Decreto cautelare 6 ottobre 2022
Decreto cautelare 18 novembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Leone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Mercato n. 45;
contro
Comune di Sant’Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Via dei Tribunali 181;
per l'annullamento
- della ingiunzione n. 5 dell’01/06/2022, del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Sant’Anastasia (pervenuta il 06/06/2022) con la quale è stato ingiunto la demolizione degli immobili e delle opere realizzate sulla p.lla -OMISSIS- del foglio 6, in assenza di titoli di legittimità urbanistica, paesaggistica e sismica, nonché il ripristino del primitivo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica all’interessato dell’impugnato provvedimento;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. -OMISSIS- GI TO AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 5 settembre 2022 e depositato in data 4 ottobre 2022 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
I ricorrenti sono comproprietari, pro quota e pro indiviso , in uno ai germani -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non avendo mai provveduto alla divisione, di diverse unità immobiliari tra cui l’unità immobiliare di cui al foglio 6, particella -OMISSIS-, del Comune di Sant’Anastasia, in virtù di successione dai genitori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.
In data 14 dicembre 2004 è stato dichiarato dal Tribunale di Nola il fallimento della Società -OMISSIS- Costruzioni e Ristrutturazioni S.a.s., il cui socio accomandatario era il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
In data 18 giugno 2019, innanzi al Tribunale di Nola, Sez. Fallimentare, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in uno al fratello, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, coniugato in regime di comunione dei beni con la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, si sono resi aggiudicatari “ pro quota e in comunione” dei beni appresi all’attivo della procedura fallimentare, giusto decreto di trasferimento rep. 134/19 e nello specifico: quota di 1/6 dei seguenti beni:
- fabbricato composto n. 7 unità abitative oltre locale garage e area scoperta, sito in Sant’Anastasia al Viale -OMISSIS- n.8;
- complesso immobiliare sito in Sant’Anastasia alla Via -OMISSIS- 166, composta da 2 fabbricati (A, B) e n. 5 box auto, oltre ad un apprezzamento di terreno con una superficie pari a circa mq 2.740. Invero, i predetti beni furono trasferiti in favore dei soggetti partecipanti all’asta fallimentari e risultati poi aggiudicatari, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi versavano, con la possibilità di poter condonare gli abusi individuati dal nominato C.T.U. nel proprio elaborato peritale.
In data 24 febbraio 2020 con prot. n. 5151, i ricorrenti hanno presentato istanza di condono edilizio ex lege 47/1985 avente ad oggetto i beni aggiudicati.
L’Amministrazione resistente, con provvedimento dell’1 giugno 2022, notificato in data 6 giugno 2022, ha ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione degli immobili e delle opere realizzate sulla particella -OMISSIS- del foglio 6, poiché sprovvisti di titoli di legittimità urbanistica, paesaggistica e sismica, nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni; in mancanza si sarebbe proceduto alla acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Sul punto, l’Amministrazione resistente ha asserito che:
- la particella -OMISSIS- del foglio 6, ricadeva in zona “E” agricola;
- l’intero territorio comunale è vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, parte terza - beni paesaggistici, ex lege 1497/1939 e l’area in oggetto non rientra nella perimetrazione del P.T.P.;
- il Comune di Sant’Anastasia rientra nei comuni della zona rossa ad altro rischio vulcanico ai sensi della legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 (B.U.R.C. Campania n. 59 del 15 dicembre 2003) dove non sono consentiti aumenti di superficie e volumetrie residenziali.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Anastasia chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022, su richiesta della parte ricorrente, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente alle censure con le quali il ricorrente contesta il diniego di rilascio del condono edilizio, apparendo il provvedimento impugnato di ingiunzione di demolizione e non di diniego di condono.
Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione di legge – eccesso di potere .
Gli esponenti lamentano che il Comune di Sant’Anastasia ha respinto l'istanza di condono sul presupposto che l’intervento realizzato non sarebbe sanabile ex art. 32, l. 326/2003, in quanto soggetto al vincolo posto a tutela degli interessi paesaggistici, ed ex art. 3, l. reg. Campania n. 10/2004, in quanto realizzato in un Comune ricadente in zona a rischio vulcanico ex l. reg. Campania n. 21/2003.
Senonché, osservano i deducenti, il suddetto argomentare, generico e carente sotto il profilo motivazionale, è illegittimo per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, denota altresì un manifesto vizio di incompetenza: invero, alla luce dell’art. 3, comma 2, lett. d), della Legge Regionale n. 10/2004 il divieto di condono dei manufatti residenziali nei Comuni in zona rossa di cui alla L.R. n. 21/2003 è espressamente limitato alla legge n. 326/2003 e non può estendersi alle precedenti leggi di condono, così come discende dalla novella recata dall’art. 17, comma 1, della L.R. 16/2019.
A ciò si aggiunga, evidenzia la parte ricorrente, che i beni oggetto dell’istanza in sanatoria del 24 febbraio 2020, prot. 6151, erano preesistenti e realizzati da altri soggetti in epoca anteriore alle richiamate disposizioni normative e urbanistiche, nello specifico dai genitori dei deducenti.
L’Ufficio Urbanistico Comunale, lamentano i deducenti, avrebbe dovuto avviare un procedimento con la partecipazione degli interessati, circostanza questa mai verificatasi nonostante i numerosi solleciti.
Inoltre, l’ingiunzione n. 5 dell’1 giugno 2022 fa riferimento alla ordinanza-ingiunzione di demolizione n. 3 del 5 febbraio 1991, avente ad oggetto la concessione edilizia n. 112 del 27 maggio 1988, di cui il rapporto giudiziario n. 54/91 del 10 novembre 1991 definiva il fabbricato completo e in uso; ed ancora, il Tribunale di Nola, in seguito alla sentenza dichiarativa di fallimento della Società -OMISSIS- Costruzioni e Ristrutturazioni S.a.s., ha provveduto ad effettuare il frazionamento degli immobili, numero di pratica NA -OMISSIS- dell’1 giugno 2016, tipo mappale protocollo NA -OMISSIS- dell’1 giugno 2016 – n. 233755.1/2016 redatto dal nominato C.T.U., affinché si potesse perfezionare la vendita dell’ ex particella 802, originata dalla particella 8, foglio 6, del Comune di Sant’Anastasia e il predetto consulente, nella propria relazione, nulla ha dichiarato in merito alla necessità di procedere alla divisione della comunione ereditaria e della eventuale possibilità di ottenere il provvedimento autorizzativo di cui all’istanza di condono avente ad oggetto gli immobili appresi all’attivo della procedura fallimentare, essendo gli stessi, pro quota e pro indiviso ;
- con il secondo motivo ha dedotto i vizi di Violazione di legge – eccesso di potere (illegittimità per incompetenza assoluta) .
Per la parte ricorrente, il diniego opposto dal Comune resistente è illegittimo dal momento che, non potendo il disposto dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, essere interpretato senza considerare il precetto di cui all’art. 32, l. 47/85, non sussiste alcuna automaticità tra bene ricadente su area paesaggisticamente vincolata ed inammissibilità del condono: infatti, la previsione della non condonabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincolo, deve essere intesa come riferita alle sole ipotesi in cui il regime di protezione implichi l’inedificabilità assoluta dell’area, e non anche (come nella specie) ai casi di inedificabilità relativa (in ipotesi di vincolo relativo, è la stessa normativa paesaggistica che ammette la modificazione del territorio, dal momento che gli interessi paesaggistici “ restano, in ogni caso, presidiati dal necessario parere della Soprintendenza ”).
Stante quanto sopra, aggiungono gli esponenti, il Comune di Sant’Anastasia ha adottato un provvedimento viziato da incompetenza assoluta, essendo preposta alla espressione delle valutazioni paesaggistiche, la Regione (che non consta abbia subdelegato le proprie potestà paesaggistiche ai Comuni) e non il Comune;
- con il terzo motivo ha dedotto i vizi di Violazione di legge – eccesso di potere (illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza) .
Secondo la parte ricorrente, il disposto diniego è altresì illegittimo in quanto violativo dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Infatti, per i deducenti, trattandosi di un abuso realizzato illo tempore e nella sovranità di altra normativa, in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, appare evidente l'incapacità dell’impugnato diniego a far conseguire l'obiettivo avuto di mira dalla norma formalmente preclusiva: tutela degli interessi paesaggistici nella zona in cui è sita l’opera.
Inoltre, lamentano gli esponenti, il Comune avrebbe dovuto verificare l'effettiva proporzionalità della misura di tutela imposta, rispetto alle ragioni prioritarie, in modo da realizzare un bilanciato contemperamento tra i diversi interessi coinvolti, e nel contempo il dedotto interesse pubblico alla non alterazione dell’aspetto paesaggistico, che sarebbe dovuto essere non solo enunciato, ma dimostrato attraverso una motivazione rigorosa che desse conto, con idonea documentazione di supporto, di come detto vincolo fosse concretamente pregiudicato.
Ed ancora, osserva la parte ricorrente, non sembrano neppure rispettati i parametri della adeguatezza e necessarietà del disposto diniego, trattandosi di opere insistenti, da tempo immemore, in area integralmente urbanizzata e pertanto inidonee ad alterare significativamente la situazione e la percezione dei luoghi.
Aggiungono i deducenti che l'effettivo stato dei luoghi è tale da rendere necessarie un'interpretazione e un'applicazione ragionevoli delle norme richiamate, con i temperamenti idonei anche a porle a riparo da qualunque possibile censura, cosicché, se non si vuole imporre alla proprietà privata una limitazione del tutto scissa da qualunque interesse pubblico, deve ritenersi che il soggetto competente possa rifiutare il proprio assenso solo indicando quelle ulteriori diverse finalità perseguite con la normativa di cui si tratta e capaci di giustificarla.
In conclusione, per gli esponenti, non sembra che nella specie l’applicazione della normativa condonistica possa essere svincolata da una interpretazione fondata sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché svincolata da una ermeneutica costituzionalmente e comunitariamente orientata;
- con il quarto motivo ha dedotto i vizi di Violazione di legge – eccesso di potere (illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione).
I ricorrenti lamentano che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha affermato che ex art. 3, comma 2, lett. d), l. reg. Campania n. 10/2004, l’opera di cui trattasi non sarebbe sanabile in quanto realizzata in un Comune rientrante ex l. reg. Campania 10 dicembre 2003 n. 21 nelle zone a rischio vulcanico, evidenziando che trattasi di affermazione priva di pregio, posto che la l. reg. Campania n. 21 del 10 dicembre 2003 è stata abrogata dall’art. 1, l. reg. Campania n. 16 del 7 agosto 2014.
Per gli esponenti, è stato specificato che il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire necessita di una circostanziata motivazione esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate, e necessaria sia per consentire all'interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento, sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare; inoltre, il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al G.A., denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità. È pertanto illegittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria nel quale vi sia un mero riferimento alla destinazione agricola del fondo senza alcuna indicazione delle previsioni di piano realmente ostative alla realizzazione dei manufatti oggetto della richiesta (in quanto il diniego è in tal caso mancante di qualsivoglia motivazione in ordine all'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici);
- infine, la parte ricorrente ha articolato la seguente questione di costituzionalità .
Gli esponenti, in subordine e qualora non possa precedersi ad una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della normativa che preclude il condono alle opere ricadenti su area sottoposta a vincolo, hanno osservato che non sembra che la scelta legislativa ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, e (ove applicabile al caso di specie) ex art. 3, l. reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10, di escludere dal condono i manufatti ricadenti su area sottoposta a vincolo paesaggistico se non conformi alla strumentazione urbanistica (e non se idonei a concretamente alterare gli interessi tutelati dal vincolo), possa essere ritenuta legittima in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost..
Posto infatti, che - come più volte precisato dal Giudice delle Leggi, il fine della legislazione condonistica è quello di realizzare un equilibrio di tutti i valori in gioco; ogni restrizione/limitazione al diritto di proprietà privata (diritto fondamentale inerente alla persona ex art. 17 della Carta Europea di Diritti Fondamentali, ed ex art. 42 Cost.), deve soggiacere al rispetto del giusto equilibrio tra l’interesse pubblico perseguito e l’interesse privato sacrificato - mal si comprende (in quanto assolutamente irragionevole) per quale ragione è suscettibile di condono un’opera in contrasto con la normativa urbanistica ed il P.R.G., se non ricade su area vincolata, mentre non può beneficiare del condono una stessa identica opera che, pur ricadendo su area vincolata, non sia idonea a realizzare/determinare alcuna compromissione del vincolo.
Inoltre, per gli esponenti, l'esclusione dal condono delle opere realizzate in zona vincolata, solo perché non conformi alla strumentazione urbanistica, e senza una preventiva valutazione di compromissione o meno del vincolo: non realizza alcuna tutela dell'interesse pubblico (nella specie paesaggistico) e, nel contempo, viola il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (immanente nell’ordinamento comunitario e sancito nell’art. 97 Cost.) dal momento che determina una ingiustificata limitazione/restrizione al diritto di proprietà privata (art. 17 della Carta Europea di Diritti Fondamentali e art. 42 Cost); introduce una palese disparità di trattamento in casi identici (art. 3 Cost.), mal comprendendosi perché possa essere ammessa al condono un’opera non conforme al P.R.G. nell'ipotesi in cui non ricada su area vincolata, mentre la stessa identica opera deve essere esclusa dalla sanatoria, anche se ricadendo su area vincolata non comporti alcuna alterazione ai valori protetti dal vincolo.
2. Il Comune di Sant’Anastasia ha contrastato le domande articolate dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso è in parte inammissibile e per la restante parte deve essere respinto siccome infondato.
3.1. Occorre premettere che, contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, il provvedimento avversato non reca il rigetto della domanda di condono, ma racchiude l’ingiunzione di demolizione “ degli immobili e delle opere realizzate sulla p.lla -OMISSIS- del foglio 6, in assenza di titoli di legittimità Urbanistica, Paesaggistica e Sismica nonché il ripristino del primitivo stato dei luoghi, entro 90 gg. dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento ”.
Più precisamente, nell’ordinanza impugnata, il Comune resistente:
- ha dato atto dell’avvenuta presentazione con nota prot. 6151 del 24 febbraio 2020 - da parte dei ricorrenti - dell’istanza di sanatoria “ dell'immobile compreso nel lotto e riportato al foglio 6 p.lla -OMISSIS- sub 1 area esterna, sub 2 A/2 5,5 vani, sub 3 A/2 6 vani, sub 4 A/2 4 vani, sub 5 A/2 4,5 vani, sub 6 A/2 4 vani, sub 7 A/2 7,5 vani, sub 8 A/2 5 vani, mq 182,00 mq ai sensi dell'art. 40 della Legge 47/85 ”;
- ha precisato che sulla suddetta p.lla -OMISSIS- “ è presente un ulteriore immobile costituito da una struttura in c.a. piano rialzato e un piano primo, destinato a civile abitazione ed individuato catastalmente dal sub 9 al sub 13, un locale deposito individuato catastalmente dai sub 14, 15, 16 e 17, per i quali immobili non sono stati riscontrati titoli di legittimità urbanistica e non sono stati riscontrati per quest'ultimo alcuna ordinanza di demolizione ”;
- ha evidenziato che “ gli immobili presenti sulla p.lla -OMISSIS- riscontrati nel sopralluogo del 10/01/2022 in via -OMISSIS-, 176 sono in assenza di titoli abilitativi urbanistici, autorizzazione sismica e nulla Osta BB.AA. ”;
- ha concluso con l’ingiunzione di demolizione sopra richiamata.
Alla luce di quanto sopra, dunque, le censure proposte avverso il “diniego di condono” si rivelano “fuori asse” – e, dunque, inammissibili – posto che sono rivolte avverso un provvedimento il cui contenuto dispositivo è diverso da quello indicato dalla parte ricorrente.
A ben vedere, infatti, gli esponenti censurano il rigetto dell’istanza di sanatoria che, tuttavia, non è ricavabile dal provvedimento avversato (incentrato esclusivamente sulla ingiunzione alla demolizione dei manufatti realizzati sine titulo ).
Peraltro, non potrebbe neppure sostenersi che l'ordinanza di demolizione in questione possa avere valenza anche di implicito atto di reiezione della sanatoria (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 21 novembre 2025, n. 2563; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2025, n. 1840; T.A.R. Veneto, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 1411), né il giudice può sostituirsi al potere amministrativo per valutare l’eventuale condonabilità - sostenuta dalla parte ricorrente - delle opere realizzate.
Né, comunque, la parte ricorrente ha formulato una specifica censura avverso l’ingiunzione di demolizione, incentrando tutte le doglianze – si ribadisce – sul provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, in realtà non oggetto del provvedimento avversato.
3.2. Deve essere disattesa la prospettata - dalla parte ricorrente - questione di costituzionalità, palesemente priva del requisito della rilevanza, atteso che, si ribadisce, il provvedimento avversato non contiene il rigetto della proposta domanda di condono edilizio.
4. In conclusione, per le ragioni precisate il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte deve essere respinto.
5. La peculiarità della vicenda contenziosa e la limitata attività difensiva del Comune resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
NN GI TO AT, Primo Referendario, Estensore
NA RI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN GI TO AT | OL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.