (o nell'eventuale maggior percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso). Tenuto conto che le spese per il mantenimento del figlio verranno corrisposte direttamente dal padre, l'importo a carico della IG.ra verrà versato, a titolo di rimborso, al Parte_2
IG. in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul c.c. c/o Parte_1 [...]
, address: 1 Queen's Road Central, Hong Controparte_1
Kong, SWIFT: , Bank code: 004, Acc#: 583-238217-833. C.F._3
9) Fermo quanto previsto al precedente punto 8), sino all'inizio dell'anno accademico 2026/2027, essendo il figlio allo stato economicamente autosufficiente, i genitori si limiteranno a Per_2 sostenere le spese relative alle sedute di psicoterapia frequentate dal medesimo, ripartendo tra loro la relativa spesa nella seguente misura: € 230,00 mensili (pari ad 200 GBP al cambio attuale) a carico della IG.ra ed € 620,00 mensili (pari a 540 GBP al cambio attuale) a Parte_2 carico del IG. tali importi verranno corrisposti mensilmente dai genitori al Parte_1 figlio a mezzo bonifico, alle medesime coordinate sopra indicate. Per_2
10) Quanto al costo dei voli del figlio le Parti concordano che la madre contribuirà al Per_2
50% di quelli che saranno effettuati da Londra Milano e viceversa (previa intesa coi figli e con l'altro genitore), mentre il costo di quelli che saranno effettuati da Londra a Shanghai e viceversa saranno a carico esclusivo del padre, come anche quelli da Milano a Shanghai e viceversa, fermo che i costi dei voli connessi alle vacanze trascorse con uno dei genitori saranno esclusivamente a carico del genitore con cui il figlio trascorrerà la vacanza.
11) I genitori, d'intesa con il figlio monitoreranno l'effettivo impiego e destinazione delle Per_2 somme erogate mensilmente in suo favore, mediante la trasmissione via email ad entrambi dei propri estratti di conto corrente bancario e carte di credito e/o debito con cadenza trimestrale. I genitori si danno reciprocamente atto che gli importi sopra indicati a vario titolo per le esigenze del figlio, sono da intendersi come tetto massimo e potranno essere rivisti, di comune accordo, in aumento solo in presenza di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle esigenze di spesa cui sono riferiti, in riduzione, qualora all'esito del monitoraggio di cui sopra, emergesse che le esigenze di vita del figlio siano inferiori a quelle sopra stimate.
Eventuali future modifiche alle condizioni concordate
12) Onde ovviare all'inconveniente di dovere in futuro provvedere ad una regolamentazione convenzionale o ad un giudizio per adeguare la percentuale di contributo a carico della IG.ra per il mantenimento dei figli maggiorenni, le Parti convengono e reciprocamente Parte_2 accettano sin da ora che la IG.ra nell'ipotesi di reperimento di un'attività Parte_2 lavorativa e di percezione di uno stipendio mensile netto di € 1.500,00, contribuirà:
• al mantenimento della IA , sulla base degli impegni di spesa come rispettivamente sopra Per_1 precisati, per una percentuale del 20%;
• al mantenimento del figlio sulla base degli impegni di spesa come rispettivamente sopra Per_2 precisati, per una percentuale del 15%;
Tali percentuali di contribuzione potranno essere elevate di altri 5 punti percentuali ciascuna, in caso di percezione da parte della IG.ra di uno stipendio mensile netto di € 3.000,00. Parte_2
Resta inteso che, in caso di stipendio mensile, inferiore o superiore, alle soglie sopra indicate, le percentuali di contribuzione della IG.ra al mantenimento dei figli si eleveranno Parte_2 di un punto percentuale ciascuna in misura proporzionale all'importo del suo stipendio (a titolo esemplificativo, stante le soglie di cui sopra: un punto percentuale per ogni 300 euro di reddito netto mensile percepito dalla IG.ra . Parte_2 La IG.ra pertanto avrà l'obbligo di inviare tramite email al IG. Parte_2 Parte_1 il contratto di lavoro che la stessa avrà sottoscritto e la relativa busta paga, onde fissare la
[...] decorrenza della maggiorazione della percentuale di contribuzione, nonché la successiva
Certificazione Unica che le sarà rilasciata dal Datore di Lavoro. Resta comunque inteso che le Parti
– nell'eventualità in cui il IG. per cause non dipendenti dalla sua volontà (a Parte_1 titolo esemplificativo, rassegnazione delle dimissioni), dovesse perdere la sua la sua attività lavorativa, si impegneranno, in virtù dei principi di buona fede e solidarietà familiare, a rivedere il contributo al mantenimento dei figli a carico del medesimo.
Spese straordinarie per i figli
13) Per quanto attiene alle ulteriori eventuali spese straordinarie per i figli, non disciplinate nelle condizioni del presente ricorso e di cui al Protocollo del Tribunale di Milano (doc. 11), esse saranno ripartite nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a carico della IG.ra Parte_1
attesa l'assenza di un reddito mensile da lavoro in capo a quest'ultima; la Parte_2 percentuale di contribuzione sarà riportata al 50% non appena sarà reperita un'attività lavorativa da parte della stessa, con la percezione di uno stipendio mensile netto di almeno € 1.200, da documentarsi al IG. secondo le modalità come sopra precisate. Le spese Parte_1 odontoiatriche e odontotecniche resteranno invece a carico di entrambi le Parti nella misura del 50% ciascuna, a prescindere dalla posizione lavorativa della IG.ra previa Parte_2 naturalmente concertazione sulla necessità della spesa e sulla congruità della stessa. Rapporti pregressi
14) Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia diritto, credito o pretesa comunque riferibili al mantenimento dei figli, maturati sino alla data del presente ricorso.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto 1858/2020 del Tribunale di Milano del 19.10.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/08/2025 da
1) Parte_1
Nato il 13/10/1968 a FIRENZE (FI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 108, BUILD 16, ROOM 203 20120 SH UD
REPUBBLICA AR CINESE con l'Avv. TOMALINO LUCA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 01/11/1970 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10/A 26854 PIEVE FISSIRAGA con l'Avv. TELESCA NOVELLA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto
1858/2020 del Tribunale di Milano del 19.10.2020.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Relativamente alla IA Per_1
1) La IG.ra cesserà, a decorrere dal mese di agosto 2025, la sua funzione di Parte_2 genitore collocatario e pertanto di figura di riferimento per il corrente sostentamento della IA
, venendo meno la coabitazione di quest'ultima con sé medesima a seguito del trasferimento Per_1 della IA ad Amsterdam per il suo percorso di studi universitari. Ne consegue che
[...]
seppur la IA diventerà maggiorenne il 12 ottobre 2025, non sarà più legittimata Parte_2 Per_1
a pretendere nei confronti del IG. il versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento di € 1.077,27 (nel suo importo rivalutato secondo gli indici Istat), nonché dell'ulteriore importo di € 590,70, a titolo di contributo aggiuntivo per le esigenze abitative, in base a quanto concordato dagli odierni ricorrenti nelle condizioni del ricorso congiunto, ratificato dal Decreto del
Tribunale Ordinario di Milano del 08.10.2020 – 19.10.2020, nonché nella scrittura privata integrativa sottoscritta inter partes in data 03.03.2021. Ne consegue ancora che il IG. Parte_1 verserà direttamente, a decorrere dal mese di settembre 2025, alla IA un assegno
[...] Per_1 mensile volto a coprire tutti i costi connessi alle sue esigenze ordinarie di vita (quali vitto, abbigliamento, calzature, medicinali da banco, estetista – parrucchiere), con riferimento ed in applicazione delle Linee Guida del Tribunale Ordinario di Milano sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità
(come aggiornate nel mese di giugno 2025), e quantificate nel complesso in € 800,00 mensili, oltre alle seguenti ulteriori spese:
• € 600,00 mensili per l'alloggio 2025/2026, quale studente matricola (o le eventuali maggiori per gli anni seguenti), nonché le eventuali ulteriori spese collegate all'alloggio stesso (quali bollette per utenze: luce, gas, acqua, internet, eventuale deposito bagagli e beni personali durante il periodo estivo);
• € 11,00 mensili per abbonamento Apple Music;
• € 5,00 mensili per abbonamento Netflix;
• € 3,00 mensili per abbonamento I-cloud;
• € 2,50 mensile per abbonamento cellulare cinese. Il tutto, per un importo complessivo mensile di € 1.421,50, che verrà versato dal padre alla IA, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente olandese intestato alla stessa, di prossima apertura. Il IG. del Giudice provvederà altresì a sostenere le seguenti Pt_1 ulteriori spese legate alla permanenza stabile ad Amsterdam della IA : Per_1
• € 405,60 annuali per il premio polizza sanitaria OOM per la copertura assicurativa nei Paesi AS, quale studente internazionale (per un'incidenza mensile di € 33,80);
• € 280,53 per il premio per la polizza sanitaria YUMI per la copertura assicurativa fuori dai Paesi
AS (per un'incidenza mensile di € 23,38). Ancora a carico del IG. saranno Parte_1 anche le spese per la retta universitaria, pari ad € 5.460,00 annuali (per un'incidenza mensile di €
455,00).
2) In considerazione dei maggiori costi connessi alla permanenza della IA ad Amsterdam Per_1 per l'università che saranno a carico del IG. come descritti al precedente Parte_1 punto 1), ammontanti a complessivi € 1.933,68 mensili (in luogo del precedente importo mensile di €
1.667,97 versato per il mantenimento della IA e quale contributo per le esigenze abitative della medesima), nonché della circostanza che la IG.ra è in attesa di reperire un lavoro Parte_2 in Italia, le Parti concordano che la IG.ra contribuirà alle spese occorrende per Parte_2 la IA , come dettagliate nel precedente punto 1), che superano l'importo di € 1.667,97, già Per_1
a carico del IG. in una percentuale pari al 15% (o nell'eventuale maggior Parte_1 percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso), in considerazione anche delle ulteriori spese da questa sostenute nell'interesse del figlio e di cui si dirà infra. Per_2
Tenuto conto che le spese per il mantenimento della IA vengono corrisposte direttamente dal padre, l'importo a carico della IG.ra inizialmente ammontante a € 40,00 Parte_2
(arrotondati), oltre all'eventuale ulteriore importo di cui al punto 3), verrà versato, a titolo di rimborso, al IG. in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, Parte_1 sul c.c. c/o , address: 1 Queen's Road Controparte_1
Central, Hong Kong, SWIFT: , Bank code: 004, Acc#: 583- 238217-833. C.F._3
3) Sempre per quanto attiene alla IA , le parti danno atto di aver concordato un plafond Per_1 massimo mensile di € 80,00 per le attività sportive che la medesima ha sempre praticato (tennis e pallavolo) ovvero per l'iscrizione ad una palestra, nonché di quello ulteriore massimo mensile di €
120,00 per eventuali attività di tutoring della medesima. Tali spese, se effettivamente sostenute, dovranno essere documentate dalla IA e verranno rimborsate dal IG. fermo Parte_1 che anche per queste spese la IG.ra contribuirà nella misura del 15% (o Parte_2 nell'eventuale maggior percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso), e dovrà quindi provvedere a rimborsare al IG. la propria quota, nei medesimi termini di cui Parte_1 al precedente punto 2).
4) Tenuto conto che l'anno accademico dell'Università di Amsterdam inizia a settembre e termina a giugno dell'anno successivo, si stabilisce che i genitori ripartiranno a metà tra di loro il periodo relativo ai due mesi di luglio ed agosto che la IA non soggiornerà presso l'Ateneo e si assumeranno i costi della rispettiva permanenza della IA presso ognuno di loro. Resta inteso sin d'ora che qualora la IA trascorri con uno dei genitori più giorni di quelli dell'altro, quest'ultimo Per_1 dovrà corrispondere all'altro genitore le spese di vitto (nell'importo calcolato a forfait di € 15,00 a giorni), fermo restando che alla IA il IG. verserà anche un importo Per_1 Pt_1 Parte_1 per sopperire, nel mese in cui starà con la madre, alle sue esigenze di mantenimento ordinario, che viene quantificato in € 800,00.
5) Quanto al costo dei voli della IA , le Parti concordano che la madre contribuirà al 50% Per_1 di quelli che saranno effettuati da Amsterdam a Milano e viceversa (previa intesa coi figli e con l'altro genitore), mentre il costo di quelli che saranno effettuati da Amsterdam a Shanghai e viceversa saranno a carico esclusivo del padre, come anche quelli da Milano a Shanghai e viceversa, fermo che i costi dei voli connessi alle vacanze trascorse con uno dei genitori saranno esclusivamente a carico del genitore con cui la IA trascorrerà la vacanza.
6) I genitori, d'intesa con la IA , monitoreranno l'effettivo impiego e destinazione delle Per_1 somme erogate mensilmente in suo favore, mediante la trasmissione via email ad entrambi dei propri estratti di conto corrente bancario e carte di credito e/o debito con cadenza trimestrale. I genitori si danno reciprocamente atto che gli importi sopra indicati a vario titolo per le esigenze della IA, sono da intendersi come tetto massimo e potranno essere rivisti, di comune accordo, in aumento solo in presenza di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle esigenze di spesa cui sono riferiti, in riduzione, qualora all'esito del monitoraggio di cui sopra, emergesse che le esigenze di vita della IA siano inferiori a quelle sopra stimate.
Relativamente al figlio Per_2
7) I genitori - pur essendo a conoscenza che per la giurisprudenza italiana il loro obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è cessato con il reperimento da parte Per_2 di quest'ultimo di un lavoro che lo ha reso indipendente economicamente (di talché il padre ha interrotto i versamenti per il di lui mantenimento, come stabiliti nelle condizioni del ricorso come ratificato dal decreto del Tribunale di Milano in data, a decorrere dal mese di marzo 2024, limitandosi a versare l'importo di € 620,00 per le sedute di psicoterapia) – tenuto conto della giovane età del figlio e delle aspirazioni di quest'ultimo a conseguire un maggiore livello di competenza professionale, hanno aderito al suo desiderio di iscriversi al Master alla City St. George's University of London in Psychological Therapies with Psychological Wellbeing Practitioner MSc, della durata di un anno e che frequenterà per l'anno accademico 2026 – 2027 (essendo stato già rilasciato l'attestato per la relativa ammissione), nonché al suo desiderio di proseguire l'attività di studio anche negli anni successivi, in caso venga ammesso, con una borsa di studio, ad un dottorato di ricerca. La partecipazione al Master sopra citato comporterà la cessazione dell'attività lavorativa intrapresa dal figlio a Londra (ove risiede stabilmente da anni) e conseguentemente la Per_2 necessità che i genitori provvedano al suo integrale mantenimento. Al costo di tale Master, ammontante – salvo errori - ad € 15.911,00, contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Le spese per il mantenimento del figlio a Londra per l'intero anno di frequentazione del Per_2
Master e per gli anni successivi nel caso in cui il medesimo sia ammesso al futuro ed eventuale dottorato di ricerca, sono quantificate in complessivi € 2.740,00 mensili, e devono intendersi comprensive delle seguenti voci:
• € 900,00 mensili, per vitto, abbigliamento, calzature, medicinali da banco, parrucchiere, sport, uscite, ecc;
• € 985,00 mensili per l'alloggio;
• € 5,00 mensili per abbonamento Netflix;
• € 850,00 mensili per le sedute di psicoterapia;
Tale importo verrà corrisposto in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, dal IG. a a mezzo bonifico, sul Parte_1 Parte_3
c.c. c/o HSBC n. in GBP: 40-14-03 63835030, IBAN: GB65HBUK40140363835030, CP_2
SWIFT/BIC: HBUKGB4B. Il IG. del Giudice provvederà altresì a sostenere la seguente Pt_1 ulteriore spesa legata alla permanenza stabile a Londra del figlio Per_2
• € 280,53 per il premio per la polizza sanitaria YUMI per la copertura assicurativa fuori dal Regno
Unito di Gran GN (per un'incidenza mensile di € 23,38). La IG.ra Parte_2 contribuirà al versamento delle spese di cui sopra (ossia: € 2.740 mensili + € 23,38 mensili) in una percentuale pari al 10% (o nell'eventuale maggior percentuale di cui al punto 12 del presente ricorso). Tenuto conto che le spese per il mantenimento del figlio verranno corrisposte direttamente dal padre, l'importo a carico della IG.ra verrà versato, a titolo di rimborso, al Parte_2
IG. in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul c.c. c/o Parte_1 [...]
, address: 1 Queen's Road Central, Hong Controparte_1
Kong, SWIFT: , Bank code: 004, Acc#: 583-238217-833. C.F._3
9) Fermo quanto previsto al precedente punto 8), sino all'inizio dell'anno accademico 2026/2027, essendo il figlio allo stato economicamente autosufficiente, i genitori si limiteranno a Per_2 sostenere le spese relative alle sedute di psicoterapia frequentate dal medesimo, ripartendo tra loro la relativa spesa nella seguente misura: € 230,00 mensili (pari ad 200 GBP al cambio attuale) a carico della IG.ra ed € 620,00 mensili (pari a 540 GBP al cambio attuale) a Parte_2 carico del IG. tali importi verranno corrisposti mensilmente dai genitori al Parte_1 figlio a mezzo bonifico, alle medesime coordinate sopra indicate. Per_2
10) Quanto al costo dei voli del figlio le Parti concordano che la madre contribuirà al Per_2
50% di quelli che saranno effettuati da Londra Milano e viceversa (previa intesa coi figli e con l'altro genitore), mentre il costo di quelli che saranno effettuati da Londra a Shanghai e viceversa saranno a carico esclusivo del padre, come anche quelli da Milano a Shanghai e viceversa, fermo che i costi dei voli connessi alle vacanze trascorse con uno dei genitori saranno esclusivamente a carico del genitore con cui il figlio trascorrerà la vacanza.
11) I genitori, d'intesa con il figlio monitoreranno l'effettivo impiego e destinazione delle Per_2 somme erogate mensilmente in suo favore, mediante la trasmissione via email ad entrambi dei propri estratti di conto corrente bancario e carte di credito e/o debito con cadenza trimestrale. I genitori si danno reciprocamente atto che gli importi sopra indicati a vario titolo per le esigenze del figlio, sono da intendersi come tetto massimo e potranno essere rivisti, di comune accordo, in aumento solo in presenza di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle esigenze di spesa cui sono riferiti, in riduzione, qualora all'esito del monitoraggio di cui sopra, emergesse che le esigenze di vita del figlio siano inferiori a quelle sopra stimate.
Eventuali future modifiche alle condizioni concordate
12) Onde ovviare all'inconveniente di dovere in futuro provvedere ad una regolamentazione convenzionale o ad un giudizio per adeguare la percentuale di contributo a carico della IG.ra per il mantenimento dei figli maggiorenni, le Parti convengono e reciprocamente Parte_2 accettano sin da ora che la IG.ra nell'ipotesi di reperimento di un'attività Parte_2 lavorativa e di percezione di uno stipendio mensile netto di € 1.500,00, contribuirà:
• al mantenimento della IA , sulla base degli impegni di spesa come rispettivamente sopra Per_1 precisati, per una percentuale del 20%;
• al mantenimento del figlio sulla base degli impegni di spesa come rispettivamente sopra Per_2 precisati, per una percentuale del 15%;
Tali percentuali di contribuzione potranno essere elevate di altri 5 punti percentuali ciascuna, in caso di percezione da parte della IG.ra di uno stipendio mensile netto di € 3.000,00. Parte_2
Resta inteso che, in caso di stipendio mensile, inferiore o superiore, alle soglie sopra indicate, le percentuali di contribuzione della IG.ra al mantenimento dei figli si eleveranno Parte_2 di un punto percentuale ciascuna in misura proporzionale all'importo del suo stipendio (a titolo esemplificativo, stante le soglie di cui sopra: un punto percentuale per ogni 300 euro di reddito netto mensile percepito dalla IG.ra . Parte_2 La IG.ra pertanto avrà l'obbligo di inviare tramite email al IG. Parte_2 Parte_1 il contratto di lavoro che la stessa avrà sottoscritto e la relativa busta paga, onde fissare la
[...] decorrenza della maggiorazione della percentuale di contribuzione, nonché la successiva
Certificazione Unica che le sarà rilasciata dal Datore di Lavoro. Resta comunque inteso che le Parti
– nell'eventualità in cui il IG. per cause non dipendenti dalla sua volontà (a Parte_1 titolo esemplificativo, rassegnazione delle dimissioni), dovesse perdere la sua la sua attività lavorativa, si impegneranno, in virtù dei principi di buona fede e solidarietà familiare, a rivedere il contributo al mantenimento dei figli a carico del medesimo.
Spese straordinarie per i figli
13) Per quanto attiene alle ulteriori eventuali spese straordinarie per i figli, non disciplinate nelle condizioni del presente ricorso e di cui al Protocollo del Tribunale di Milano (doc. 11), esse saranno ripartite nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a carico della IG.ra Parte_1
attesa l'assenza di un reddito mensile da lavoro in capo a quest'ultima; la Parte_2 percentuale di contribuzione sarà riportata al 50% non appena sarà reperita un'attività lavorativa da parte della stessa, con la percezione di uno stipendio mensile netto di almeno € 1.200, da documentarsi al IG. secondo le modalità come sopra precisate. Le spese Parte_1 odontoiatriche e odontotecniche resteranno invece a carico di entrambi le Parti nella misura del 50% ciascuna, a prescindere dalla posizione lavorativa della IG.ra previa Parte_2 naturalmente concertazione sulla necessità della spesa e sulla congruità della stessa. Rapporti pregressi
14) Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia diritto, credito o pretesa comunque riferibili al mantenimento dei figli, maturati sino alla data del presente ricorso.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto 1858/2020 del Tribunale di Milano del 19.10.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato