Art. 17.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.
Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.
Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.